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Document 32016R1166

Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2017

C/2016/2783

GU L 193 del 19.7.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1166/oj

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1166 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o ottobre 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), e in particolare l'articolo 125, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i produttori di barbabietole da zucchero e le imprese produttrici di zucchero devono concludere accordi interprofessionali scritti. L'allegato XI di tale regolamento stabilisce alcune condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero applicabili fino al termine della campagna di commercializzazione 2016-2017, mentre l'allegato X dello stesso definisce tali condizioni a decorrere dal 1o ottobre 2017 quando terminerà il sistema di quote.

(2)

Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e della sua prevista evoluzione nel periodo successivo al termine del sistema di quote, le condizioni di acquisto della barbabietola di cui all'allegato X devono essere modificate.

(3)

A decorrere dal 1o ottobre 2017 il settore della barbabietola da zucchero si dovrà adeguare alla fine del sistema di quote, che implica la fine del prezzo minimo della barbabietola e della regolamentazione dei quantitativi di produzione interna. Pertanto, il settore necessita di un quadro giuridico chiaro durante tale transizione da settore altamente regolamentato a settore più liberalizzato. I bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero hanno richiesto una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai meccanismi di ripartizione del valore, inclusi gli utili e le perdite di mercato legati ai pertinenti prezzi di mercato.

(4)

La catena di approvvigionamento dello zucchero di barbabietola dell'Unione è caratterizzata da numerosi produttori di barbabietole da zucchero, perlopiù di piccole dimensioni, e da un numero limitato di imprese produttrici di zucchero, prevalentemente di grandi dimensioni. Vista la necessità dei fornitori di barbabietole di pianificare e organizzare le forniture ai produttori di zucchero durante i periodi di raccolta, i bieticoltori hanno interesse a negoziare determinate condizioni relative alle clausole di ripartizione del valore legate all'acquisto delle barbabietole da parte delle imprese interessate. Si tratta di una caratteristica intrinseca della catena di approvvigionamento dello zucchero che continua a esistere indipendentemente dall'esistenza di un sistema di quote. Le clausole di ripartizione del valore di cui al punto XI dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 1308/2013 consentono attualmente ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero di garantire gli approvvigionamenti in base a condizioni di acquisto predefinite, con la certezza di condividere i profitti e i costi generati dalla catena di approvvigionamento a beneficio dei produttori di barbabietole. Un ulteriore beneficio della ripartizione del valore consiste nel fatto che essa trasmette direttamente ai produttori anche i segnali di prezzo sul mercato.

(5)

Tenuto conto dell'evoluzione prevista nel settore per il periodo successivo alla fine del sistema di quote e dei prezzi dello zucchero relativamente bassi osservati di recente, è improbabile che nuove imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero decidano di entrare nel mercato, in quanto gli investimenti necessari per la creazione di un impianto di trasformazione dello zucchero richiederebbero, per essere remunerativi, un prezzo dello zucchero superiore al prezzo di mercato previsto per le prossime campagne di commercializzazione. Le previsioni a medio termine della Commissione prevedono che, successivamente alla fine del sistema di quote, i prezzi si adeguino piuttosto al ribasso. Pertanto, si prevede che la struttura attuale dell'industria saccarifera, incluso il rapporto tra i produttori di barbabietole e le imprese produttrici di zucchero, perduri nelle campagne di commercializzazione successive all'abolizione del sistema di quote poiché prevedibilmente poche nuove imprese entreranno nel mercato.

(6)

In assenza delle clausole di ripartizione del valore, la posizione dei produttori di barbabietole nella filiera alimentare potrebbe essere compromessa. Se perdessero la possibilità di negoziare clausole di ripartizione del valore, e ancor più in un contesto di prezzi bassi, i produttori di barbabietole potrebbero trovarsi in chiaro svantaggio economico.

(7)

Rimane pertanto valida la motivazione per la modifica dell'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di consentire la negoziazione di clausole di ripartizione del valore. Per tale motivo, potrebbe continuare a essere necessario negoziare tali clausole dopo il 1o ottobre 2017.

(8)

Al fine di agevolare la negoziazione di clausole di ripartizione del valore, è opportuno che tali negoziazioni siano possibili soltanto tra una singola impresa e i suoi fornitori attuali o potenziali.

(9)

Per garantire un processo di negoziazione flessibile, l'introduzione di una clausola di ripartizione del valore dovrebbe essere opzionale.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel punto XI, allegato X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

L'impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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