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Document 32022R1356

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1356 del Consiglio del 4 agosto 2022 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

ST/11419/2022/INIT

GU L 205 del 5.8.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1356/oj

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1356 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2022

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2)

In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e le informazioni relative ai suoi diritti della difesa e al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 101/2011 è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2»), la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

«45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:»), la voce seguente è soppressa:

«45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 e nel 2013 il sig. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.».


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