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Document 32011L0090

Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 , che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 296 del 15.11.2011, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/90/oj

15.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/35


DIRETTIVA 2011/90/UE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (1) (direttiva sul credito ai consumatori), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita dagli Stati membri con l’attuazione della direttiva 2008/48/CE ha dimostrato che le ipotesi elencate nell’allegato I, parte II, di tale direttiva non sono sufficienti per calcolare il tasso annuo effettivo globale in modo uniforme e non sono più adeguate alla situazione commerciale del mercato.

(2)

È necessario integrare tali ipotesi con altre ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. È inoltre necessario stabilire norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.


ALLEGATO

La parte II dell’allegato I della direttiva 2008/48/CE è sostituita dalla seguente:

«II.

Ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale

a)

Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero;

b)

se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l’importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l’importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo;

c)

se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla categoria di transazione più comunemente utilizzata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;

d)

in caso di concessione di scoperto, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi;

e)

nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da una concessione di scoperto, si presume:

i)

che il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;

ii)

che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell’intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo;

f)

nel caso dei contratti di credito diversi dagli scoperti e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):

i)

se la data o l’importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l’importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;

ii)

se la data della conclusione dell’accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo prelievo sia quella che corrisponde all’intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;

g)

se la data o l’importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:

i)

gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;

ii)

una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione dell’accordo di credito;

iii)

le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l’importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;

iv)

il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;

h)

se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR;

i)

se sono offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese siano quelli più elevati per l’intera durata del contratto di credito;

j)

nel caso dei contratti di credito al consumo per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un indicatore convenuto, il calcolo del tasso annuo effettivo globale si basa sull’assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del tasso annuo effettivo globale, in base al valore dell’indicatore convenuto in quel momento.»


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