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Direttiva

Una direttiva costituisce un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione europea e rivolto agli Stati membri dell’Unione, come stabilito nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avente carattere vincolante per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Una direttiva fa parte del diritto secondario dell’Unione europea, ovvero del corpus giuridico che deriva dai principi e dagli obiettivi stabiliti nei trattati dell’Unione (diritto primario).

Le autorità nazionali di ogni paese dell’Unione europea cui si rivolge la direttiva, hanno il compito di definire la forma e i metodi da impiegare per l’integrazione della direttiva nel proprio diritto nazionale, procedura nota formalmente come «recepimento». In genere, ciò deve essere effettuato entro due anni dall’adozione della direttiva.

Ai fini dell’entrata in vigore, le misure a livello nazionale devono adeguare gli obiettivi stabiliti dalla direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare alla Commissione europea le misure adottate.

È possibile che le direttive stabiliscano standard normativi minimi, spesso in considerazione del fatto che in alcuni Stati membri i sistemi giudiziari hanno già fissato standard normativi più elevati. In questo caso, gli Stati membri hanno il diritto di imporre standard normativi più elevati rispetto a quelli previsti dalla direttiva.

In altri casi, le direttive stabiliscono limiti di armonizzazione uniformi. Ciò implica che gli Stati membri non possono introdurre norme più rigide rispetto a quelle stabilite nella direttiva.

Qualora uno Stato membro non recepisca la direttiva nel proprio diritto nazionale, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione e iniziare procedimenti contro tale paese davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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