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Document 32023D0748

Decisione (UE) 2023/748 della Commissione dell'11 aprile 2023 che stabilisce norme dettagliate di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle richieste di riesame interno di atti amministrativi o omissioni amministrative

C/2023/2288

GU L 99 del 12.4.2023, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/748/oj

12.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 99/23


DECISIONE (UE) 2023/748 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2023

che stabilisce norme dettagliate di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle richieste di riesame interno di atti amministrativi o omissioni amministrative

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 11 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce le norme di applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi dell’Unione.

(2)

Il titolo IV di tale regolamento prevede disposizioni relative al riesame interno di atti amministrativi e omissioni amministrative.

(3)

L’articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce i criteri e le condizioni sulla cui base le organizzazioni non governative e altri membri del pubblico sono legittimati, a livello dell’Unione, a presentare una richiesta di riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento. L’applicazione trasparente e coerente di tali criteri e condizioni richiede l’adozione di norme dettagliate concernenti gli elementi di prova da allegare alle richieste, il calcolo dei termini per le risposte e la cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006, ai fini della trasparenza e dell’efficace trattamento dei casi, la Commissione ha istituito un sistema online tramite cui presentare tutte le richieste a essa indirizzate. Ciò non pregiudica l’eventualità che in futuro altre istituzioni e organi dell’Unione possano a loro volta decidere di istituire sistemi online per la ricezione delle richieste di riesame interno.

(5)

Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma della presente decisione si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È opportuno chiarire che la Commissione deve essere considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito della piattaforma online.

(6)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha formulato osservazioni formali il 17 febbraio 2023.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 è modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le modifiche dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 si applicano a decorrere dal 29 aprile 2023. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(8)

Poiché la presente decisione stabilisce nuove disposizioni per garantire l’effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006, modificato dal regolamento (UE) 2021/1767, è opportuno abrogare la decisione 2008/50/CE della Commissione (4) con effetto a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contenuto di una richiesta di riesame interno

1.   La richiesta di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006:

a)

precisa l’atto amministrativo o l’omissione amministrativa di cui chiede il riesame e le norme di diritto ambientale che si presumono violate;

b)

indica le motivazioni ad essa sottese;

c)

comprende informazioni e documentazione a sostegno di tali motivazioni, presentando elementi di fatto o di diritto sostanziali che possono far sorgere seri dubbi quanto alla valutazione svolta dall’istituzione o dall’organo dell’Unione;

d)

precisa il nome e i recapiti della persona autorizzata a rappresentare la parte richiedente di fronte a terzi ai fini del riesame interno nel caso in questione;

e)

adduce elementi che attestino che la parte richiedente è legittimata a presentare la richiesta conformemente ai criteri e alle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 1367/2006.

2.   La richiesta di riesame interno non supera le 50 pagine [esclusi i documenti giustificativi del fatto che sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 e altri allegati a sostegno della richiesta], salvo se giustificato dai servizi della Commissione per via della complessità delle questioni sollevate.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), qualora più organizzazioni non governative o altri membri del pubblico presentino una richiesta congiunta, è designato un punto di contatto unico.

Articolo 2

Criteri di legittimazione di organizzazioni non governative per le richieste di riesame interno

1.   Qualsiasi organizzazione non governativa che presenta una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 fornisce prove atte a dimostrare la propria conformità ai criteri stabiliti all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, trasmettendo i documenti elencati al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Qualora non possa trasmettere uno di tali documenti per motivi che non le sono imputabili, l’organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente.

3.   Qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l’organizzazione non governativa è indipendente e senza fini di lucro, è necessaria una dichiarazione in tal senso firmata dalla persona all’uopo designata nell’ambito di detta organizzazione.

4.   Qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l’organizzazione non governativa ha come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell’ambiente nell’ambito del diritto ambientale, che è stata costituita da più di due anni e persegue attivamente tale obiettivo o che l’oggetto della richiesta di riesame interno rientra nei suoi obiettivi e nelle sue attività, l’organizzazione presenta qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tali criteri.

5.   Elenco dei documenti da trasmettere a norma del paragrafo 1:

a)

statuto o regolamento interno dell’organizzazione non governativa oppure, per gli Stati membri dell’UE la cui legislazione non richieda né preveda l’adozione di uno statuto o di un regolamento interno da parte di un’organizzazione non governativa, qualsiasi altro documento avente la medesima finalità secondo la prassi nazionale;

b)

relazioni annuali di attività dell’organizzazione non governativa negli ultimi due anni;

c)

per le organizzazioni non governative stabilite in paesi che prevedono l’esperimento di tale procedura come condizione da soddisfare per conseguire la personalità giuridica, copia dell’atto di registrazione ufficiale presso le autorità nazionali;

d)

se del caso, le informazioni e la documentazione da cui risulti che un’istituzione o un organo dell’Unione abbia precedentemente riconosciuto la legittimazione dell’organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, e una dichiarazione dell’organizzazione non governativa attestante che le condizioni di ammissibilità continuano ad essere soddisfatte.

Articolo 3

Condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis , primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1367/2006

1.   I membri del pubblico che hanno il diritto di presentare una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 trasmettono l’elenco dei documenti di cui al paragrafo 2 a dimostrazione del rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b), di tale regolamento.

2.   Elenco dei documenti da trasmettere:

a)

una descrizione sintetica dell’interesse pubblico sufficiente in questione;

b)

una descrizione del metodo di raccolta del sostegno del pubblico. Nel caso di una campagna di raccolta firme online, sono comunicati i dettagli della piattaforma e i metodi impiegati per garantire l’autenticità dei risultati. Qualsiasi metodo di raccolta garantisce che siano escluse le dichiarazioni doppie o false e i dati di membri del pubblico non residenti o non stabiliti nell’UE e che sia fornita una suddivisione per Stato membro. La descrizione precisa altresì gli elementi di prova considerati atti a dimostrare l’autenticità dei documenti e dei dati presentati;

c)

una descrizione sintetica dell’entità del sostegno del pubblico alla richiesta — compreso in particolare il numero dei sostenitori suddivisi per Stato membro — che dimostri che la richiesta è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri provenienti da ciascuno di tali Stati membri.

3.   Se il firmatario è una persona fisica, sono trasmesse le informazioni seguenti:

a)

prova della firma;

b)

nome e cognome;

c)

indirizzo e Stato membro di residenza;

d)

conferma del rispetto del requisito di età minima (a seconda dei requisiti vigenti nello Stato membro di residenza per l’esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo).

4.   Se il firmatario è un’organizzazione, sono trasmesse le informazioni seguenti:

a)

prova della firma;

b)

nome dell’organizzazione;

c)

indirizzo e Stato membro di stabilimento;

d)

numero di registro nazionale;

e)

nome, cognome e titolo del rappresentante.

5.   L’istituzione o l’organo dell’Unione cui è stata presentata la richiesta utilizza i dati personali trasmessi a norma dei paragrafi 3 e 4 unicamente per verificare se le parti richiedenti soddisfano i criteri e le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1367/2006 e li cancella un anno dopo la presentazione della richiesta, salvo contestazione del rispetto dei criteri di ammissibilità, nel qual caso i dati personali possono essere conservati fino alla risoluzione della controversia.

Articolo 4

Rappresentanza da parte di un’organizzazione non governativa o di un avvocato

1.   Qualora organizzazioni non governative o altri membri del pubblico siano rappresentati da un’organizzazione non governativa, si applica l’articolo 2.

2.   Qualora organizzazioni non governative o altri membri del pubblico siano rappresentati da un avvocato, la richiesta contiene documenti e dati comprovanti che l’avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tali documenti possono comprendere un certificato rilasciato dall’ordine degli avvocati di uno Stato membro o qualsiasi altro documento avente la medesima finalità secondo la prassi nazionale. L’avvocato produce altresì una procura che ne attesti il diritto di rappresentare il proprio cliente.

Articolo 5

Valutazione della legittimazione per le richieste di riesame interno

1.   L’istituzione o l’organo dell’Unione interessato verifica che le persone che hanno presentato la richiesta e i loro rappresentanti soddisfino i criteri o le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 1367/2006, procedendo alla valutazione delle informazioni trasmesse in conformità della presente decisione.

2.   Se le informazioni trasmesse in conformità della presente decisione non consentono all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato di valutare appieno il rispetto dei criteri e/o delle condizioni di cui sopra, l’istituzione o l’organo chiede alla parte richiedente di trasmettere ulteriori documenti o informazioni entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’istituzione o dall’organo stesso e non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono sospesi.

3.   Se del caso, l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato può consultare le autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro dell’Unione per verificare e valutare le informazioni trasmesse dall’organizzazione non governativa interessata o dall’avvocato interessato in merito ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006. Durante tale periodo di consultazione, non superiore a 30 giorni, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono sospesi.

Articolo 6

Cooperazione amministrativa

Le istituzioni e gli organi dell’Unione cooperano al fine di garantire l’applicazione trasparente e coerente della presente decisione.

Articolo 7

Presentazione delle richieste di riesame interno alla Commissione

1.   Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 indirizzate alla Commissione sono presentate unicamente tramite il sistema online per la ricezione delle richieste di riesame interno, accessibile al pubblico dal sito web della Commissione.

2.   Per le richieste di riesame da presentare alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b), del predetto regolamento, le firme sono raccolte tramite un sistema online fornito dalla Commissione (EUSurvey) secondo gli orientamenti e la metodologia da essa definiti. Ciò non pregiudica la possibilità della parte richiedente di raccogliere firme autografe. In tal caso la parte richiedente digitalizza le informazioni richieste a norma dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della presente decisione e le trasmette mediante il sistema online per la ricezione delle richieste di riesame interno.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2008/50/CE è abrogata.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 29 aprile 2023.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(2)  (Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 356 dell’8.10.2021, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/50/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla convenzione di Aarhus con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 24).


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