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Document 62019CN0428

    Causa C-428/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 giugno 2019 — OL e altri / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

    GU C 95 del 23.3.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 95/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 giugno 2019 — OL e altri / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

    (Causa C-428/19)

    (2020/C 95/04)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrenti: OL, PM e RO

    Resistente: Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE (1), in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della stessa e con gli articoli 285 e 299 del Codice del lavoro, debbano essere interpretati nel senso che la violazione di tale direttiva e della normativa francese in materia di salario minimo può essere invocata da parte di lavoratori ungheresi nei confronti dei loro datori di lavoro ungheresi nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici ungheresi.

    2)

    Se l’indennità di trasferta intesa a coprire le spese sostenute durante il distacco di un lavoratore all’estero debba considerarsi parte integrante del salario.

    3)

    Se sia in contrasto con l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 (2) una prassi in base alle quale, in caso di un risparmio determinato in funzione della distanza percorsa e del consumo di carburante, il datore di lavoro corrisponde al conducente di un mezzo di trasporto, secondo una formula, un’indennità che non costituisce parte integrante del salario stabilito nel suo contratto di lavoro e per cui non vengono versati né imposte né contributi previdenziali.

    Tenendo tuttavia conto del fatto che il risparmio di carburante induce i conducenti di mezzi di trasporto a guidare in un modo tale che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del traffico (ad esempio, utilizzando il più a lungo possibile il sistema a ruota libera in discesa).

    4)

    Se la direttiva 96/71/CE sia applicabile al trasporto internazionale di merci, in particolare tenuto conto del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro la Francia e la Germania a causa della loro applicazione della normativa relativa al salario minimo al settore dei trasporti su strada.

    5)

    Se una direttiva che non sia stata trasposta nel diritto nazionale possa di per sé creare obblighi a carico di un privato e costituire, pertanto, da sola la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di una causa intentata dinanzi a un giudice nazionale.


    (1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).


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