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Recepimento

Il recepimento è il processo di integrazione delle direttive dell’Unione europea (Unione) nei diritti nazionali degli Stati membri dell’Unione.

A differenza dei regolamenti e delle decisioni, le direttive non sono direttamente applicabili negli Stati membri ma è necessario che il diritto nazionale integri le loro norme nella legislazione nazionale. Gli Stati membri devono adottare tali misure nazionali entro un termine specificato nella direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea le proprie misure nazionali di esecuzione.

La Commissione, da parte sua:

  • esamina il testo per garantire che sia in linea con gli obiettivi della direttiva;
  • assicura che la legge recepita sia attuata e rispetti i termini richiesti.

La Commissione può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea qualora lo Stato membro non adottasse misure nazionali idonee per recepire la direttiva o abbia adottato misure ma la Commissione consideri tali misure non soddisfacenti. Se la Corte condivide l’opinione della Commissione sulla violazione e lo Stato membro non si conforma alla sentenza, la Corte può comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità su richiesta della Commissione.

Se uno Stato membro non comunica le proprie misure di esecuzione nazionali alla Commissione entro il termine, la Commissione può indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro. Se la Corte conferma che sussiste un inadempimento e che l’importo fissato dalla Commissione non supera l’importo stabilito dalla Corte, il pagamento è esigibile (articolo 260, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

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