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Document 32022R0742
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/742 of 13 May 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/742 della Commissione del 13 maggio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/742 della Commissione del 13 maggio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3226
GU L 137 del 16.5.2022, p. 25–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 137/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/742 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia del Saskatchewan, in Canada, ed è stato confermato il 16 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia del Quebec, in Canada, ed è stato confermato il 17 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia dell'Alberta, in Canada, ed è stato confermato il 20 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia del Quebec, in Canada, ed è stato confermato il 21 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di altri quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: due focolai sono localizzati nella provincia dell'Alberta, in Canada, un focolaio nella provincia dell'Ontario, in Canada, e un focolaio nella provincia del Saskatchewan, in Canada, e sono stati confermati il 22 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia del Manitoba, in Canada, ed è stato confermato il 23 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia del Saskatchewan, in Canada, ed è stato confermato il 24 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia del New Brunswick, in Canada, ed è stato confermato il 25 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(13) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nella provincia dell'Ontario, in Canada, e l'altro nella provincia del Saskatchewan, in Canada, e sono stati confermati il 26 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(14) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia dell'Alberta, in Canada, ed è stato confermato il 27 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(15) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nello Stato del Kansas, negli Stati Uniti, un focolaio nello Stato del Nebraska, negli Stati Uniti, e un focolaio nello Stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti, e sono stati confermati il 27 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(16) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Michigan, negli Stati Uniti, ed è stato confermato il 28 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(17) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nello Stato del Colorado, negli Stati Uniti, un focolaio nello Stato del Minnesota, negli Stati Uniti, e un focolaio nello Stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti, e sono stati confermati il 29 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(18) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello Stato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, ed è stato confermato il 30 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(19) |
Le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia. |
(20) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(21) |
Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli, confermati l'8 dicembre 2021 nei pressi di Sudbury, Babergh, South Suffolk, Inghilterra, nel Regno Unito, e il 18 e 22 dicembre 2021 nei pressi di Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire, Inghilterra, nel Regno Unito. Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio. |
(22) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei pressi di Sudbury, Babergh, South Suffolk, Inghilterra, nel Regno Unito, e nei pressi di Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire, Inghilterra, nel Regno Unito risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(24) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
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