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Document 32009L0045

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a introdurre norme comuni di sicurezza per la vita delle persone e i beni sulle navi da passeggeri nonché sulle unità veloci come gli aliscafi, utilizzati in viaggi nazionali in acque comunitarie, vale a dire tra i porti di uno stesso paese dell’Unione europea (UE).

Sebbene originariamente fosse intesa come una codifica della direttiva 98/18/CE, si è deciso invece di operare una rifusione della direttiva del 1998. La direttiva 2009/45/CE abroga e sostituisce la direttiva 98/18/CE.

Nel 2017, a seguito di una revisione della direttiva nell’ambito dell’iniziativa del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (noto come REFIT), è stata adottata la direttiva (UE) 2017/2108. Essa modifica la direttiva 2009/45/CE e chiarisce e semplifica le disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La normativa si applica alle navi da passeggeri in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci da passeggeri.

Classificazione delle navi da passeggeri e aree in cui possono operare

Le navi da passeggeri sono suddivise in quattro classi (A, B, C, D) in base ai tratti di mare in cui possono operare.

I paesi dell’UE pubblicano l’elenco dei tratti di mare e delle classi di nave in questione, compresi eventuali limiti stagionali, in un database accessibile al pubblico.

Requisiti tecnici e di sicurezza

La legislazione stabilisce prescrizioni tecniche dettagliate sulle misure di sicurezza che le navi devono rispettare in materia di:

  • edilizia;
  • stabilità;
  • macchine;
  • impianti elettrici;
  • protezione contro gli incendi e salvataggio.

Le autorità nazionali possono richiedere ulteriori requisiti di sicurezza se ritengono che specifiche circostanze locali li richiedano.

Ispezioni e certificati di sicurezza

  • Ogni nave da passeggeri immatricolata in un paese dell’UE è ispezionata prima di entrare in servizio e almeno una volta all’anno.
  • Tutte le navi da passeggeri che soddisfano le norme di sicurezza ricevono ogni anno un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri.
  • Le autorità nazionali devono applicare sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione delle norme di sicurezza.

Esclusioni

La normativa non si applica ad alcuni tipi di navi, come:

  • navi da guerra;
  • navi in legno di costruzione primitiva;
  • originali o riproduzioni di navi da passeggeri storiche;
  • navi da diporto con meno di 12 passeggeri;
  • navi che operano esclusivamente nelle aree portuali.

Direttiva di modifica (UE) 2017/2108

La direttiva di modifica:

  • esclude dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/45/CE
    • tutte le imbarcazioni passeggeri esistenti e nuove più corte di 24 metri - che saranno soggette a norme di sicurezza definite a livello nazionale (nel maggio 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta per coordinare le norme di sicurezza per le piccole navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri)
    • navi di manutenzione offshore che trasportano lavoratori da e verso impianti off-shore e tender trasportati da navi utilizzati per trasferire più di 12 persone da una nave passeggeri a terra e ritorno
    • imbarcazioni da diporto e imbarcazioni e barche a vela tradizionali se dotate di propulsione meccanica addizionale;
  • semplifica le definizioni delle zone marittime C e D;
  • classifica le navi da passeggeri (A, B, C e D) a seconda del tratto di mare nel quale operano;
  • richiede che le navi in alluminio costruite prima del 20 dicembre 2017 si adeguino ai suoi requisiti entro il 22 dicembre 2025. Tuttavia, se un paese dell’UE ha più di 60 navi passeggeri in lega di alluminio battenti la sua bandiera il 20 dicembre 2017 può esentare le navi passeggeri in alluminio delle classi B, C e D dalla direttiva per 12 anni dopo tale data, a condizione che i loro livelli di sicurezza non siano compromessi;
  • richiede che tutte le navi passeggeri nuove o esistenti siano munite di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2009/45/CE è entrata in vigore il 15 luglio 2009. La direttiva 2009/45/CE modifica e sostituisce la direttiva 98/18/CE (e successive modifiche).

La direttiva (UE) 2017/2108 è entrata in vigore il 20 dicembre 2017 e viene applicata nell’UE dal 21 dicembre 2019.

CONTESTO

Le navi adibite a viaggi nazionali in acque comunitarie devono soddisfare norme fondamentali di sicurezza per proteggere la vita dei passeggeri e dell’equipaggio. Tali norme sono state rafforzate considerevolmente da quando il traghetto Estonia è affondato nel Mar Baltico nel 1994.

La direttiva 2009/45/CE è il più esteso strumento legislativo dell’Unione europea in materia di sicurezza delle navi da passeggeri. È completata da norme comunitarie specifiche per i traghetti roll-on/roll-off e le unità veloci da passeggeri, nonché per la registrazione delle persone a bordo.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pagg. 1-140).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/45/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.

Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 315, del 30.11.2017, pagg. 40-51).

DOCUMENTI COLLEGATI

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa agli obiettivi di sicurezza e ai requisiti funzionali per le navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri (COM(2018) 314 final, del 23.5.2018).

Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (GU L 315, del 30.11.2017, pagg. 52-60).

Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315, del 30.11.2017, pagg. 61-77).

Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pagg. 35-39).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 98/18/CE del 17 marzo 1998 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144 del 15.5.1998, pagg. 1-115).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 18.12.2018

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