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Document 32015R0340
Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 and repealing Commission Regulation (EU) No 805/2011 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 63 del 6.3.2015, p. 1–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2024
6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/340 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2015
che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8 quater, paragrafo 10, e l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli ed esami medici nonché valutazioni degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008. In particolare, essi devono ricevere un attestato o una licenza dopo aver dimostrato la conformità ai requisiti essenziali. |
(2) |
La licenza europea si è dimostrata un mezzo efficace per riconoscere e certificare la competenza dei controllori del traffico aereo che, in quanto professione, svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento in condizioni di sicurezza del controllo del traffico aereo. L'introduzione di uno standard di competenza a livello dell'Unione ha ridotto la frammentazione in questo settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell'attuale contesto di crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo. A questo fine, è necessario ora stabilire requisiti tecnici e procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo che rispecchino lo stato dell'arte in questo settore. |
(3) |
La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato e in particolare controllori del traffico aereo la cui competenza sia dimostrata da una licenza rilasciata sulla base dei dettagliati requisiti stabiliti nel presente regolamento. L'abilitazione riportata sulla licenza deve indicare il tipo di servizio relativo al traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Le specializzazioni indicate sulla licenza devono attestare sia le capacità specifiche del controllore sia l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni operative. |
(4) |
È necessario che le autorità preposte alla vigilanza e al controllo dell'osservanza ai sensi del presente regolamento siano sufficientemente indipendenti dai controllori del traffico aereo quando rilasciano licenze o prorogano la validità delle specializzazioni e quando sospendono o revocano licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati nei casi in cui le condizioni per il loro rilascio non siano più soddisfatte. È necessario inoltre che tali autorità siano indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. È necessario che esse siano sempre in grado di svolgere i propri compiti in modo efficiente. L'autorità o le autorità competenti cui vengono assegnate le responsabilità indicate nel presente regolamento possono essere l'organismo o gli organismi designati o istituiti in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È necessario che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») agisca in quanto autorità competente per il rilascio ed il rinnovo dei certificati in possesso delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate fuori dal territorio degli Stati membri e, se del caso, del loro personale. In quanto tale, essa deve soddisfare gli stessi requisiti. |
(5) |
Alla luce delle particolari caratteristiche del traffico aereo nell'Unione europea, è necessario introdurre e applicare in modo efficiente standard di competenza comuni relativi ai controllori del traffico aereo che operano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea, assicurando la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico. |
(6) |
È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce servizi al pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(7) |
Una scarsa comunicazione è spesso un notevole fattore di inconvenienti e incidenti. Pertanto, è necessario stabilire dettagliati requisiti di competenza linguistica per i controllori del traffico aereo. Tali requisiti si basano sui requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e costituiscono uno strumento per far applicare tali norme riconosciute a livello internazionale. Allo scopo di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, garantendo nel contempo la sicurezza, per quanto riguarda i requisiti di competenza linguistica valgono i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È necessario che la validità della specializzazione di competenza linguistica sia proporzionata al livello di competenza, come stabilito nel presente regolamento. |
(8) |
Norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze per i controllori del traffico aereo sono essenziali per accrescere la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è necessario adottare requisiti uniformi in materia di addestramento, qualifiche e competenza dei controllori del traffico aereo. Questo serve inoltre ad assicurare la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità, oltre a contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l'Unione europea, migliorando in tal modo la libertà di circolazione e la disponibilità di controllori del traffico aereo. |
(9) |
L'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ha fissato norme appropriate per quanto riguarda l'addestramento iniziale, esposte nella «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Al fine di rispecchiare il progresso tecnico e scientifico e agevolare un approccio uniforme per l'addestramento iniziale, che costituisce l'elemento essenziale per assicurare la mobilità dei controllori del traffico aereo, tali norme devono ora figurare nella normativa dell'Unione. È necessario inoltre stabilire requisiti per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo, tenendo conto dei requisiti essenziali applicabili, come specificato all'articolo 8 quater, del regolamento (CE) n. 216/2008. In mancanza di requisiti europei in materia di addestramento gli Stati membri possono continuare a basarsi sulle norme elaborate dall'ICAO. |
(10) |
In consultazione con un gruppo di esperti, Eurocontrol ha elaborato i requisiti relativi agli esami medici dei controllori del traffico aereo, che sono già stati utilizzati dagli Stati membri assieme all'allegato 1 dell'ICAO. È necessario recepire tali requisiti nella normativa dell'Unione per assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(11) |
Allo scopo di assicurare che gli Stati membri ottemperino ai loro obblighi e responsabilità in materia di sicurezza in modo corretto e strutturato mediante un sistema amministrativo e di gestione operato dalle autorità competenti e dalle organizzazioni che agiscono a loro nome, in conformità al programma statale di sicurezza dell'ICAO, è necessario che il presente regolamento stabilisca i requisiti che le autorità competenti devono applicare. |
(12) |
La certificazione delle organizzazioni di addestramento costituisce uno dei fattori essenziali che contribuiscono alla qualità dell'addestramento dei controllori del traffico aereo e, di conseguenza, alla sicurezza delle operazioni di controllo aereo. È quindi necessario rafforzare i requisiti relativi alle organizzazioni di addestramento. È opportuno prevedere la possibilità di certificare l'addestramento in base al tipo, in quanto pacchetto di servizi di addestramento o pacchetto di servizi di addestramento e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari dell'addestramento offerto da ogni organizzazione. |
(13) |
È necessario che le condizioni generali previste per il rilascio di una licenza, nella misura in cui si riferiscono all'età e ai requisiti medici, non incidano sui titolari di licenze già rilasciate. Al fine di salvaguardare le attribuzioni delle licenze esistenti e permettere una transizione senza ostacoli per tutti i titolari di licenze e per le autorità competenti, le licenze e i certificati medici rilasciati dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (UE) n. 805/2011 (4) della Commissione si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. |
(14) |
Per motivi di coerenza, è necessario modificare la definizione di sostanza psicoattiva contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (5). |
(15) |
Mentre il presente regolamento si basa su precedenti risultati e requisiti normativi UE, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 805/2011. |
(16) |
A norma degli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha ricevuto l'assistenza dell'Agenzia nell'elaborazione delle misure previste dal presente regolamento. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:
a) |
le condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca di licenze, delle relative abilitazioni e specializzazioni di controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei rispettivi titolari; |
b) |
le condizioni per il rilascio, la limitazione, la sospensione e la revoca di certificati medici, di controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei rispettivi titolari; |
c) |
la certificazione di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici per controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo; |
d) |
la certificazione di organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo; |
e) |
le condizioni per la convalida del rinnovo, del ripristino e dell'utilizzo delle suddette licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati. |
2. Il presente regolamento si applica:
a) |
agli studenti controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell'ambito del regolamento (CE) n. 216/2008; |
b) |
alle persone e organizzazioni che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, ai test, ai controlli e agli esami medici nonché valutazioni dei candidati in conformità al presente regolamento. |
Articolo 2
Conformità a requisiti e procedure
1. Gli studenti controllori del traffico aereo, i controllori del traffico aereo e i soggetti che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, a prove, controlli ed esami medici nonché valutazione dei richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), devono essere qualificati e abilitati in conformità alle disposizioni degli allegati I, III e IV da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 6.
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere qualificate in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative stabilite negli allegati I, III e IV e devono essere certificate dall'autorità competente di cui all'articolo 6.
3. La certificazione medica delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), deve essere conforme ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati III e IV.
4. I controllori del traffico aereo alle dipendenze di fornitori dei servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di traffico aereo nello spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato e aventi la loro sede principale di attività e la propria sede sociale, se del caso, situata al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, sono considerati titolari di licenza rilasciata in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a) |
siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago; |
b) |
abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6, di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, Sezioni 1-4, di cui all'allegato I. |
I compiti e le funzioni assegnati ai controllori del traffico aereo di cui al primo comma non superano le attribuzioni della licenza rilasciata dal paese terzo.
5. Gli istruttori pratici e gli addetti alla valutazione pratica alle dipendenze di un'organizzazione di addestramento situata al di fuori del territorio degli Stati membri si considerano qualificati in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a) |
siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago con una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale sono autorizzati a fornire addestramento o valutare; |
b) |
abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6, di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, sezione 5, di cui all'allegato I. |
Le attribuzioni di cui al primo comma sono specificate in un certificato rilasciato da un paese terzo e sono limitate a fornire addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento situate al di fuori del territorio degli Stati membri.
Articolo 3
Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo
1. Servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo qualificati e abilitati in conformità al presente regolamento.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri, per quanto possibile, assicurano che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del medesimo regolamento.
3. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«situazione anomala», delle circostanze, comprese le situazioni degradate, che non sono né abitualmente né comunemente riscontrate e per le quali il controllore del traffico aereo non ha sviluppato capacità automatiche; |
2) |
«metodi accettabili di rispondenza (AMC)», norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per definire i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative; |
3) |
«servizio di controllo del traffico aereo (ATC)», un servizio fornito al fine di:
|
4) |
«unità di controllo del traffico aereo», espressione generica che indica indifferentemente un centro di controllo di area, un'unità di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto; |
5) |
«metodi alternativi di rispondenza», un'alternativa agli AMC esistenti o nuovi strumenti per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti; |
6) |
«valutazione», una valutazione delle competenze pratiche che porta al rilascio della licenza, dell'abilitazione e/o della(e) specializzazione(i) e il loro rinnovo e/o ripristino, incluso il comportamento e l'applicazione pratica delle conoscenze e della comprensione di cui ha dato prova la persona interessata; |
7) |
«abilitazione di valutatore», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica la competenza del titolare a valutare le capacità pratiche di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo; |
8) |
«stress da evento critico», il manifestarsi di reazioni insolite e/o estremamente emotive, sul piano fisico e/o comportamentale in un individuo in seguito ad un evento inatteso, un incidente, un inconveniente o un inconveniente grave; |
9) |
«situazione di emergenza», una situazione grave e pericolosa che richiede interventi immediati; |
10) |
«esame», una prova formale diretta a valutare la conoscenza e la comprensione di una persona; |
11) |
«materiale esplicativo (GM)», materiale non vincolante elaborato dall'Agenzia che aiuta a definire il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per facilitare l'interpretazione del regolamento (CE) n. 216/2008, delle relative norme attuative e degli AMC; |
12) |
«codice ICAO di località», il codice formato da quattro lettere e composto secondo le regole previste dall'ICAO nel suo manuale «DOC 7910» nella sua ultima versione e assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa; |
13) |
«abilitazione di competenza linguistica», la dichiarazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante le competenze linguistiche del titolare; |
14) |
«licenza», un documento rilasciato e approvato in conformità al presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a esercitare le attribuzioni delle abilitazioni e specializzazioni in esso indicate; |
15) |
«fase di addestramento in posizione operativa», la fase finale dell'addestramento di unità operativa durante la quale le procedure e competenze legate al lavoro precedentemente acquisite vengono integrate nella pratica sotto la supervisione di un istruttore qualificato per l'addestramento in posizione operativa in una situazione di traffico reale; |
16) |
«specializzazione di istruttore in posizione operativa (OJTI)», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione operativa e su dispositivi di addestramento; |
17) |
«part-task trainer (PTT)», un dispositivo di addestramento che fornisce addestramento per compiti specifici e operativi selezionati senza richiedere all'allievo di praticare tutti i compiti che sono normalmente associati a un ambiente pienamente operativo; |
18) |
«obiettivo di prestazione», una dichiarazione chiara e inequivocabile dei risultati attesi dalla persona che segue l'addestramento, le condizioni alle quali la prestazione è effettuata e le norme che la persona che segue l'addestramento deve soddisfare; |
19) |
«incapacità provvisoria», situazione temporanea nella quale il titolare della licenza non è in grado di esercitare le attribuzioni della licenza mentre abilitazioni, specializzazioni e il suo certificato medico sono validi; |
20) |
«sostanza psicoattiva», alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffè e tabacco; |
21) |
«specializzazione di abilitazione», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni specifiche relative alla pertinente abilitazione; |
22) |
«ripristino», l'atto amministrativo adottato dopo che un'abilitazione, una specializzazione o un certificato sono scaduti, che ripristina le attribuzioni dell'abilitazione, della specializzazione o del certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti; |
23) |
«rinnovo», l'azione amministrativa adottata all'interno del periodo di validità di un'abilitazione, di una specializzazione o di un certificato, che consente al titolare di continuare ad esercitare le attribuzioni di un'abilitazione, di una specializzazione o di un certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti; |
24) |
«settore», una parte di un'area di controllo e/o una parte di una regione di informazione di volo o di regione superiore; |
25) |
«simulatore», un dispositivo di addestramento che presenta le caratteristiche rilevanti dell'ambiente operativo reale e riproduce le condizioni operative nelle quali la persona che riceve l'addestramento può praticare i compiti direttamente in tempo reale; |
26) |
«dispositivo di addestramento», ogni tipo di dispositivo con il quale vengono simulate le condizioni operative, inclusi simulatori e part-task trainer; |
27) |
«specializzazione di istruttore su dispositivo di addestramento (STDI)», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento su dispositivi di addestramento; |
28) |
«corso di addestramento», la formazione teorica e/o pratica, sviluppata in un quadro strutturato e dispensata entro una durata determinata; |
29) |
«organizzazione di addestramento», un'organizzazione certificata dall'autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di addestramento; |
30) |
«specializzazione di unità operativa», l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, indicante il codice ICAO della località, nonché il settore, il gruppo di settori o posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni; |
31) |
«convalida», il processo mediante il quale, attraverso il completamento di un corso di specializzazione di unità operativa associato ad un'abilitazione o ad una specializzazione di abilitazione, il titolare può iniziare ad esercitare le attribuzioni di tale abilitazione o specializzazione di abilitazione. |
Articolo 5
Autorità competente
1. Gli Stati membri nominano o istituiscono una o più autorità competenti con responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al presente regolamento.
2. All'interno di un blocco funzionale di spazio aereo o in caso di fornitura di servizi transfrontalieri le autorità competenti sono designate con l'accordo degli Stati membri interessati.
3. Se uno Stato membro nomina o istituisce più di un'autorità competente, gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, ove opportuno, sotto il profilo della responsabilità e delle aree geografiche. È istituito un coordinamento tra tali autorità al fine di assicurare una sorveglianza effettiva di tutte le persone e le organizzazioni soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati.
4. Le autorità competenti sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra autorità competenti, da un lato, e fornitori di servizi di navigazione aerea e organizzazioni di addestramento, dall'altro. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
Il primo comma si applica anche all'Agenzia, quando agisce come autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), ii).
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per svolgere le attività di certificazione e sorveglianza previste dai rispettivi programmi di certificazione e sorveglianza, incluse le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte ATCO.AR). In particolare, gli Stati membri utilizzano le valutazioni effettuate dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A. 005, lettera a) dell'allegato II per dimostrare le loro capacità.
6. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda il personale delle autorità competenti che svolge le attività di certificazione e sorveglianza a norma del presente regolamento, non sussista alcun conflitto di interessi, diretto o indiretto, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario del personale in questione.
7. Le autorità competenti nominate o istituite da uno Stato membro ai fini del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano autorità competenti ai fini del presente regolamento, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato. In quest'ultimo caso, gli Stati membri comunicano all'Agenzia il nome e l'indirizzo delle autorità competenti da essi nominate o istituite in applicazione del presente articolo, nonché eventuali modifiche che le riguardano.
Articolo 6
Autorità competente ai fini degli allegati I, III e IV
1. Ai fini dell'allegato I, l'autorità competente è l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro alla quale una persona si rivolge per chiedere il rilascio di una licenza.
2. Ai fini dell'allegato III e del controllo dei requisiti dell'allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di navigazione aerea, l'autorità competente è:
a) |
l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro in quanto propria autorità competente per la sorveglianza dove il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri o le rispettive autorità competenti; |
b) |
l'Agenzia, se il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri. |
3. Ai fini dell'allegato IV, l'autorità competente è:
a) |
per i centri aeromedici:
|
b) |
per gli esaminatori aeromedici:
|
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE e le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.
2. L'abilitazione per controllo di area procedurale (ACP) con la specializzazione di abilitazione per controllo oceanico (OCN) rilasciate sulla base di norme nazionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.
3. I certificati medici e i certificati per organizzazioni di addestramento, esaminatori aeromedici e centri aeromedici, le approvazioni di programmi di competenza di unità operativa e di piani di addestramento rilasciati in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, a norma del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.
Articolo 8
Sostituzione di licenze, adattamenti di attribuzioni, corsi di addestramento e programmi di competenza di unità operativa
1. Gli Stati membri sostituiscono le licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con licenze conformi al formato stabilito nell'appendice 1 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri sostituiscono i certificati per organizzazioni di addestramento di controllori del traffico aereo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, con certificati conformi al formato stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri sostituiscono i certificati per esaminatori aeromedici e i certificati per centri aeromedici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, con certificati conformi al formato stabilito nelle appendici 3 e 4 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4. Le autorità competenti convertono le attribuzioni di esaminatori e valutatori per l'addestramento iniziale a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 805/2011 e di esaminatori e valutatori delle competenze per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo approvati dall'autorità competente a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 805/2011 nelle attribuzioni di una specializzazione di assessore a norma del presente regolamento, se del caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
5. Le autorità competenti possono convertire le attribuzioni per istruttori nazionali su dispositivo per addestramento o su simulatore in attribuzioni per una specializzazione di istruttore su dispositivo di addestramento a norma del presente regolamento, se opportuno, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
6. I fornitori di servizi di navigazione aerea adeguano i loro programmi di competenza di unità operativa per conformarsi ai requisiti del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
7. Le organizzazioni di addestramento di controllori del traffico aereo adeguano i loro piani di addestramento per conformarsi ai requisiti del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
8. I certificati di completamento di corsi di addestramento iniziati prima dell'applicazione del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 805/2011, sono accettati ai fini del rilascio delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni in conformità al presente regolamento, a condizione che l'addestramento e la valutazione siano stati completati entro e non oltre il 30 giugno 2016, o il 30 giugno 2017 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 9
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione
All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il punto 104 è sostituito dal seguente:
«104. |
“sostanza psicoattiva”, alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco;» |
Articolo 10
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 805/2011 è abrogato.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2015.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare gli allegati da I a IV, in tutto o in parte, nel periodo che si conclude il 31 dicembre 2016.
Quando uno Stato membro si avvale di tale possibilità, esso ne informa la Commissione e l'Agenzia entro e non oltre il 1o luglio 2015. Tale notifica descrive il campo di applicazione della(e) deroga(he) in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario. In tal caso, le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 805/2011 continuano ad applicarsi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).
(3) Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22).
(4) Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 21).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
INDICE
ALLEGATO I — |
PARTE ATCO — REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO | 18 |
CAPO A — |
REQUISITI GENERALI | 18 |
ATCO.A.001 |
Campo di applicazione | 18 |
ATCO.A.005 |
Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni | 18 |
ATCO.A.010 |
Scambio di licenze | 18 |
ATCO.A.015 |
Esercizio delle attribuzioni di licenze e incapacità provvisoria | 18 |
ATCO.A.020 |
Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni | 19 |
CAPO B — |
LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI | 19 |
ATCO.B.001 |
Licenza di tirocinante controllore del traffico aereo | 19 |
ATCO.B.005 |
Licenza di controllore del traffico aereo | 19 |
ATCO.B.010 |
Abilitazioni dei controllori del traffico aereo | 20 |
ATCO.B.015 |
Specializzazioni di abilitazione | 20 |
ATCO.B.020 |
Specializzazioni di unità operativa | 21 |
ATCO.B.025 |
Programma di competenza di unità operativa | 22 |
ATCO.B.030 |
Specializzazione di competenza linguistica | 23 |
ATCO.B.035 |
Validità della specializzazione della competenza linguistica | 23 |
ATCO.B.040 |
Valutazione della competenza linguistica | 24 |
ATCO.B.045 |
Formazione linguistica | 24 |
CAPO C — |
REQUISITI PER ISTRUTTORI E VALUTATORI | 24 |
TITOLO 1 — |
ISTRUTTORI | 24 |
ATCO.C.001 |
Istruttori teorici | 24 |
ATCO.C.005 |
Istruttori pratici | 25 |
ATCO.C.010 |
Attribuzioni dell'istruttore per l'addestramento in posizione operativa (OJTI) | 25 |
ATCO.C.015 |
Domanda di specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa | 25 |
ATCO.C.020 |
Validità della specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa | 25 |
ATCO.C.025 |
Autorizzazione OJTI temporanea | 25 |
ATCO.C.030 |
Attribuzioni degli istruttori sui dispositivi di addestramento (STDI) | 26 |
ATCO.C.035 |
Domanda di specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento | 26 |
ATCO.C.040 |
Validità di una specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento | 26 |
TITOLO 2 — |
VALUTATORI | 27 |
ATCO.C.045 |
Attribuzioni dei valutatori | 27 |
ATCO.C.050 |
Interessi acquisiti | 27 |
ATCO.C.055 |
Domanda per la specializzazione di valutatore | 27 |
ATCO.C.060 |
Validità della specializzazione di valutatore | 28 |
ATCO.C.065 |
Autorizzazione temporanea di valutatore | 28 |
CAPO D — |
ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO | 28 |
TITOLO 1 — |
REQUISITI GENERALI | 28 |
ATCO.D.001 |
Obiettivi dell'addestramento di controllore del traffico aereo | 28 |
ATCO.D.005 |
Tipi di addestramento dei controllori del traffico aereo | 28 |
TITOLO 2 — |
REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO INIZIALE | 29 |
ATCO.D.010 |
Composizione dell'addestramento iniziale | 29 |
ATCO.D.015 |
Programma di addestramento iniziale | 30 |
ATCO.D.020 |
Corsi di addestramento di base e per le abilitazioni | 30 |
ATCO.D.025 |
Esami e valutazione dell'addestramento di base | 31 |
ATCO.D.030 |
Obiettivi delle prestazioni dell'addestramento di base | 31 |
ATCO.D.035 |
Esami e valutazione dell'addestramento per le abilitazioni | 31 |
ATCO.D.040 |
Obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni | 32 |
TITOLO 3 — |
REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO DI UNITÀ OPERATIVA | 32 |
ATCO.D.045 |
Composizione dell'addestramento di unità operativa | 32 |
ATCO.D.050 |
Prerequisiti dell'addestramento di unità operativa | 33 |
ATCO.D.055 |
Piano di addestramento di unità operativa | 33 |
ATCO.D.060 |
Corso di specializzazione di unità operativa | 34 |
ATCO.D.065 |
Dimostrazione della conoscenza e comprensione teorica | 34 |
ATCO.D.070 |
Valutazioni durante i corsi di specializzazione di unità operativa | 34 |
TITOLO 4 — |
REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO CONTINUO | 34 |
ATCO.D.075 |
Addestramento continuo | 34 |
ATCO.D.080 |
Addestramento di aggiornamento | 34 |
ATCO.D.085 |
Addestramento di conversione | 35 |
TITOLO 5 — |
ADDESTRAMENTO DI ISTRUTTORI E VALUTATORI | 35 |
ATCO.D.090 |
Addestramento di istruttori pratici | 35 |
ATCO.D.095 |
Addestramento di valutatori | 35 |
APPENDICE 1 dell'allegato I — |
CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE — REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA | 36 |
APPENDICE 2 dell'allegato I — |
FORMAZIONE DI BASE | 39 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 39 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 39 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 40 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 41 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 42 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 43 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 44 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 45 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 46 |
APPENDICE 3 dell'allegato I — |
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AEROPORTO A VISTA (ADV) | 47 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 47 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 47 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 48 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 49 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 49 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 49 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 50 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 51 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 51 |
Soggetto 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA | 51 |
Soggetto 11: |
AEROPORTI | 52 |
APPENDICE 4 dell'allegato I — |
ABILITAZIONE AL CONTROLLO STRUMENTALE DI AEROPORTO PER TORRE — ADI (TWR) | 53 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 53 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 53 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 54 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 55 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 55 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 56 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 56 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 57 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 57 |
Soggetto 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA | 58 |
Soggetto 11: |
AEROPORTI | 58 |
APPENDICE 5 dell'allegato I — |
ABILITAZIONE PER CONTROLLO AVVICINAMENTO PROCEDURALE (APP) | 59 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 59 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 59 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 60 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 61 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 61 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 61 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 62 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 63 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 63 |
Soggetto 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA | 63 |
Soggetto 11: |
AEROPORTI | 64 |
APPENDICE 6 dell'allegato I — |
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AREA PROCEDURALE (ACP) | 65 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 65 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 65 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 66 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 67 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 67 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 67 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 68 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 68 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 69 |
Soggetto 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA | 69 |
APPENDICE 7 dell'allegato I — |
ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO AVVICINAMENTO (APS) | 70 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 70 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 70 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 71 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 72 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 72 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 73 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 73 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 74 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 74 |
Soggetto 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA | 75 |
Soggetto 11: |
AEROPORTI | 75 |
APPENDICE 8 dell'allegato I — |
ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO DI AREA (ACS) | 76 |
Soggetto 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO | 76 |
Soggetto 2: |
DIRITTO AERONAUTICO | 76 |
Soggetto 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO | 77 |
Soggetto 4: |
METEOROLOGIA | 78 |
Soggetto 5: |
NAVIGAZIONE | 78 |
Soggetto 6: |
AEROMOBILI | 79 |
Soggetto 7: |
FATTORI UMANI | 79 |
Soggetto 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI | 80 |
Soggetto 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE | 80 |
Soggetto 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA | 81 |
ALLEGATO II — |
PARTE ATCO.AR — REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI | 82 |
CAPO A — |
REQUISITI GENERALI | 82 |
ATCO.AR.A.001 |
Campo di applicazione | 82 |
ATCO.AR.A.005 |
Personale | 82 |
ATCO.AR.A.010 |
Compiti delle autorità competenti | 82 |
ATCO.AR.A.015 |
Metodi di rispondenza | 83 |
ATCO.AR.A.020 |
Informazioni all'Agenzia | 83 |
ATCO.AR.A.025 |
Reazione immediata a un problema di sicurezza | 84 |
CAPO B — |
GESTIONE | 84 |
ATCO.AR.B.001 |
Sistema di gestione | 84 |
ATCO.AR.B.005 |
Assegnazione di compiti a soggetti qualificati | 85 |
ATCO.AR.B.010 |
Modifiche al sistema di gestione | 85 |
ATCO.AR.B.015 |
Tenuta della documentazione | 85 |
CAPO C — |
SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE | 86 |
ATCO.AR.C.001 |
Sorveglianza | 86 |
ATCO.AR.C.005 |
Programma di sorveglianza | 86 |
ATCO.AR.C.010 |
Constatazioni di non conformità e provvedimenti attuativi per il personale | 87 |
CAPO D — |
RILASCIO, RINNOVO, RIPRISTINO, SOSPENSIONE E REVOCA DI LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI | 87 |
ATCO.AR.D.001 |
Procedura per rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni, specializzazioni e autorizzazioni | 87 |
ATCO.AR.D.005 |
Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni | 88 |
CAPO E — |
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E APPROVAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO | 88 |
ATCO.AR.E.001 |
Domanda e procedura di certificazione per le organizzazioni di addestramento | 88 |
ATCO.AR.E.005 |
Approvazione di corsi e programmi di addestramento | 89 |
ATCO.AR.E.010 |
Modifiche alle organizzazioni di addestramento | 89 |
ATCO.AR.E.015 |
Rilievi e azioni correttive | 89 |
CAPO F — |
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA | 90 |
TITOLO 1 — |
REQUISITI GENERALI | 90 |
ATCO.AR.F.001 |
Centri aero-medici e certificazione aero-medica | 90 |
TITOLO 2 — |
DOCUMENTAZIONE | 91 |
ATCO.AR.F.005 |
Certificato medico | 91 |
ATCO.AR.F.010 |
Certificato AME | 91 |
ATCO.AR.F.015 |
Certificato AeMC | 91 |
ATCO.AR.F.020 |
Modelli aero-medici | 91 |
APPENDICE 1 dell'allegato II — |
Modello di licenza — LICENZA DI CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO | 92 |
APPENDICE 2 dell'allegato II — |
CERTIFICATO PER ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO (ATCO OT) | 98 |
APPENDICE 3 dell'allegato II — |
CERTIFICATO PER ESAMINATORI AEROMEDICI (AMEi) | 100 |
APPENDICE 4 dell'allegato II — |
CERTIFICATO PER CENTRI AEROMEDICI (AeMCs) | 102 |
ALLEGATO III — |
PARTE ATCO.OR — REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E I CENTRI AEROMEDICI | 103 |
CAPO A — |
REQUISITI GENERALI | 103 |
ATCO.OR.A.001 |
Campo di applicazione | 103 |
CAPO B — |
REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO | 103 |
ATCO.OR.B.001 |
Domanda di certificato di organizzazione di addestramento | 103 |
ATCO.OR.B.005 |
Metodi di rispondenza | 103 |
ATCO.OR.B.010 |
Condizioni di approvazione e attribuzioni di un certificato di organizzazione di addestramento | 104 |
ATCO.OR.B.015 |
Modifiche all'organizzazione di addestramento | 104 |
ATCO.OR.B.020 |
Mantenimento della validità | 104 |
ATCO.OR.B.025 |
Accesso alle strutture e ai dati delle organizzazioni di addestramento | 104 |
ATCO.OR.B.030 |
Rilievi | 104 |
ATCO.OR.B.035 |
Reazione immediata a un problema di sicurezza | 105 |
ATCO.OR.B.040 |
Segnalazione di eventi | 105 |
CAPO C — |
GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO | 105 |
ATCO.OR.C.001 |
Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento | 105 |
ATCO.OR.C.005 |
Attività appaltate | 105 |
ATCO.OR.C.010 |
Requisiti del personale | 106 |
ATCO.OR.C.015 |
Strutture ed equipaggiamento | 106 |
ATCO.OR.C.020 |
Tenuta della documentazione | 106 |
ATCO.OR.C.025 |
Finanziamenti e assicurazioni | 106 |
CAPO D — |
REQUISITI PER CORSI E PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO | 107 |
ATCO.OR.D.001 |
Requisiti per corsi e programmi di addestramento | 107 |
ATCO.OR.D.005 |
Risultati di esami e valutazioni e certificati | 107 |
CAPO E — |
REQUISITI PER I CENTRI AEROMEDICI | 107 |
ATCO.OR.E.001 |
Centri aero-medici | 107 |
ALLEGATO IV — |
PARTE ATCO.MED — REQUISITI MEDICI PER CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO | 108 |
CAPO A — |
REQUISITI GENERALI | 108 |
TITOLO 1 — |
REQUISITI GENERALI | 108 |
ATCO.MED.A.001 |
Autorità competente | 108 |
ATCO.MED.A.005 |
Campo di applicazione | 108 |
ATCO.MED.A.010 |
Definizioni | 108 |
ATCO.MED.A.015 |
Riservatezza medica | 109 |
ATCO.MED.A.020 |
Diminuzione dell'idoneità medica | 109 |
ATCO.MED.A.025 |
Obblighi di AMC e AME | 109 |
TITOLO 2 — |
REQUISITI PER CERTIFICATI MEDICI | 110 |
ATCO.MED.A.030 |
Certificati medici | 110 |
ATCO.MED.A.035 |
Domanda di certificato medico | 110 |
ATCO.MED.A.040 |
Rilascio, rinnovo e ripristino di certificati medici | 110 |
ATCO.MED.A.045 |
Validità, rinnovo e ripristino di certificati medici | 111 |
ATCO.MED.A.046 |
Sospensione o revoca di un certificato medico | 111 |
ATCO.MED.A.050 |
Rinvio | 112 |
CAPO B — |
REQUISITI PER CERTIFICATI MEDICI DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO | 112 |
TITOLO 1 — |
REQUISITI GENERALI | 112 |
ATCO.MED.B.001 |
Limitazioni ai certificati medici | 112 |
TITOLO 2 — |
REQUISITI MEDICI PER CERTIFICATI MEDICI DI CATEGORIA 3 | 112 |
ATCO.MED.B.005 |
Aspetti generali | 112 |
ATCO.MED.B.010 |
Apparato cardiovascolare | 113 |
ATCO.MED.B.015 |
Apparato respiratorio | 115 |
ATCO.MED.B.020 |
Apparato digerente | 116 |
ATCO.MED.B.025 |
Sistemi metabolico ed endocrino | 116 |
ATCO.MED.B.030 |
Ematologia | 116 |
ATCO.MED.B.035 |
Apparato genito-urinario | 117 |
ATCO.MED.B.040 |
Malattie infettive | 117 |
ATCO.MED.B.045 |
Ostetricia e ginecologia | 117 |
ATCO.MED.B.050 |
Apparato muscolo-scheletrico | 117 |
ATCO.MED.B.055 |
Psichiatria | 118 |
ATCO.MED.B.060 |
Psicologia | 118 |
ATCO.MED.B.065 |
Neurologia | 118 |
ATCO.MED.B.070 |
Sistema visivo | 119 |
ATCO.MED.B.075 |
Percezione dei colori | 120 |
ATCO.MED.B.080 |
Otorinolaringoiatria | 120 |
ATCO.MED.B.085 |
Dermatologia | 120 |
ATCO.MED.B.090 |
Oncologia | 121 |
CAPO C — |
ESAMINATORI AEROMEDICI (AMEs) | 121 |
ATCO.MED.C.001 |
Attribuzioni | 121 |
ATCO.MED.C.005 |
Domanda | 121 |
ATCO.MED.C.010 |
Requisiti per il rilascio di un certificato di AME | 121 |
ATCO.MED.C.015 |
Corsi di formazione in medicina aeronautica | 122 |
ATCO.MED.C.020 |
Modifiche al certificato di AME | 122 |
ATCO.MED.C.025 |
Validità dei certificati di AME | 122 |
ALLEGATO I
PARTE ATCO
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
CAPO A
REQUISITI GENERALI
ATCO.A.001 Campo di applicazione
La presente parte, esposta nel presente allegato, stabilisce i requisiti per il rilascio, la revoca e la sospensione delle licenze di tirocinanti controllori del traffico aereo e delle licenze di controllori del traffico aereo, le relative abilitazioni e specializzazioni e le condizioni della loro validità e utilizzo.
ATCO.A.005 Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni
(a) |
La domanda per il rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni viene presentata all'autorità competente in conformità alla procedura stabilita da quest'ultima. |
(b) |
La domanda per il rilascio di ulteriori abilitazioni o specializzazioni, per il rinnovo o il ripristino di specializzazioni e per il nuovo rilascio della licenza viene presentata all'autorità competente che ha rilasciato la licenza. |
(c) |
La licenza resta di proprietà della persona alla quale è stata rilasciata, a meno che sia revocata dall'autorità competente. Il titolare deve firmare la licenza. |
(d) |
La licenza contiene tutte le informazioni pertinenti relative alle attribuzioni concesse dalla licenza e si conforma ai requisiti specificati nell'appendice 1 dell'allegato II. |
ATCO.A.010 Scambio di licenze
(a) |
Se il titolare della licenza intende esercitare le attribuzioni della licenza in uno Stato membro per il quale l'autorità competente non è quella che ha rilasciato la licenza, il titolare deve presentare una domanda al fine di scambiare la sua licenza con una rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende esercitare le attribuzioni in conformità alla procedura stabilita da questa autorità, con l'eccezione dei casi in cui accordi conclusi tra gli Stati membri prevedono altrimenti. A questo fine, le autorità interessate devono condividere tutte le informazioni rilevanti necessarie per effettuare lo scambio della licenza in conformità alle procedure di cui al punto ATCO.AR.B.001, lettera c). |
(b) |
Ai fini dello scambio e per esercitare le attribuzioni della licenza in uno Stato membro diverso da quello nel quale la licenza è stata rilasciata, il titolare della licenza deve soddisfare i requisiti di competenza linguistica di cui al punto ATCO.B.030 stabiliti dallo Stato membro in questione. |
(c) |
La nuova licenza deve includere le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni della licenza e tutte le specializzazioni di unità operativa valide, inclusa la data del loro primo rilascio e della scadenza, ove applicabile. |
(d) |
Successivamente all'ottenimento della nuova licenza, il titolare della licenza deve presentare una domanda di cui al punto ATCO.A.005 corredata della sua licenza di controllore del traffico aereo al fine di ottenere nuove abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni della licenza o specializzazioni di unità operativa. |
(e) |
In seguito allo scambio, la licenza rilasciata precedentemente deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata. |
ATCO.A.015 Esercizio delle attribuzioni di licenze e incapacità provvisoria
(a) |
L'esercizio delle attribuzioni riconosciute da una licenza è subordinato alla validità delle abilitazioni, delle specializzazioni e del certificato medico. |
(b) |
I titolari di una licenza non possono esercitare le attribuzioni della loro licenza quando dubitano di poter esercitare tali attribuzioni in sicurezza e in tali casi devono informare immediatamente il fornitore dei servizi di navigazione aerea pertinente in merito all'incapacità provvisoria di esercitare le attribuzioni della loro licenza. |
(c) |
I fornitori dei servizi di navigazione aerea possono dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza se vengono a conoscenza di eventuali dubbi riguardanti la capacità del titolare della licenza di esercitare in sicurezza le attribuzioni della licenza. |
(d) |
I fornitori di servizi di navigazione aerea devono sviluppare e attuare procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per permettere ai titolari delle licenze che dichiarano l'incapacità provvisoria a esercitare le attribuzioni della loro licenza in conformità alla lettera b), di dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza in conformità alla lettera c), di gestire l'impatto operativo dei casi di incapacità provvisoria e di informare l'autorità competente come definito in tale procedura. |
(e) |
Le procedure di cui alla lettera d) devono essere incluse nel programma di competenza di unità operativa in conformità al punto ATCO.B.025, lettera a), punto 13. |
ATCO.A.020 Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni
(a) |
Licenze, abilitazioni e specializzazioni possono essere sospese o revocate dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.D.005 quando il titolare della licenza non soddisfa i requisiti della presente parte. |
(b) |
Quando il titolare si vede revocata la licenza deve restituirla immediatamente all'autorità competente in conformità alle procedure amministrative stabilite da quest'ultima. |
(c) |
Con il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo, la licenza di tirocinante controllore del traffico aereo viene revocata e deve essere restituita all'autorità competente che rilascia la licenza di controllore del traffico aereo. |
CAPO B
LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI
ATCO.B.001 Licenza di tirocinante controllore del traffico aereo
(a) |
I titolari di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità all'abilitazione/le abilitazioni e alla specializzazione/le specializzazioni di abilitazione annotate sulla licenza sotto la supervisione di un istruttore abilitato all'addestramento operativo e a intraprendere l'addestramento per la specializzazione/le specializzazioni di abilitazione. |
(b) |
Per poter presentare domanda di rilascio di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo i richiedenti devono:
|
(c) |
La licenza di tirocinante controllore del traffico aereo indica la(le) specializzazione(i) linguistica(he) e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione. |
(d) |
Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che non ha iniziato a esercitare le attribuzioni di tale licenza entro un anno dalla data del suo rilascio o che ha interrotto l'esercizio di tali attribuzioni per un periodo superiore ad un anno può iniziare o continuare l'addestramento di unità operativa in quell'abilitazione solo dopo una valutazione della sua competenza precedente, condotta da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) e certificata a fornire l'addestramento iniziale pertinente ai fini dell'abilitazione, atta a valutare se il titolare continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione e dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di addestramento derivanti da tale valutazione. |
ATCO.B.005 Licenza di controllore del traffico aereo
(a) |
I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire i servizi di controllo del traffico aereo in conformità alle abilitazioni e specializzazioni di abilitazione riportate nella licenza e a esercitare le attribuzioni delle specializzazioni in essa contenute. |
(b) |
Le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo includono le attribuzioni di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo di cui al punto ATCO.B.001, lettera a). |
(c) |
Per presentare domanda di primo rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo i richiedenti devono:
|
(d) |
La licenza di controllore del traffico aereo è convalidata mediante l'inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni di abilitazione, di unità operativa e linguistiche, per le quali l'addestramento è stato completato con esito positivo. |
(e) |
Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che non ha iniziato a esercitare le attribuzioni di abilitazione entro un anno dalla data del suo rilascio può iniziare l'addestramento di unità operativa nell'abilitazione in questione solo dopo una valutazione della sua competenza precedente, condotta da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) e certificata a fornire l'addestramento iniziale pertinente a tale abilitazione, atta a valutare se il titolare continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione e dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di addestramento derivanti da tale valutazione. |
ATCO.B.010 Abilitazioni dei controllori del traffico aereo
(a) |
Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire:
|
(b) |
Il titolare di una abilitazione che ha interrotto l'esercizio delle attribuzioni a essa associate per un periodo di quattro o più anni consecutivi immediatamente precedenti, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale abilitazione solo dopo una valutazione della competenza precedente, condotta da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti all'allegato III (parte ATCO.OR) e certificata a fornire l'addestramento pertinente all'abilitazione in questione, atta ad accertare che l'interessato continui a soddisfare i requisiti stabiliti per tale abilitazione e dopo aver soddisfatto eventuali requisiti di addestramento derivanti dalla suddetta valutazione. |
ATCO.B.015 Specializzazioni di abilitazione
(a) |
L'abilitazione controllo di aeroporto strumentale (ADI) deve contenere almeno una delle seguenti specializzazioni:
|
(b) |
L'abilitazione controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) può contenere una o più delle seguenti specializzazioni:
|
(c) |
L'abilitazione controllo di area procedurale (ACP, area control procedural) può contenere la specializzazione controllo oceanico (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico. |
(d) |
L'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) può contenere una delle seguenti specializzazioni:
|
ATCO.B.020 Specializzazioni di unità operativa
(a) |
La specializzazione di unità operativa autorizza il titolare della licenza a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni di lavoro operative sotto la responsabilità di un'unità dei servizi di traffico aereo. |
(b) |
I richiedenti una specializzazione di unità operativa devono aver completato con esito positivo un corso di specializzazione di unità operativa in conformità ai requisiti indicati nella parte ATCO, capo D, sezione 3. |
(c) |
I richiedenti una specializzazione di unità operativa in seguito a scambio di una licenza di cui al punto ATCO.A.010 devono, in aggiunta ai requisiti indicati alla lettera b), soddisfare i requisiti di cui al punto ATCO.D.060, lettera f). |
(d) |
Per i controllori del traffico aereo che forniscono servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili che effettuano prove di volo, l'autorità competente può, in aggiunta ai requisiti indicati alla lettera b), stabilire requisiti aggiuntivi da soddisfare. |
(e) |
Le specializzazioni di unità operativa sono valide per un periodo definito nel programma di competenza di unità operativa. Questo periodo non deve superare tre anni. |
(f) |
Il periodo di validità delle specializzazioni di unità operativa per il primo rilascio e il ripristino inizia non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione. |
(g) |
Le specializzazioni di unità operativa vengono rinnovate se:
|
(h) |
Le specializzazioni di unità operativa devono essere rinnovate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera g), entro il periodo di 3 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza. In tali casi il periodo di validità deve essere calcolato a partire da tale data di scadenza. |
(i) |
Se la specializzazione di unità operativa viene rinnovata prima del periodo indicato alla lettera h), il suo periodo di validità ha inizio non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione, sempre che siano soddisfatti anche i requisiti di cui alla lettera g), punti 1 e 2. |
(j) |
In caso di scadenza del periodo di validità di una specializzazione di unità operativa, il titolare della licenza deve completare con esito positivo il corso di specializzazione di unità operativa in conformità ai requisiti indicati nella parte ATCO, capo D, titolo 3 al fine di rinnovare la specializzazione. |
ATCO.B.025 Programma di competenza di unità operativa
(a) |
I programmi di competenza di unità operativa devono essere stabiliti dal fornitore dei servizi di navigazione aerea e approvati dall'autorità competente. Essi includono almeno i seguenti elementi:
|
(b) |
Al fine di soddisfare i requisiti indicati alla lettera a), punto 3, i fornitori dei servizi di navigazione aerea conservano la documentazione relativa alle ore durante le quali ciascun titolare di licenza esercita le attribuzioni della propria specializzazione di unità operativa lavorando in settori, gruppi di settori e/o posizioni di lavoro nell'unità ATC e forniscono tali dati alle autorità competenti e al titolare della licenza dietro domanda. |
(c) |
Nello stabilire le procedure di cui alla lettera a), punti 4 e 13, i fornitori dei servizi di navigazione aerea assicurano che siano applicati meccanismi per garantire un trattamento equo dei titolari di licenze nei casi in cui la validità delle loro specializzazioni non può essere prorogata. |
ATCO.B.030 Specializzazione di competenza linguistica
(a) |
I controllori del traffico aereo e gli tirocinanti controllori del traffico aereo non possono esercitare le attribuzioni previste dalle loro licenze se non sono in possesso di una valida specializzazione di competenza linguistica in inglese e, ove applicabile, nella/e lingua/e imposta/e dallo Stato membro per motivi di sicurezza presso l'unità ATC come pubblicato nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche. La specializzazione di competenza linguistica deve indicare la/e lingua/e, il/i livello/i di competenza e la/e data/e di scadenza. |
(b) |
Il livello di competenza linguistica è determinato in conformità alla classificazione delle abilitazioni di cui all'appendice 1 dell'allegato I. |
(c) |
Il richiedente una specializzazione di competenza linguistica deve dimostrare, in conformità alla classificazione di cui alla lettera b), di possedere almeno il livello operativo (livello quattro) di competenza linguistica. A tal fine i richiedenti devono essere in grado di:
|
(d) |
In deroga alla lettera c), il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione di competenza linguistica di cui all'appendice 1 dell'allegato I, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio, proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di servizi di navigazione aerea che desideri applicare un livello superiore di competenze e deve essere approvato dall'autorità competente. |
(e) |
La competenza linguistica è dimostrata da un certificato attestante il risultato della valutazione. |
ATCO.B.035 Validità della specializzazione della competenza linguistica
(a) |
La validità della specializzazione di competenza linguistica, a seconda del livello determinato in conformità all'appendice 1 dell'allegato I, è pari a:
|
(b) |
Il periodo di validità delle specializzazioni di competenza linguistica per il primo rilascio e il ripristino inizia entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica. |
(c) |
Le specializzazioni di competenza linguistica devono essere rinnovate dopo il completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica effettuata entro i tre mesi immediatamente precedenti alla loro data di scadenza. In tali casi il nuovo periodo di validità deve essere calcolato a partire da tale data di scadenza. |
(d) |
Se la specializzazione di competenza linguistica viene rinnovata prima del periodo di cui alla lettera c), il suo periodo di validità inizia entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica. |
(e) |
Alla scadenza della validità di una specializzazione di competenza linguistica, il titolare della licenza deve completare con esito positivo una valutazione della competenza linguistica ai fini del ripristino della specializzazione. |
ATCO.B.040 Valutazione della competenza linguistica
(a) |
La competenza linguistica deve essere dimostrata per mezzo di un metodo di valutazione approvato dall'autorità competente, che deve contenere:
|
(b) |
Gli organismi di valutazione della competenza linguistica devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A.010. |
ATCO.B.045 Formazione linguistica
(a) |
I fornitori dei servizi di navigazione aerea devono mettere a disposizione dei meccanismi di formazione linguistica per mantenere il livello richiesto di competenza dei controllori del traffico aereo:
|
(b) |
La formazione linguistica può anche essere messa a disposizione sotto forma di addestramento continuo. |
CAPO C
REQUISITI PER ISTRUTTORI E VALUTATORI
TITOLO 1
Istruttori
ATCO.C.001 Istruttori teorici
(a) |
L'addestramento teorico deve essere svolto soltanto da istruttori adeguatamente qualificati. |
(b) |
Un istruttore teorico è adeguatamente qualificato se:
|
ATCO.C.005 Istruttori pratici
Una persona può svolgere l'addestramento pratico soltanto se è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo con specializzazione d'istruttore per l'addestramento in posizione operativa (OJTI) o di istruttore su dispositivi di addestramento (STDI).
ATCO.C.010 Attribuzioni dell'istruttore per l'addestramento in posizione operativa (OJTI)
(a) |
I titolari di una specializzazione OJTI sono autorizzati a fornire addestramento pratico e supervisione su posizioni di lavoro operative per le quali sono in possesso di una valida specializzazione di unità operativa e sui dispositivi di addestramento nelle abilitazioni possedute. |
(b) |
I titolari di una specializzazione OJTI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se hanno:
|
(c) |
Il periodo di due anni di cui alla lettera b), punto 1, può essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento. |
ATCO.C.015 Domanda di specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa
I richiedenti il rilascio di una specializzazione OJTI devono:
(a) |
essere titolari di una licenza di controllore del traffico aereo con una valida specializzazione di unità operativa; |
(b) |
aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per un periodo di almeno due anni precedente la domanda; Questo periodo può essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento; e |
(c) |
entro l'anno precedente la domanda, aver completato con esito positivo un corso di tecniche di addestramento pratico durante il quale vengono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche. |
ATCO.C.020 Validità della specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa
(a) |
La specializzazione OJTI ha una validità di tre anni. |
(b) |
Può essere rinnovata attraverso il completamento con esito positivo dell'addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche durante il periodo della sua validità, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto ATCO.C.015, lettere a) e b). |
(c) |
Se la specializzazione OJTI è scaduta, può essere ripristinata nel modo seguente:
entro l'anno precedente la domanda per il rinnovo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto ATCO.C.015, lettere a) e b). |
(d) |
Nel caso di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI inizia non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione. |
(e) |
Se i requisiti di cui al punto ATCO.C.015, lettere a) e b) non sono soddisfatti, la specializzazione OJTI può essere scambiata per una specializzazione STDI, a condizione che sia assicurato il rispetto dei requisiti di cui al punto ATCO.C.040, lettere b) e c). |
ATCO.C.025 Autorizzazione OJTI temporanea
(a) |
Nel caso in cui la conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.C.010, lettera b), punto 2, non fosse possibile, l'autorità competente può concedere un'autorizzazione OJTI temporanea basata su un'analisi della sicurezza presentata dal fornitore dei servizi di navigazione aerea. |
(b) |
L'autorizzazione OJTI temporanea di cui alla lettera a) può essere rilasciata ai titolari di una valida specializzazione OJTI rilasciata in conformità al punto ATCO.C.015. |
(c) |
L'autorizzazione OJTI temporanea di cui alla lettera a) è limitata all'addestramento necessario per affrontare situazioni eccezionali e la sua validità non deve superare un anno o la scadenza della validità della specializzazione OJTI rilasciata in conformità al punto ATCO.C.015, a seconda di quale si verifica prima. |
ATCO.C.030 Attribuzioni degli istruttori sui dispositivi di addestramento (STDI)
(a) |
I titolari di una specializzazione STDI sono autorizzati a fornire addestramento pratico sui dispositivi di addestramento:
Nei casi in cui un istruttore STDI fornisce addestramento pre-OJT, deve possedere o aver posseduto la specializzazione di unità operativa pertinente. |
(b) |
I titolari di una specializzazione STDI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se:
|
(c) |
In deroga alla lettera b), punto 1,
|
ATCO.C.035 Domanda di specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento
I richiedenti il rilascio di una specializzazione STDI devono:
(a) |
aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo in una qualsiasi abilitazione per almeno due anni; e |
(b) |
entro l'anno precedente la domanda aver completato con successo un corso di tecniche di addestramento pratico durante il quale vengono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche utilizzando metodi teorici e pratici. |
ATCO.C.040 Validità di una specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento
(a) |
La specializzazione STDI ha una validità di tre anni. |
(b) |
Può essere rinnovata completando con successo un corso di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche e sulle attuali prassi operative durante il suo periodo di validità. |
(c) |
Se la specializzazione STDI è scaduta, può essere ripristinata nel modo seguente:
entro l'anno precedente la domanda di ripristino. |
(d) |
Nel caso di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI inizia non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione. |
TITOLO 2
Valutatori
ATCO.C.045 Attribuzioni dei valutatori
(a) |
Un soggetto può effettuare valutazioni soltanto se è titolare di una specializzazione di valutatore. |
(b) |
I titolari di una specializzazione di valutatore sono autorizzati a svolgere valutazioni:
|
(c) |
I titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se:
|
(d) |
Oltre ai requisiti indicati alla lettera c), i titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni della specializzazione soltanto:
|
(e) |
Nelle valutazioni ai fini del rilascio e del ripristino di una specializzazione di unità operativa, e al fine di garantire la supervisione delle posizioni di lavoro operative, il valutatore deve essere anche titolare di una specializzazione OJTI, o deve essere presente un OJTI titolare di una specializzazione di unità operativa valida associata alla valutazione. |
ATCO.C.050 Interessi acquisiti
I valutatori non possono condurre valutazioni nei casi in cui la loro oggettività può essere influenzata.
ATCO.C.055 Domanda per la specializzazione di valutatore
I richiedenti il rilascio di una specializzazione di valutatore devono:
(a) |
aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per almeno due anni, e |
(b) |
entro l'anno precedente la domanda aver completato con successo un corso di valutatore durante il quale vengono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche utilizzando metodi teorici e pratici. |
ATCO.C.060 Validità della specializzazione di valutatore
(a) |
La specializzazione di valutatore ha una validità di tre anni. |
(b) |
Può essere rinnovata completando con successo un corso di aggiornamento sulle tecniche di valutazione e sulle attuali prassi operative durante il suo periodo di validità. |
(c) |
Se la specializzazione di valutatore è scaduta, può essere ripristinata nel modo seguente:
entro l'anno precedente la domanda di rinnovo. |
(d) |
Nel caso di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione di valutatore inizia entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione. |
ATCO.C.065 Autorizzazione temporanea di valutatore
(a) |
Quando l'obbligo di cui al punto ATCO.C.045, lettera d), punto 1), non può essere soddisfatto, l'autorità competente può autorizzare i titolari di una specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055 a svolgere valutazioni di cui al punto ATCO.C.045, lettera b), punti 3) e 4), per affrontare situazioni eccezionali o per garantire l'indipendenza della valutazione, a condizione che i requisiti di cui alle lettere b) e c) siano soddisfatti. |
(b) |
Per far fronte a situazioni eccezionali il titolare della specializzazione di valutatore deve possedere anche una specializzazione di unità operativa, con la relativa abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, pertinente alla valutazione, per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno. L'autorizzazione è limitata alle valutazioni necessarie per affrontare situazioni eccezionali e la sua validità non deve superare un anno o la scadenza della validità della specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055, a seconda di quale si verifica prima. |
(c) |
Al fine di assicurare l'indipendenza della valutazione per ragioni di tipo ricorrente, il titolare della specializzazione di valutatore deve possedere anche una specializzazione di unità operativa, con la relativa abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, pertinente alla valutazione per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno. La validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità competente, ma non supera il periodo di validità della specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055. |
(d) |
Per il rilascio di un'autorizzazione temporanea di valutatore per i motivi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente può richiedere un'analisi di sicurezza che deve essere presentata dal fornitore di servizi di navigazione aerea. |
CAPO D
ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
TITOLO 1
Requisiti generali
ATCO.D.001 Obiettivi dell'addestramento di controllore del traffico aereo
L'addestramento dei controllori del traffico aereo deve comprendere l'insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, tra cui le simulazioni e l'addestramento in posizione operativa, finalizzati all'acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri, ordinati e rapidi.
ATCO.D.005 Tipi di addestramento dei controllori del traffico aereo
(a) |
L'addestramento dei controllori del traffico aereo consiste nei seguenti tipi:
|
(b) |
In aggiunta ai tipi di addestramento di cui alla lettera a), i controllori del traffico aereo possono effettuare i seguenti tipi di addestramento:
|
TITOLO 2
Requisiti dell'addestramento iniziale
ATCO.D.010 Composizione dell'addestramento iniziale
(a) |
Addestramento iniziale, destinato ad un richiedente di licenza di tirocinante controllore del traffico aereo o per il rilascio di un'abilitazione supplementare e/o, se applicabile, una specializzazione di abilitazione, consistente in:
|
(b) |
Addestramento finalizzato ad un'abilitazione aggiuntiva consistente nei soggetti, temi e argomenti applicabili ad almeno una delle abilitazioni di cui alla lettera a), punto 2. |
(c) |
L'addestramento finalizzato alla riattivazione di un'abilitazione a seguito di una valutazione negativa delle competenze precedenti in conformità al punto ATCO.B.010, lettera b), deve essere adattato in base al risultato di tale valutazione. |
(d) |
L'addestramento finalizzato ad una specializzazione di abilitazione diversa dal punto ATCO.B.015, lettera a), punto 3, deve comprendere i soggetti, temi e argomenti sviluppati dall'organizzazione di addestramento e approvati nell'ambito del corso di addestramento. |
(e) |
L'addestramento di base e/o per le abilitazioni può essere integrato da soggetti, temi e argomenti che sono aggiuntivi o specifici del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) o del contesto nazionale. |
ATCO.D.015 Programma di addestramento iniziale
L'organizzazione di addestramento deve stabilire un programma di addestramento iniziale che deve essere approvato dall'autorità competente. Esso deve prevedere almeno:
(a) |
la composizione del corso di addestramento iniziale fornito in conformità al punto ATCO.D.010; |
(b) |
la struttura dell'addestramento iniziale fornita in conformità al punto ATCO.D.020, lettera b); |
(c) |
il processo per la condotta dei corsi di addestramento iniziale; |
(d) |
le modalità d'addestramento; |
(e) |
la durata minima e massima dei corsi di addestramento iniziale; |
(f) |
in merito al punto ATCO.D.010, lettera b), il processo per adattare i corsi di addestramento iniziale al fine di tenere nel debito conto un corso di addestramento di base completato con successo; |
(g) |
i processi per gli esami e le valutazioni in conformità ai punti ATCO.D.025 e ATCO.D.035, nonché gli obiettivi di prestazioni in conformità ai punti ATCO.D.030 e ATCO.D.040; |
(h) |
qualifiche, ruoli e responsabilità del personale di addestramento; |
(i) |
il processo per la cessazione anticipata dell'addestramento; |
(j) |
la procedura di ricorso; |
(k) |
l'identificazione della documentazione da conservare specifica all'addestramento iniziale; |
(l) |
i processi e le motivazioni per la revisione e la modifica del programma di addestramento iniziale e la sua presentazione all'autorità competente. Almeno una volta ogni tre anni deve essere effettuata la revisione del programma di addestramento iniziale. |
ATCO.D.020 Corsi di addestramento di base e per le abilitazioni
(a) |
L'addestramento di base e per le abilitazioni può essere impartito sotto forma di corsi separati o integrati. |
(b) |
I corsi di addestramento di base e per le abilitazioni o un corso di addestramento iniziale integrato devono essere sviluppati e impartiti dalle organizzazioni di addestramento e approvati dall'autorità competente. |
(c) |
Quando l'addestramento iniziale viene impartito come corso integrato, deve essere stabilita una chiara distinzione tra gli esami e le valutazioni per:
|
(d) |
Il completamento con successo dell'addestramento iniziale o dell'addestramento per le abilitazioni per il rilascio di un'abilitazione aggiuntiva deve essere comprovato da un certificato rilasciato dall'organizzazione di addestramento. |
(e) |
Il completamento con successo dell'addestramento di base deve essere comprovato da un certificato rilasciato dall'organizzazione di addestramento su domanda del richiedente. |
ATCO.D.025 Esami e valutazione dell'addestramento di base
(a) |
I corsi di addestramento di base devono includere esami teorici e valutazioni. |
(b) |
Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame. |
(c) |
Le valutazioni degli obiettivi di prestazione elencati nel punto ATCO.D.030 devono essere condotte su una postazione di autoapprendimento o un simulatore. |
(d) |
Una valutazione si intende superata con successo se il candidato produce in maniera costante le prestazioni domande elencate nel punto ATCO.D.030 e mostra il comportamento richiesto per la sicurezza delle operazioni nell'ambito del servizio di controllo del traffico aereo. |
ATCO.D.030 Obiettivi delle prestazioni dell'addestramento di base
La valutazione deve includere un esame dei seguenti obiettivi di prestazione:
(a) |
controllo e utilizzo dei dispositivi della postazione di lavoro; |
(b) |
sviluppo e mantenimento della consapevolezza della situazione monitorando il traffico e identificando gli aeromobili, ove applicabile; |
(c) |
monitoraggio e aggiornamento degli schermi dei dati di volo; |
(d) |
mantenimento dell'ascolto radio continuo sulla frequenza appropriata; |
(e) |
rilascio di autorizzazioni, istruzioni e informazioni adeguate al traffico; |
(f) |
utilizzo della fraseologia approvata; |
(g) |
comunicazione efficace; |
(h) |
applicazione della separazione; |
(i) |
applicazione del coordinamento secondo le necessità; |
(j) |
applicazione delle procedure prescritte per lo spazio aereo simulato; |
(k) |
rilevazione di potenziali conflitti tra aeromobili; |
(l) |
apprezzamento della priorità delle azioni; |
(m) |
scelta dei metodi di separazione adeguati. |
ATCO.D.035 Esami e valutazione dell'addestramento per le abilitazioni
(a) |
I corsi di addestramento per le abilitazioni devono includere esami teorici e valutazioni. |
(b) |
Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame. |
(c) |
Le valutazioni devono basarsi sugli obiettivi di prestazione dell'addestramento per l'abilitazione descritti nel punto ATCO.D.040. |
(d) |
Le valutazioni devono essere condotte su un simulatore. |
(e) |
Una valutazione si intende superata con successo se il candidato produce in maniera costante le prestazioni prescritte di cui al punto ATCO.D.040 e mostra il comportamento richiesto per la sicurezza delle operazioni nell'ambito del servizio di controllo del traffico aereo. |
ATCO.D.040 Obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni
(a) |
Gli obiettivi delle prestazioni dell'addestramento per le abilitazioni e le attività relative agli obiettivi di prestazione devono essere definiti per ciascun corso di addestramento per le abilitazioni. |
(b) |
Gli obiettivi delle prestazioni dell'addestramento per le abilitazioni richiedono a un candidato di:
|
(c) |
Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni controllo di aeroporto a vista (ADV, aerodrome control visual) e controllo di aeroporto strumentale (ADI, aerodrome control instrument) devono assicurare che i candidati:
|
(d) |
Oltre alla lettera b), gli obiettivi della prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo avvicinamento procedurale devono assicurare che i candidati:
|
(e) |
Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo avvicinamento sorveglianza devono assicurare che i candidati:
|
(f) |
Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo di area procedurale devono assicurare che i candidati:
|
(g) |
Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo di area sorveglianza devono assicurare che i candidati:
|
TITOLO 3
Requisiti dell'addestramento di unità operativa
ATCO.D.045 Composizione dell'addestramento di unità operativa
(a) |
L'addestramento di unità operativa si articola in corsi di addestramento per ciascuna specializzazione di unità operativa stabilita presso l'unità ATC come definito nel piano di addestramento di unità operativa. |
(b) |
I corsi di specializzazione di unità operativa devono essere sviluppati e forniti dalle organizzazioni di addestramento in conformità al punto ATCO.D.060 e approvati dall'autorità competente. |
(c) |
L'addestramento di unità operativa comporta l'addestramento in:
|
ATCO.D.050 Prerequisiti dell'addestramento di unità operativa
All'addestramento di unità operativa possono essere ammessi soltanto quanti sono già titolari di:
(a) |
una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo con relativa abilitazione e, ove applicabile, specializzazione di abilitazione; oppure |
(b) |
una licenza di controllore del traffico aereo con relativa abilitazione e, ove applicabile, specializzazione di abilitazione |
a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti ai punti ATCO.B.001, lettera d), e ATCO.B.010, lettera b),.
ATCO.D.055 Piano di addestramento di unità operativa
(a) |
L'organizzazione di addestramento deve stabilire un piano di addestramento di unità operativa per ciascuna unità ATC e tale piano deve essere approvato dall'autorità competente. |
(b) |
Il piano di addestramento di unità operativa deve contenere almeno:
|
ATCO.D.060 Corso di specializzazione di unità operativa
(a) |
Un corso di specializzazione di unità operativa deve consistere nella combinazione delle fasi pertinenti di addestramento di unità operativa per il rilascio o il ripristino di una specializzazione di unità operativa nella licenza. Ciascun corso prevede:
Deve essere inclusa una fase di pre-addestramento in posizione operativa, se necessario, in conformità al punto ATCO.D.005, lettera a), punto 2. |
(b) |
Le fasi di addestramento di unità operativa di cui alla lettera a) devono essere fornite separatamente o in maniera integrata. |
(c) |
I corsi di specializzazione di unità operativa devono definire il programma e gli obiettivi di prestazione in conformità al punto ATCO.D.045, lettera c), e devono essere condotti secondo il piano di addestramento di unità operativa. |
(d) |
I corsi di specializzazione di unità operativa che includono l'addestramento per le specializzazioni di abilitazione in conformità al punto ATCO.B.015 devono essere integrati da un addestramento aggiuntivo che permetta l'acquisizione delle pertinenti capacità relative alla specializzazione di abilitazione. |
(e) |
L'addestramento previsto per una specializzazione di abilitazione diversa dal punto ATCO.B.015, lettera a), punto 3, deve comprendere soggetti, obiettivi di soggetti, temi e argomenti sviluppati dall'organizzazione di addestramento e approvati nell'ambito del corso di addestramento. |
(f) |
I corsi di specializzazione di unità operativa intrapresi a seguito di uno scambio di licenza devono essere adattati per includere gli elementi dell'addestramento iniziale che sono specifici del blocco funzionale di spazio aereo o dell'ambiente nazionale. |
ATCO.D.065 Dimostrazione della conoscenza e comprensione teorica
La conoscenza e comprensione teorica devono essere dimostrate per mezzo di esami.
ATCO.D.070 Valutazioni durante i corsi di specializzazione di unità operativa
(a) |
La valutazione del richiedente deve essere effettuata nell'ambiente operativo alle normali condizioni operative almeno una volta alla fine dell'addestramento in posizione operativa. |
(b) |
Nel caso in cui il corso di specializzazione di unità operativa contenga una fase di pre-addestramento in posizione operativa, le capacità del richiedente devono essere valutate su un dispositivo di addestramento almeno alla fine di questa fase. |
(c) |
In deroga alla lettera a), un dispositivo di addestramento può essere utilizzato durante una valutazione della specializzazione di unità operativa per dimostrare l'applicazione delle procedure di addestramento non riscontrate nell'ambiente operativo durante la valutazione. |
TITOLO 4
Requisiti dell'addestramento continuo
ATCO.D.075 Addestramento continuo
L'addestramento continuo deve consistere in corsi di aggiornamento e corsi di addestramento di conversione e deve essere fornito in conformità ai requisiti previsti nel programma di competenza di unità operativa di cui al punto ATCO.B.025.
ATCO.D.080 Addestramento di aggiornamento
(a) |
I corsi di addestramento di aggiornamento devono essere sviluppati e forniti dalle organizzazioni di addestramento e approvati dall'autorità competente. |
(b) |
L'addestramento di aggiornamento deve essere concepito per rivedere, potenziare o migliorare le attuali conoscenze e capacità dei controllori del traffico aereo al fine di garantire un flusso del traffico aereo sicuro, ordinato e spedito e deve prevedere almeno:
|
(c) |
Deve essere definito un programma per il corso di addestramento di aggiornamento e quando un soggetto aggiorna le capacità dei controllori del traffico aereo, devono anche essere definiti gli obiettivi di prestazione. |
ATCO.D.085 Addestramento di conversione
(a) |
I corsi di addestramento di conversione devono essere sviluppati e tenuti da organizzazioni di addestramento e approvati dall'autorità competente. |
(b) |
L'addestramento di conversione deve essere concepito per fornire le conoscenze e le capacità adeguate a una modifica dell'ambiente operativo e deve essere fornito da organizzazioni di addestramento quando la valutazione della sicurezza della modifica concluda che si renda necessario tale addestramento. |
(c) |
I corsi di addestramento di conversione devono determinare:
|
(d) |
L'addestramento di conversione deve essere fornito prima che i controllori del traffico aereo esercitino le attribuzioni della loro licenza nell'ambiente operativo modificato. |
TITOLO 5
Addestramento di istruttori e valutatori
ATCO.D.090 Addestramento di istruttori pratici
(a) |
L'addestramento degli istruttori pratici deve essere sviluppato e fornito da organizzazioni di addestramento e prevedere:
|
(b) |
I corsi di addestramento e i metodi di valutazione di cui alla lettera a) devono essere approvati dall'autorità competente. |
ATCO.D.095 Addestramento di valutatori
(a) |
L'addestramento dei valutatori deve essere sviluppato e fornito da organizzazioni di addestramento e deve includere:
|
(b) |
I corsi di addestramento e i metodi di valutazione di cui alla lettera a) devono essere approvati dall'autorità competente. |
Appendice 1 dell'allegato I
CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE — REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA
Classificazione delle competenze linguistiche: livello esperto, livello elevato e livello operativo
Livello |
Pronuncia Si presuppone l'uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica. |
Struttura Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni. |
Vocabolario |
Fluidità |
Comprensione |
Interazioni |
Esperto 6 |
Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione — per quanto risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali — non incidono quasi mai sulla facilità di comprensione. |
Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche sia di base che complesse. |
La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al registro. |
Capacità di parlare a lungo con naturalezza e senza fatica. Capacità di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, ad esempio per insistere su un punto determinato. Capacità di utilizzare spontanea-mente e correttamente le marche e i connettivi del discorso. |
Buona capacità di comprensione in quasi tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e culturali. |
Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni. Capacità di reagire ai segnali verbali e non verbali e di rispondervi adeguatamente. |
Avanzato 5 |
Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione — per quanto risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali — raramente incidono sulla facilità di comprensione. |
Buona e costante padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche. Tenta di comporre strutture complesse, tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso. |
La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Capacità di parafrasare con coerenza e successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico. |
Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare adeguatamente marche o i connettivi del discorso. |
La comprensione è precisa su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa e quasi sempre precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato. Capacità di comprendere una gamma di varietà di discorso (inflessione dialettale e/o accento) o di registro. |
Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il rapporto locutore-interlocutore. |
Operativo 4 |
Pronuncia, accentuazione, ritmo ed intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma solo occasionalmente incidono sulla facilità di comprensione. |
Le strutture grammaticali e sintattiche di base sono usate in modo creativo e sono generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in circostanze inusuali o inaspettate, che raramente incidono sul senso. |
La ricchezza e la precisione del vocabolario sono in genere sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Può spesso parafrasare con successo quando faccia difetto il vocabolario in circostanze inusuali o inaspettate. |
Capacità di produrre enunciati ad un ritmo adeguato. Può verificarsi occasionalmente una perdita di fluidità di espressione passando da formule apprese all'interazione spontanea, senza che ciò impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso limitato di marche o connettivi del discorso. I riempitivi non distraggono l'attenzione. |
Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la variante utilizzati sono sufficientemente intelligibili per una comunità internazionale di utenti. Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o un evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie di chiarimento. |
Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative. Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni impreviste. Reagisce adeguatamente a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e chiarimenti. |
Classificazione delle competenze linguistiche: livello pre-operativo, livello elementare e livello pre-elementare
Livello |
Pronuncia Uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica |
Struttura Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni |
Vocabolario |
Fluidità |
Comprensione |
Interazioni |
Pre-operativo 3 |
Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali e interferiscono spesso con la facilità di comprensione. |
Le strutture grammaticali di base e le strutture sintattiche associate a situazioni prevedibili non sono sempre ben padroneggiate. Gli errori incidono spesso sul senso della frase. |
La ricchezza e la precisione del vocabolario sono spesso sufficienti per comunicare su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa, ma il vocabolario è limitato e la scelta delle parole spesso scorretta. Il locutore è spesso incapace di ricorrere a parafrasi quando gli fa difetto il vocabolario. |
Capacità di produrre enunciati, ma la struttura delle frasi e le pause sono spesso inadeguate. Le esitazioni o lentezza nella produzione di frasi possono impedire un'efficace comunicazione. I riempitivi distraggono talvolta l'attenzione. |
La comprensione è spesso corretta su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la varietà utilizzata sono sufficientemente comprensibili per una comunità internazionale di utenti. La comprensione può venire meno dinanzi a una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato. |
Le risposte sono talvolta immediate, adeguate ed informative. È capace di iniziare e sostenere una conversazione con ragionevole facilità su argomenti familiari e in situazioni prevedibili. Risposta generalmente inadeguata dinanzi a situazioni impreviste. |
Elementare 2 |
Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono pesantemente dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali e in genere interferiscono con la facilità di comprensione. |
Dimostra soltanto una padronanza limitata di poche e semplici strutture grammaticali e frasi memorizzate. |
Vocabolario limitato consistente esclusivamente di parole isolate e frasi memorizzate. |
Può produrre enunciati molto brevi, isolati e memorizzati, con pause frequenti. L'impiego di riempitivi per cercare espressioni e articolare parole meno familiari distrae l'attenzione. |
La comprensione si limita a espressioni isolate e memorizzate, quando sono articolate lentamente e distintamente. |
I tempi di risposta sono lenti e spesso inadeguati. L'interazione si limita a semplici dialoghi di routine. |
Pre-elementare 1 |
Non raggiunge il livello elementare. |
Non raggiunge il livello elementare. |
Non raggiunge il livello elementare. |
Non raggiunge il livello elementare. |
Non raggiunge il livello elementare. |
Non raggiunge il livello elementare. |
Appendice 2 dell'allegato I
FORMAZIONE DI BASE
[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 1)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTRB 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTRB 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTRB 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTRB 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTRB 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTRB 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTRB 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTRB 2.3 — |
Processo di valutazione |
TEMA INTRB 3 — INTRODUZIONE AL FUTURO DEGLI ATCO
Argomento INTRB 3.1 — |
Prospettive della professione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA LAWB 1 — INTRODUZIONE AL DIRITTO AERONAUTICO
Argomento LAWB 1.1 — |
Importanza del diritto aeronautico |
TEMA LAWB 2 — ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Argomento LAWB 2.1 — |
ICAO |
Argomento LAWB 2.2 — |
Agenzia europea e altre agenzie |
Argomento LAWB 2.3 — |
Associazione aeronautiche |
TEMA LAWB 3 — ORGANIZZAZIONI NAZIONALI
Argomento LAWB 3.1 — |
Finalità e funzioni |
Argomento LAWB 3.2 — |
Procedure legislative nazionali |
Argomento LAWB 3.3 — |
Autorità competente |
Argomento LAWB 3.4 — |
Associazioni aeronautiche nazionali |
TEMA LAWB 4 — GESTIONE DELLA SICUREZZA ATS
Argomento LAWB 4.1 — |
Normativa sulla sicurezza |
Argomento LAWB 4.2 — |
Sistema di gestione della sicurezza |
TEMA LAWB 5 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento LAWB 5.1 — |
Unità di misura |
Argomento LAWB 5.2 — |
Licenze/certificazioni ATCO |
Argomento LAWB 5.3 — |
Rassegna di ANS e ATS |
Argomento LAWB 5.4 — |
Regole dell'aria |
Argomento LAWB 5.5 — |
Spazio aereo e rotte ATS |
Argomento LAWB 5.6 — |
Piano di volo |
Argomento LAWB 5.7 — |
Aeroporti |
Argomento LAWB 5.8 — |
Procedure di attesa per voli IFR |
Argomento LAWB 5.9 — |
Procedure di attesa per voli VFR |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATMB 1 — GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
Argomento ATMB 1.1 — |
Applicazione di unità di misura |
Argomento ATMB 1.2 — |
Servizio di controllo del traffico aereo (ATC) |
Argomento ATMB 1.3 — |
Servizio d'informazione di volo (FIS) |
Argomento ATMB 1.4 — |
Servizio di allarme |
Argomento ATMB 1.5 — |
Servizio consultivo del traffico aereo |
Argomento ATMB 1.6 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
Argomento ATMB 1.7 — |
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
TEMA ATMB 2 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATMB 2.1 — |
Altimetria |
Argomento ATMB 2.2 — |
Livello di transizione |
Argomento ATMB 2.3 — |
Assegnazione di livello |
TEMA ATMB 3 — RADIOTELEFONIA (RTF)
Argomento ATMB 3.1 — |
Procedure operative generali di RTF |
TEMA ATMB 4 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATMB 4.1 — |
Tipo e contenuto delle autorizzazioni ATC |
Argomento ATMB 4.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATMB 5 — COORDINAMENTO
Argomento ATMB 5.1 — |
Principi, tipi e contenuto del coordinamento |
Argomento ATMB 5.2 — |
Necessità del coordinamento |
Argomento ATMB 5.3 — |
Strumenti di coordinamento |
TEMA ATMB 6 — VISUALIZZAZIONE DI DATI
Argomento ATMB 6.1 — |
Estrazione dei dati |
Argomento ATMB 6.2 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATMB 7 — SEPARAZIONI
Argomento ATMB 7.1 — |
Separazione verticale e procedure |
Argomento ATMB 7.2 — |
Separazione orizzontale e procedure |
Argomento ATMB 7.3 — |
Separazione a vista |
Argomento ATMB 7.4 — |
Separazione aeroportuale e procedure |
Argomento ATMB 7.5 — |
Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS |
Argomento ATMB 7.6 — |
Separazione per turbolenza di scia |
TEMA ATMB 8 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATMB 8.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
Argomento ATMB 8.2 — |
Reti di sicurezza a terra |
TEMA ATMB 9 — COMPETENZE PRATICHE FONDAMENTALI
Argomento ATMB 9.1 — |
Processi di gestione del traffico |
Argomento ATMB 9.2 — |
Competenze pratiche fondamentali applicabili a tutte le abilitazioni |
Argomento ATMB 9.3 — |
Competenze pratiche fondamentali applicabili all'aeroporto |
Argomento ATMB 9.4 — |
Competenze pratiche fondamentali applicabili alla sorveglianza |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA METB 1 — INTRODUZIONE ALLA METEOROLOGIA
Argomento METB 1.1 — |
Applicazione delle unità di misura |
Argomento METB 1.2 — |
Aviazione e meteorologia |
Argomento METB 1.3 — |
Organizzazione di servizi meteorologici |
TEMA METB 2 — ATMOSFERA
Argomento METB 2.1 — |
Composizione e struttura |
Argomento METB 2.2 — |
Aria tipo |
Argomento METB 2.3 — |
Calore e temperatura |
Argomento METB 2.4 — |
Acqua nell'atmosfera |
Argomento METB 2.5 — |
Pressione dell'aria |
TEMA METB 3 — CIRCOLAZIONE ATMOSFERICA
Argomento METB 3.1 — |
Circolazione generale dell'aria |
Argomento METB 3.2 — |
Masse d'aria e sistemi frontali |
Argomento METB 3.3 — |
Sistemi di mesoscala |
Argomento METB 3.4 — |
Vento |
TEMA METB 4 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento METB 4.1 — |
Nubi |
Argomento METB 4.2 — |
Tipi di precipitazioni |
Argomento METB 4.3 — |
Visibilità |
Argomento METB 4.4 — |
Rischi meteorologici |
TEMA METB 5 — INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AVIAZIONE
Argomento METB 5.1 — |
Messaggi e comunicati |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAVB 1 — INTRODUZIONE ALLA METEOROLOGIA
Argomento NAVB 1.1 — |
Applicazione di unità di misura |
Argomento NAVB 1.2 — |
Finalità e uso della navigazione |
TEMA NAVB 2 — LA TERRA
Argomento NAVB 2.1 — |
Posto e movimento della Terra |
Argomento NAVB 2.2 — |
Sistema di coordinate, direzione e distanza |
Argomento NAVB 2.3 — |
Magnetismo |
TEMA NAVB 3 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAVB 3.1 — |
Cartografia e proiezioni |
Argomento NAVB 3.2 — |
Mappe e carte utilizzate in aviazione |
TEMA NAVB 4 — FONDAMENTI DELLA NAVIGAZIONE
Argomento NAVB 4.1 — |
Effetto del vento |
Argomento NAVB 4.2 — |
Velocità |
Argomento NAVB 4.3 — |
Navigazione a vista |
Argomento NAVB 4.4 — |
Aspetti della navigazione nella pianificazione del volo |
TEMA NAVB 5 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAVB 5.1 — |
Sistemi al suolo |
Argomento NAVB 5.2 — |
Sistemi di navigazione inerziale |
Argomento NAVB 5.3 — |
Sistemi via satellite |
Argomento NAVB 5.4 — |
Procedure di avvicinamento strumentale |
TEMA NAVB 6 — NAVIGAZIONE BASATA SU REQUISITI DI PRESTAZIONE (PBN)
Argomento NAVB 6.1 — |
Principi e vantaggi della navigazione a copertura d'area |
Argomento NAVB 6.2 — |
Introduzione alla PBN |
Argomento NAVB 6.3 — |
Applicazioni PBN |
TEMA NAVB 7 — SVILUPPI NELLA NAVIGAZIONE
Argomento NAVB 7.1 — |
Futuri sviluppi |
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFTB 1 — INTRODUZIONE AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 1.1 — |
Applicazione di unità di misura |
Argomento ACFTB 1.2 — |
Aviazione e meteorologia |
TEMA ACFTB 2 — PRINCIPI DEL VOLO
Argomento ACFTB 2.1 — |
Forze che agiscono sull'aeromobile |
Argomento ACFTB 2.2 — |
Componenti strutturali e controllo di un aeromobile |
Argomento ACFTB 2.3 — |
Inviluppo di volo |
TEMA ACFTB 3 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 3.1 — |
Categorie di aeromobili |
Argomento ACFTB 3.2 — |
Categorie di turbolenza di scia |
Argomento ACFTB 3.3 — |
Categorie di avvicinamento ICAO |
Argomento ACFTB 3.4 — |
Categorie ambientali |
TEMA ACFTB 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 4.1 — |
Riconoscimento |
Argomento ACFTB 4.2 — |
Dati di prestazione |
TEMA ACFTB 5 — MOTORI AERONAUTICI
Argomento ACFTB 5.1 — |
Motori a pistoni |
Argomento ACFTB 5.2 — |
Motori a reazione |
Argomento ACFTB 5.3 — |
Motori a turboelica |
Argomento ACFTB 5.4 — |
Carburanti per aerei |
TEMA ACFTB 6 — SISTEMI E STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFTB 6.1 — |
Strumenti di volo |
Argomento ACFTB 6.2 — |
Strumenti per la navigazione |
Argomento ACFTB 6.3 — |
Strumenti del motore |
Argomento ACFTB 6.4 — |
Sistemi di bordo |
TEMA ACFTB 7 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 7.1 — |
Fattori al decollo |
Argomento ACFTB 7.2 — |
Fattori alla salita |
Argomento ACFTB 7.3 — |
Fattori di crociera |
Argomento ACFTB 7.4 — |
Fattori di avvicinamento iniziale e discesa |
Argomento ACFTB 7.5 — |
Fattori di avvicinamento finale e atterraggio |
Argomento ACFTB 7.6 — |
Fattori economici |
Argomento ACFTB 7.7 — |
Fattori ambientali |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUMB 1 — INTRODUZIONE AI FATTORI UMANI
Argomento HUMB 1.1 — |
Tecniche di apprendimento |
Argomento HUMB 1.2 — |
Importanza dei fattori umani per l'ATC |
Argomento HUMB 1.3 — |
Fattori umani e l'ATC |
TEMA HUMB 2 — PRESTAZIONI UMANE
Argomento HUMB 2.1 — |
Comportamento individuale |
Argomento HUMB 2.2 — |
Cultura della sicurezza e condotta professionale |
Argomento HUMB 2.3 — |
Salute e benessere |
Argomento HUMB 2.4 — |
Lavoro di gruppo |
Argomento HUMB 2.5 — |
Esigenze essenziali delle persone sul lavoro |
Argomento HUMB 2.6 — |
Stress |
TEMA HUMB 3 — ERRORI UMANI
Argomento HUMB 3.1 — |
Rischi di errore |
Argomento HUMB 3.2 — |
Definizione di errore umano |
Argomento HUMB 3.3 — |
Classificazione degli errori umani |
Argomento HUMB 3.4 — |
Analisi e gestione dei rischi |
TEMA HUMB 4 — COMUNICAZIONE
Argomento HUMB 4.1 — |
Importanza dell'efficienza delle comunicazioni nell'ATC |
Argomento HUMB 4.2 — |
Processo di comunicazione |
Argomento HUMB 4.3 — |
Modi di comunicazione |
TEMA HUMB 5 — L'AMBIENTE DI LAVORO
Argomento HUMB 5.1 — |
Ergonomia e necessità di una buona progettazione |
Argomento HUMB 5.2— |
Attrezzature e strumenti |
Argomento HUMB 5.3 — |
Automazione |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPSB 1 — ATTREZZATURE ATC
Argomento EQPSB 1.1 — |
Principali tipi di attrezzature ATC |
TEMA EQPSB 2 — RADIO
Argomento EQPSB 2.1 — |
Radio |
Argomento EQPSB 2.2 — |
Radiogoniometria |
TEMA EQPSB 3 — ATTREZZATURE DI COMUNICAZIONE
Argomento EQPSB 3.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPSB 3.2 — |
Comunicazione vocale tra unità/ posizioni |
Argomento EQPSB 3.3 — |
Comunicazioni di collegamento dati |
Argomento EQPSB 3.4 — |
Comunicazioni di compagnia aerea |
TEMA EQPSB 4 — INTRODUZIONE ALLA SORVEGLIANZA
Argomento EQPSB 4.1 — |
Concetto di sorveglianza in ATS |
TEMA EQPSB 5 — RADAR
Argomento EQPSB 5.1 — |
Principi del radar |
Argomento EQPSB 5.2 — |
Radar primario |
Argomento EQPSB 5.3 — |
Radar secondario |
Argomento EQPSB 5.4 — |
Uso di radar |
Argomento EQPSB 5.5 — |
Modo S |
TEMA EQPSB 6 — SORVEGLIANZA AUTOMATICA DIPENDENTE
Argomento EQPSB 6.1 — |
Principi della sorveglianza automatica dipendente |
Argomento EQPSB 6.2 — |
Uso della sorveglianza automatica dipendente |
TEMA EQPSB 7 — RILEVAMENTO MULTILATERALE
Argomento EQPSB 7.1 — |
Principi del rilevamento multilaterale |
Argomento EQPSB 7.2 — |
Utilizzo del rilevamento multilaterale |
TEMA EQPSB 8 — ELABORAZIONE DI DATI DI SORVEGLIANZA
Argomento EQPSB 8.1 — |
Rete di dati di sorveglianza |
Argomento EQPSB 8.2 — |
Principi di funzionamento della rete di dati di sorveglianza |
TEMA EQPSB 9 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPSB 9.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPSB 10 — L'AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPSB 10.1 — |
Principi di automazione multilaterale |
Argomento EQPSB 10.2 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPSB 10.3 — |
Interscambio di dati on-line |
Argomento EQPSB 10.4 — |
Sistemi utilizzati per la diffusione automatica di informazioni |
TEMA EQPSB 11 — POSIZIONI DI LAVORO
Argomento EQPSB 11.1 — |
Attrezzature di posizioni di lavoro |
Argomento EQPSB 11.2 — |
Controllo di aeroporto |
Argomento EQPSB 11.3 — |
Controllo di avvicinamento |
Argomento EQPSB 11.4 — |
Controllo di area |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PENB 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PENB 1.1 — |
ATS e installazioni aeroportuali |
TEMA PENB 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PENB 2.1 — |
Aviazione civile |
Argomento PENB 2.2 — |
Militare |
Argomento PENB 2.3 — |
Aspettative ed esigenze dei piloti |
TEMA PENB 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PENB 3.1 — |
Relazioni con i clienti |
TEMA PENB 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PENB 4.1 — |
Protezione ambientale |
Appendice 3 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AEROPORTO A VISTA (ADV)
[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2), i)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA |
SOGGETTO 11: |
AEROPORTI |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTR 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTR 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTR 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTR 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTR 2.3 — |
Processo di valutazione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 — LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 — |
Attribuzioni e condizioni |
TEMA DIRITTO 2 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 — |
Relazioni |
Argomento DIRITTO 2.2 — |
Spazio aereo |
TEMA DIRITTO 3 — GESTIONE DI SICUREZZA ATC
Argomento DIRITTO 3.1 — |
Processo di feedback |
Argomento DIRITTO 3.2 — |
Indagine di sicurezza |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 — FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 — |
Servizio di controllo di aeroporto |
Argomento ATM 1.2 — |
Servizio di informazioni di volo (FIS) |
Argomento ATM 1.3 — |
Servizio di allarme (ALRS) |
Argomento ATM 1.4 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
TEMA ATM 2 — COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 — |
Comunicazione efficace |
TEMA ATM 3 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 — |
Autorizzazioni ATC |
Argomento ATM 3.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATM 4 — COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 — |
Necessità di coordinamento |
Argomento ATM 4.2 — |
Strumenti e metodi di coordinamento |
Argomento ATM 4.3 — |
Procedure di coordinamento |
TEMA ATM 5 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 — |
Altimetria |
TEMA ATM 6 — SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 — |
Separazione tra aeromobili in partenza |
Argomento ATM 6.2 — |
Separazione di aeromobile in fase di atterraggio e che precede o di aeromobile in partenza |
Argomento ATM 6.3 — |
Separazione longitudinale in turbolenza di scia basata sul tempo |
Argomento ATM 6.4 — |
Minimi di separazione ridotti |
TEMA ATM 7 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATM 7.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
Argomento ATM 7.2 — |
Reti di sicurezza a terra |
TEMA ATM 8 — VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATM 9 — AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 — |
Integrità dell'ambiente operativo |
Argomento ATM 9.2 — |
Verifica della diffusione delle procedure operative |
Argomento ATM 9.3 — |
Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover) |
TEMA ATM 10 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO
Argomento ATM 10.1 — |
Responsabilità della fornitura |
Argomento ATM 10.2 — |
Funzioni della torre di controllo di aeroporto |
Argomento ATM 10.3 — |
Processo di gestione del traffico |
Argomento ATM 10.4 — |
Aiuti visivi luminosi |
Argomento ATM 10.5 — |
Informazioni dirette all'aeromobile dalla torre di controllo dell'aeroporto |
Argomento ATM 10.6 — |
Controllo del traffico di aeroporto |
Argomento ATM 10.7 — |
Controllo del traffico nel circuito di traffico |
Argomento ATM 10.8 — |
Pista utilizzata |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 — |
Fenomeni meteorologici |
TEMA MET 2 — FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 — |
Strumenti meteorologici |
Argomento MET 2.2 — |
Altre fonti di dati meteorologici |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 — |
Mappe e carte |
TEMA NAV 2 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 — |
Sistemi di navigazione |
Argomento NAV 2.2 — |
Avvicinamento stabilizzato |
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 — STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 — |
Strumenti aeronautici |
TEMA ACFT 2 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 — |
Turbolenza di scia |
TEMA ACFT 3 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 — |
Fattori al decollo |
Argomento ACFT 3.2 — |
Fattori in fase di salita |
Argomento ACFT 3.3 — |
Fattori di avvicinamento finale e atterraggio |
Argomento ACFT 3.4 — |
Fattori economici |
Argomento ACFT 3.5 — |
Fattori ambientali |
TEMA ACFT 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 — |
Riconoscimento dei tipi di aeromobili |
Argomento ACFT 4.2 — |
Dati di prestazione |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 — FATTORI PSICOLOGICI
Argomento HUM 1.1 — |
Cognitivi |
TEMA HUM 2 — FATTORI MEDICI E PSICOLOGICI
Argomento HUM 2.1 — |
Affaticamento |
Argomento HUM 2.2 — |
Idoneità |
TEMA HUM 3 — FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI
Argomento HUM 3.1 — |
Gestione delle risorse di squadra (TRM) |
Argomento HUM 3.2 — |
Lavoro e ruoli di squadra |
Argomento HUM 3.3 — |
Comportamento responsabile |
TEMA HUM 4 — STRESS
Argomento HUM 4.1 — |
Stress |
Argomento HUM 4.2 — |
Gestione dello stress |
TEMA HUM 5 — ERRORI UMANI
Argomento HUM 5.1 — |
Errori umani |
Argomento HUM 5.2 — |
Violazione delle norme |
TEMA HUM 6 — COLLABORAZIONE
Argomento HUM 6.1 — |
Comunicazione |
Argomento HUM 6.2 — |
Collaborazione all'interno della stessa area di competenza |
Argomento HUM 6.3 — |
Collaborazione tra aree diverse di competenza |
Argomento HUM 6.4 — |
Cooperazione controllore/pilota |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 — COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPS 1.2 — |
Altre comunicazioni vocali |
TEMA EQPS 2 — L'AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPS 2.2 — |
Interscambio automatico di dati |
TEMA EQPS 3 — POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 — |
Gestione e controllo delle attrezzature |
Argomento EQPS 3.2 — |
Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione |
Argomento EQPS 3.3 — |
Sistemi relativi ai dati di volo |
TEMA EQPS 4 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPS 5 — LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 — |
Reazioni alle limitazioni |
Argomento EQPS 5.2 — |
Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione |
Argomento EQPS 5.3 — |
Degrado degli equipaggiamenti di navigazione |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 — |
Visita di studio in aeroporto |
TEMA PEN 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 — |
Contributori alle operazioni civili ATS |
Argomento PEN 2.2 — |
Contributori alle operazioni militari ATS |
TEMA PEN 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 — |
Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti |
TEMA PEN 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 — |
Protezione ambientale |
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 — SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 — |
Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes |
TEMA ABES 2 — MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 — |
Efficienza delle comunicazioni |
Argomento ABES 2.2 — |
Prevenzione del sovraccarico mentale |
Argomento ABES 2.3 — |
Cooperazione Aria/suolo |
TEMA ABES 3 — PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 — |
Applicazione di procedure per ABES |
Argomento ABES 3.2 — |
Guasto al sistema radio |
Argomento ABES 3.3 — |
Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili |
Argomento ABES 3.4 — |
Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato |
Argomento ABES 3.5 — |
Invasione di pista |
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 — DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 — |
Definizioni |
Argomento AGA 1.2 — |
Coordinamento |
TEMA AGA 2 — AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 — |
Area di movimento |
Argomento AGA 2.2 — |
Area di manovra |
Argomento AGA 2.3 — |
Piste |
TEMA AGA 3 — OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 — |
Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti |
TEMA AGA 4 — ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 — |
Posizione |
Appendice 4 dell'allegato I
ABILITAZIONE AL CONTROLLO STRUMENTALE DI AEROPORTO PER TORRE — ADI (TWR)
[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, ii)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA |
SOGGETTO 11: |
AEROPORTI |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTR 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTR 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTR 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTR 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTR 2.3 — |
Processo di valutazione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 — LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 — |
Attribuzioni e condizioni |
TEMA DIRITTO 2 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 — |
Relazioni |
Argomento DIRITTO 2.2 — |
Spazio aereo |
TEMA DIRITTO 3 — GESTIONE DI SICUREZZA ATC
Argomento DIRITTO 3.1 — |
Processo di feedback |
Argomento DIRITTO 3.2 — |
Indagine di sicurezza |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 — FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 — |
Servizio di controllo di aeroporto |
Argomento ATM 1.2 — |
Servizio di informazioni di volo (FIS) |
Argomento ATM 1.3 — |
Servizio di allarme (ALRS) |
Argomento ATM 1.4 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
TEMA ATM 2 — COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 — |
Comunicazione efficace |
TEMA ATM 3 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 — |
Autorizzazioni ATC |
Argomento ATM 3.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATM 4 — COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 — |
Necessità di coordinamento |
Argomento ATM 4.2 — |
Strumenti e metodi di coordinamento |
Argomento ATM 4.3 — |
Procedure di coordinamento |
TEMA ATM 5 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 — |
Altimetria |
Argomento ATM 5.2 — |
Distanza dal suolo |
TEMA ATM 6 — SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 — |
Separazione tra aeromobili in partenza |
Argomento ATM 6.2 — |
Separazione di aeromobili in partenza da aeromobili in arrivo |
Argomento ATM 6.3 — |
Separazione di aeromobile in fase di atterraggio e che precede o di aeromobile in partenza |
Argomento ATM 6.4 — |
Separazione longitudinale in turbolenza di scia basata sul tempo |
Argomento ATM 6.5 — |
Minimi di separazione ridotti |
TEMA ATM 7 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATM 7.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
Argomento ATM 7.2 — |
Reti di sicurezza a terra |
TEMA ATM 8 — VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATM 9 — AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 — |
Integrità dell'ambiente operativo |
Argomento ATM 9.2 — |
Verifica della diffusione delle procedure operative |
Argomento ATM 9.3 — |
Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover) |
TEMA ATM 10 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO
Argomento ATM 10.1 — |
Responsabilità della fornitura |
Argomento ATM 10.2 — |
Funzioni della torre di controllo di aeroporto |
Argomento ATM 10.3 — |
Processo di gestione del traffico |
Argomento ATM 10.4 — |
Aiuti visivi luminosi |
Argomento ATM 10.5 — |
Informazioni dirette all'aeromobile dalla torre di controllo dell'aeroporto |
Argomento ATM 10.6 — |
Controllo del traffico di aeroporto |
Argomento ATM 10.7 — |
Controllo del traffico nel circuito di traffico |
Argomento ATM 10.8 — |
Pista utilizzata |
TEMA ATM 11 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO — STRUMENTALE
Argomento ATM 11.1 — |
Operazioni in bassa visibilità e VFR speciale |
Argomento ATM 11.2 — |
Traffico in partenza |
Argomento ATM 11.3 — |
Traffico in arrivo |
Argomento ATM 11.4 — |
Servizio di controllo di aeroporto con sistema avanzato di sostegno |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 — |
Fenomeni meteorologici |
TEMA MET 2 — FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 — |
Strumenti meteorologici |
Argomento MET 2.2 — |
Altre fonti di dati meteorologici |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 — |
Mappe e carte |
TEMA NAV 2 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 — |
Sistemi di navigazione |
Argomento NAV 2.2 — |
Avvicinamento stabilizzato |
Argomento NAV 2.3 — |
Partenze e arrivi strumentali |
Argomento NAV 2.4 — |
Sistemi via satellite |
Argomento NAV 2.5 — |
Applicazioni PBN |
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 — STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 — |
Strumenti aeronautici |
TEMA ACFT 2 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 — |
Turbolenza di scia |
Argomento ACFTB 2.2 — |
Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO |
TEMA ACFT 3 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 — |
Fattori al decollo |
Argomento ACFT 3.2 — |
Fattori in fase di salita |
Argomento ACFT 3.3 — |
Fattori di avvicinamento finale e atterraggio |
Argomento ACFT 3.4 — |
Fattori economici |
Argomento ACFT 3.5 — |
Fattori ambientali |
TEMA ACFT 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 — |
Riconoscimento dei tipi di aeromobili |
Argomento ACFT 4.2 — |
Dati di prestazione |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 — FATTORI PSICOLOGICI
Argomento HUM 1.1 — |
Cognitivi |
TEMA HUM 2 — FATTORI MEDICI E PSICOLOGICI
Argomento HUM 2.1 — |
Affaticamento |
Argomento HUM 2.2 — |
Idoneità |
TEMA HUM 3 — FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI
Argomento HUM 3.1 — |
Gestione delle risorse di squadra (TRM) |
Argomento HUM 3.2 — |
Lavoro e ruoli di squadra |
Argomento HUM 3.3 — |
Comportamento responsabile |
TEMA HUM 4 — STRESS
Argomento HUM 4.1 — |
Stress |
Argomento HUM 4.2 — |
Gestione dello stress |
TEMA HUM 5 — ERRORI UMANI
Argomento HUM 5.1 — |
Errori umani |
Argomento HUM 5.2 — |
Violazione delle norme |
TEMA HUM 6 — COLLABORAZIONE
Argomento HUM 6.1 — |
Comunicazione |
Argomento HUM 6.2 — |
Collaborazione all'interno della stessa area di competenza |
Argomento HUM 6.3 — |
Collaborazione tra aree diverse di competenza |
Argomento HUM 6.4 — |
Cooperazione controllore/pilota |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 — COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPS 1.2 — |
Altre comunicazioni vocali |
TEMA EQPS 2 — AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPS 2.2 — |
Interscambio automatico di dati |
TEMA EQPS 3 — POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 — |
Gestione e controllo delle attrezzature |
Argomento EQPS 3.2 — |
Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione |
Argomento EQPS 3.3 — |
Sistemi relativi ai dati di volo |
TEMA EQPS 4 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPS 5 — LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 — |
Reazioni alle limitazioni |
Argomento EQPS 5.2 — |
Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione |
Argomento EQPS 5.3 — |
Degrado degli equipaggiamenti di navigazione |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 — |
Visita di studio in aeroporto |
TEMA PEN 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 — |
Contributori alle operazioni civili ATS |
Argomento PEN 2.2 — |
Contributori alle operazioni militari ATS |
TEMA PEN 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 — |
Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti |
TEMA PEN 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 — |
Protezione ambientale |
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 — SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 — |
Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes |
TEMA ABES 2 — MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 — |
Efficienza delle comunicazioni |
Argomento ABES 2.2 — |
Prevenzione del sovraccarico mentale |
Argomento ABES 2.3 — |
Cooperazione Aria/suolo |
TEMA ABES 3 — PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 — |
Applicazione di procedure per ABES |
Argomento ABES 3.2 — |
Guasto al sistema radio |
Argomento ABES 3.3 — |
Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili |
Argomento ABES 3.4 — |
Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato |
Argomento ABES 3.5 — |
Invasione di pista |
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 — DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 — |
Definizioni |
Argomento AGA 1.2 — |
Coordinamento |
TEMA AGA 2 — AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 — |
Area di movimento |
Argomento AGA 2.2 — |
Area di manovra |
Argomento AGA 2.3 — |
Piste |
TEMA AGA 3 — OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 — |
Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti |
TEMA AGA 4 — ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 — |
Posizione |
Appendice 5 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO AVVICINAMENTO PROCEDURALE (APP)
[Riferimento Allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, iii)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA |
SOGGETTO 11: |
AEROPORTI |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTR 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTR 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTR 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTR 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTR 2.3 — |
Processo di valutazione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 — LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 — |
Attribuzioni e condizioni |
TEMA DIRITTO 2 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 — |
Relazioni |
Argomento DIRITTO 2.2 — |
Spazio aereo |
TEMA DIRITTO 3 — GESTIONE DI SICUREZZA ATC
Argomento DIRITTO 3.1 — |
Processo di feedback |
Argomento DIRITTO 3.2 — |
Indagine di sicurezza |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 — FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 — |
Servizio di controllo del traffico aereo (ATC) |
Argomento ATM 1.2 — |
Servizio di informazioni di volo (FIS) |
Argomento ATM 1.3 — |
Servizio di allarme (ALRS) |
Argomento ATM 1.4 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
Argomento ATM 1.5 — |
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
TEMA ATM 2 — COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 — |
Comunicazione efficace |
TEMA ATM 3 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 — |
Autorizzazioni ATC |
Argomento ATM 3.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATM 4 — COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 — |
Necessità di coordinamento |
Argomento ATM 4.2 — |
Strumenti e metodi di coordinamento |
Argomento ATM 4.3 — |
Procedure di coordinamento |
TEMA ATM 5 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 — |
Altimetria |
Argomento ATM 5.2 — |
Distanza dal suolo |
TEMA ATM 6 — SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 — |
Separazione verticale |
Argomento ATM 6.2 — |
Separazione orizzontale |
Argomento ATM 6.3 — |
Delega di separazione |
TEMA ATM 7 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATM 7.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
TEMA ATM 8 — VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATM 9 — AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 — |
Integrità dell'ambiente operativo |
Argomento ATM 9.2 — |
Verifica della diffusione delle procedure operative |
Argomento ATM 9.3 — |
Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover) |
TEMA ATM 10 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 — |
Responsabilità ed elaborazione di informazioni |
Argomento ATM 10.2 — |
Controllo di avvicinamento |
Argomento ATM 10.3 — |
Processo di gestione del traffico |
Argomento ATM 10.4 — |
Gestione del traffico |
TEMA ATM 11 — ATTESA
Argomento ATM 11.1 — |
Procedure generali di attesa |
Argomento ATM 11.2 — |
Aeromobile in avvicinamento |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 — |
Fenomeni meteorologici |
TEMA MET 2 — FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 — |
Fonti di informazioni meteorologiche |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 — |
Mappe e carte |
TEMA NAV 2 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 — |
Sistemi di navigazione |
Argomento NAV 2.2 — |
Avvicinamento stabilizzato |
Argomento NAV 2.3 — |
Partenze e arrivi strumentali |
Argomento NAV 2.4 — |
Assistenza di navigazione |
Argomento NAV 2.5 — |
Sistemi via satellite |
Argomento NAV 2.6 — |
Applicazioni PBN |
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 — STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 — |
Strumenti aeronautici |
TEMA ACFT 2 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 — |
Turbolenza di scia |
Argomento ACFTB 2.2 — |
Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO |
TEMA ACFT 3 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 — |
Fattori in fase di salita |
Argomento ACFT 3.2 — |
Fattori in fase di crociera |
Argomento ACFT 3.3 — |
Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa |
Argomento ACFT 3.4 — |
Fattori di avvicinamento finale e atterraggio |
Argomento ACFT 3.5 — |
Fattori economici |
Argomento ACFT 3.6 — |
Fattori ambientali |
TEMA ACFT 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 — |
Dati di prestazione |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 — FATTORI PSICOLOGICI
Argomento HUM 1.1 — |
Cognitivi |
TEMA HUM 2 — FATTORI MEDICI E PSICOLOGICI
Argomento HUM 2.1 — |
Affaticamento |
Argomento HUM 2.2 — |
Idoneità |
TEMA HUM 3 — FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI
Argomento HUM 3.1 — |
Gestione delle risorse di squadra (TRM) |
Argomento HUM 3.2 — |
Lavoro e ruoli di squadra |
Argomento HUM 3.3 — |
Comportamento responsabile |
TEMA HUM 4 — STRESS
Argomento HUM 4.1 — |
Stress |
Argomento HUM 4.2 — |
Gestione dello stress |
TEMA HUM 5 — ERRORI UMANI
Argomento HUM 5.1 — |
Errori umani |
Argomento HUM 5.2 — |
Violazione delle norme |
TEMA HUM 6 — COLLABORAZIONE
Argomento HUM 6.1 — |
Comunicazione |
Argomento HUM 6.2 — |
Collaborazione all'interno della stessa area di competenza |
Argomento HUM 6.3 — |
Collaborazione tra aree diverse di competenza |
Argomento HUM 6.4 — |
Cooperazione controllore/pilota |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 — COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPS 1.2 — |
Altre comunicazioni vocali |
TEMA EQPS 2 — AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPS 2.2 — |
Interscambio automatico di dati |
TEMA EQPS 3 — POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 — |
Gestione e controllo delle attrezzature |
Argomento EQPS 3.2 — |
Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione |
Argomento EQPS 3.3 — |
Sistemi relativi ai dati di volo |
TEMA EQPS 4 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPS 5 — LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 — |
Reazioni alle limitazioni |
Argomento EQPS 5.2 — |
Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione |
Argomento EQPS 5.3 — |
Degrado degli equipaggiamenti di navigazione |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 — |
Visita di studio all'unità di controllo di avvicinamento |
TEMA PEN 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 — |
Contributori alle operazioni civili ATS |
Argomento PEN 2.2 — |
Contributori alle operazioni militari ATS |
TEMA PEN 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 — |
Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti |
TEMA PEN 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 — |
Protezione ambientale |
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 — SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 — |
Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes |
TEMA ABES 2 — MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 — |
Efficienza delle comunicazioni |
Argomento ABES 2.2 — |
Prevenzione del sovraccarico mentale |
Argomento ABES 2.3 — |
Cooperazione Aria/suolo |
TEMA ABES 3 — PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI
Argomento ABES 3.1 — |
Applicazione di procedure per ABES |
Argomento ABES 3.2 — |
Guasto al sistema radio |
Argomento ABES 3.3 — |
Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili |
Argomento ABES 3.4 — |
Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato |
Argomento ABES 3.5 — |
Diversioni |
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 — DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 — |
Definizioni |
Argomento AGA 1.2 — |
Coordinamento |
TEMA AGA 2 — AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 — |
Area di movimento |
Argomento AGA 2.2 — |
Area di manovra |
Argomento AGA 2.3 — |
Piste |
TEMA AGA 3 — OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 — |
Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti |
TEMA AGA 4 — ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 — |
Ubicazione |
Appendice 6 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AREA PROCEDURALE (ACP)
[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, iv)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTR 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTR 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTR 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTR 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTR 2.3 — |
Processo di valutazione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 — LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 — |
Attribuzioni e condizioni |
TEMA DIRITTO 2 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 — |
Relazioni |
Argomento DIRITTO 2.2 — |
Spazio aereo |
TEMA DIRITTO 3 — GESTIONE DI SICUREZZA ATC
Argomento DIRITTO 3.1 — |
Processo di feedback |
Argomento DIRITTO 3.2 — |
Indagine di sicurezza |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 — FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 — |
Servizio di controllo del traffico aereo (ATC) |
Argomento ATM 1.2 — |
Servizio di informazioni di volo (FIS) |
Argomento ATM 1.3 — |
Servizio di allarme (ALRS) |
Argomento ATM 1.4 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
Argomento ATM 1.5 — |
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
TEMA ATM 2 — COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 — |
Comunicazione efficace |
TEMA ATM 3 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 — |
Autorizzazioni ATC |
Argomento ATM 3.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATM 4 — COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 — |
Necessità di coordinamento |
Argomento ATM 4.2 — |
Strumenti e metodi di coordinamento |
Argomento ATM 4.3 — |
Procedure di coordinamento |
TEMA ATM 5 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 — |
Altimetria |
Argomento ATM 5.2 — |
Distanza dal suolo |
TEMA ATM 6 — SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 — |
Separazione verticale |
Argomento ATM 6.2 — |
Separazione orizzontale |
TEMA ATM 7 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATM 7.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
TEMA ATM 8 — VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATM 9 — AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 — |
Integrità dell'ambiente operativo |
Argomento ATM 9.2 — |
Verifica della diffusione delle procedure operative |
Argomento ATM 9.3 — |
Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover) |
TEMA ATM 10 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 — |
Responsabilità ed elaborazione di informazioni |
Argomento ATM 10.2 — |
Controllo di area |
Argomento ATM 10.3 — |
Processo di gestione del traffico |
Argomento ATM 10.4 — |
Gestione del traffico |
TEMA ATM 11 — ATTESA
Argomento ATM 11.1 — |
Procedure generali di attesa |
Argomento ATM 11.2 — |
Aeromobile in attesa |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 — |
Fenomeni meteorologici |
TEMA MET 2 — FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 — |
Fonti di informazioni meteorologiche |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 — |
Mappe e carte |
TEMA NAV 2 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 — |
Sistemi di navigazione |
Argomento NAV 2.2 — |
Assistenza di navigazione |
Argomento NAV 2.3 — |
Applicazioni PBN |
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 — STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 — |
Strumenti aeronautici |
TEMA ACFT 2 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 — |
Turbolenza di scia |
TEMA ACFT 3 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 — |
Fattori in fase di salita |
Argomento ACFT 3.2 — |
Fattori in fase di crociera |
Argomento ACFT 3.3 — |
Fattori in fase di discesa |
Argomento ACFT 3.4 — |
Fattori economici |
Argomento ACFT 3.5 — |
Fattori ambientali |
TEMA ACFT 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 — |
Dati di prestazione |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 — FATTORI PSICOLOGICI
Argomento HUM 1.1 — |
Cognitivi |
TEMA HUM 2 — FATTORI MEDICI E FISIOLOGICI
Argomento HUM 2.1 — |
Affaticamento |
Argomento HUM 2.2 — |
Idoneità |
TEMA HUM 3 — FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI
Argomento HUM 3.1 — |
Gestione delle risorse di squadra (TRM) |
Argomento HUM 3.2 — |
Lavoro e ruoli di squadra |
Argomento HUM 3.3 — |
Comportamento responsabile |
TEMA HUM 4 — STRESS
Argomento HUM 4.1 — |
Stress |
Argomento HUM 4.2 — |
Gestione dello stress |
TEMA HUM 5 — ERRORI UMANI
Argomento HUM 5.1 — |
Errori umani |
Argomento HUM 5.2 — |
Violazione delle norme |
TEMA HUM 6 — COLLABORAZIONE
Argomento HUM 6.1 — |
Comunicazione |
Argomento HUM 6.2 — |
Collaborazione all'interno della stessa area di competenza |
Argomento HUM 6.3 — |
Collaborazione tra aree diverse di competenza |
Argomento HUM 6.4 — |
Cooperazione controllore/pilota |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 — COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPS 1.2 — |
Altre comunicazioni vocali |
TEMA EQPS 2 — AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPS 2.2 — |
Interscambio automatico di dati |
TEMA EQPS 3 — POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 — |
Gestione e controllo delle attrezzature |
Argomento EQPS 3.2 — |
Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione |
Argomento EQPS 3.3 — |
Sistemi relativi ai dati di volo |
TEMA EQPS 4 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPS 5 — LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 — |
Reazioni alle limitazioni |
Argomento EQPS 5.2 — |
Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione |
Argomento EQPS 5.3 — |
Degrado degli equipaggiamenti di navigazione |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 — |
Visita di studio al centro di controllo di area |
TEMA PEN 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 — |
Contributori alle operazioni civili ATS |
Argomento PEN 2.2 — |
Contributori alle operazioni militari ATS |
TEMA PEN 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 — |
Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti |
TEMA PEN 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 — |
Protezione ambientale |
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 — SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 — |
Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes |
TEMA ABES 2 — MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 — |
Efficienza delle comunicazioni |
Argomento ABES 2.2 — |
Prevenzione del sovraccarico mentale |
Argomento ABES 2.3 — |
Cooperazione Aria/suolo |
TEMA ABES 3 — PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI
Argomento ABES 3.1 — |
Applicazione di procedure per ABES |
Argomento ABES 3.2 — |
Guasto al sistema radio |
Argomento ABES 3.3 — |
Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili |
Argomento ABES 3.4 — |
Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato |
Argomento ABES 3.5 — |
Diversioni |
Appendice 7 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO AVVICINAMENTO (APS)
[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, v)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA |
SOGGETTO 11: |
AEROPORTI |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTR 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTR 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTR 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTR 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTR 2.3 — |
Processo di valutazione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 — LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 — |
Attribuzioni e condizioni |
TEMA DIRITTO 2 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 — |
Relazioni |
Argomento DIRITTO 2.2 — |
Spazio aereo |
TEMA DIRITTO 3 — GESTIONE DI SICUREZZA ATC
Argomento DIRITTO 3.1 — |
Processo di feedback |
Argomento DIRITTO 3.2 — |
Indagine di sicurezza |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 — FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 — |
Servizio di controllo del traffico aereo (ATC) |
Argomento ATM 1.2 — |
Servizio di informazioni di volo (FIS) |
Argomento ATM 1.3 — |
Servizio di allarme (ALRS) |
Argomento ATM 1.4 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
Argomento ATM 1.5 — |
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
TEMA ATM 2 — COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 — |
Comunicazione efficace |
TEMA ATM 3 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 — |
Autorizzazioni ATC |
Argomento ATM 3.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATM 4 — COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 — |
Necessità di coordinamento |
Argomento ATM 4.2 — |
Strumenti e metodi di coordinamento |
Argomento ATM 4.3 — |
Procedure di coordinamento |
TEMA ATM 5 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 — |
Altimetria |
Argomento ATM 5.2 — |
Distanza dal suolo |
TEMA ATM 6 — SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 — |
Separazione verticale |
Argomento ATM 6.2 — |
Separazione longitudinale in un ambiente di sorveglianza |
Argomento ATM 6.3 — |
Delega di separazione |
Argomento ATM 6.4 — |
Separazione in turbolenza di scia basata sulla distanza |
Argomento ATM 6.5 — |
Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS |
TEMA ATM 7 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATM 7.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
Argomento ATM 7.2 — |
Reti di sicurezza a terra |
TEMA ATM 8 — VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATM 9 — AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 — |
Integrità dell'ambiente operativo |
Argomento ATM 9.2 — |
Verifica della diffusione delle procedure operative |
Argomento ATM 9.3 — |
Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover) |
TEMA ATM 10 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 — |
Responsabilità ed elaborazione di informazioni |
Argomento ATM 10.2 — |
Servizio di sorveglianza ATS |
Argomento ATM 10.3 — |
Processo di gestione del traffico |
Argomento ATM 10.4 — |
Gestione del traffico |
Argomento ATM 10.5 — |
Servizio di controllo con sistema avanzato di sostegno |
TEMA ATM 11 — ATTESA
Argomento ATM 11.1 — |
Procedure generali di attesa |
Argomento ATM 11.2 — |
Aeromobile in avvicinamento |
Argomento ATM 11.3 — |
Attesa in un ambiente di sorveglianza |
TEMA ATM 12 — IDENTIFICAZIONE
Argomento ATM 12.1 — |
Identificazione |
Argomento ATM 12.2 — |
Mantenimento dell'identificazione |
Argomento ATM 12.3 — |
Perdita di identità |
Argomento ATM 12.4 — |
Informazione di posizione |
Argomento ATM 12.5 — |
Trasferimento di identità |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 — |
Fenomeni meteorologici |
TEMA MET 2 — FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 — |
Fonti di informazioni meteorologiche |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 — |
Mappe e carte |
TEMA NAV 2 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 — |
Sistemi di navigazione |
Argomento NAV 2.2 — |
Avvicinamento stabilizzato |
Argomento NAV 2.3 — |
Partenze e arrivi strumentali |
Argomento NAV 2.4 — |
Assistenza di navigazione |
Argomento NAV 2.5 — |
Sistemi via satellite |
Argomento NAV 2.6 — |
Applicazioni PBN |
Soggetto 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 — STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 — |
Strumenti aeronautici |
TEMA ACFT 2 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 — |
Turbolenza di scia |
Argomento ACFTB 2.2 — |
Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO |
TEMA ACFT 3 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 — |
Fattori in fase di salita |
Argomento ACFT 3.2 — |
Fattori in fase di crociera |
Argomento ACFT 3.3 — |
Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa |
Argomento ACFT 3.4 — |
Fattori di avvicinamento finale e atterraggio |
Argomento ACFT 3.5 — |
Fattori economici |
Argomento ACFT 3.6 — |
Fattori ambientali |
TEMA ACFT 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 — |
Dati di prestazione |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 — FATTORI PSICOLOGICI
Argomento HUM 1.1 — |
Cognitivi |
TEMA HUM 2 — FATTORI MEDICI E FISIOLOGICI
Argomento HUM 2.1 — |
Affaticamento |
Argomento HUM 2.2 — |
Idoneità |
TEMA HUM 3 — FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI
Argomento HUM 3.1 — |
Gestione delle risorse di squadra (TRM) |
Argomento HUM 3.2 — |
Lavoro e ruoli di squadra |
Argomento HUM 3.3 — |
Comportamento responsabile |
TEMA HUM 4 — STRESS
Argomento HUM 4.1 — |
Stress |
Argomento HUM 4.2 — |
Gestione dello stress |
TEMA HUM 5 — ERRORI UMANI
Argomento HUM 5.1 — |
Errori umani |
Argomento HUM 5.2 — |
Violazione delle norme |
TEMA HUM 6 — COLLABORAZIONE
Argomento HUM 6.1 — |
Comunicazione |
Argomento HUM 6.2 — |
Collaborazione all'interno della stessa area di competenza |
Argomento HUM 6.3 — |
Collaborazione tra aree diverse di competenza |
Argomento HUM 6.4 — |
Cooperazione controllore/pilota |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 — COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPS 1.2 — |
Altre comunicazioni vocali |
TEMA EQPS 2 — AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPS 2.2 — |
Interscambio automatico di dati |
TEMA EQPS 3 — POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 — |
Gestione e controllo delle attrezzature |
Argomento EQPS 3.2 — |
Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione |
Argomento EQPS 3.3 — |
Sistemi relativi ai dati di volo |
Argomento EQPS 3.4 — |
Utilizzo del sistema di sorveglianza ATS |
Argomento EQPS 3.5 — |
Sistemi avanzati |
TEMA EQPS 4 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPS 5 — LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 — |
Reazioni alle limitazioni |
Argomento EQPS 5.2 — |
Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione |
Argomento EQPS 5.3 — |
Degrado degli equipaggiamenti di navigazione |
Argomento EQPS 5.4 — |
Degrado degli equipaggiamenti di sorveglianza |
Argomento EQPS 5.5 — |
Degrado del sistema di elaborazione ATC |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 — |
Visita di studio all'unità di controllo di avvicinamento |
TEMA PEN 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 — |
Contributori alle operazioni civili ATS |
Argomento PEN 2.2 — |
Contributori alle operazioni militari ATS |
TEMA PEN 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 — |
Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti |
TEMA PEN 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 — |
Protezione ambientale |
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 — SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 — |
Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes |
TEMA ABES 2 — MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 — |
Efficienza delle comunicazioni |
Argomento ABES 2.2 — |
Prevenzione del sovraccarico mentale |
Argomento ABES 2.3 — |
Cooperazione Aria/suolo |
TEMA ABES 3 — PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI
Argomento ABES 3.1 — |
Applicazione di procedure per ABES |
Argomento ABES 3.2 — |
Guasto al sistema radio |
Argomento ABES 3.3 — |
Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili |
Argomento ABES 3.4 — |
Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato |
Argomento ABES 3.5 — |
Diversioni |
Argomento ABES 3.6 — |
Guasto al trasponder |
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 — DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 — |
Definizioni |
Argomento AGA 1.2 — |
Coordinamento |
TEMA AGA 2 — AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 — |
Area di movimento |
Argomento AGA 2.2 — |
Area di manovra |
Argomento AGA 2.3 — |
Piste |
TEMA AGA 3 — OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 — |
Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti |
TEMA AGA 4 — ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 — |
Posizione |
Appendice 8 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO DI AREA (ACS)
[Riferimento Allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, vi)]
INDICE
SOGGETTO 1: |
INTRODUZIONE AL CORSO |
SOGGETTO 2: |
DIRITTO AERONAUTICO |
SOGGETTO 3: |
GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO |
SOGGETTO 4: |
METEOROLOGIA |
SOGGETTO 5: |
NAVIGAZIONE |
SOGGETTO 6: |
AEROMOBILI |
SOGGETTO 7: |
FATTORI UMANI |
SOGGETTO 8: |
ATTREZZATURE E SISTEMI |
SOGGETTO 9: |
AMBIENTE PROFESSIONALE |
SOGGETTO 10: |
SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA |
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 — GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 — |
Introduzione al corso |
Argomento INTR 1.2 — |
Amministrazione del corso |
Argomento INTR 1.3 — |
Materiale di studio e documentazione di addestramento |
TEMA INTR 2 — INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 — |
Contenuto e organizzazione del corso |
Argomento INTR 2.2 — |
Etica del corso |
Argomento INTR 2.3 — |
Processo di valutazione |
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 — LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 — |
Attribuzioni e condizioni |
TEMA DIRITTO 2 — NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 — |
Relazioni |
Argomento DIRITTO 2.2 — |
Spazio aereo |
TEMA DIRITTO 3 — GESTIONE DI SICUREZZA ATC
Argomento DIRITTO 3.1 — |
Processo di feedback |
Argomento DIRITTO 3.2 — |
Indagine di sicurezza |
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 — FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 — |
Servizio di controllo del traffico aereo (ATC) |
Argomento ATM 1.2 — |
Servizio di informazioni di volo (FIS) |
Argomento ATM 1.3 — |
Servizio di allarme (ALRS) |
Argomento ATM 1.4 — |
Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS |
Argomento ATM 1.5 — |
Gestione dello spazio aereo (ASM) |
TEMA ATM 2 — COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 — |
Comunicazione efficace |
TEMA ATM 3 — AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 — |
Autorizzazioni ATC |
Argomento ATM 3.2 — |
Istruzioni ATC |
TEMA ATM 4 — COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 — |
Necessità di coordinamento |
Argomento ATM 4.2 — |
Strumenti e metodi di coordinamento |
Argomento ATM 4.3 — |
Procedure di coordinamento |
TEMA ATM 5 — ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 — |
Altimetria |
Argomento ATM 5.2 — |
Distanza dal suolo |
TEMA ATM 6 — SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 — |
Separazione verticale |
Argomento ATM 6.2 — |
Separazione longitudinale in un ambiente di sorveglianza |
Argomento ATM 6.3 — |
Separazione in turbolenza di scia basata sulla distanza |
Argomento ATM 6.4 — |
Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS |
TEMA ATM 7 — SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA
Argomento ATM 7.1 — |
Sistemi anticollisioni di bordo |
Argomento ATM 7.2 — |
Reti di sicurezza a terra |
TEMA ATM 8 — VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 — |
Gestione dei dati |
TEMA ATM 9 — AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 — |
Integrità dell'ambiente operativo |
Argomento ATM 9.2 — |
Verifica della diffusione delle procedure operative |
Argomento ATM 9.3 — |
Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover) |
TEMA ATM 10 — FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 — |
Responsabilità ed elaborazione di informazioni |
Argomento ATM 10.2 — |
Servizio di sorveglianza ATS |
Argomento ATM 10.3 — |
Processo di gestione del traffico |
Argomento ATM 10.4 — |
Gestione del traffico |
Argomento ATM 10.5 — |
Servizio di controllo con sistema avanzato di sostegno |
TEMA ATM 11 — ATTESA
Argomento ATM 11.1 — |
Procedure generali di attesa |
Argomento ATM 11.2 — |
Aeromobile in attesa |
Argomento ATM 11.3 — |
Attesa in un ambiente di sorveglianza |
TEMA ATM 12 — IDENTIFICAZIONE
Argomento ATM 12.1 — |
Identificazione |
Argomento ATM 12.2 — |
Mantenimento dell'identificazione |
Argomento ATM 12.3 — |
Perdita di identità |
Argomento ATM 12.4 — |
Informazione di posizione |
Argomento ATM 12.5 — |
Trasferimento di identità |
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 — FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 — |
Fenomeni meteorologici |
TEMA MET 2 — FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 — |
Fonti di informazioni meteorologiche |
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 — MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 — |
Mappe e carte |
TEMA NAV 2 — NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 — |
Sistemi di navigazione |
Argomento NAV 2.2 — |
Assistenza di navigazione |
Argomento NAV 2.3 — |
Applicazioni PBN |
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 — STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 — |
Strumenti aeronautici |
TEMA ACFT 2 — CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 — |
Turbolenza di scia |
TEMA ACFT 3 — FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 — |
Fattori in fase di salita |
Argomento ACFT 3.2 — |
Fattori in fase di crociera |
Argomento ACFT 3.3 — |
Fattori in fase di discesa |
Argomento ACFT 3.4 — |
Fattori economici |
Argomento ACFT 3.5 — |
Fattori ambientali |
TEMA ACFT 4 — DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 — |
Dati di prestazione |
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 — FATTORI PSICOLOGICI
Argomento HUM 1.1 — |
Cognitivi |
TEMA HUM 2 — FATTORI MEDICI E FISIOLOGICI
Argomento HUM 2.1 — |
Affaticamento |
Argomento HUM 2.2 — |
Idoneità |
TEMA HUM 3 — FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI
Argomento HUM 3.1 — |
Gestione delle risorse di squadra (TRM) |
Argomento HUM 3.2 — |
Lavoro e ruoli di squadra |
Argomento HUM 3.3 — |
Comportamento responsabile |
TEMA HUM 4 — STRESS
Argomento HUM 4.1 — |
Stress |
Argomento HUM 4.2 — |
Gestione dello stress |
TEMA HUM 5 — ERRORI UMANI
Argomento HUM 5.1 — |
Errori umani |
Argomento HUM 5.2 — |
Violazione delle norme |
TEMA HUM 6 — COLLABORAZIONE
Argomento HUM 6.1 — |
Comunicazione |
Argomento HUM 6.2 — |
Collaborazione all'interno della stessa area di competenza |
Argomento HUM 6.3 — |
Collaborazione tra aree diverse di competenza |
Argomento HUM 6.4 — |
Cooperazione controllore/pilota |
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 — COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 — |
Comunicazioni radio |
Argomento EQPS 1.2 — |
Altre comunicazioni vocali |
TEMA EQPS 2 — AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 — |
Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN) |
Argomento EQPS 2.2 — |
Interscambio automatico di dati |
TEMA EQPS 3 — POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 — |
Gestione e controllo delle attrezzature |
Argomento EQPS 3.2 — |
Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione |
Argomento EQPS 3.3 — |
Sistemi relativi ai dati di volo |
Argomento EQPS 3.4 — |
Utilizzo del sistema di sorveglianza ATS |
Argomento EQPS 3.5 — |
Sistemi avanzati |
TEMA EQPS 4 — FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 — |
Nuovi sviluppi |
TEMA EQPS 5 — LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 — |
Reazioni alle limitazioni |
Argomento EQPS 5.2 — |
Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione |
Argomento EQPS 5.3 — |
Degrado degli equipaggiamenti di navigazione |
Argomento EQPS 5.4 — |
Degrado degli equipaggiamenti di sorveglianza |
Argomento EQPS 5.5 — |
Degrado del sistema di elaborazione ATC |
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 — FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 — |
Visita di studio al centro di controllo di area |
TEMA PEN 2 — UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 — |
Contributori alle operazioni civili ATS |
Argomento PEN 2.2 — |
Contributori alle operazioni militari ATS |
TEMA PEN 3 — RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 — |
Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti |
TEMA PEN 4 — PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 — |
Protezione ambientale |
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 — SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 — |
Sintesi di ABES |
TEMA ABES 2 — MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 — |
Efficienza delle comunicazioni |
Argomento ABES 2.2 — |
Prevenzione del sovraccarico mentale |
Argomento ABES 2.3 — |
Cooperazione Aria/suolo |
TEMA ABES 3 — PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI
Argomento ABES 3.1 — |
Applicazione di procedure per ABES |
Argomento ABES 3.2 — |
Guasto al sistema radio |
Argomento ABES 3.3 — |
Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili |
Argomento ABES 3.4 — |
Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato |
Argomento ABES 3.5 — |
Diversioni |
Argomento ABES 3.6 — |
Guasto al trasponder |
ALLEGATO II
PARTE ATCO.AR
REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPO A
REQUISITI GENERALI
ATCO.AR.A.001 Campo di applicazione
Questa parte, esposta nel presente allegato, stabilisce i requisiti amministrativi applicabili alle autorità competenti responsabili per il rilascio, il mantenimento, la sospensione o la revoca di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici per i controllori del traffico aereo e la certificazione e sorveglianza di organizzazioni di addestramento e centri aeromedici.
ATCO.AR.A.005 Personale
(a) |
Le autorità competenti devono produrre e aggiornare ogni due anni una valutazione delle risorse umane necessarie per svolgere le loro funzioni di sorveglianza, basata sull'analisi dei processi previsti dal presente regolamento e della loro applicazione. |
(b) |
Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere i compiti di certificazione e/o sorveglianza deve essere autorizzato a svolgere come minimo i seguenti compiti:
|
(c) |
L'autorità competente può autorizzare il proprio personale a procedere a valutazioni che conducano al rilascio, rinnovo e ripristino di una specializzazione di unità operativa a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto ATCO.C.045, ad eccezione della lettera d), punto 1. Deve tuttavia essere garantita la familiarità con le attuali pratiche e procedure operative dell'unità, quando viene effettuata la valutazione. |
ATCO.AR.A.010 Compiti delle autorità competenti
(a) |
Tra i compiti delle autorità competenti figurano:
|
ATCO.AR.A.015 Metodi di rispondenza
(a) |
L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative. Se si ha conformità agli AMC, i corrispondenti requisiti delle norme attuative sono soddisfatti. |
(b) |
Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative. |
(c) |
L'autorità competente stabilisce un sistema per decidere in modo coerente se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da essa stessa o dalle organizzazioni e soggetti che si trovano sotto la sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative. |
(d) |
L'autorità competente deve valutare tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'organizzazione in conformità al punto ATCO.OR.B.005 analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, procedendo ad un'ispezione dell'organizzazione. Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, l'autorità competente deve senza alcun indugio:
|
(e) |
Nel caso in cui l'autorità competente stessa utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, deve:
L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possono essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l'attuazione delle norme attuative. |
ATCO.AR.A.020 Informazioni all'Agenzia
(a) |
L'autorità competente informa immediatamente l'Agenzia qualora si verifichino problemi in merito all'attuazione del regolamento (CE) n.216/2008 e del presente regolamento. |
(b) |
L'autorità competente fornisce all'Agenzia informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza, ricavate da segnalazioni di eventi ricevute. |
ATCO.AR.A.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza
(a) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l'autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza. |
(b) |
L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmette immediatamente agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative. |
(c) |
Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente deve prendere le misure adeguate per affrontare i problemi di sicurezza. |
(d) |
Le misure adottate di cui alla lettera c) devono essere immediatamente notificate a tutti i soggetti o organizzazioni che devono conformarsi ad esse a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. L'autorità competente deve inoltre notificare tali misure all'Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati. |
CAPO B
GESTIONE
ATCO.AR.B.001 Sistema di gestione
(a) |
L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che preveda almeno:
|
(b) |
Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili per la gestione dei corrispondenti compiti. |
(c) |
L'autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione allo scambio di tutte le informazioni necessarie e l'assistenza alle altre autorità competenti interessate, incluso lo scambio di informazioni su tutte le conclusioni raggiunte e le azioni avviate in conseguenza della sorveglianza di soggetti e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia. |
(d) |
Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche. |
ATCO.AR.B.005 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati
(a) |
Se l'autorità competente assegna compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di soggetti e organizzazioni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme attuative, tali compiti devono essere assegnati solo a soggetti qualificati. Nell'assegnare tali compiti, l'autorità competente si assicura di:
|
(b) |
L'autorità competente deve assicurare che le procedure di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza previste al punto ATCO.AR.B.001, lettera a), punto 4, riguardino tutti i compiti di certificazione o sorveglianza svolti per suo conto. |
ATCO.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione
(a) |
L'autorità competente deve dotarsi di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti ed espletare le sue responsabilità come prevedono il regolamento (CE) n. 216/2008 e il presente regolamento. Tale sistema deve permettere l'adozione di azioni appropriate per assicurare che il sistema di gestione continui ad essere adeguato ed efficace. |
(b) |
L'autorità competente deve aggiornare il proprio sistema di gestione per rispecchiare le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento in maniera tempestiva in modo da garantire un'attuazione efficace. |
(c) |
L'autorità competente deve notificare all'Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti ed espletare le sue responsabilità come prevedono il regolamento (CE) n. 216/2008 e il presente regolamento. |
ATCO.AR.B.015 Tenuta della documentazione
(a) |
Le autorità competenti devono conservare un elenco di tutti i certificati di organizzazioni e licenze e certificati del personale da esse rilasciati. |
(b) |
L'autorità competente deve stabilire un sistema di conservazione della documentazione che permetta un'archiviazione adeguata, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
|
(c) |
La documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di 5 anni e in merito alle licenze del personale per un periodo minimo di 10 anni dopo la scadenza dell'ultima specializzazione sulla licenza, fatta salva la legge sulla protezione dei dati. |
CAPO C
SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE
ATCO.AR.C.001 Sorveglianza
(a) |
L'autorità competente verifica:
|
(b) |
Tale verifica:
|
(c) |
Il campo di applicazione della sorveglianza deve essere determinato sulla base del campo di applicazione e dei risultati delle attività di sorveglianza passate e delle priorità in materia di sicurezza. |
(d) |
Fatte salve le competenze degli Stati membri, il campo di applicazione e i risultati della sorveglianza delle attività svolte nel territorio di uno Stato membro dalle persone o dalle organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro devono essere determinati sulla base delle priorità di sicurezza, nonché delle attività di sorveglianza pregresse. |
(e) |
Nel caso in cui le attività di una persona o di una organizzazione interessino più di uno Stato membro, l'autorità competente responsabile per la sorveglianza secondo le lettere da a) a c) può concordare dei sistemi di sorveglianza alternativi specifici con le altre autorità competenti. Ogni persona o organizzazione soggetta a tale accordo è informata dell'esistenza dello stesso e del suo campo di applicazione. |
ATCO.AR.C.005 Programma di sorveglianza
(a) |
L'autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte dal punto ATCO.AR.C.001. |
(b) |
Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente il programma di sorveglianza deve essere sviluppato tenendo conto della natura specifica dell'organizzazione, la complessità delle sue attività e i risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza pregresse. Tale programma comprende all'interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
|
(c) |
Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è dimostrato che le prestazioni in materia di sicurezza dell'organizzazione sono diminuite. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente prorogato fino ad un massimo di 48 mesi nel caso in cui, in aggiunta ai punti di cui sopra, l'organizzazione abbia stabilito, e l'autorità competente approvato, un'efficace sistema di segnalazione continua all'autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sulla rispondenza alla normativa da parte dell'organizzazione stessa. |
(d) |
Il programma di sorveglianza per le organizzazioni di addestramento deve includere il monitoraggio degli standard di addestramento incluso il campionamento dell'addestramento fornito, se del caso. |
(e) |
Per i soggetti titolari di una licenza, abilitazione o specializzazione rilasciate dall'autorità competente, il programma di sorveglianza deve includere delle ispezioni, incluse ispezioni senza preavviso, se del caso. |
ATCO.AR.C.010 Constatazioni di non conformità e provvedimenti attuativi per il personale
(a) |
Se durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo vengono individuati dall'autorità competente responsabile della sorveglianza in conformità al punto ATCO.AR.C.001 elementi che dimostrano la non conformità ai requisiti applicabili da parte di un titolare di una licenza rilasciata a norma del presente regolamento, l'autorità competente deve dichiarare una non conformità, registrarla e comunicarla per iscritto al titolare della licenza e darne notifica all'organizzazione per cui quest'ultimo lavora, se del caso. |
(b) |
Se l'autorità competente che ha dichiarato la non conformità è l'autorità competente responsabile del rilascio della licenza:
|
(c) |
Se l'autorità competente che ha dichiarato la non conformità non è l'autorità competente responsabile per il rilascio della licenza, deve informarne l'autorità competente che ha rilasciato la licenza. In questo caso, l'autorità competente che ha rilasciato la licenza deve adottare le azioni previste alla lettera b) e informarne l'autorità competente che ha dichiarato la non conformità. |
CAPO D
RILASCIO, RINNOVO, RIPRISTINO, SOSPENSIONE E REVOCA DI LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI
ATCO.AR.D.001 Procedura per rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni, specializzazioni e autorizzazioni
(a) |
L'autorità competente deve stabilire le procedure per la domanda, il rilascio e lo scambio di licenze, il rilascio di abilitazioni e specializzazioni, nonché il rinnovo e il ripristino di specializzazioni. Tali procedure possono includere:
|
(b) |
Al ricevimento di una domanda e, se rilevante, della documentazione di supporto, l'autorità competente deve verificare che la domanda sia completa e se il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'allegato I. |
(c) |
Se il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l'autorità competente rilascia, rinnova o ripristina, se del caso, la relativa licenza, abilitazione/i e specializzazione/i utilizzando il modello per le licenze previsto all'appendice 1 dell'allegato II. L'autorizzazione di OJTI temporanea di cui al punto ATCO.C.025 e l'autorizzazione temporanea di valutatore di cui al punto ATCO.C.065 viene rilasciata come documento separato nel quale devono essere specificate le attribuzioni del titolare nonché la validità dell'autorizzazione. |
(d) |
Al fine di ridurre inutili oneri amministrativi, l'autorità competente può adottare procedure che permettano di stabilire una data unica di validità per diverse specializzazioni. In ogni caso, i periodi di validità delle specializzazioni in questione non possono essere prorogati. |
(e) |
L'autorità competente deve sostituire la licenza di controllore del traffico aereo se necessario per motivi amministrativi e quando il punto XII bis della licenza è completo e non rimane altro spazio libero. La data del primo rilascio delle abilitazioni e delle specializzazioni di abilitazione viene trasferita alla nuova licenza. |
ATCO.AR.D.005 Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni
(a) |
Ai fini del punto ATCO.A.020 l'autorità competente deve stabilire le procedure amministrative per la sospensione e la revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni. |
(b) |
L'autorità competente può sospendere la licenza nel caso d'incapacità provvisoria non conclusa secondo le procedure di cui al punto ATCO.A.015, lettera e). |
(c) |
L'autorità competente deve sospendere o revocare una licenza, abilitazione o specializzazione in conformità al punto ATCO.AR.C.010 in particolare quando:
|
(d) |
Nel caso della sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni, l'autorità competente deve informare il titolare della licenza per iscritto di tale decisione e del suo diritto di ricorso secondo le procedure stabilite al punto ATCO.AR.A.010, lettera a), punto 14. La sospensione o revoca della specializzazione di valutatore deve essere notificata anche al relativo fornitore di servizi di navigazione aerea. |
(e) |
L'autorità competente deve sospendere o revocare una licenza, abilitazione o specializzazione anche su domanda scritta del titolare della licenza. |
CAPO E
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E APPROVAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO
ATCO.AR.E.001 Domanda e procedura di certificazione per le organizzazioni di addestramento
(a) |
Al momento del ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato per un'organizzazione di addestramento, l'autorità competente deve verificare che tale organizzazione sia conforme ai requisiti di cui all'allegato III. |
(b) |
Se l'organizzazione di addestramento soddisfa i requisiti applicabili, l'autorità competente rilascia un certificato utilizzando il modello che figura nell'appendice 2 dell'allegato II. |
(c) |
Al fine di permettere a un'organizzazione di attuare modifiche senza la previa approvazione dell'autorità competente in conformità al punto ATCO.OR.B.015 e al punto ATCO.AR.E.010, lettera c), l'autorità competente deve approvare la procedura presentata dall'organizzazione di addestramento che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche verranno gestite e notificate. |
ATCO.AR.E.005 Approvazione di corsi e programmi di addestramento
(a) |
L'autorità competente approva i corsi di formazione e i programmi di formazione sviluppati in conformità ai requisiti stabiliti al punto ATCO.OR.D.001. |
(b) |
A seguito dello scambio di una licenza in conformità al punto ATCO.A.010, l'autorità competente approva o rifiuta il corso di specializzazione di unità operativa stabilito in conformità al punto ATCO.B.020, lettere b) e c), entro e non oltre sei settimane dalla presentazione della domanda di approvazione del corso e assicura il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. |
ATCO.AR.E.010 Modifiche alle organizzazioni di addestramento
(a) |
Al momento del ricevimento di una domanda di modifica che richiede la previa approvazione in conformità al punto ATCO.OR.B.015, l'autorità competente verifica che l'organizzazione di addestramento sia conforme ai requisiti di cui all'allegato III prima di rilasciare l'approvazione. L'autorità competente approva le condizioni alle quali l'organizzazione può operare durante la modifica, a meno che la stessa autorità accerti che la modifica non può essere attuata. Dopo aver verificato che l'organizzazione di addestramento è conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente approva la modifica. |
(b) |
Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi in conformità al punto ATCO.AR.E.015, nel caso in cui l'organizzazione attui delle modifiche che richiedono una previa approvazione senza aver ricevuto tale approvazione da parte dell'autorità competente come previsto alla lettera a), l'autorità competente adotta misure immediate e adeguate. |
(c) |
Per le modifiche che non richiedono previa approvazione, l'autorità competente approva una procedura sviluppata dall'organizzazione di addestramento in conformità al punto ATCO.OR.B.015 che definisce la portata di tali modifiche e il relativo meccanismo di gestione e notifica. Nel processo di sorveglianza continua l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica per verificare se le azioni adottate sono conformi alle procedure approvate e ai requisiti applicabili. |
ATCO.AR.E.015 Rilievi e azioni correttive
(a) |
L'autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi in merito alla loro rilevanza per la sicurezza. |
(b) |
Un rilievo di livello 1 viene rilasciato dall'autorità competente quando viene riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento, alle procedure e ai manuali dell'organizzazione di addestramento, al tipo di addestramento e/o di servizi forniti o di certificato che riduca o metta in serio pericolo la sicurezza e/o risulti in un degrado significativo dell'addestramento fornito. Un rilievo di livello 1 può consistere, senza che ciò costituisca un elenco tassativo, nel:
|
(c) |
Un rilievo di livello 2 viene emesso dall'autorità competente quando viene riscontrata una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento, alle procedure e manuali dell'organizzazione di addestramento, al tipo di addestramento e/o di servizi forniti o al tipo di certificato, che riduca o metta in pericolo la sicurezza e/o potrebbe comportare un degrado dell'addestramento fornito. |
(d) |
Quando viene riscontrata una non conformità durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente, fatta salva un'eventuale ulteriore azione prevista dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, comunica tale non conformità all'organizzazione di addestramento per iscritto e richiede un'azione correttiva per affrontare la non conformità individuata.
|
(e) |
L'autorità competente deve registrare tutti i rilievi da essa individuati e, se del caso, i provvedimenti attuativi applicati, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell'azione concernente i rilievi. |
CAPO F
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA
TITOLO 1
Requisiti generali
ATCO.AR.F.001 Centri aero-medici e certificazione aero-medica
In deroga ai capi A, B e C, per quanto concerne i centri aeromedici (AeMC) e la certificazione aeromedica, l'autorità competente applica le seguenti disposizioni dell'allegato VI al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (il regolamento sull'equipaggio) (2), con l'esclusione di tutti i riferimenti ai medici generalisti (GMP):
— |
Capo ARA.GEN; |
— |
Capo ARA.AeMC; |
— |
ARA.MED.120 Valutatori medici; |
— |
ARA.MED.125 Rinvio all'autorità competente al rilascio delle licenze; |
— |
ARA.MED.150 Tenuta della documentazione; |
— |
ARA.MED.200 Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di un certificato di esaminatore aeromedico (AME); |
— |
ARA.MED.245 Sorveglianza continua; |
— |
ARA.MED.250 Limitazione, sospensione o revoca di un certificato di esaminatore aeromedico (AME); |
— |
ARA.MED.255 Provvedimenti attuativi; |
— |
ARA.MED.315 Revisione delle relazioni d'esame; e |
— |
ARA.MED.325 Procedura di riesame. |
TITOLO 2
Documentazione
ATCO.AR.F.005 Certificato medico
Il certificato medico è conforme alle seguenti specifiche:
(a) |
Contenuto
|
(b) |
Materiale: la carta o altro materiale utilizzato deve impedire o rivelare immediatamente eventuali alterazioni o cancellature. Tutte le registrazioni o cancellazioni nel modulo devono essere autorizzate dall'autorità competente. |
(c) |
Lingua: i certificati medici devono essere scritti nella lingua/lingue nazionali e in inglese e nella lingua ritenuta opportuna dall'autorità competente. |
(d) |
Tutte le date sul certificato medico sono riportate nel formato gg/mm/aaaa. |
ATCO.AR.F.010 Certificato AME
Dopo aver verificato che l'AME è conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente provvede al rilascio, rinnovo, ripristino o modifica del certificato AME utilizzando il modello stabilito nell'appendice 3 dell'allegato II.
ATCO.AR.F.015 Certificato AeMC
Dopo aver verificato che l'AeMC è conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente provvede al rilascio o alla modifica del certificato AeMC utilizzando il modello stabilito nell'appendice 4 dell'allegato II.
ATCO.AR.F.020 Modelli aero-medici
L'autorità competente deve fornire agli AME e AeMC i modelli da utilizzare per:
(a) |
il modello di domanda di certificato medico; e |
(b) |
il modello di relazione degli esami per i richiedenti della classe 3. |
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
Appendice 1 dell'allegato II
Modello di licenza
LICENZA DI CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO
Le licenze di controllore del traffico aereo rilasciate in conformità al presente regolamento sono conformi alle seguenti specifiche:
(a) |
Contenuto. Il numero della voce deve sempre essere stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci «permanenti» mentre le voci da XII a XIV sono le voci «variabili», che possono figurare su una parte separata o amovibile del modello principale come prescritto sotto. Tutte le parti separate o amovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza. 1. Voci permanenti:
2. Voci variabili:
|
(b) |
La licenza deve essere accompagnata da un certificato medico valido, salvo quando siano esercitate solo attribuzioni STDI. |
(c) |
Materiale. Deve essere utilizzata carta di prima qualità e/o altro materiale idoneo, comprese le carte in plastica, per impedire o rivelare immediatamente eventuali alterazioni o cancellature. Eventuali registrazioni o cancellazioni apportate sul modello devono essere chiaramente autorizzate dall'autorità competente. |
(d) |
Lingua. Le licenze devono essere scritte in inglese e, se richiesto dagli Stati membri, nelle rispettive lingue nazionali e in altre lingue da essi ritenute opportune. |
Abbreviazioni
Abilitazioni di controllore del traffico aereo |
Prescrizioni: n.d. |
|
ADV |
Controllo di aeroporto a vista |
|
ADI |
Controllo di aeroporto strumentale |
|
APP |
Controllo di avvicinamento procedurale |
|
APS |
Controllo di avvicinamento sorveglianza |
|
ACP |
Controllo di area procedurale |
|
ACS |
Controllo di area sorveglianza |
|
Specializzazioni di abilitazione |
||
AIR |
Controllo aereo |
|
GMC |
Controllo dei movimenti al suolo |
|
TWR |
Torre di controllo |
|
GMS |
Sorveglianza movimento al suolo |
|
RAD |
Controllo radar di aeroporto |
|
PAR |
Radar di avvicinamento di precisione |
|
SRA |
Avvicinamento con radar di sorveglianza |
|
TCL |
Controllo di terminale |
|
OCN |
Controllo oceanico |
|
Specializzazioni di licenza |
||
OJTI |
Istruttore su posizione operativa |
|
STDI |
Istruttore su dispositivo di simulazione per addestramento |
|
Valutatore |
Valutatore |
Appendice 2 dell'allegato II
Appendice 3 dell'allegato II
Appendice 4 dell'allegato II
ALLEGATO III
PARTE ATCO.OR
REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E I CENTRI AEROMEDICI
CAPO A
REQUISITI GENERALI
ATCO.OR.A.001 Campo di applicazione
La presente parte, illustrata nel presente allegato, stabilisce i requisiti applicabili alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e ai centri aeromedici al fine di ottenere e mantenere un certificato in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento.
CAPO B
REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
ATCO.OR.B.001 Domanda di certificato di organizzazione di addestramento
(a) |
Le domande di certificati di organizzazione di addestramento devono essere presentate all'autorità competente in tempo utile per permettere a quest'ultima di valutare la domanda. Le domande devono essere presentate in conformità alla procedura stabilita da tale autorità. |
(b) |
I richiedenti un certificato iniziale devono dimostrare all'autorità competente in che modo intendono conformarsi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nel presente regolamento. |
(c) |
Una domanda di certificato di organizzazione di addestramento deve includere le seguenti informazioni:
|
ATCO.OR.B.005 Metodi di rispondenza
(a) |
Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto agli AMC adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un'organizzazione per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento. |
(b) |
Qualora un'organizzazione desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all'autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. La descrizione deve includere tutte le revisioni a manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. |
(c) |
L'organizzazione può applicare tali metodi alternativi di rispondenza a condizione che siano previamente approvati da parte dell'autorità competente e alla ricezione della notifica come previsto al punto ATCO.AR.A.015, lettera d). |
ATCO.OR.B.010 Condizioni di approvazione e attribuzioni di un certificato di organizzazione di addestramento
(a) |
Le organizzazioni di addestramento devono conformarsi al campo di applicazione e alle attribuzioni definite nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell'organizzazione. |
(b) |
Al fine di garantire che i requisiti applicabili del capo D dell'allegato I (parte ATCO) siano soddisfatti, l'attribuzione di fornire addestramento continuo e di unità operativa è concessa esclusivamente alle organizzazioni di addestramento che:
|
ATCO.OR.B.015 Modifiche all'organizzazione di addestramento
(a) |
Le modifiche all'organizzazione che hanno conseguenze sul certificato o sulle condizioni di approvazione dell'organizzazione di addestramento o qualsiasi elemento rilevante dei sistemi di gestione dell'organizzazione di addestramento richiedono la previa approvazione dell'autorità competente. |
(b) |
Le organizzazioni di addestramento devono concordare con le loro autorità competenti le modifiche che richiedono una previa approvazione oltre a quelle specificate alla lettera a). |
(c) |
Per le modifiche che richiedono una previa approvazione in conformità alle lettere a) e b), l'organizzazione di addestramento deve chiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente. La domanda deve essere presentata prima dell'effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di stabilire la costante conformità al presente regolamento e di modificare, se necessario, il certificato dell'organizzazione di addestramento e le relative condizioni di approvazione a esso allegate. L'organizzazione di addestramento deve fornire all'autorità competente tutta la documentazione rilevante. Le modifiche devono essere attuate solamente al momento del ricevimento dell'approvazione formale dell'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.010. Le organizzazioni di addestramento, durante tali modifiche, devono operare alle condizioni prescritte dall'autorità competente a seconda delle circostanze. |
(d) |
Le modifiche agli elementi di cui alla lettera a) dovuti a circostanze impreviste devono essere immediatamente notificate all'autorità competente al fine di ottenere la necessaria approvazione. |
(e) |
Tutte le modifiche che non richiedono previa approvazione devono essere gestite e notificate all'autorità competente come specificato nella procedura approvata dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.010. |
(f) |
Le organizzazioni di addestramento devono informare l'autorità competente quando cessano la loro attività. |
ATCO.OR.B.020 Mantenimento della validità
(a) |
Il certificato di un'organizzazione di addestramento rimane valido a condizione che il certificato non venga ceduto o revocato e che l'organizzazione di addestramento rimanga conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni relative alla gestione dei rilievi in conformità al punto ATCO.OR.B.030. |
(b) |
Il certificato deve essere restituito senza indugi all'autorità competente quando viene revocato o al momento della cessazione di tutte le attività. |
ATCO.OR.B.025 Accesso alle strutture e ai dati delle organizzazioni di addestramento
Le organizzazioni di addestramento e i richiedenti di certificati di organizzazione di addestramento devono permettere l'accesso a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente, o che agisce per conto della stessa, ai relativi locali al fine di esaminare la documentazione, i dati e le procedure previste nonché qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'espletamento dei compiti dell'autorità competente.
ATCO.OR.B.030 Rilievi
Successivamente al ricevimento della notifica dei rilievi emessi dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.015, l'organizzazione di addestramento deve:
(a) |
identificare le cause che sono alla base del rilievo; |
(b) |
definire un piano di azioni correttive; e |
(c) |
dimostrare l'attuazione delle azioni correttive all'autorità competente in modo soddisfacente entro un periodo concordato con tale autorità come previsto al punto ATCO.AR.E.015. |
ATCO.OR.B.035 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L'organizzazione di addestramento deve attuare tutte le misure di sicurezza prescritte dall'autorità competente, in conformità al punto ATCO.AR.C.001, lettera a), punto 3, per le attività dell'organizzazione di addestramento in questione.
ATCO.OR.B.040 Segnalazione di eventi
(a) |
Le organizzazioni di addestramento che forniscono l'addestramento in posizione operativa devono segnalare all'autorità competente e a qualsiasi altra organizzazione che lo Stato dell'operatore richiede di informare, ogni incidente, inconveniente grave ed evento, come prescritto nel regolamento (UE) n. 996/2010 (1) e nel regolamento (UE) n. 376/2014, derivante dalla loro attività di formazione. |
(b) |
Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'organizzazione di addestramento identifica la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali. |
(c) |
Se del caso, l'organizzazione di addestramento deve produrre una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che essa intende adottare per impedire il ripetersi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state identificate. |
(d) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 e il regolamento (UE) n. 376/2014, le segnalazioni di cui alle lettere a), b) e c), devono essere effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente e devono contenere tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l'organizzazione di addestramento sia a conoscenza. |
CAPO C
GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
ATCO.OR.C.001 Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento
Le organizzazioni di addestramento devono stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione, che includa:
(a) |
linee di responsabilità ben definite all'interno dell'organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile; |
(b) |
una descrizione dei principi generali dell'organizzazione in merito alla sicurezza, indicata come politica in materia di sicurezza; |
(c) |
l'identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'organizzazione di addestramento, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni per ridurre il rischio e verificarne l'efficacia; |
(d) |
il mantenere il personale a livelli di addestramento e competenza adeguati allo svolgimento dei propri compiti; |
(e) |
la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, tra cui quello per rendere consapevole il personale delle proprie responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione; |
(f) |
una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile dell'attuazione efficace delle necessarie azioni correttive; |
(g) |
il sistema di gestione deve essere proporzionato alle dimensioni dell'organizzazione e alle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività. |
ATCO.OR.C.005 Attività appaltate
(a) |
Le organizzazioni di addestramento devono garantire che nell'appaltare o acquistare parti delle loro attività, l'attività o la parte di attività appaltata o acquistata sia conforme ai requisiti applicabili. |
(b) |
Nel caso in cui l'organizzazione di addestramento affidi in appalto parte delle sue attività a un'organizzazione che non è certificata a norma del presente regolamento a svolgere tali attività, quest'ultima deve lavorare rispettando le condizioni di approvazione contenute nel certificato rilasciato all'organizzazione di addestramento appaltante. L'organizzazione di addestramento appaltante deve assicurare che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione che ha ricevuto l'appalto, al fine di determinare il persistere della conformità ai requisiti applicabili. |
ATCO.OR.C.010 Requisiti del personale
(a) |
Le organizzazioni di addestramento devono nominare un dirigente responsabile. |
(b) |
Le organizzazioni di addestramento devono nominare anche una persona o le persone responsabili dell'addestramento. Tale/i persona/e deve/devono rispondere unicamente al dirigente responsabile. |
(c) |
Le organizzazioni di addestramento devono avere personale qualificato a sufficienza per poter svolgere i compiti e le attività pianificati che devono essere svolti in conformità ai requisiti applicabili. |
(d) |
Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa agli istruttori teorici che ne specifici le qualifiche professionali, la dimostrazione delle loro conoscenze ed esperienza adeguate, la valutazione delle tecniche didattiche e le materie che sono abilitati ad insegnare. |
(e) |
Le organizzazioni di addestramento devono stabilire una procedura per mantenere la competenza degli istruttori teorici. |
(f) |
Le organizzazioni di addestramento devono assicurare che gli istruttori pratici e i valutatori completino con successo un addestramento di aggiornamento al fine di rinnovare la rispettiva specializzazione. |
(g) |
Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa alle persone qualificate per valutare la competenza degli istruttori pratici e la competenza dei valutatori, in conformità al punto ATCO.C.045, con le rispettive specializzazioni. |
ATCO.OR.C.015 Strutture ed equipaggiamento
(a) |
Le organizzazioni di addestramento devono disporre di strutture che permettano di svolgere e gestire tutti i compiti e le attività pianificati in conformità al presente regolamento. |
(b) |
Le organizzazioni di addestramento devono garantire che i dispositivi di addestramento siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili appropriati all'attività. |
(c) |
Durante l'addestramento in posizione operativa, le organizzazioni di addestramento devono assicurare che l'istruttore disponga esattamente delle stesse informazioni della persona in addestramento OJT e degli strumenti per intervenire immediatamente. |
ATCO.OR.C.020 Tenuta della documentazione
(a) |
Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione dettagliata delle persone che intraprendono o hanno intrapreso un addestramento per dimostrare che tutti i requisiti dei corsi di addestramento sono soddisfatti. |
(b) |
Le organizzazioni di addestramento devono stabilire e conservare un sistema per documentare le qualifiche professionali e le valutazioni delle tecniche didattiche degli istruttori e dei valutatori, nonché delle materie che sono abilitati ad insegnare, se del caso. |
(c) |
La documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati:
|
(d) |
Il processo di archiviazione compreso il formato dei dati deve essere specificato nel sistema di gestione dell'organizzazione di addestramento. |
(e) |
La documentazione deve essere conservata in modo sicuro. |
ATCO.OR.C.025 Finanziamenti e assicurazioni
Le organizzazioni di addestramento devono dimostrare di avere a disposizione finanziamenti sufficienti per condurre l'addestramento a norma del presente regolamento e che le attività dispongono di una copertura assicurativa sufficiente secondo il tipo di addestramento fornito e che tutte le attività possono essere svolte in conformità al presente regolamento.
CAPO D
REQUISITI PER CORSI E PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO
ATCO.OR.D.001 Requisiti per corsi e programmi di addestramento
Le organizzazioni di addestramento devono sviluppare:
(a) |
programmi e corsi di addestramento associati al/i tipo(i) di formazione fornito(i) in conformità ai requisiti indicati nell'allegato I (parte ATCO), capo D; |
(b) |
soggetti, obiettivi dei soggetti, temi e argomenti per specializzazioni di abilitazione in conformità ai requisiti indicati nell'allegato I (parte ATCO); |
(c) |
metodi di valutazione in conformità al punto ATCO.D.090, lettera a), punto 3, e ATCO.D.095, lettera a), punto 3. |
ATCO.OR.D.005 Risultati di esami e valutazioni e certificati
(a) |
L'organizzazione di addestramento deve mettere a disposizione del richiedente i risultati di esami e valutazioni che lo riguardano e, su richiesta del richiedente, rilasciare un certificato con il risultato di tali esami e valutazioni. |
(b) |
Dopo il completamento con successo dell'addestramento iniziale o dell'addestramento di abilitazione per il rilascio di un'abilitazione supplementare, l'organizzazione di addestramento rilascia un certificato. |
(c) |
Un certificato di completamento dell'addestramento di base viene rilasciato su richiesta del richiedente soltanto se tutti i soggetti, temi e argomenti contenuti nell'appendice 2 dell'allegato I sono stati completati e il richiedente ha superato con esito positivo esami e valutazioni associati. |
CAPO E
REQUISITI PER I CENTRI AEROMEDICI
ATCO.OR.E.001 Centri aero-medici
I centri aeromedici (AeMC) applicano le disposizioni dei capi ORA.GEN e ORA.AeMC dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (2), laddove:
(a) |
tutti i riferimenti alla classe 1 devono essere sostituiti con la classe 3; e |
(b) |
tutti i riferimenti alla parte MED devono essere sostituiti con la parte ATCO.MED. |
(1) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
(2) Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1).
ALLEGATO IV
PARTE ATCO.MED
REQUISITI MEDICI PER CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
CAPO A
REQUISITI GENERALI
TITOLO 1
Requisiti generali
ATCO.MED.A.001 Autorità competente
Ai fini della presente parte, l'autorità competente è:
(a) |
per i centri aeromedici (AeMC):
|
(b) |
per gli esaminatori aeromedici (AME):
|
ATCO.MED.A.005 Campo di applicazione
Questa parte, illustrata nel presente allegato, stabilisce i requisiti per:
(a) |
il rilascio, la validità, il rinnovo e il ripristino del certificato medico richiesto per esercitare le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo o di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo con l'eccezione di istruttore su dispositivi di addestramento; e |
(b) |
la certificazione degli esaminatori aeromedici (AME) per rilasciare i certificati medici di classe 3. |
ATCO.MED.A.010 Definizioni
Ai fini della presente parte, si intende per:
a) |
«conclusioni mediche accreditate», le conclusioni raggiunte da uno o più esperti medici approvati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini del caso interessato, consultando ove necessario esperti operativi o altri esperti e includendo una valutazione dei rischi operativi; |
b) |
«valutazione», le conclusioni relative all'idoneità medica di un richiedente sulla base della valutazione della sua storia clinica e/o degli esami aeromedici richiesti nella presente parte nonché di ulteriori esami e analisi mediche ove necessario; |
c) |
«esame aeromedico», ispezione visiva, palpazione, percussione, auscultazione o altre metodologie di esame, in particolare per determinare l'idoneità medica ad esercitare le attribuzioni della licenza; |
d) |
«specialista degli occhi», un oftalmologo o uno specialista dei problemi della vista qualificato in optometria e con una formazione che gli permetta di riconoscere condizioni patologiche; |
e) |
«indagine», l'accertamento di una sospetta condizione patologica di un richiedente mediante esami e test al fine di verificare la presenza o l'assenza di una condizione patologica; |
f) |
«autorità competente per il rilascio delle licenze», l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza o alla quale una persona si rivolge per il rilascio di una licenza, oppure, quando la persona non ha ancora presentato domanda per il rilascio di una licenza, l'autorità competente a norma della presente parte; |
g) |
«limitazione», una condizione indicata sul certificato medico che deve essere rispettata nell'esercizio delle attribuzioni della licenza; |
h) |
«errore refrattivo», la deviazione dall'emmetropia misurata in diottrie nel meridiano più ametrope, utilizzando metodi standard; |
i) |
«significativo», il grado di una condizione patologica il cui effetto impedirebbe l'esercizio in sicurezza delle attribuzioni della licenza. |
ATCO.MED.A.015 Riservatezza medica
Tutte le persone che intervengono nell'esame aeromedico, e nella valutazione e certificazione aeromedica devono assicurare che venga sempre rispettata la riservatezza medica.
ATCO.MED.A.020 Diminuzione dell'idoneità medica
(a) |
I titolari di licenza non possono esercitare mai le attribuzioni della stessa quando:
|
(b) |
Inoltre, i titolari di un certificato medico di classe 3 devono rivolgersi, senza indugio e prima di esercitare le attribuzioni della loro licenza, a un consulente aeromedico qualora:
In questi casi l'AeMC o l'AME deve valutare l'idoneità medica del titolare della licenza o del tirocinante controllore del traffico aereo e deciderne l'idoneità a riprendere l'esercizio delle loro attribuzioni. |
ATCO.MED.A.025 Obblighi di AMC e AME
(a) |
Nell'effettuare esami e valutazioni mediche come previsto nella presente parte, l'AeMC o l'AME sono tenuti:
|
(b) |
Dopo aver completato gli esami e le valutazioni aeromediche, l'AeMC e l'AME sono tenuti:
|
(c) |
L'AeMC e l'AME sono tenuti a conservare i documenti contenenti i dettagli degli esami e valutazioni aeromedici effettuati in conformità alla presente parte, nonché i relativi risultati, per un periodo minimo di 10 anni, o per il periodo previsto dalla normativa nazionale, se quest'ultimo è più lungo. |
(d) |
L'AeMC e l'AME sono tenuti a presentare all'esaminatore medico dell'autorità competente, su domanda di quest'ultimo, tutti i documenti e i rapporti aeromedici ed eventuali altre informazioni pertinenti se necessari per:
|
TITOLO 2
Requisiti per certificati medici
ATCO.MED.A.030 Certificati medici
(a) |
I richiedenti e i titolari di una licenza di controllore del traffico aereo, o di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo devono possedere un certificato medico di classe 3. |
(b) |
Il titolare di una licenza non può, in qualsiasi momento, detenere più di un certificato medico rilasciato in conformità alla presente parte. |
ATCO.MED.A.035 Domanda di certificato medico
(a) |
La domanda di certificato medico deve essere presentata in un formato stabilito dall'autorità competente. |
(b) |
I richiedenti un certificato medico devono fornire all'AeMC o all'AME:
|
(c) |
Ai fini del rinnovo o del ripristino del certificato medico, i richiedenti devono presentare all'AeMC o all'AME il certificato medico più recente prima di sottoporsi ai relativi esami aeromedici. |
ATCO.MED.A.040 Rilascio, rinnovo e ripristino di certificati medici
(a) |
Un certificato medico può essere rilasciato, rinnovato o ripristinato solo dopo che siano stati completati i previsti esami e valutazioni aeromedici e il richiedente sia stato giudicato idoneo. |
(b) |
Rilascio iniziale I certificati medici iniziali di classe 3 sono rilasciati da un AeMC. |
(c) |
Rinnovo e ripristino I certificati medici di classe 3 sono rinnovati e ripristinati da un AeMC o da un AME. |
(d) |
L'AeMC o l'AME rilasciano, rinnovano o ripristinano un certificato medico solo se:
|
(e) |
L'AME, l'AeMC o, in caso di rinvio, l'autorità competente per il rilascio delle licenze, prima di rilasciare, rinnovare o ripristinare un certificato medico, possono invitare il richiedente a sottoporsi a ulteriori esami e indagini medici, se opportuno sulla base del quadro clinico. |
(f) |
L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare o, a seconda dei casi, riemettere un certificato medico, se:
|
ATCO.MED.A.045 Validità, rinnovo e ripristino di certificati medici
(a) Validità
(1) |
I certificati medici di classe 3 sono validi per un periodo di 24 mesi. |
(2) |
Il periodo di validità dei certificati medici di classe 3 è ridotto a 12 mesi per i titolari di licenza che hanno compiuto 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 41 anni. |
(3) |
Il periodo di validità di un certificato medico, ivi compresi eventuali esami o indagini speciali ad esso associati, s'intende:
|
(b) Rinnovo
Gli esami e le valutazioni aeromedici per il rinnovo di un certificato medico possono essere effettuati fino a 45 giorni prima della data di scadenza dello stesso.
(c) Ripristino
(1) |
Se il titolare di un certificato medico non soddisfa le disposizioni di cui alla lettera b), deve sottoporsi a un esame e a una valutazione aeromedici ai fini del ripristino del certificato. |
(2) |
Se il certificato medico è scaduto:
|
ATCO.MED.A.046 Sospensione o revoca di un certificato medico
(a) |
Dopo la revoca del certificato medico, il titolare deve restituire immediatamente il certificato medico all'autorità competente per il rilascio delle licenze. |
(b) |
Dopo la sospensione del certificato medico, il titolare deve restituire il certificato medico all'autorità competente per il rilascio delle licenze su domanda di quest'ultima. |
ATCO.MED.A.050 Rinvio
Se il richiedente un certificato medico di classe 3 viene rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze in conformità al punto ATCO MED.B.001, l'AeMC o l'AME provvedono a trasferire la relativa documentazione medica alla suddetta autorità.
CAPO B
REQUISITI PER CERTIFICATI MEDICI DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
TITOLO 1
Requisiti generali
ATCO.MED.B.001 Limitazioni ai certificati medici
(a) |
Limitazioni ai certificati medici di classe 3
|
(b) |
Nel valutare la necessità di una limitazione, occorre considerare in particolare:
|
(c) |
Limitazioni operative
|
(d) |
Al titolare di un certificato medico possono essere imposte altre limitazioni se ciò è necessario per garantire l'esercizio in sicurezza delle attribuzioni della licenza. |
(e) |
Eventuali limitazioni imposte al titolare di un certificato medico devono essere riportate sullo stesso. |
TITOLO 2
Requisiti medici per certificati medici di categoria 3
ATCO.MED.B.005 Aspetti generali
I richiedenti sono esenti dalle seguenti patologie che potrebbero determinare un grado d'incapacità funzionale tale da interferire con lo svolgimento in sicurezza dei propri compiti o che potrebbero rendere il richiedente improvvisamente incapace di esercitare le attribuzioni della licenza in condizioni di sicurezza:
(1) |
anomalie, congenite o acquisite; |
(2) |
malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche; |
(3) |
ferite, danni o conseguenze negative di interventi chirurgici; |
(4) |
conseguenze o effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, per motivi terapeutici, diagnostici o preventivi, |
ATCO.MED.B.010 Apparato cardiovascolare
(a) Esame
(1) |
È prevista l'esecuzione di un normale elettrocardiogramma (ECG) a riposo a 12 derivazioni con relativo referto durante l'esame per il rilascio iniziale di un certificato medico e poi:
|
(2) |
È prevista una valutazione cardiovascolare più approfondita:
|
(3) |
È richiesta una valutazione dei lipidi sierici, ivi compreso il colesterolo, in occasione della visita per il primo rilascio del certificato medico, in occasione della prima visita medica dopo i 40 anni di età e se il quadro clinico lo richiede. |
(b) Apparato cardiovascolare — Aspetti generali
(1) |
I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:
|
(2) |
I richiedenti con una storia clinica o diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:
|
(c) Pressione sanguigna
(1) |
La pressione sanguigna deve essere misurata in occasione di ogni esame. |
(2) |
La pressione sanguigna del richiedente deve rientrare nei limiti della norma. |
(3) |
I richiedenti sono giudicati non idonei quando:
|
(4) |
Durante la fase iniziale della terapia farmacologica per il controllo della pressione sanguigna è previsto un periodo di non idoneità temporanea per verificare l'assenza di effetti collaterali significativi. |
(d) Coronaropatie
(1) |
I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:
|
(2) |
I richiedenti affetti da uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a un esame cardiologico per escludere un'ischemia miocardica prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità:
|
(3) |
I richiedenti con una storia clinica o diagnosi di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un esame cardiologico prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:
|
(e) Disturbi del ritmo/conduzione
(1) |
I richiedenti un certificato medico di classe 3 affetti da disturbi significativi della conduzione cardiaca o del ritmo, parossistica o stabilizzata, sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a un esame cardiologico con esito soddisfacente prima che possa essere presa in considerazione una valutazione di idoneità. Questi disturbi includono i seguenti:
|
(2) |
I richiedenti affetti da uno qualsiasi dei disturbi di cui ai punti da i) a viii) possono essere giudicati idonei in assenza di altre anomalie e a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente:
|
(3) |
I richiedenti con una storia clinica di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un esame cardiologico con esito positivo prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:
|
(4) |
I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:
|
ATCO.MED.B.015 Apparato respiratorio
(a) |
I richiedenti con una compromissione significativa della funzionalità polmonare sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze per una valutazione aeromedica. È possibile procedere a una valutazione di idoneità una volta che la funzionalità polmonare sia stata ripristinata e sia soddisfacente. |
(b) |
Esame I test della funzionalità polmonare sono richiesti in occasione dell'esame iniziale e su indicazione clinica. |
(c) |
I richiedenti con una storia clinica o una diagnosi conclamata di asma che necessita di terapia farmacologica devono superare con esito soddisfacente una valutazione della funzionalità respiratoria. È possibile procedere a una valutazione di idoneità se il richiedente è asintomatico e il trattamento non influenza la sicurezza. |
(d) |
I richiedenti con una storia clinica o una diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un esame dell'apparato respiratorio con esito positivo prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:
|
ATCO.MED.B.020 Apparato digerente
(a) |
I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici in qualsiasi parte del tubo digerente o dei suoi annessi in grado di causare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, sono giudicati non idonei. |
(b) |
I richiedenti devono essere esenti da ernie in grado di provocare sintomi inabilitanti. |
(c) |
I richiedenti affetti da disturbi del sistema gastrointestinale, tra cui quelli di cui ai punti da 1) a 5) possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione gastroenterologica soddisfacente dopo l'esito positivo di una terapia o il completo recupero dopo un intervento chirurgico:
|
ATCO.MED.B.025 Sistemi metabolico ed endocrino
(a) |
I richiedenti con disfunzioni metaboliche nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei ove sia dimostrata la stabilità della condizione e a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente. |
(b) |
Diabete mellito
|
ATCO.MED.B.030 Ematologia
(a) |
Le analisi del sangue, se del caso, devono essere stabilite dall'AME o AeMC tenendo conto della storia clinica e a seguito dell'esame fisico. |
(b) |
I richiedenti affetti da disturbi ematologici, quali:
devono essere rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze. È possibile procedere a una valutazione di idoneità a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente. |
(c) |
I richiedenti affetti da leucemia acuta sono giudicati non idonei. |
ATCO.MED.B.035 Apparato genito-urinario
(a) |
L'esame delle urine deve far parte di ogni visita aeromedica. Le urine non devono contenere elementi anomali considerati patologici. |
(b) |
I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici all'apparato genito-urinario o dei suoi annessi in grado di provocare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, sono giudicati non idonei. |
(c) |
I richiedenti con disturbi genito-urinari, quali:
possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione renale/urologica soddisfacente. |
(d) |
I richiedenti che abbiano subito:
devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze per una valutazione aeromedica dopo il completo recupero, prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. |
ATCO.MED.B.040 Malattie infettive
(a) |
I richiedenti HIV positivi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei previa valutazione specialistica soddisfacente e a condizione che l'autorità competente per il rilascio delle licenze abbia elementi sufficienti per ritenere che la terapia non compromette l'esercizio in sicurezza delle prerogative della licenza. |
(b) |
I richiedenti con diagnosi o che presentano sintomi di malattie infettive quali:
devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze per una valutazione aeromedica. È possibile procedere a una valutazione di idoneità dopo il completo recupero e la valutazione specialistica a condizione che l'autorità competente per il rilascio delle licenze abbia prove sufficienti a dimostrare che la terapia non comprometta l'esercizio in sicurezza delle prerogative della licenza. |
ATCO.MED.B.045 Ostetricia e ginecologia
(a) |
Le richiedenti che hanno subito un intervento ginecologico di rilievo sono giudicate non idonee fino alla loro completa guarigione. |
(b) |
Gravidanza In caso di gravidanza, ove AeMC o AME ritengano che la titolare della licenza sia idonea a esercitare le sue prerogative, il periodo di validità del certificato medico s'intende limitato alla fine della trentaquattresima settimana di gestazione. La titolare della licenza deve sottoporsi a un esame aeromedico per il rinnovo e a valutazione dopo il completo recupero a seguito della fine della gravidanza. |
ATCO.MED.B.050 Apparato muscolo-scheletrico
(a) |
I richiedenti devono presentare un uso funzionale soddisfacente dell'apparato muscolo-scheletrico che consenta l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza. |
(b) |
I richiedenti con condizioni statiche o progressive dell'apparato muscolo-scheletrico o reumatologico che possano interferire con l'esercizio sicuro delle prerogative della licenza sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. È possibile procedere a una valutazione di idoneità previa valutazione specialistica soddisfacente. |
ATCO.MED.B.055 Psichiatria
(a) |
I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali dovuti all'uso o all'abuso di alcool o altre sostanze psicoattive, incluse sostanze a scopo ricreativo con o senza dipendenza, sono giudicati non idonei, in attesa di un periodo di sobrietà documentata o dell'eliminazione della dipendenza dall'uso o abuso di sostanze psicoattive, a seguito di una valutazione psichiatrica soddisfacente dopo un trattamento con esito positivo. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze. |
(b) |
I richiedenti affetti da disturbi psichiatrici quali:
devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze per la valutazione della loro idoneità medica. |
(c) |
I richiedenti con una storia di atti autolesionistici deliberati, singoli o ripetuti, sono giudicati non idonei. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. |
(d) |
I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata di schizofrenia, schizotimia o disturbi delusionali o mania sono giudicati non idonei. |
ATCO.MED.B.060 Psicologia
(a) |
I richiedenti che soffrono di sintomi legati allo stress che possano interferire con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. È possibile procedere a una valutazione di idoneità soltanto dopo che una valutazione psicologica e/o psichiatrica abbia dimostrato che il richiedente è guarito dai sintomi legati allo stress. |
(b) |
Può essere domanda una valutazione psicologica nell'ambito di una visita specialistica psichiatrica o neurologica, o a complemento della stessa. |
ATCO.MED.B.065 Neurologia
(a) |
I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata dei disturbi seguenti sono giudicati non idonei:
|
(b) |
I richiedenti con una storia clinica o diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un'ulteriore esame prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:
|
ATCO.MED.B.070 Sistema visivo
(a) |
Esame
|
(b) |
L'acutezza visiva da lontano, con o senza correzione ottimale, deve essere 6/9 (0,7) o più in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/6 (1,0) o più. |
(c) |
Nell'esame iniziale, i richiedenti che hanno visione monoculare o monoculare funzionale, tra cui problemi di equilibrio dei muscoli degli occhi, devono essere giudicati non idonei. Durante gli esami per il rinnovo o il ripristino i richiedenti possono essere giudicati idonei a condizione che l'esame oftalmologico sia soddisfacente. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze. |
(d) |
Nell'esame iniziale, i richiedenti con una visione acquisita inferiore alla norma in un occhio devono essere giudicati non idonei. Durante gli esami per il rinnovo o il ripristino i richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei a condizione che l'esame oftalmologico sia soddisfacente. |
(e) |
I richiedenti devono essere in grado di leggere una tavola N5 o equivalente a 30-50 cm e una tavola N14 o equivalente a 60–100 cm di distanza, se necessario con correzione. |
(f) |
I richiedenti devono possedere un campo visivo normale e una normale funzione binoculare. |
(g) |
I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico agli occhi devono essere giudicati non idonei fino al completo recupero della funzione visiva. È possibile procedere a una valutazione di idoneità da parte dell'autorità competente per il rilascio delle licenze a seguito di una valutazione oftalmica soddisfacente. |
(h) |
I richiedenti con una diagnosi clinica di cheratocono devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei a seguito di un esame effettuato da un oftalmologo con esito soddisfacente. |
(i) |
I richiedenti affetti da diplopia sono giudicati non idonei. |
(j) |
Occhiali e lenti a contatto
|
ATCO.MED.B.075 Percezione dei colori
I richiedenti devono essere tricromatici normali.
ATCO.MED.B.080 Otorinolaringoiatria
(a) |
Esame
|
(b) |
I richiedenti affetti da:
sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze e devono sottoporsi a ulteriori esami ORL e valutazioni per stabilire che le condizioni non interferiscano con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza. |
ATCO.MED.B.085 Dermatologia
I richiedenti non devono essere affetti da malattie dermatologiche conclamate che possano interferire con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della pertinente licenza.
ATCO.MED.B.090 Oncologia
(a) |
Dopo la diagnosi di patologie maligne di tipo primario o secondario, i richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a una valutazione oncologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. |
(b) |
I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata di tumore maligno intracerebrale sono giudicati non idonei. |
CAPO C
ESAMINATORI AEROMEDICI (AMEs)
ATCO.MED.C.001 Attribuzioni
(a) |
In conformità alla presente parte, le attribuzioni di un AME consistono nel rinnovare e ripristinare certificati medici di classe 3, nonché effettuare i relativi esami e valutazioni aeromedici. |
(b) |
La portata delle attribuzioni dell'AME, ed eventuali condizioni inerenti, sono specificate nel certificato. |
(c) |
I titolari di un certificato di AME non possono effettuare esami e valutazioni aeromedici in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato di AME, salvo quando:
|
ATCO.MED.C.005 Domanda
(a) |
La domanda per un certificato di AME deve essere presentata in conformità alla procedura stabilita dall'autorità competente. |
(b) |
I richiedenti un certificato di AME forniscono all'autorità competente le seguenti informazioni:
|
(c) |
Quando l'AME effettua esami aeromedici in più sedi, è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni pertinenti in merito a tutte le sedi e strutture in cui esercita. |
ATCO.MED.C.010 Requisiti per il rilascio di un certificato di AME
I richiedenti un certificato di AME con le attribuzioni per il rinnovo e il ripristino di certificati medici di classe 3 devono:
(a) |
essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina e possedere un certificato di completamento o dimostrare di possedere una formazione medica specialistica; |
(b) |
avere completato con successo corsi di formazione di base e avanzata in medicina aeronautica, inclusi moduli specifici per la valutazione aeromedica dei controllori del traffico aereo e l'ambiente specifico del controllo del traffico aereo; |
(c) |
dimostrare all'autorità competente:
|
ATCO.MED.C.015 Corsi di formazione in medicina aeronautica
(a) |
I corsi di formazione in medicina aeronautica devono essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro dove l'organizzazione che li impartisce ha la propria sede principale. L'organizzazione che impartisce i corsi deve dimostrare che il programma di studio contiene gli obiettivi di apprendimento per acquisire le competenze necessarie e che le persone incaricate della formazione possiedono conoscenze ed esperienza adeguate. |
(b) |
Salvo nel caso dei corsi di aggiornamento, i corsi prevedono al termine una prova scritta sugli argomenti trattati. |
(c) |
L'organizzazione che impartisce il corso rilascia un certificato di completamento ai candidati che hanno superato l'esame. |
ATCO.MED.C.020 Modifiche al certificato di AME
(a) |
Gli AME sono tenuti a comunicare all'autorità competente le seguenti circostanze che potrebbero avere rilevanza per i rispettivi certificati:
|
(b) |
La mancata comunicazione di tali informazioni all'autorità competente può comportare la sospensione o la revoca delle attribuzioni del certificato di AME sulla base di una decisione in tal senso dell'autorità competente che sospende o revoca il certificato. |
ATCO.MED.C.025 Validità dei certificati di AME
Un certificato di AME è rilasciato per un periodo non superiore a 3 anni. Il certificato è rinnovato se il titolare:
(a) |
continua a soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio dell'attività medica e mantiene la qualifica di medico generico; |
(b) |
nel corso degli ultimi 3 anni ha frequentato corsi di aggiornamento in medicina aeronautica e negli ambienti di lavoro dei controllori del traffico aereo; |
(c) |
ha effettuato almeno 10 esami aeromedici ogni anno. Questo numero di esami può essere ridotto soltanto dall'autorità competente in casi debitamente giustificati; |
(d) |
continua a conformarsi alle condizioni del certificato di AME; e |
(e) |
esercita le attribuzioni di AME in conformità alla presente parte. |