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Document 32021R2088
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2088 of 7 July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding pyrolysis and gasification materials as a component material category in EU fertilising products (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/4764
GU L 427 del 30.11.2021, p. 140–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 427/140 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2088 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2021
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all’allegato II di tale regolamento. |
(2) |
L’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del medesimo regolamento, impone alla Commissione di valutare il biochar senza indebito ritardo dopo il 15 luglio 2019 e di includerlo nell’allegato II di tale regolamento se la valutazione conclude che i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tale materiale non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente e garantiscono l’efficienza agronomica. |
(3) |
Il biochar può essere un rifiuto e, conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1009, può cessare di essere un rifiuto se è contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. A norma dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione può pertanto includere il biochar nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 solo se le norme in materia di recupero figuranti in tale allegato garantiscono che il materiale è destinato a essere utilizzato per scopi specifici, che esiste un mercato o una domanda per tale materiale e che il suo utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. |
(4) |
Il Centro comune di ricerca della Commissione («JRC») ha iniziato la valutazione del biochar in previsione dell’adozione del regolamento (UE) 2019/1009 e l’ha completata nel 2019. Nel corso della valutazione è stato ampliato l’ambito di applicazione per includere l’ampia gamma di materiali di pirolisi e gassificazione. |
(5) |
La relazione di valutazione del JRC (3) conclude che i materiali di pirolisi e gassificazione, se prodotti secondo le norme in materia di recupero indicate nella relazione, forniscono nutrienti alle piante o ne migliorano l’efficienza nutrizionale e pertanto garantiscono l’efficienza agronomica. |
(6) |
La relazione di valutazione del JRC conclude inoltre che esiste una crescente domanda di mercato per i materiali di pirolisi e gassificazione e che tali materiali saranno probabilmente utilizzati per fornire un apporto di nutrienti all’agricoltura europea. La relazione conclude altresì che l’uso di materiali di pirolisi e gassificazione prodotti secondo le norme in materia di recupero indicate nella relazione non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. |
(7) |
Le norme in materia di recupero indicate nella relazione di valutazione del JRC comprendono misure volte a limitare i rischi di riciclaggio o di produzione di contaminanti, tra cui la creazione di un elenco esaustivo dei materiali in entrata ammissibili e l’esclusione, ad esempio, dei rifiuti urbani misti, nonché la definizione di condizioni di processo specifiche e di prescrizioni in materia di qualità del prodotto. La relazione di valutazione conclude anche che i prodotti fertilizzanti contenenti materiali di pirolisi e gassificazione dovrebbero rispettare specifiche norme di etichettatura e che le norme di valutazione della conformità applicabili a tali prodotti dovrebbero includere un sistema di qualità valutato e approvato da un organismo notificato. |
(8) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i materiali di pirolisi e gassificazione, se prodotti conformemente alle norme in materia di recupero indicate nella relazione del JRC, garantiscono l’efficienza agronomica ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/1009. Essi sono inoltre conformi ai criteri di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE. Infine, se conformi alle altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 in generale e di cui all’allegato I di tale regolamento in particolare, essi non presenterebbero un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/1009. È pertanto opportuno includere i materiali di pirolisi e gassificazione nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, assoggettandoli alle suddette norme in materia di recupero. |
(9) |
In particolare, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbero essere consentiti come materiali in entrata per i materiali di pirolisi e gassificazione disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009 solo quando i loro punti finali nella catena di fabbricazione siano stati stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e se saranno raggiunti al più tardi entro la fine del processo di produzione del prodotto fertilizzante dell’UE contenente i materiali di pirolisi o gassificazione. |
(10) |
Inoltre, dato che i materiali di pirolisi e gassificazione possono essere considerati come rifiuti recuperati o sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, tali materiali dovrebbero essere esclusi dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento. |
(11) |
È importante garantire che i prodotti fertilizzanti contenenti materiali di pirolisi e gassificazione rispettino specifiche norme di etichettatura e siano soggetti a una procedura di valutazione della conformità che includa un sistema di qualità valutato e approvato da un organismo notificato. È pertanto necessario modificare gli allegati III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di prevedere prescrizioni di etichettatura e una valutazione della conformità adeguata per tali prodotti fertilizzanti. |
(12) |
Dal momento che le prescrizioni di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1009 e le procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del medesimo regolamento si applicano a decorrere dal 16 luglio 2022, è necessario rinviare l’applicazione del presente regolamento alla stessa data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(3) Huygens D, Saveyn HGM, Tonini D, Eder P, Delgado Sancho L, Technical proposals for selected new fertilising materials under the Fertilising Products Regulation (Regulation (EU) 2019/1009) - Process and quality criteria, and assessment of environmental and market impacts for precipitated phosphate salts & derivates, thermal oxidation materials & derivates and pyrolysis & gasification materials, EUR 29841 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-09888-1, doi:10.2760/186684, JRC117856.
(4) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
(1) |
nella parte I è aggiunto il seguente punto: «CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione»; |
(2) |
la parte II è così modificata:
|
(*1) L’esclusione di un materiale in entrata da una lettera non implica che esso non possa costituire un materiale in entrata ammissibile in virtù di un’altra lettera.
(*2) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.
(*3) van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.
(*4) Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati.
(*5) Somma di congeneri PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.».»
ALLEGATO II
Nell’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009, è inserito il seguente punto:
«7bis. |
Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga o sia costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati di cui all’allegato II, parte II, CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui alla parte II, CMC 14, di tale allegato e abbia un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 % in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato.». |
ALLEGATO III
Nell’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, il modulo D1 (Garanzia di qualità del processo di produzione) è così modificato:
(1) |
nel punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
nel punto 5.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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(3) |
il punto 5.1.2.1 è sostituito dal seguente:
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(4) |
il punto 5.1.3.1 è così modificato:
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(5) |
nel punto 5.1.4.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
nel punto 5.1.5.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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(7) |
nel punto 6.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|