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Sicurezza delle macchine

Sicurezza delle macchine

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Consente di spostare liberamente in tutta l’Unione europea (Unione) le macchine che soddisfano i requisiti europei di salute e sicurezza. Ciò significa che i lavoratori e il pubblico sono ben protetti quando utilizzano o entrano in contatto con le macchine.
  • I requisiti di salute e sicurezza sono obbligatori, ma le norme che conferiscono la presunzione di conformità* ai requisiti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono volontari.
  • Si applica solo ai prodotti di prima immissione sul mercato dell’Unione.
  • Aiuta l’Unione a essere più innovativa, efficiente e competitiva.
  • È stata abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 (si veda la sintesi), ma rimarrà applicabile fino al 19 gennaio 2027.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva riguarda: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.
  • Non riguarda altri tipi di macchine, come ad esempio le attrezzature specifiche per parchi giochi, le macchine utilizzate nell’industria nucleare, nei laboratori e nelle miniere o le macchine utilizzate da forze militari o di polizia.

Obblighi delle aziende produttrici

Le aziende produttrici sono tenute a:

  • effettuare una valutazione dei rischi per identificare quali requisiti di salute e sicurezza si applicano alle loro macchine;
  • considerare la valutazione del rischio durante la progettazione e la costruzione delle loro macchine;
  • determinare quali limiti ci sono sull’utilizzo delle macchine;
  • identificare ogni rischio possibile;
  • valutare i rischi delle loro macchine che possono portare a gravi lesioni o danni e prendere provvedimenti per renderle più sicure;
  • assicurarsi che le loro macchine siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato I della direttiva;
  • fornire una documentazione tecnica che confermi che le macchine soddisfano i requisiti della direttiva;
  • assicurarsi di applicare le procedure di valutazione della conformità e di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie, comprese le istruzioni per il montaggio e l’uso;
  • compilare la dichiarazione di conformità e assicurarsi che la marcatura CE di conformità sia stata apposta sulle macchine in modo che possa essere utilizzata in tutta l’Unione.

Poteri della Commissione europea di adottare atti delegati e di esecuzione

Ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2019/1243, alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione della direttiva 2006/42/CE, alla Commissione è conferito il potere di introdurre le misure necessarie per affrontare le macchine potenzialmente pericolose mediante atti di esecuzione. Tali poteri devono essere esercitati in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 (si veda la sintesi).

Abrogazione

La direttiva 2006/42/CE è stata abrogata e verrà sostituita dalla direttiva (UE) 2023/1230 (si veda la sintesi) a partire dal 20 gennaio 2027.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2006/42/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 29 giugno 2008. Le norme si applicano a partire dal 29 dicembre 2009.

CONTESTO

Direttiva 2006/42/CE che modifica e sostituisce la direttiva 98/37/CE e le successive modifiche.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Presunzione di conformità. Una situazione in cui le aziende produttrici seguono norme armonizzate nella progettazione e nella fabbricazione dei loro prodotti, i quali sono considerati in linea con le pertinenti norme dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Le modifiche successive alla direttiva 2006/42/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 54 del 13.2.2015, pag. 1).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Ultimo aggiornamento: 14.07.2023

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