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Document 32021R1165

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5149

    GU L 253 del 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

    16.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 253/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE

    del 15 luglio 2021

    che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9, e l’articolo 39, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. La Commissione ha già valutato l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica sulla base degli obiettivi e principi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2). I prodotti e le sostanze selezionati sono stati successivamente autorizzati in condizioni specifiche dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3) ed elencati in alcuni allegati di tale regolamento. Gli obiettivi e i principi previsti dal regolamento (UE) 2018/848 sono simili a quelli del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché è necessario garantire la continuità della produzione biologica, è opportuno includere tali prodotti e sostanze negli elenchi ristretti da redigere sulla base del regolamento (UE) 2018/848.

    (2)

    Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli su taluni prodotti e sostanze, ai fini dell’autorizzazione e dell’inserimento negli elenchi da redigere in conformità di tale regolamento.

    (3)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, taluni prodotti e sostanze autorizzati possono essere utilizzati per proteggere i vegetali. A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigere l’elenco di tali sostanze attive.

    (4)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.9.3, parte II, punto 1.9.1.2, lettera b), punto 1.9.2.2, lettera d), punto 1.9.3.2, lettera b), e punto1.9.5.2, lettera a), e parte III, punto 2.2.2, lettera c), punto 2.3.2 e punto 3.1.5.3, quarto paragrafo, secondo trattino, del regolamento (UE) 2018/848, taluni concimi, ammendanti e nutrienti possono essere utilizzati per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare concimi, ammendanti e nutrienti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco.

    (5)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera i), e punto1.5.2.3, parte III, punto 3.1.3.1, lettera d), e parte V, punto 2.3 del regolamento (UE) 2018/848, è possibile utilizzare per l’alimentazione animale talune materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, nonché gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2018/848 e redigerne gli elenchi.

    (6)

    Inoltre alcune materie prime per mangimi non biologiche sono direttamente autorizzate in conformità del regolamento (UE) 2018/848. Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno elencare tali materie prime insieme alle materie prime autorizzate dal presente regolamento, facendo riferimento alle specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2018/848.

    (7)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.11, parte II, punti 1.5.1.6 e 1.5.1.7 e punto 1.9.4.4, lettera c), parte III, punto 3.1.4.1, lettera f), parte IV, punto 2.2.3, parte V, punto 2.4, parte VII, punto 1.4, nonché all’allegato III, punti 4.2 e 7.5, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto taluni prodotti e sostanze possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare prodotti per la pulizia e la disinfezione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne gli elenchi.

    (8)

    Taluni prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alla produzione animale, nonché alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine sono valutati ed elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008. I prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale e degli impianti di trasformazione e magazzinaggio finora sono stati valutati e autorizzati soltanto dagli Stati membri. Prima di autorizzare tali prodotti nella produzione biologica, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, effettui una valutazione a livello di Unione. Tale valutazione dovrebbe comprendere la revisione di tutti i prodotti e le sostanze autorizzati per la pulizia e la disinfezione.

    (9)

    Per garantire la continuità della produzione biologica è opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 2023, i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, nonché quelli autorizzati a livello di Stato membro, in modo da consentire la definizione degli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848. Tali prodotti tuttavia devono soddisfare i pertinenti requisiti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i criteri biologici di cui al capo II e all’articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848.

    (10)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco.

    (11)

    Gli additivi alimentari e gli ausiliari di fabbricazione alimentari utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati sono elencati rispettivamente nell’allegato VIII, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 889/2008. Tuttavia, a seconda dell’uso e della funzione a cui sono destinati nel prodotto finale, alcuni di questi prodotti possono essere classificati come additivi e non come coadiuvanti tecnologici. Tale classificazione necessita di un’analisi specifica ed esaustiva di tali prodotti nella produzione di alimenti biologici trasformati. Tale analisi si dovrebbe effettuare su tutti i prodotti elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008. Tale processo richiederà tempo e non potrà essere completato prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza i prodotti attualmente elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008 saranno elencati come coadiuvanti tecnologici nel presente regolamento, finché non sia stata effettuata un’analisi specifica ed esaustiva.

    (12)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, taluni ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare tali ingredienti agricoli non bi0ologici conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. I fascicoli di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati che sono stati trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati valutati in seno al comitato per la produzione biologica. I prodotti e le sostanze selezionati, conformi agli obiettivi e ai principi stabiliti dal regolamento (UE) 2018/848, dovrebbero essere inclusi nell’elenco ristretto che il presente regolamento dovrà definire, se necessario in condizioni specifiche.

    (13)

    Allo scopo di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adattarsi al nuovo elenco ristretto di ingredienti agricoli non biologici autorizzati e, in particolare, per individuare una fonte di ingredienti agricoli che siano stati prodotti in conformità del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno che l’elenco di ingredienti agricoli non biologici, autorizzati per l’utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici dal presente regolamento, si applichi a partire dal 1o gennaio 2024.

    (14)

    Data la composizione di taluni ingredienti agricoli non biologici, alcuni loro utilizzi negli alimenti biologici trasformati possono corrispondere a utilizzi come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici alimentari o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848. Tali utilizzi richiedono un’autorizzazione specifica ai sensi dell’allegato II, parte IV, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, e non dovrebbero essere consentiti tramite l’autorizzazione di ingredienti agricoli non biologici.

    (15)

    In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte VII, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco.

    (16)

    In conformità dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 di tale regolamento per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare tali prodotti e sostanze e redigerne l’elenco.

    (17)

    L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 conferisce alla Commissione il potere di concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’articolo 24, paragrafo 7, di tale regolamento specifica le modalità per avviare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire in relazione alle regioni ultraperiferiche dell’Unione. La procedura da seguire per le autorizzazioni relative a paesi terzi non è però specificata nei dettagli nel regolamento (UE) 2018/848. È pertanto opportuno stabilire tale procedura nel presente regolamento, in linea con la procedura da seguire per l’autorizzazione di prodotti e sostanze da utilizzare nella produzione biologica nell’Unione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Poiché tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo rinnovabile di due anni, allo scopo di evitare confusione con prodotti e sostanze autorizzati senza limiti di tempo, è opportuno elencare i prodotti e le sostanze pertinenti in un apposito allegato.

    (18)

    A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 889/2008. Dal momento però che gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1o gennaio 2024, l’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. In tale contesto è opportuno specificare che i prodotti elencati in tale allegato, che non sono autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, non possono essere utilizzati come biocidi. Inoltre l’elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati, definito dal presente regolamento, si applicherà soltanto a partire dal 1o gennaio 2024. È pertanto opportuno prevedere che gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008, possano essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

    (19)

    Il certificato da rilasciare agli operatori da parte delle autorità competenti oppure, ove del caso, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, potrà essere rilasciato a partire dal 1o gennaio 2022. Non sarà però fornito a tutti gli operatori interessati in tale data. Per garantire la continuità della produzione biologica e in deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, i documenti giustificativi, rilasciati agli operatori da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, dovrebbero rimanere validi fino alla fine del periodo di validità. Poiché tuttavia, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all’anno, e ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, di tale regolamento il rilascio del certificato si basa sui risultati di tale verifica, la validità non dovrebbe estendersi oltre il 31 dicembre 2022.

    (20)

    A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 18 del presente regolamento, le disposizioni relative agli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione e all’elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2024.

    (21)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sostanze attive in prodotti fitosanitari

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:

    a)

    siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

    b)

    siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e

    c)

    siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

    Articolo 2

    Concimi, ammendanti e nutrienti

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 3

    Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 4

    Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 5

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione

    1.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    2.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    3.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    4.   In attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 6

    Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 7

    Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.

    Articolo 8

    Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito

    Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 9

    Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino

    Ai fini dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (16) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

    Articolo 10

    Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi

    1.   Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo si assicurano che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

    2.   La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

    3.   La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:

    a)

    tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata;

    b)

    il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e

    c)

    l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

    Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

    4.   Alla scadenza del periodo di due anni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.

    Articolo 11

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 889/2008 è abrogato.

    Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

    Articolo 12

    Disposizioni transitorie

    1.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.

    2.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

    3.   I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

    Articolo 13

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Tuttavia, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 7 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

    (14)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

    (15)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

    (16)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

    (17)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

    Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nell’ultima colonna delle tabelle seguenti.

    Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l’uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.

    Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare tramite l’impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    Ai fini del presente allegato, le sostanze attive si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito.

    1.   Sostanze di base

    Le sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione (3) e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.

    Altre sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella seguente. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella seguente.

    Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.

    Numero e parte dell’allegato (4)

    CAS

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    1C

     

    Equisetum arvense L.*

     

    2C

    9012-76-4

    Chitosano cloridrato*

    ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

    3C

    57-50-1

    Saccarosio*

     

    4C

    1305-62-0

    Idrossido di calcio

     

    5C

    90132-02-8

    Aceto*

     

    6C

    8002-43-5

    Lecitine*

     

    7C

    -

    Salix spp. cortex*

     

    8C

    57-48-7

    Fruttosio*

     

    9C

    144-55-8

    Idrogenocarbonato di sodio

     

    10C

    92129-90-3

    Siero di latte*

     

    11C

    7783-28-0

    Fosfato diammonico

    solo in trappole

    12C

    8001-21-6

    Olio di girasole*

     

    14C

    84012-40-8

    90131-83-2

    Urtica spp. (estratto di Urtica dioica) (estratto di Urtica urens)*

     

    15C

    7722-84-1

    Perossido di idrogeno

     

    16C

    7647-14-5

    Cloruro di sodio

     

    17C

    8029-31-0

    Birra*

     

    18C

    -

    Polvere di semi di senape*

     

    20C

    8002-72-0

    Olio di cipolla*

     

    21C

    52-89-1

    L-cisteina (E 920)

     

    22C

    8049-98-7

    Latte vaccino*

     

    23C

    -

    Estratto di bulbo di Allium cepa* L.

     

     

     

    Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*

     

    2.   Sostanze attive a basso rischio

    Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato. Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.

    Numero e parte dell’allegato  (6)

    CAS

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    2D

     

    COS-OGA

     

    3D

     

    Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi

    non provenienti da OGM

    5D

    10045-86-6

    Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)]

     

    12D

    9008-22-4

    Laminarin

    l’alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

    3.   Microrganismi

    Tutti i microrganismi elencati nell’allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

    4.   Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti

    Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella tabella seguente possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella seguente.

    Numero e parte dell’allegato (7)

    CAS

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    139 A

    131929-60-7

    131929-63-0

    Spinosad

     

    225 A

    124-38-9

    Biossido di carbonio

     

    227 A

    74-85-1

    Etilene

    soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell’ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta

    230 A

    i.a. 67701-09-1

    Acidi grassi

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    231 A

    8008-99-9

    Estratto di aglio (Allium sativum)

     

    234 A

    N. CAS non attribuito

    N. CIPAC 901

    Proteine idrolizzate tranne la gelatina

     

    244 A

    298-14-6

    Idrogenocarbonato di potassio

     

    249 A

    98999-15-6

    Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

     

    255 A e altri

     

    Feromoni e altri semiochimici

    solo in trappole e distributori automatici

    220 A

    1332-58-7

    Silicato di alluminio (caolino)

     

    236 A

    61790-53-2

    Kieselgur (terra diatomacea)

     

    247 A

    14808-60-7

    7637-86-9

    Sabbia di quarzo

     

    343 A

    11141-17-6

    84696-25-3

    Azadiractina (estratto di margosa)

    estratto dai semi dell’albero del neem (Azadirachta indica)

    240 A

    8000-29-1

    Olio di citronella

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    241 A

    84961-50-2

    Olio di chiodi di garofano

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    242 A

    8002-13-9

    Olio di colza

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    243 A

    8008-79-5

    Olio di menta verde

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    56 A

    8028-48-6

    5989-27-5

    Olio di arancio

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    228 A

    68647-73-4

    Olio di Melaleuca alternifolia

    tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

    246 A

    8003-34-7

    Piretrine estratte da vegetali

     

    292 A

    7704-34-9

    Zolfo

     

    294 A 295 A

    64742-46-7

    72623-86-0

    97862-82-3

    8042-47-5

    Oli di paraffina

     

    345 A

    1344-81-6

    Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

     

    44B

    9050-36-6

    Maltodestrina

     

    45B

    97-53-0

    Eugenolo

     

    46B

    106-24-1

    Geraniolo

     

    47B

    89-83-8

    Timolo

     

    10E

    20427-59-2

    Idrossido di rame

    in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni

    10E

    1332-65-6

    1332-40-7

    Ossicloruro di rame

    10E

    1317-39-1

    Ossido di rame

    10E

    8011-63-0

    Poltiglia bordolese

    10E

    12527-76-3

    Solfato di rame tribasico

    40 A

    52918-63-5

    Deltametrina

    solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata

    5E

    91465-08-6

    Lambda-cialotrina

    solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata


    (1)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

    (2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (3)  Reperibili nella banca dati sui pesticidi: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

    (4)  Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

    (5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (6)  Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

    (7)  Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.


    ALLEGATO II

    Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

    I concimi, gli ammendanti e i nutrienti (1) elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

    alle pertinenti normative nazionali e dell’Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e

    alla normativa dell’Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

    Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

    Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.

    Nome

    Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate

    Descrizione, condizioni e limiti specifici

    Letame

    prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi)

    proibito se proveniente da allevamenti industriali

    Letame essiccato e pollina disidratata

    proibiti se proveniente da allevamenti industriali

    Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

    proibiti se proveniente da allevamenti industriali

    Effluenti di allevamento liquidi

    uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata

    proibiti se proveniente da allevamenti industriali

    Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

    prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

    solo rifiuti domestici vegetali e animali

    solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro

    concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

    Torba

    impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

    Residui di fungaie

    la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

    Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti

    ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009

    Guano

     

    Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata

    prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

    Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato

    i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009)

    proibito se proveniente da allevamenti industriali

    i processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011

    non applicabili alle parti commestibili della coltura

    Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

     

    farina di sangue

     

    farina di zoccoli

     

    farina di corna

     

    farina di ossa, anche degelatinata

     

    farina di pesce

     

    farina di carne

     

    pennone

     

    lana

     

    pellami (1)

     

    peli e crini

     

    prodotti lattiero-caseari

     

    proteine idrolizzate (2)

    (1)

    concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile

    (2)

    non applicabili alle parti commestibili della coltura

    Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

    ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto

    Proteine idrolizzate di origine vegetale

     

    Alghe e prodotti a base di alghe

    se ottenuti direttamente mediante:

    i)

    processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione,

    ii)

    estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina,

    iii)

    fermentazione

    solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

    Segatura e trucioli di legno

    legname non trattato chimicamente dopo il taglio

    Cortecce compostate

    legname non trattato chimicamente dopo il taglio

    Cenere di legno

    proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio

    Fosfato naturale tenero

    prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio

    titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

     

    25 %P2O5

     

    Fosforo valutato come P2O5 solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acido formico al 2 %

    finezza di macinazione:

    passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm.

    passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm.

    fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Fosfato alluminocalcico

    prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio

    titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

     

    30 % P2O5

     

    fosforo valutato come P2O5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)

    finezza di macinazione:

    passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm.

    passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm.

    fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)

    Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)

    prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio

    titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

     

    12 % P2O5

     

    fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell’acido citrico al 2 %

    oppure

    10 % P2O5

    fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell’acido citrico al 2 %

    finezza di macinazione:

    passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.

    passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Sale grezzo di potassio

    prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio

    titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

     

    9 % K2O

     

    potassio valutato come K2O solubile in acqua

     

    2 % MgO

     

    magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio

     

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

    prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

    Borlande ed estratti di borlande

    escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

    Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica

    solo di origine naturale

    Gusci di molluschi

    soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

    Gusci d’uovo

    proibiti se proveniente da allevamenti industriali

    Carbonato di calcio e di magnesio

    solo di origine naturale

    ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare

    Solfato di magnesio (kieserite)

    solo di origine naturale

    Soluzione di cloruro di calcio

    solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio

    Solfato di calcio (gesso)

    prodotto d’origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d’idratazione

    titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso):

     

    25 % CaO

     

    35 % SO3

    calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale

    finezza di macinazione:

    passaggio di almeno l’80 % al setaccio a maglie di 2 mm,

    passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm.

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

    sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero

    Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione

    sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane

    Zolfo elementare

    fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Concimi inorganici a base di microelementi

    fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Cloruro di sodio

     

    Farina di rocce, argille e minerali argillosi

     

    Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

    solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive

    Acidi umici e fulvici

    solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua

    Xilitolo

    solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite)

    Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei)

    ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

    Sedimento ricco di materie organiche  (2) formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico

    (ad esempio sapropel)

    solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce

    se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico

    solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina

    fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

    Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante

    solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all’allegato I

    fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca

    dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009


    (1)  Comprendenti in particolare tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.

    (2)  Qui l’aggettivo «organico» si riferisce alla chimica organica e non all’agricoltura biologica.


    ALLEGATO III

    Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi

    PARTE A

    materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

    (1)   MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE

    Numero nel catalogo dei mangimi  (1)

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    11.1.1

    Carbonato di calcio

     

    11.1.2

    Conchiglie marine calcaree

     

    11.1.4

    Maërl

     

    11.1.5

    Litotamnio

     

    11.1.13

    Gluconato di calcio

     

    11.2.1

    Ossido di magnesio

     

    11.2.4

    Solfato di magnesio anidro

     

    11.2.6

    Cloruro di magnesio

     

    11.2.7

    Carbonato di magnesio

     

    11.3.1

    Fosfato dicalcico

     

    11.3.3

    Fosfato monocalcico

     

    11.3.5

    Fosfato di calcio e di magnesio

     

    11.3.8

    Fosfato di magnesio

     

    11.3.10

    Fosfato monosodico

     

    11.3.16

    Fosfato di calcio e di sodio

     

    11.3.17

    Fosfato monoammonico (Diidrogenoortofosfato di ammonio)

    solo per l’acquacoltura

    11.4.1

    Cloruro di sodio

     

    11.4.2

    Bicarbonato di sodio

     

    11.4.4

    Carbonato di sodio

     

    11.4.6

    Solfato di sodio

     

    11.5.1

    Cloruro di potassio

     

    (2)   ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI

    Numero nel catalogo dei mangimi  (2)

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    10

    Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici

    a condizione che siano ottenuti da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013

    a condizione che siano prodotti o preparati senza solventi ottenuti per sintesi chimica

    il loro impiego è autorizzato soltanto per animali non erbivori

    l’impiego di idrolizzati proteici di pesce è autorizzato soltanto per giovani animali non erbivori

    10

    Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei

    per animali di acquacoltura carnivori

    da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

    ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, o ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati e non destinati al consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848

    10

    Farina di pesce e olio di pesce

    nella fase di ingrasso, per pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce

    da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

    soltanto qualora i mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi non siano disponibili in quantità sufficiente, al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce per la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) e al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce per la razione alimentare del pangasio (Pangasius spp.), conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/848

    ex 12.1.5

    Lieviti

    lievito ottenuto da Saccharomyces cerevisiae oppure Saccharomyces carlsbergensis, inattivato con la conseguente assenza di microrganismi vivi

    se non disponibile di origine biologica

    ex 12.1.12

    Prodotti del lievito

    prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergensis, inattivato con la conseguente assenza di microrganismi vivi e contenenti parti di lievito

    se non disponibile di origine biologica

     

    Colesterolo

    prodotto ottenuto da lanolina mediante saponificazione, separazioni e cristallizzazione, da molluschi o altre fonti

    per assicurare le esigenze nutritive quantitative dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai

    se non disponibile di origine biologica

     

    Erbe aromatiche

    in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

    qualora non siano disponibili in forma biologica

    siano prodotte/preparate senza solventi chimici

    il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare

     

    Melassa

    in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

    qualora non sia disponibile in forma biologica

    siano prodotta/preparata senza solventi chimici

    il suo utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare

     

    Fitoplancton e zooplancton

    soltanto nell’allevamento larvale di novellame biologico

     

    specifici composti proteici

    in conformità del punto 1.9.3.1, lettera c), e del punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

    fino al 31 dicembre 2026,

    qualora non siano disponibili in forma biologica,

    siano prodotti/preparati senza solventi chimici,

    il loro utilizzo sia limitato all’alimentazione dei suinetti fino a 35 kg o del pollame giovane,

    costituiscano al massimo il 5 % della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per ogni periodo di 12 mesi

     

    Spezie

    in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

    qualora non siano disponibili in forma biologica

    siano prodotte/preparate senza solventi chimici

    il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare

    PARTE B

    Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell’alimentazione animale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848

    Gli additivi per mangimi elencati in questa parte devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    Le condizioni specifiche qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (1)   ADDITIVI TECNOLOGICI

    a)   Conservanti

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    E 200

    Acido sorbico

     

    E 236

    Acido formico

     

    E 237

    Formiato di sodio

     

    E 260

    Acido acetico

     

    E 270

    Acido lattico

     

    E 280

    Acido propionico

     

    E 330

    Acido citrico

     

    b)   Antiossidanti

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    1b306(i)

    Estratti di tocoferolo da oli vegetali

     

    1b306(ii)

    Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo

     

    c)   Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    1c322, 1c322i

    Lecitine

    soltanto se ottenute da materie prime biologiche

    impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

    d)   Agenti leganti e antiagglomeranti

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    E 412

    Gomma di guar

     

    E 535

    Ferrocianuro di sodio

    tenore massimo: 20 mg/kg NaCl calcolato come anione ferrocianuro

    E 551b

    Silice colloidale

     

    E 551c

    Kieselgur (terra diatomacea, purificata)

     

    1m558i

    Bentonite

     

    E 559

    Argille caolinitiche esenti da amianto

     

    E 560

    Miscele naturali di steatite e clorite

     

    E 561

    Vermiculite

     

    E 562

    Sepiolite

     

    E 566

    Natrolite-fonolite

     

    1g568

    Clinoptilolite di origine sedimentaria

     

    E 599

    Perlite

     

    e)   Additivi per insilati

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    1k

    Enzimi, microrganismi

    autorizzati soltanto per assicurare una fermentazione adeguata

    1k236

    Acido formico

    1k237

    Formiato di sodio

    1k280

    Acido propionico

    1k281

    Propionato di sodio

    (2)   ADDITIVI ORGANOLETTICI

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    ex2a

    Astaxantina

    soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica

    soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche

    in mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina

    ex2b

    Sostanze aromatizzanti

    solo estratti di prodotti agricoli, tra cui l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)

    (3)   ADDITIVI NUTRIZIONALI

    a)   Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    ex3a

    Vitamine e provitamine

    derivate da prodotti agricoli

    se non sono disponibili quelle derivate da prodotti agricoli:

    ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura

    ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti; previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l’alimentazione

    3a920

    Betaina anidra

    solo per gli animali monogastrici

    prodotti di origine biologica; se non è disponibile, di origine naturale

    b)   Composti di oligoelementi

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    3b101

    Carbonato di ferro (II) (siderite)

     

    3b103

    Solfato di ferro (II) monoidrato

     

    3b104

    Solfato di ferro (II) eptaidrato

     

    3b201

    Ioduro di potassio

     

    3b202

    Iodato di calcio, anidro

     

    3b203

    Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

     

    3b301

    Acetato di cobalto (II) tetraidrato

     

    3b302

    Carbonato di cobalto (II)

     

    3b303

    Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato

     

    3b304

    Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

     

    3b305

    Solfato di cobalto (II) eptaidrato

     

    3b402

    Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato

     

    3b404

    Ossido di rame (II)

     

    3b405

    Solfato di rame (II) pentaidrato

     

    3b409

    Ossicloruro di rame

     

    3b502

    Ossido di manganese (II)

     

    3b503

    Solfato manganoso, monoidrato

     

    3b603

    Ossido di zinco

     

    3b604

    Solfato di zinco eptaidrato

     

    3b605

    Solfato di zinco monoidrato

     

    3b609

    Octaidrossicloruro di zinco monoidrato

     

    3b701

    Molibdato di disodio diidrato

     

    3b801

    Selenito di sodio

     

    3b802

    3b803

    Selenito di sodio in granuli rivestiti

    Selenato di sodio

     

    3b810

    Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

     

    3b811

    Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato

     

    3b812

    Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato

     

    3b813

    Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inattivato

     

    3b817

    Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato

     

    c)   Aminoacidi, loro sali e analoghi

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    3c3.5.1 e 3c352

    L-istidina monocloridrato monoidrato

    prodotta tramite fermentazione

    può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1.3.3, del regolamento (UE) 2018/848 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

    (4)   ADDITIVI ZOOTECNICI

    Numero di identificazione o gruppo funzionale

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    4a, 4b, 4c e 4d

    Enzimi e microrganismi

     


    (1)  Ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

    (2)  A norma del regolamento (UE) n. 68/2013.


    ALLEGATO IV

    Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

    PARTE A

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale

    PARTE B

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola

    PARTE C

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio

    PARTE D

    Prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento

    I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:

    soda caustica;

    potassa caustica;

    acido ossalico;

    essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita;

    acido nitrico;

    acido fosforico;

    carbonato di sodio;

    solfato di rame;

    permanganato di potassio;

    panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;

    acido umico;

    acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.


    ALLEGATO V

    Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime

    PARTE A

    Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

    SEZIONE A1 — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

    I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    Le condizioni specifiche e le restrizioni qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

    Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

    Codice

    Nome

    Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto

    Condizioni e limiti specifici

    E 153

    Carbone vegetale

    crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere

    formaggio Morbier

     

    E 160b(i)*

    Bissina di annatto

    formaggio Red Leicester

    formaggio Double Gloucester

    Cheddar

    formaggio Mimolette

     

    E 160b(ii)*

    Norbissina di annatto

    formaggio Red Leicester

    formaggio Double Gloucester

    Cheddar

    formaggio Mimolette

     

    E 170

    Carbonato di calcio

    prodotti di origine vegetale e animale

    escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti

    E 220

    Anidride solforosa

    vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri

    100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    crostacei

     

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri

    100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)

    E250

    Nitrito di sodio

    prodotti a base di carne

    uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto

    non combinato con E252

    tenore massimo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

    E252

    Nitrato di potassio

    prodotti a base di carne

    uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto

    non combinato con E250

    tenore massimo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg

    E 270

    Acido lattico

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 290

    Biossido di carbonio

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 296

    Acido malico

    prodotti di originale vegetale

     

    E 300

    Acido ascorbico

    prodotti di originale vegetale

    prodotti a base di carne

     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    prodotti a base di carne

    può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti

    E 306*

    Estratto ricco

    in tocoferolo

    prodotti di origine vegetale e animale

    antiossidante

    E 322*

    Lecitine

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari

    solo da produzione biologica

    E 325

    Lattato di sodio

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

     

    E 330

    Acido citrico

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 331

    Citrati di sodio

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 333

    Citrati di calcio

    prodotti di originale vegetale

     

    E 334

    Acido tartarico

    (L(+)-)

    prodotti di originale vegetale

    idromele

     

    E 335

    Tartrati di sodio

    prodotti di originale vegetale

     

    E 336

    Tartrati di potassio

    prodotti di originale vegetale

     

    E 341(i)

    Fosfato monocalcico

    farina fermentante

    agente lievitante

    E 392*

    Estratti di rosmarino

    prodotti di origine vegetale e animale

    solo da produzione biologica

    E 400

    Acido alginico

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari

     

    E 401

    Alginato di sodio

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari

    salsicce a base di carne

     

    E 402

    Alginato di potassio

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari

     

    E 406

    Agar-agar

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

     

    E 407

    Carragenina

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari

     

    E 410*

    Farina di semi di carrube

    prodotti di origine vegetale e animale

    solo da produzione biologica

    E 412*

    Gomma di guar

    prodotti di origine vegetale e animale

    solo da produzione biologica

    E 414*

    Gomma arabica

    prodotti di origine vegetale e animale

    solo da produzione biologica

    E 415

    Gomma di xantano

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 417

    Gomma di tara

    prodotti di origine vegetale e animale

    addensante

    solo da produzione biologica

    E 418

    Gomma di gellano

    prodotti di origine vegetale e animale

    solo la forma ad alto tasso di acile

    solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2023

    E 422

    Glicerolo

    estratti vegetali

    aromi

    solo di origine vegetale

    solvente ed eccipiente in estratti vegetali e aromi

    agente umidificante per capsule di gelatina

    pellicola di rivestimento di compresse

    solo da produzione biologica

    E 440(i)*

    Pectina

    prodotti di originale vegetale

    prodotti lattiero-caseari

     

    E 460

    Cellulosa

    gelatina

     

    E 464

    Idrossipropil-metilcellulosa

    prodotti di origine vegetale e animale

    Materiale da incapsulamento per capsule

    E 500

    Carbonati di sodio

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 501

    Carbonati di potassio

    prodotti di originale vegetale

     

    E 503

    Carbonati di ammonio

    prodotti di originale vegetale

     

    E 504

    Carbonati di magnesio

    prodotti di originale vegetale

     

    E 509

    Cloruro di calcio

    prodotti lattiero-caseari

    coagulante

    E 516

    Solfato di calcio

    prodotti di originale vegetale

    eccipiente

    E 524

    Idrossido di sodio

    «Laugengebäck»

    aromi

    trattamento superficiale

    correttore di acidità

    E 551

    Biossido di silicio

    erbe e spezie in polvere essiccate,

    aromi

    propoli

     

    E 553b

    Talco

    salsicce a base di carne

    trattamento superficiale

    E 901

    Cera d’api

    prodotti dolciari

    agente di rivestimento

    solo da produzione biologica

    E 903

    Cera di carnauba

    prodotti dolciari

    agrumi

    agente di rivestimento

    metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi, conformemente alla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione  (1)

    solo da produzione biologica

    E 938

    Argon

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 939

    Elio

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 941

    Azoto

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 948

    Ossigeno

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    E 968

    Eritritolo

    prodotti di origine vegetale e animale

    soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

    SEZIONE A2 — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

    Le condizioni specifiche e le restrizioni qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

    Nome

    Autorizzato soltanto per la trasformazione dei seguenti prodotti alimentari biologici

    Condizioni e limiti specifici

    Acqua

    prodotti di origine vegetale e animale

    acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio  (2)

    Cloruro di calcio

    prodotti di originale vegetale

    salsicce a base di carne

    coagulante

    Carbonato di calcio

    prodotti di originale vegetale

     

    Idrossido di calcio

    prodotti di originale vegetale

     

    Solfato di calcio

    prodotti di originale vegetale

    coagulante

    Cloruro di magnesio (o nigari)

    prodotti di originale vegetale

    coagulante

    Carbonato di potassio

    uva

    essiccante

    Carbonato di sodio

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    Acido lattico

    formaggi

    regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia

    (L+) Acido lattico da fermentazione

    estratti di proteine vegetali

     

    Acido citrico

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    Idrossido di s odio

    zucchero

    olio di origine vegetale escluso l’olio di oliva

    estratti di proteine vegetali

     

    Acido solforico

    gelatina

    zucchero

     

    Estratto di luppolo

    zucchero

    solo per scopi antimicrobici

    se disponibile di origine biologica

    Estratto di colofonia di pino

    zucchero

    solo per scopi antimicrobici

    se disponibile di origine biologica

    Acido cloridrico

    gelatina

    formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas

    produzione di gelatina conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

    regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi

    Idrossido d’ammonio

    gelatina

    produzione di gelatina a norma del regolamento (CE) n. 853/2004

    Perossido di idrogeno

    gelatina

    produzione di gelatina a norma del regolamento (CE) n. 853/2004

    Biossido di carbonio

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    Azoto

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    Etanolo

    prodotti di origine vegetale e animale

    solvente

    Acido tannico

    prodotti di originale vegetale

    ausiliare di filtrazione

    Albumina d’uovo

    prodotti di originale vegetale

     

    Caseina

    prodotti di originale vegetale

     

    Gelatina

    prodotti di originale vegetale

     

    Colla di pesce

    prodotti di originale vegetale

     

    Oli vegetali

    prodotti di origine vegetale e animale

    lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni soltanto se ottenuti da produzione biologica

    Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

    prodotti di originale vegetale

     

    Carbone attivato

    (CAS-7440-44-0)

    prodotti di origine vegetale e animale

     

    Talco

    prodotti di originale vegetale

    nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b

    Bentonite

    prodotti di originale vegetale

    idromele

    collante per idromele

    Cellulosa

    prodotti di originale vegetale

    gelatina

     

    Terra diatomacea

    prodotti di originale vegetale

    gelatina

     

    Perlite

    prodotti di originale vegetale

    gelatina

     

    Gusci di nocciole

    prodotti di originale vegetale

     

    Farina di riso

    prodotti di originale vegetale

     

    Cera d’api

    prodotti di originale vegetale

    distaccante

    solo da produzione biologica

    Cera di carnauba

    prodotti di originale vegetale

    distaccante

    solo da produzione biologica

    Acido acetico/aceto

    prodotti di originale vegetale

    pesce

    solo da produzione biologica

    da fermentazione naturale

    Tiamina cloridrato

    vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele

     

    Fosfato diammonico

    vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele

     

    Fibre di legno

    prodotti di origine vegetale e animale

    l’origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile

    il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

    PARTE B

    Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

    Nome

    Condizioni e limiti specifici

    Alga arame (Eisenia bicyclis), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.

     

    Alga hijiki (Hizikia fusiforme), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati tale alga.

     

    Corteccia dell’albero pau d’arco Handroanthus impetiginosus («lapacho»)

    soltanto per uso in miscele di tè o kombucha

    Budella

    da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale

    Gelatina

    da fonti diverse da quella suina

    Polvere/liquido minerale di latte

    soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio

    Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione

    solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

    solo qualora non siano disponibili nell’acquacoltura biologica

    PARTE C

    Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

    Nome

    Lievito primario

    Produzione/preparazione/formulazione del lievito

    Condizioni e limiti specifici

    Cloruro di calcio

    X

     

     

    Biossido di carbonio

    X

    X

     

    Acido citrico

    X

     

    per regolare il pH nella produzione di lievito

    Acido lattico

    X

     

    per regolare il pH nella produzione di lievito

    Azoto

    X

    X

     

    Ossigeno

    X

    X

     

    Fecola di patate

    X

    X

    per la filtrazione

    solo da produzione biologica

    Carbonato di sodio

    X

    X

    per regolare il pH

    Oli vegetali

    X

    X

    lubrificante, distaccante o antischiumogeno

    solo da produzione biologica

    PARTE D

    Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848

    Nome

    Numeri di identificazione

    Riferimenti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934

    Condizioni e limiti specifici

    Aria

     

    Parte A, tabella 1, punti 1 e 8

     

    Ossigeno gassoso

    E 948

    CAS 17778- 80-2

    Parte A, tabella 1, punto 1

    Parte A, tabella 2, punto 8.4

     

    Argon

    E 938

    CAS 7440-37-1

    Parte A, tabella 1, punto 4

    Parte A, tabella 2, punto 8.1

    non può essere utilizzato per il gorgogliamento

    Azoto

    E 941

    CAS 7727-37-9

    Parte A, tabella 1, punti 4, 7 e 8

    Parte A, tabella 2, punto 8.2

     

    Biossido di carbonio

    E 290

    CAS 124-38-9

    Parte A, tabella 1, punti 4 e 8

    Parte A, tabella 2, punto 8.3

     

    Pezzi di legno di quercia

     

    Parte A, tabella 1, punto 11

     

    Acido tartarico (L(+)-)

    E 334

    CAS 87-69-4

    Parte A, tabella 2, punto 1.1

     

    Acido lattico

    E 270

    Parte A, tabella 2, punto 1.3

     

    Tartrato di potassio L(+)

    E 336 (ii)

    CAS 921- 53-9

    Parte A, tabella 2, punto 1.4

     

    Bicarbonato di potassio

    E 501 (ii)

    CAS 298-14-6

    Parte A, tabella 2, punto 1.5

     

    Carbonato di calcio

    E 170

    CAS 471-34-1

    Parte A, tabella 2, punto 1.6

     

    Solfato di calcio

    E 516

    Parte A, tabella 2, punto 1.8

     

    Anidride solforosa

    E 220

    CAS 7446-09-5

    Parte A, tabella 2, punto 2.1

    il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l

    il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l

    per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l

    Bisolfito di potassio

    E 228

    CAS 7773-03-7

    Parte A, tabella 2, punto 2.2

    Metabisolfito di potassio

    E 224

    CAS 16731-55-8

    Parte A, tabella 2, punto 2.3

    Acido L-ascorbico

    E 300

    Parte A, tabella 2, punto 2.6

     

    Carbone per uso enologico

     

    Parte A, tabella 2, punto 3.1

     

    Idrogenofosfato di diammonio

    E 342/CAS 7783-28-0

    Parte A, tabella 2, punto 4.2

     

    Cloridrato di tiamina

    CAS 67-03-8

    Parte A, tabella 2, punto 4.5

     

    Autolisati di lievito

     

    Parte A, tabella 2, punto 4.6

     

    Scorze di lieviti

     

    Parte A, tabella 2, punto 4.7

     

    Lieviti inattivati

     

    Parte A, tabella 2, punto 4.8

    Parte A, tabella 2, punto 10.5

    Parte A, tabella 2, punto 11.5

     

    Gelatina alimentare

    CAS 9000-70-8

    Parte A, tabella 2, punto 5.1

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Proteina di frumento

     

    Parte A, tabella 2, punto 5.2

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Proteina di piselli

     

    Parte A, tabella 2, punto 5.3

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Proteina di patate

     

    Parte A, tabella 2, punto 5.4

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Colla di pesce

     

    Parte A, tabella 2, punto 5.5

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Caseina

    CAS 9005-43-0

    Parte A, tabella 2, punto 5.6

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Caseinati di potassio

    CAS 68131-54-4

    Parte A, tabella 2, punto 5.7

     

    Albumina d’uovo

    CAS 9006-59-1

    Parte A, tabella 2, punto 5.8

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Bentonite

    E 558

    Parte A, tabella 2, punto 5.9

     

    Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale)

    E 551

    Parte A, tabella 2, punto 5.10

     

    Tannini

     

    Parte A, tabella 2, punto 5.12

    Parte A, tabella 2, punto 6.4

    ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili

    Chitosano derivato da Aspergillus niger

    CAS 9012-76-4

    Parte A, tabella 2, punto 5.13

    Parte A, tabella 2, punto 10.3

     

    Estratti proteici di lieviti

     

    Parte A, tabella 2, punto 5.15

    ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili

    Alginato di potassio

    E 402/CAS 9005-36-1

    Parte A, tabella 2, punto 5.18

     

    Tartrato acido di potassio

    E336(i)/CAS 868-14-4

    Parte A, tabella 2, punto 6.1

     

    Acido citrico

    E 330

    Parte A, tabella 2, punto 6.3

     

    Acido metatartarico

    E 353

    Parte A, tabella 2, punto 6.7

     

    Gomma arabica

    E 414/CAS 9000-01-5

    Parte A, tabella 2, punto 6.8

    ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

    Mannoproteine di lieviti

     

    Parte A, tabella 2, punto 6.10

     

    Pectina liasi

    CE 4.2.2.10

    Parte A, tabella 2, punto 7.2

    soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

    Pectina metilesterasi

    CE 3.1.1.11

    Parte A, tabella 2, punto 7.3

    soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

    Poligalatturonasi

    CE 3.2.1.15

    Parte A, tabella 2, punto 7.4

    soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

    Emicellulasi

    CE 3.2.1.78

    Parte A, tabella 2, punto 7.5

    soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

    Cellulasi

    CE 3.2.1.4

    Parte A, tabella 2, punto 7.6

    soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

    Lieviti per vinificazione

     

    Parte A, tabella 2, punto 9.1

    per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili

    Batteri acido-lattici

     

    Parte A, tabella 2, punto 9.2

     

    Citrato di rame

    CAS 866-82-0

    Parte A, tabella 2, punto 10.2

     

    Resina di pino di Aleppo

     

    Parte A, tabella 2, punto 11.1

     

    Fecce fresche

     

    Parte A, tabella 2, punto 11.2

    solo da produzione biologica


    (1)  Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).

    (2)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

    (3)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


    ALLEGATO VI

    Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione biologica in talune zone di paesi terzi a norma dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848


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