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Document 32020R2210
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2210 of 22 December 2020 amending Annexes III, VI, VII, IX, X, XI and XII to Implementing Regulation (EU) No 2019/2072 as regards the requirements concerning the protected zone of Northern Ireland and the prohibitions and requirements for the introduction into the Union of plants, plant products and other objects from the United Kingdom (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/9595
GU L 438 del 28.12.2020, p. 28–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2210 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 2, e l'articolo 74, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2)stabilisce condizioni uniformi per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII di tale regolamento di esecuzione recano tra l'altro l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell'Unione; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari; e l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione. |
(2) |
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/2031 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. |
(3) |
Il Regno Unito e parti del territorio di tale paese terzo figurano come zone protette negli elenchi di cui agli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I riferimenti al Regno Unito in tali allegati dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti all'Irlanda del Nord in tutti i casi in cui l'Irlanda del Nord rientra in tali zone protette. |
(4) |
Il Regno Unito ha inoltre fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) 2016/2031 per figurare, assieme ad altri paesi terzi europei, negli elenchi di cui agli allegati VI e VII, all'allegato XI, parte A, e all'allegato XII, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. |
(5) |
Il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito è stato riconosciuto come zona protetta temporanea nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) e Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2020. Il Regno Unito ha trasmesso informazioni da cui sembra che l'Irlanda del Nord continui a essere indenne da tali organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Il riconoscimento di tale zona protetta temporanea dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2023. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(7) |
Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:
(1) |
l’allegato III è sostituito dal seguente: «Allegato III Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord." |
2) |
l’allegato VI è così modificato:
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3) |
l’allegato VII è così modificato:
|
4) |
nell’allegato IX, punti 1 e 2, nella colonna di destra («Zone protette»), i termini «k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)» sono soppressi; |
5) |
l’allegato X è così modificato:
|
6) |
nell’allegato XI, la parte A è così modificata:
|
7) |
nell’allegato XII, punto 6, alla voce «conifere (Pinales), eccetto il legname scortecciato originario di paesi terzi europei» il testo della terza colonna è sostituito dal seguente: «Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*24), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina (*24) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»." |
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(*2) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*3) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*4) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*5) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*6) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*7) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*8) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*9) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*10) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*11) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*12) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*13) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*14) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*15) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*16) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*17) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*18) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*19) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;
(*20) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*21) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
(*22) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».
(*23) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».
(*24) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».»