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Consiglio dell’Unione europea

Il Consiglio dell’Unione europea («Consiglio») è uno dei principali organi decisionali dell’Unione. Alle sue riunioni prendono parte i ministri dei 27 Stati membri dell’Unione. Detiene funzioni decisionali e di coordinamento.

Il Consiglio ha sede a Bruxelles, tuttavia, ai sensi del protocollo n. 6 dei trattati e del suo regolamento interno, le riunioni si svolgono in Lussemburgo nei mesi di aprile, giugno e ottobre. Le sessioni del Consiglio (ad eccezione del Consiglio Affari esteri) sono convocate e presiedute dalla presidenza semestrale.

Il Consiglio si riunisce in dieci formazioni nel cui ambito si incontrano i rispettivi ministri degli Stati membri:

  • Affari generali;
  • Affari esteri;
  • Affari economici e finanziari;
  • Giustizia e affari interni;
  • Occupazione, politica sociale, Sanità e Consumatori;
  • Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio);
  • Trasporti, telecomunicazioni ed energia;
  • Agricoltura e pesca;
  • Ambiente;
  • Istruzione, gioventù, cultura e sport.

Il Consiglio «Affari generali» prepara e dà seguito alle riunioni del Consiglio europeo insieme al presidente del Consiglio europeo e alla Commissione (articolo 16(6) primo paragrafo del trattato sull’Unione europea). È responsabile del complessivo coordinamento delle politiche, delle questioni di carattere istituzionale e amministrativo e dei settori che coinvolgono più di una politica dell’Unione europea, tra cui il quadro finanziario pluriennale e l’allargamento. Inoltre, si occupa di garantire la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.

Le attività del Consiglio sono preparate dal comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper). Ai fini della preparazione delle attività del Consiglio, il Coreper potrebbe istituire gruppi di lavoro o comitati.

Il Coreper è diviso in due parti:

  • il Coreper II, composto dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, si occupa delle questioni relative ad Affari generali, Affari esteri, Affari economici e finanziari, Giustizia e Affari interni delle formazioni all’interno del Consiglio;
  • il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti, prepara tutte le altre formazioni del Consiglio.

Il Consiglio esercita, con il Parlamento europeo, le funzioni legislative e di bilancio. Costituisce altresì l’istituzione principale con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC). Gli Stati membri coordinano le proprie politiche economiche all’interno del Consiglio.

Nella maggioranza dei casi, le decisioni del Consiglio, basate sulle proposte presentate dalla Commissione, sono prese congiuntamente con il Parlamento europeo in conformità alla procedura legislativa ordinaria. A seconda dell’oggetto, il Consiglio decide per maggioranza semplice, qualificata o unanime. La maggioranza qualificata rappresenta la regola di voto prevista.

Ai sensi dei trattati, alcune decisioni non sono adottate dal Consiglio, bensì tramite il comune accordo instaurato tra i governi degli Stati membri. Ciò riguarda, ad esempio, la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea o l’allocazione delle sedi delle istituzioni e delle agenzie. Tali decisioni sono solitamente adottate a margine delle riunioni del Consiglio o del Coreper. Non si tratta di atti dell’Unione europea e, pertanto, non possono essere impugnate al cospetto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

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