Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti
SINTESI DI:
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
- Stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea (Unione).
- Il quadro è concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.
PUNTI CHIAVE
Direttiva 2008/98/CE
- La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- altro recupero (per esempio recupero di energia);
- smaltimento.
- Conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale.
- Introduce il concetto di «responsabilità estesa del produttore».
- Distingue tra rifiuti e sottoprodotti*.
- La gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
- I produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.
- Le autorità nazionali competenti devono istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.
- Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.
- Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).
- La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali.
Direttiva di modifica (UE) 2018/851
- Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.
- Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore*, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.
- Rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:
- sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
- incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
- concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
- incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
- fermare la produzione di rifiuti marini.
- Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso. Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.
- Gli Stati membri devono:
- istituire, entro il 1o gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
- garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).
- La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
- La direttiva 2008/98/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 12 dicembre 2010.
- La direttiva di modifica (UE) 2018/851 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 5 luglio 2020.
CONTESTO
- La produzione di rifiuti è stata a lungo considerata come un inevitabile e imprescindibile sottoprodotto dell’attività economica e della crescita. Grazie alla tecnologia moderna e a pratiche di gestione attente, tale collegamento ciclico può essere rotto.
- Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Sottoprodotto: una sostanza o un oggetto che risulta da un processo di produzione il cui scopo primario non era la produzione di tale sostanza o oggetto. La direttiva stabilisce le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non viene considerato un rifiuto.
Regimi di responsabilità estesa del produttore: un insieme di misure adottate dagli Stati membri per garantire che i produttori di prodotti detengano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase di scarto del ciclo di vita di un prodotto.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).
Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).
Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l’allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 184 dell’11.7.2015, pag. 13).
Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 16.06.2022