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Document 32012L0019

    Sfruttare al meglio i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

    Sfruttare al meglio i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

    La direttiva intende proteggere l’ambiente e la salute umana incoraggiando la produzione e il consumo sostenibili. A tal fine:

    • prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
    • promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)*;
    • contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

    Una direttiva di modifica, la direttiva (UE) 2024/884, chiarisce la responsabilità del pagamento di alcuni costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, allineando la direttiva a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Introduce inoltre una clausola di riesame che richiede alla Commissione europea di valutare la necessità di rivedere la direttiva entro la fine del 2026.

    PUNTI CHIAVE

    La normativa:

    • provvede alla rifusione e all’abrogazione della direttiva originale RAEE (direttiva 2002/96/CE) modificata in maniera sostanziale dalla sua adozione;
    • classifica i RAEE in diverse categorie, quali apparecchiature di scambio di temperatura per apparecchiature piccole e grandi, schermi, lampade e apparecchiature IT e di telecomunicazione di piccole dimensioni;
    • non si applica ad alcune tipologie di AEE, in particolare materiali destinati a scopi militari o spaziali, lampade a incandescenza, dispositivi medici impiantabili attivi o mezzi di trasporto.

    Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) sono tenuti a:

    • incoraggiare la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio a progettare apparecchiature elettriche che è possibile riutilizzare, smaltire o recuperare in linea con la direttiva sulla progettazione ecologica (direttiva 2009/125/CE);
    • ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti;
    • consentire ai nuclei domestici e ai distributori di restituire i RAEE gratuitamente;
    • vietare lo smaltimento dei RAEE raccolti separatamente che non siano stati trattati in modo adeguato;
    • garantire un tasso annuale minimo di raccolta dei RAEE. Dal 2016, ciò corrispondeva al 45 % del peso totale delle AEE vendute negli ultimi tre anni. Dal 2019, tale obiettivo è stato aumentato al 65 %, equivalente a un obiettivo di raccolta dell’85 % del totale dei RAEE generati. È probabile che prossimamente vengano stabiliti obiettivi più ambiziosi.

    Bulgaria, Cechia, Lettonia, Lituania,Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia possono prorogare l’obiettivo del tasso di raccolta del 2019 sino al 2021 a causa della mancanza delle infrastrutture necessarie e dei loro bassi livelli di utilizzo delle AEE.

    Gli Stati membri devono inoltre:

    • verificare che tutti gli impianti di trattamenti dei RAEE siano ufficialmente autorizzati;
    • stilare un registro di tutte le aziende che producono o importano AEE;
    • svolgere ispezioni per verificare la conformità con le disposizioni di legge e determinare sanzioni in caso di violazioni di tali disposizioni.
    • richiedere ai produttori di:
      • raggiungere gli obiettivi minimi di trattamento per le diverse categorie di RAEE;
      • finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecocompatibile da parte di tutti gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, dei RAEE immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
      • fornire informazioni al pubblico su come restituire e raccogliere i RAEE.

    In seguito alla sentenza della Corte, per mantenere il principio di certezza del diritto, la direttiva di modifica (UE) 2024/884 chiarisce che:

    • i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 restano a carico del produttore delle AEE; e
    • la responsabilità estesa del produttore per i prodotti AEE rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva a partire dal 15 agosto 2018 si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo tale data.

    Atti di esecuzione

    Ad aprile 2017, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699. Esso definisce una metodologia per calcolare:

    • il peso delle AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro;
    • la quantità di RAEE prodotti in ciascuno Stato membro.

    Nel febbraio 2019, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 che stabilisce il formato per la registrazione e la comunicazione al registro dei produttori di AEE.

    A dicembre 2019, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/2193, che stabilisce le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sugli obiettivi minimi di recupero dei RAEE e definisce i formati di dati.

    Riesame

    La Commissione deve valutare la necessità di rivedere la direttiva 2012/19/UE e, in tal caso, presenterà una proposta legislativa a tale riguardo entro il 31 dicembre 2026 accompagnata da un’attenta valutazione dell’impatto socioeconomico e ambientale.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

    La direttiva 2012/19/UE ha provveduto alla rifusione e alla sostituzione della legislazione già esistente, la direttiva 2002/96/CE e le sue successive modifiche. La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 14 febbraio 2014.

    La direttiva di modifica (UE) 2024/884 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 ottobre 2025.

    CONTESTO

    • I rifiuti provenienti da AEE, quali computer, televisori, frigoriferi e telefoni cellulari, aumentano ogni anno. Nel 2005, le AEE hanno generato circa 9 milioni di tonnellate di rifiuti. Nel 2021 hanno prodotto circa 13,5 milioni di tonnellate.
    • I rifiuti non solo contengono risorse scarse e costose, che possono essere riutilizzate, ma anche materiali pericolosi che devono essere gestiti correttamente per evitare problemi ambientali e sanitari.
    • Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostanze o oggetti che sono, che sono destinati a, o che devono essere eliminati.
    Apparecchiature elettriche ed elettroniche. Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

    Le successive modifiche alla direttiva 2012/19/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 6).

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 72).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 31.07.2024

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