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Accordo di associazione con l’Ucraina

Accordo di associazione con l’Ucraina

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2017/1247 e decisione (UE) 2017/1248 relative alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione con l’Ucraina

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELL’ACCORDO?

  • Le decisioni (UE) 2017/1247 e (UE) 2017/1248 del Consiglio hanno concluso l’accordo di associazione con l’Ucraina, consentendone l’entrata in vigore.
  • L’accordo rappresenta una nuova fase nelle relazioni contrattuali tra l’Unione europea (Unione) e l’Ucraina, ai fini dell’associazione politica e dell’integrazione economica attraverso:
    • la promozione di un graduale avvicinamento (buon rapporto) fra le parti sulla base di valori comuni;
    • il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia;
    • la promozione della pace e della stabilità;
    • la creazione delle condizioni per un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell’Ucraina in aree specifiche del mercato interno dell’Unione;
    • la creazione delle condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.
  • Sostituisce l’accordo di partenariato e di collaborazione Unione-Ucraina creando una base e un quadro giuridici per le relazioni Unione-Ucraina.

PUNTI CHIAVE

L’accordo comprende un preambolo che definisce le ragioni dell’accordo e le sue finalità, cui seguono sette titoli.

Principi generali

I principi essenziali dell’accordo fra le parti sono:

  • il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
  • la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità dei confini e indipendenza, nonché il contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L’Unione e l’Ucraina hanno altresì concordato che la loro relazione si basa sui principi dell’economia di libero mercato e riconoscono che al centro della loro relazione vi sono i seguenti punti:

Maggiore dialogo politico e cooperazione

Il dialogo politico sarà ulteriormente sviluppato per realizzare una convergenza graduale Unione-Ucraina nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune. Tra le altre cose, si cercherà di:

  • rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di sicurezza internazionale e di gestione delle crisi per affrontare le sfide globali e regionali e le principali minacce;
  • costruire una cooperazione orientata ai risultati e concreta per raggiungere la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo.

Giustizia, libertà e sicurezza

Le priorità in quest’area sono:

  • in generale, il consolidamento dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli di amministrazione; e
  • l’applicazione della legge e, in particolare, l’amministrazione della giustizia.

L’obiettivo è di rafforzare il sistema giudiziario, migliorarne l’efficienza, garantirne l’indipendenza e l’imparzialità e combattere la corruzione. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali guiderà la cooperazione delle parti in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Le parti si impegnano altresì a:

  • rafforzare il dialogo e la cooperazione reciproca in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere; e a
  • combattere la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.

Il titolo include anche una menzione esplicita della volontà delle parti di promuovere i contatti tra le persone e di riconoscere l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di spostamenti senza obbligo di visto verso l’Unione per i cittadini ucraini, purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura.

Scambi e questioni commerciali

L’obiettivo delle parti è di creare una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Si impegnano pertanto a sviluppare un nuovo clima, promuovere soprattutto il commercio e gli investimenti nonché a stimolare la concorrenza, essenziali per la ristrutturazione e l’ammodernamento economico. Il DCFTA prevede la graduale rimozione delle tariffe doganali e delle quote che, conformemente a un più vasto processo di allineamento della legislazione ucraina con la legislazione, gli standard e le pratiche dell’Unione (acquis), contribuirà a un’ulteriore integrazione economica con il mercato unico dell’Unione.

Cooperazione economica e settoriale

Questo titolo riguarda la cooperazione in una vasta gamma di settori e aree in base all’allineamento graduale con la legislazione e le pratiche dell’Unione e, se del caso, con le norme e gli standard internazionali. I settori interessati sono:

Cooperazione finanziaria

L’Unione e gli Stati membri dell’Unione offrono assistenza finanziaria all’Ucraina dagli anni novanta. L’Ucraina usufruisce di assistenza finanziaria continua attraverso i relativi meccanismi e strumenti di finanziamento dell’Unione, per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di associazione. Per il periodo 2021-2027, il precedente strumento europeo di vicinato è stato sostituito dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale.

Disposizioni istituzionali, generali e finali

L’ultimo titolo riguarda le modalità di gestione delle relazioni Unione-Ucraina. Lo schema istituzionale è il seguente.

  • vertice tra Unione e Ucraina: consente il dialogo politico di alto livello fra presidenti;
  • consiglio di associazione: si tratta di un dialogo a livello ministeriale in cui possono essere prese decisioni vincolanti;
  • comitato di associazione: assiste il consiglio di associazione nello svolgimento delle sue mansioni; il comitato può istituire sottocomitati per attuare la cooperazione settoriale;
  • comitato parlamentare di associazione: è un’assemblea che raccoglie i membri del Parlamento europeo e del Parlamento ucraino, per incontrarsi e scambiare opinioni;
  • piattaforma della società civile: promuoverà regolari incontri della società civile e stilerà raccomandazioni per il consiglio di associazione.

Liberalizzazione temporanea degli scambi

Il 25 maggio 2023, alla luce della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1077 che introduce misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integrano le concessioni commerciali a norma dell’accordo di associazione e che sospende le misure di difesa commerciale per un periodo di un anno. Tali misure sono entrate in vigore il 6 giugno 2023. Il presente regolamento rinnova il precedente regolamento (UE) 2022/870.

Tutti i dazi di cui al titolo IV dell’accordo di associazione con l’Ucraina che istituisce il DCFTA che non erano ancora stati oggetto di liberalizzazione sono sospesi per un anno. La sospensione riguarda:

  • i prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d’entrata nonché i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;
  • la raccolta dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina; e
  • l’applicazione del regime comune applicabile alle importazioni per le importazioni originanti in Ucraina.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1 settembre 2017.

CONTESTO

Alcune importanti parti dell’accordo sono state applicate in via provvisoria a partire dal 1o novembre 2014:

  • rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
  • dialogo politico e riforma;
  • giustizia, libertà e sicurezza;
  • cooperazione economica e settoriale (ad esempio energia, ambiente, azione per il clima, trasporti, agricoltura, sviluppo rurale, tutela dei consumatori e pesca) e cooperazione finanziaria, comprese le disposizioni antifrode.

Il DCFTA si applica in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2016.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

Le successive modifiche all’accordo di associazione sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/1248 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 4).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 193 del 25.7.2017, pag. 1).

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 1).

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

Atto finale tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’accordo di associazione (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 4).

Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il preambolo, l’articolo 1 e i titoli I, II e VII (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 09.06.2023

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