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Document 32020R0990

    Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione del 28 aprile 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/2568

    GU L 221 del 10.7.2020, p. 42–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/990/oj

    10.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 221/42


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/990 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2020

    che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, l’articolo 197, paragrafo 3, l’articolo 201, paragrafo 3, l’articolo 202, paragrafo 3, l’articolo 205, paragrafo 2, l’articolo 211, paragrafo 1, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 216, paragrafo 4, l’articolo 218, paragrafo 3, l’articolo 221, paragrafo 1, l’articolo 222, paragrafo 3, l’articolo 223, paragrafo 6, e l’articolo 224, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, incluse le norme per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L’articolo 5 di tale regolamento dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie devono applicarsi alle malattie elencate di cui a detto articolo e all’allegato II del medesimo regolamento. Poiché le malattie elencate richiedono misure di gestione di diverso tipo, l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 prevede norme di prevenzione e controllo delle malattie che tengono conto della gravità delle ripercussioni che i diversi tipi di malattie elencate possono avere per la sanità pubblica e la sanità animale, l’economia, la società e l’ambiente.

    (2)

    In particolare, l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, al paragrafo 1, lettere da a) a e), fa riferimento ai diversi tipi di malattie elencate, tenendo conto dei potenziali rischi connessi a tali malattie. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento prevede inoltre che le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), debbano essere considerate anch’esse malattie elencate ai sensi della lettera d), quando il rischio presentato dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti. È opportuno tenere conto di questa distinzione tra le diverse categorie di malattie elencate ai fini delle norme stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi.

    (3)

    La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche che si applicano alle malattie di categoria D e alle specie elencate per tali malattie, come pure norme relative alle malattie emergenti. Tali disposizioni stabiliscono inoltre prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, al fine di prevenire e controllare la diffusione di malattie elencate e di malattie emergenti all’interno dell’Unione.

    (4)

    La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, istituito dal suddetto regolamento. Poiché queste norme integrative sono sostanzialmente collegate tra loro, nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione, è opportuno che esse siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) classifica le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in malattie di categoria A, B, C, D ed E. Esso stabilisce inoltre che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 devono applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di tale regolamento di esecuzione. La tabella in questione elenca, tra l’altro, le specie e i gruppi di specie di animali acquatici e le specie vettrici per le malattie che colpiscono animali acquatici.

    (6)

    Le norme e le misure di riduzione dei rischi stabilite nel presente regolamento dovrebbero integrare le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, al fine di garantire che essi non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie degli animali acquatici di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e successivamente definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione come malattie di categoria D, che comprendono, a seconda dei casi, malattie di categoria A, B e C. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) stabilisce norme relative ai programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione per specifiche malattie elencate. Per quanto riguarda le malattie di categoria B e di categoria C, alcuni Stati membri sono sottoposti a programmi di eradicazione per eliminare tali malattie elencate o dimostrare di avere lo status di indenne da malattia per tali malattie elencate. Considerati tali programmi, è pertanto opportuno disporre che i movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, appartenenti a specie elencate per la malattia pertinente di categoria B o di categoria C, siano consentiti solo se non compromettono il successo di detti programmi di eradicazione né, qualora sia stato conseguito, lo status di indenne da malattia per tali malattie elencate.

    (7)

    Inoltre, per quanto riguarda le malattie di categoria C, gli operatori di stabilimenti che non sono sottoposti a un programma facoltativo di eradicazione possono attuare un programma volontario di sorveglianza di una malattia specifica di categoria C conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689. Anche se non saranno dichiarati indenni da malattia, tali stabilimenti avranno il vantaggio di ricevere solo movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate per la malattia pertinente di categoria C che non compromettono il successo del programma di sorveglianza.

    (8)

    Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme integrative riguardanti i movimenti di animali acquatici e dei relativi prodotti di origine animale necessarie per garantire il successo di tali programmi di eradicazione e sorveglianza negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti in cui vengono attuati, come pure negli Stati membri, nelle zone e nei compartimenti che hanno conseguito lo status di indenne da malattia.

    (9)

    L’articolo 192 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure di prevenzione delle malattie relative al trasporto di animali acquatici e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme integrative riguardo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali acquatici, ai ricambi e agli scarichi di acqua e alle misure di biosicurezza, per ridurre i possibili rischi derivanti dal trasporto di tali animali acquatici all’interno dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni più dettagliate relative al trasporto di animali acquatici, compreso il trasporto su barca vivaio.

    (10)

    Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che le partite di animali acquatici delle specie elencate che entrano in un’area avente lo status di indenne da malattia o sottoposta a un programma di eradicazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario, tranne in determinati casi estremamente limitati. Poiché alcune partite sono trasportate a fini commerciali in lotti misti che potrebbero essere accompagnati da certificati sanitari diversi, è fondamentale garantire che ogni partita sia scaricata presso il luogo di destinazione previsto. L’etichettatura delle partite in modo tale che l’etichetta colleghi chiaramente la partita di animali acquatici al relativo certificato sanitario costituisce una misura di riduzione dei rischi necessaria ai fini della tracciabilità e permette di garantire che arrivino in aree indenni da malattia solo partite correttamente certificate per essere spedite in tali aree. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme integrative riguardo all’etichettatura di queste partite.

    (11)

    L’articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per malattie di categoria B e di categoria C devono provenire da aree aventi lo status di indenne da malattia se sono destinati a Stati membri, zone o compartimenti indenni da tali malattie elencate o sottoposti a un programma di eradicazione per tali malattie elencate. In determinate situazioni i rischi per la sanità animale non giustificano tuttavia tali restrizioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una deroga a tali restrizioni stabilite all’articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429, garantendo nel contempo la messa in atto delle necessarie misure di riduzione dei rischi per assicurare che tali movimenti di animali di acquacoltura non compromettano lo stato sanitario o i programmi di eradicazione esistenti.

    (12)

    È inoltre necessario stabilire norme integrative che prevedano deroghe relative agli animali acquatici vivi delle specie elencate, destinati al consumo umano, che sono spostati in Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione qualora non provengano da Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia. In questi casi tali animali acquatici possono appartenere a specie che sono elencate come specie vettrici nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, ma non sono stati a contatto con le specie elencate sensibili alla pertinente malattia elencata indicate nella colonna 3 della stessa tabella e non sono pertanto considerati vettori. Un’altra possibilità è che tali animali acquatici siano destinati alla macellazione e alla trasformazione in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, dopo essere stati autorizzati dall’autorità competente a lasciare un’area sottoposta a misure di controllo delle malattie in relazione a una malattia elencata o emergente. Il presente regolamento dovrebbe prevedere che ai molluschi e ai crostacei destinati al consumo umano si applichino misure supplementari di riduzione dei rischi per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e garantire così che tali animali acquatici possano essere spostati in un’area avente lo status di indenne da malattia o sottoposta a un programma di eradicazione senza che vi sia il rischio di diffusione di una malattia pertinente elencata o emergente.

    (13)

    È inoltre necessario stabilire norme integrative riguardanti i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate verso stabilimenti di acquacoltura confinati. È opportuno consentire che gli animali di acquacoltura delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che non sono stati a contatto con specie sensibili elencate nella colonna 3 di tale tabella, come pure gli animali di acquacoltura sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (5) o in un altro stabilimento confinato, compreso lo stabilimento di destinazione, siano spostati in stabilimenti confinati. Poiché gli stabilimenti confinati possono scambiare tra loro animali di acquacoltura rispettando un numero minore di prescrizioni relative ai movimenti rispetto ad altri tipi di stabilimenti di acquacoltura, è importante che le norme specifiche e le deroghe stabilite nel presente regolamento garantiscano che tali movimenti che interessano stabilimenti confinati non comportino un rischio di diffusione di malattie elencate o emergenti.

    (14)

    Gli animali acquatici selvatici costituiscono una risorsa importante che occorre proteggere. A norma dell’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri possono di conseguenza prescrivere che solo gli animali acquatici provenienti da aree indenni da malattia possano essere rilasciati in natura, e questo anche se le acque in cui saranno rilasciati non hanno lo status di indenne da malattia. L’articolo 205, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede inoltre che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono norme integrative riguardanti i movimenti di animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme integrative riguardanti una procedura grazie alla quale gli Stati membri possano applicare con successo tale possibilità. Poiché il regolamento (UE) 2016/429 non prescrive la certificazione sanitaria per questi movimenti di partite di animali acquatici verso aree non indenni da malattia, il presente regolamento dovrebbe stabilire tali norme per far sì che le autorità competenti di entrambi gli Stati membri siano in grado di tenere traccia dei movimenti delle partite in questione.

    (15)

    Le esche vive infette da una malattia degli animali acquatici elencata o emergente comportano un rischio significativo di malattia per gli animali acquatici selvatici e pertanto, potenzialmente, anche per gli animali di acquacoltura. Per affrontare tale rischio, il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire che le esche vive debbano provenire esclusivamente da un’area avente lo status di indenne da malattia se sono destinate ad essere utilizzate in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi detto status o in Stati membri che hanno adottato le misure di cui all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429.

    (16)

    Gli articoli 208 e 209 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono norme relative al tipo di movimenti di animali acquatici per i quali occorre una certificazione. Dall’esperienza acquisita nell’applicazione delle norme di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio (6) è emerso tuttavia che in alcuni casi estremamente limitati e specifici è possibile derogare all’applicazione delle norme stabilite negli articoli 208 e 209 del regolamento (UE) 2016/429, con l’accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, per quanto riguarda le malattie di categoria C. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni alle quali non dovrebbe essere obbligatorio che un certificato sanitario accompagni le partite di animali acquatici delle specie elencate che sono destinate a Stati membri indenni da malattia.

    (17)

    Gli operatori redigono un’autodichiarazione conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 per le partite che sono destinate ad essere spostate tra Stati membri ma che non sono tenute ad essere accompagnate da un certificato sanitario. È importante stabilire norme relative alle informazioni che dovrebbero figurare in tali autodichiarazioni per garantire la tracciabilità delle partite e contribuire alla sicurezza degli scambi commerciali. Le autodichiarazioni presentano un valore aggiunto in relazione ai movimenti di animali di acquacoltura tra stabilimenti di acquacoltura che attuano programmi di sorveglianza per una o più malattie di categoria C. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire che le autodichiarazioni contengano le informazioni necessarie a confermare che lo stabilimento di acquacoltura di origine partecipa a un programma di sorveglianza e che in tale stabilimento non si sospetta la presenza della malattia o delle malattie di categoria C in questione, né ne è stata confermata la presenza.

    (18)

    Al fine di garantire la conformità alle norme in materia di certificazione sanitaria stabilite all’articolo 216, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, il veterinario ufficiale, prima di firmare il certificato sanitario, è tenuto ad effettuare controlli documentari, un’ispezione clinica e, se del caso, esami clinici presso lo stabilimento di acquacoltura di origine. Scopo di tali controlli è verificare che non esistano prove indicanti la presenza, nello stabilimento di acquacoltura, di una malattia elencata o emergente e agevolare scambi commerciali sicuri. È opportuno che nel presente regolamento siano stabilite norme integrative riguardanti tali controlli.

    (19)

    In determinate categorie di animali di acquacoltura, come le uova e i molluschi, i segni clinici delle malattie sono meno evidenti. Non costituisce quindi un uso efficace delle risorse prescrivere la realizzazione di ispezioni cliniche di tali categorie di animali di acquacoltura prima di ogni movimento a partire da uno stabilimento di acquacoltura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una deroga all’obbligo di effettuare ispezioni cliniche delle uova e dei molluschi ogni volta che ne è richiesta la certificazione, purché siano realizzati determinati controlli per quanto riguarda la documentazione, la data della precedente ispezione clinica degli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura e le informazioni sui movimenti verso lo stabilimento.

    (20)

    L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/88/CE indica che il presente regolamento dovrebbe stabilire anche alcune altre deroghe all’obbligo di effettuare un’ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la spedizione. Tali deroghe sono intese a concedere all’autorità competente la flessibilità necessaria per poter effettuare l’ispezione clinica nei sette giorni precedenti la spedizione in determinati casi limitati, quando la probabilità che si manifesti una malattia o il rischio che si possa diffondere una malattia elencata o emergente sono considerati bassi.

    (21)

    Gli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono gli obblighi per gli operatori diversi dai trasportatori e per le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme integrative riguardanti le informazioni che gli operatori dovrebbero fornire all’autorità competente prima di tali movimenti, nonché le informazioni che l’autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione. La previa notifica dei movimenti tra Stati membri dovrebbe applicarsi sia agli animali di acquacoltura che agli animali acquatici selvatici.

    (22)

    In caso di movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate tra uno stabilimento di uno Stato membro che partecipa a un programma di sorveglianza per una determinata malattia di categoria C e uno stabilimento di un altro Stato membro che partecipa anch’esso a un programma di sorveglianza per la stessa malattia di categoria C, è importante stabilire norme relative alle informazioni che devono essere comunicate in anticipo, al fine di garantire che lo stabilimento di destinazione riceva animali di acquacoltura aventi lo stato sanitario adeguato. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme riguardanti le informazioni che l’operatore dello stabilimento di origine dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato membro di origine come pure le informazioni che tale autorità competente dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

    (23)

    Poiché la notifica dei movimenti tra Stati membri è un elemento importante per garantire la tracciabilità degli animali acquatici e dei prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, come pure per contribuire alla sicurezza degli scambi commerciali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme dettagliate relative agli obblighi di previa notifica, compresi i dettagli sulle informazioni che dovrebbero essere fornite dagli operatori e le procedure di emergenza per tali notifiche. L’articolo 219, paragrafo 2, l’articolo 220, paragrafo 2, e l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 nonché l’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (7) descrivono le informazioni che gli operatori e le autorità competenti devono fornire in relazione a tali notifiche e le procedure di emergenza che l’autorità competente deve mettere in atto in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES.

    (24)

    L’articolo 222, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione adotti atti delegati in relazione agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, comprese le misure di riduzione dei rischi che dovrebbero essere applicate a tali prodotti nei luoghi di origine e di destinazione. L’articolo 222, paragrafo 4, del medesimo regolamento stabilisce che le disposizioni di tale articolo non si applicano ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto. Le norme integrative previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi solo ai prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura e dovrebbero stabilire le misure da adottare qualora determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, entrino in un’area avente lo status di indenne da malattia per essere sottoposti a ulteriore trasformazione o qualora siano stati autorizzati dall’autorità competente a lasciare uno stabilimento o una zona soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti. Le norme integrative dovrebbero inoltre stabilire le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria e di notifica che dovrebbero applicarsi a tali movimenti per garantire la tracciabilità dei prodotti in questione.

    (25)

    Le norme stabilite nel presente regolamento per i movimenti di animali acquatici vivi dovrebbero fare riferimento alle specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, con alcune deroghe per le specie vettrici indicate nella colonna 4. Dato il livello più basso di rischio associato ai prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, le norme stabilite nel presente regolamento per i movimenti di tali prodotti dovrebbero tuttavia applicarsi solo alle specie sensibili elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non dovrebbero invece applicarsi alle specie vettrici indicate nella colonna 4 della stessa tabella.

    (26)

    In determinati casi i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conformemente all’articolo 223 del regolamento (UE) 2016/429. Nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti i dettagli relativi al contenuto di tali certificati sanitari.

    (27)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    PARTE I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento integra le norme stabilite nella parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti ottenuti da animali acquatici.

    In particolare esso stabilisce norme riguardanti:

    a)

    gli obblighi degli operatori, compresi i trasportatori, in relazione al trasporto di animali acquatici;

    b)

    le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati a usi o scopi specifici, comprese prescrizioni in materia di certificazione e notifica;

    c)

    la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1)

    «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali acquatici o uova di animali acquatici che non siano il mezzo di trasporto;

    2)

    «barca vivaio»: una nave dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio, il trasporto o il trattamento di animali di acquacoltura vivi in acqua;

    3)

    «specie vettrici»: le specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che soddisfano le condizioni per essere considerate vettrici di cui all’allegato I, colonna 3, del presente regolamento;

    4)

    «esca»: qualsiasi animale acquatico utilizzato per attirare o catturare un altro animale acquatico;

    5)

    «misure nazionali»: misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429;

    6)

    «habitat»: aree acquatiche che si distinguono in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, sia interamente naturali che seminaturali;

    7)

    «Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento di uno Stato membro dichiarati indenni da malattia conformemente all’articolo 36, paragrafo 4, o all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;

    8)

    «programma di eradicazione»: un programma obbligatorio di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;

    9)

    «stabilimento di acquacoltura registrato»: uno stabilimento registrato dall’autorità competente conformemente all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429;

    10)

    «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 176 del regolamento (UE) 2016/429;

    11)

    «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429.

    PARTE II

    MOVIMENTI DI ANIMALI ACQUATICI

    CAPO 1

    Prescrizioni generali per gli operatori in relazione al trasporto di animali acquatici

    Articolo 3

    Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquatici

    1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché gli animali acquatici:

    a)

    siano caricati e trasportati in acqua che non ne modifichi lo stato sanitario;

    b)

    non siano trasportati nella stessa acqua o nello stesso contenitore di animali acquatici di stato sanitario inferiore, dal momento del carico al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.

    2.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché:

    a)

    i mezzi di trasporto e i contenitori siano progettati e costruiti in modo tale che sia possibile effettuare una pulizia e una disinfezione efficaci tra una partita e l’altra in modo che lo stato sanitario degli animali acquatici non sia compromesso durante il trasporto;

    b)

    il contenitore, se non è monouso, o la nave, come pure le altre attrezzature di trasporto, siano puliti e disinfettati tra una partita e l’altra.

    3.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché la pulizia e la disinfezione prescritte al paragrafo 2, lettera b), siano effettuate conformemente ad un protocollo approvato dall’autorità competente del luogo di origine, che deve precisare il luogo e il momento in cui devono avvenire la pulizia e la disinfezione e il tipo di agenti disinfettanti da utilizzare.

    Articolo 4

    Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici

    1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché il ricambio dell’acqua, se necessario, avvenga soltanto secondo le seguenti modalità:

    a)

    in caso di trasporto via terra: presso punti di ricambio dell’acqua in cui il ricambio non modifichi lo stato sanitario degli animali acquatici trasportati, o di quelli presenti nel luogo di destinazione o lungo il tragitto verso tale destinazione;

    b)

    in caso di trasporto su barca vivaio: a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di carico e il luogo di destinazione.

    2.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i ricambi di acqua di cui al paragrafo 1 non avvengano in aree soggette a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza.

    Articolo 5

    Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquatici

    1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, di partite di animali acquatici accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 208 o all’articolo 209 del regolamento (UE) 2016/429 provvedono affinché i mezzi di trasporto o i contenitori in cui sono trasportati tali animali acquatici siano identificati mediante un’etichetta leggibile che deve:

    a)

    figurare in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità;

    b)

    contenere le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), in caso di trasporto su barca vivaio, l’etichetta può essere sostituita da una voce nel manifesto di carico contenente le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

    CAPO 2

    Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici

    Sezione 1

    Movimenti di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura o al rilascio in natura

    Articolo 6

    Deroghe all’obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia

    In deroga all’articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia, o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, alle seguenti condizioni:

    a)

    gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o

    b)

    gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o

    c)

    gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o

    d)

    gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento confinato per scopi scientifici.

    Articolo 7

    Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

    In deroga all’articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l’articolo 200, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali acquatici selvatici delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C, per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, purché tali animali acquatici selvatici siano destinati ad uno stabilimento di acquacoltura e si applichino le seguenti condizioni:

    a)

    gli animali sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o

    b)

    nel caso di animali acquatici selvatici appartenenti alle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e che sono vettori, essi sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori.

    Sezione 2

    Movimenti di animali acquatici vivi destinati al consumo umano

    Articolo 8

    Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umano

    In deroga all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l’articolo 202, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in caso di animali acquatici vivi destinati al consumo umano, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali delle specie elencate per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione qualora si applichino una o più delle seguenti condizioni:

    a)

    gli animali acquatici vivi appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o

    b)

    gli animali acquatici vivi sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie ai fini della macellazione e della successiva trasformazione e provengono da un’area soggetta a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza di cui all’articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, se tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente e sono effettuati conformemente alle condizioni stabilite in detta autorizzazione; o

    c)

    gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non sarebbero più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; o

    d)

    gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e sono destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; o

    e)

    gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione e sono imballati per la vendita al dettaglio conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Sezione 3

    Movimenti di animali acquatici destinati ad altri usi e scopi specifici

    Articolo 9

    Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati

    1.   Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del piano di sorveglianza di cui all’articolo 9, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

    2.   Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D da stabilimenti di acquacoltura diversi dagli stabilimenti confinati in uno stabilimento confinato solo se tali animali di acquacoltura soddisfano una o più delle seguenti prescrizioni:

    a)

    provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia;

    b)

    sono sottoposti a quarantena in condizioni appropriate in una delle seguenti strutture:

    i)

    uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691; o

    ii)

    una struttura di quarantena in un altro stabilimento confinato; o

    iii)

    la struttura di quarantena dello stabilimento confinato di destinazione finale;

    c)

    appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato, e non sono più considerati vettori.

    3.   In deroga al paragrafo 2, gli operatori possono spostare per scopi scientifici in uno stabilimento confinato animali di acquacoltura che non soddisfano le prescrizioni previste in tale paragrafo.

    Articolo 10

    Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquatici

    Gli operatori spostano per il rilascio in natura in uno Stato membro che ha adottato misure conformemente all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento solo se tali animali provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia e se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

    a)

    lo Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri di applicare misure conformemente all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii);

    b)

    l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento;

    c)

    l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto misure in grado di garantire la tracciabilità degli animali acquatici che vengono spostati conformemente al presente articolo.

    Articolo 11

    Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive

    Gli operatori spostano esche vive che sono animali acquatici appartenenti alle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D, diverse da quelle elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e che non sono considerati vettori, in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione al fine di ottenere tale status in relazione a una o più di tali malattie pertinenti di categoria D, solo se tali esche vive provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia.

    CAPO 3

    Certificati sanitari, autodichiarazioni e notifica dei movimenti

    Sezione 1

    Norme generali relative alla certificazione sanitaria

    Articolo 12

    Deroghe all’obbligo di certificazione sanitaria per determinate specie di animali di acquacoltura

    In deroga all’obbligo di certificazione sanitaria di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria C senza che questi siano accompagnati da un certificato sanitario purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere c) e d);

    b)

    l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento;

    c)

    la malattia di categoria C in questione non si è mai verificata né nello Stato membro di origine né in quello di destinazione;

    d)

    l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli animali di acquacoltura che vengono spostati conformemente alle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c).

    Sezione 2

    Norme relative al contenuto dei certificati sanitari e delle autodichiarazioni per gli animali acquatici

    Articolo 13

    Norme relative al contenuto dei certificati sanitari per le varie specie e categorie di animali acquatici delle specie elencate

    1.   Gli operatori provvedono affinché i certificati sanitari per gli animali di acquacoltura di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e quelli per gli animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all’articolo 209 del medesimo regolamento contengano i seguenti elementi:

    a)

    le informazioni generali di cui all’allegato II, parte A, punti 1 o 2, come pertinenti per gli animali di acquacoltura o per gli animali acquatici selvatici;

    b)

    le garanzie specifiche in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, come pertinenti per la specie e la categoria di animali acquatici in questione;

    c)

    informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali acquatici conformemente all’allegato II, parte A, punto 3. Le garanzie specifiche in materia di sanità animale per gli animali acquatici delle specie pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

    2.   Le garanzie specifiche in materia di sanità animale per gli animali acquatici delle specie pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

    a)

    gli animali acquatici oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

    i)

    uno stabilimento di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o

    ii)

    una parte dello stabilimento di acquacoltura o dell’habitat indipendente dall’unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, se del caso, le autorità competenti degli eventuali Stati membri di transito, hanno dato il proprio consenso a tali movimenti; o

    iii)

    uno stabilimento di acquacoltura soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all’articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429 ed è autorizzata dall’autorità competente una deroga a tali restrizioni dei movimenti o misure di emergenza e i movimenti sono effettuati conformemente alle condizioni di detta autorizzazione;

    b)

    gli animali acquatici oggetto dei movimenti provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    i)

    hanno lo status di indenne da malattia per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione; o

    ii)

    sono sottoposti a un programma di eradicazione relativo a una malattia di categoria B o di categoria C, se gli animali acquatici sono destinati a uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a sua volta a un programma di eradicazione per la stessa malattia di categoria B o di categoria C;

    c)

    se gli Stati membri di destinazione hanno adottato misure nazionali, gli animali acquatici delle specie pertinenti rispettano le garanzie sanitarie necessarie per conformarsi a tali misure nazionali;

    d)

    se gli animali di acquacoltura sono spostati a partire da stabilimenti di acquacoltura diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), è stato realizzato un controllo della documentazione dello stabilimento di acquacoltura relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione dal quale non sono emersi sospetti della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente nello stabilimento in questione.

    Articolo 14

    Informazioni che devono essere incluse nelle autodichiarazioni per le diverse specie e categorie di animali di acquacoltura

    1.   Gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per i movimenti di animali di acquacoltura dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro, redatte conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429, contengano le seguenti informazioni:

    a)

    le informazioni specifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, come pertinenti per la categoria di animali di acquacoltura in questione;

    b)

    le informazioni generali di cui all’allegato II, parte B, punto 1;

    c)

    informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura conformemente all’allegato II, parte B, punto 2.

    2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per gli animali di acquacoltura delle specie elencate comprendano le seguenti informazioni specifiche:

    a)

    una dichiarazione attestante che gli animali di acquacoltura oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

    i)

    uno stabilimento di acquacoltura dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o

    ii)

    una parte dello stabilimento di acquacoltura indipendente dall’unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se lo Stato membro di destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali movimenti;

    b)

    qualora gli animali di acquacoltura siano destinati a uno stabilimento di acquacoltura che partecipa a un programma di sorveglianza per una malattia specifica di categoria C, una dichiarazione attestante che gli animali di acquacoltura provengono da uno stabilimento di acquacoltura:

    i)

    che partecipa a un programma di sorveglianza per tale malattia specifica di categoria C; e

    ii)

    in cui non si sospetta la presenza di tale malattia specifica di categoria C, né ne è stata confermata la presenza, con il sostegno dei dati di campionamento e di laboratorio di cui all’allegato II, parte B, punto 1, lettera f).

    3.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per gli animali di acquacoltura di specie non elencate e per gli animali di acquacoltura delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che non sono considerati vettori della malattia pertinente di categoria C contengano informazioni indicanti che gli animali di acquacoltura oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

    a)

    uno stabilimento di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o

    b)

    una parte dello stabilimento di acquacoltura indipendente dall’unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se lo Stato membro di destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali movimenti.

    Sezione 3

    Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria

    Articolo 15

    Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria

    1.   Prima di firmare un certificato sanitario come previsto all’articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, il veterinario ufficiale effettua i seguenti controlli ed esami presso lo stabilimento di acquacoltura:

    a)

    un controllo della documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione conservata presso lo stabilimento di acquacoltura; e

    b)

    un’ispezione clinica e, se pertinente, un esame clinico:

    i)

    degli animali di acquacoltura destinati a essere spostati;

    ii)

    di tutti gli animali di acquacoltura moribondi osservati in unità di produzione diverse da quelle in cui sono detenuti gli animali di acquacoltura di cui al punto i);

    iii)

    degli animali di acquacoltura provenienti da qualsiasi unità di produzione dello stabilimento di acquacoltura qualora dal controllo della documentazione siano emersi sospetti della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), nel caso delle uova e dei molluschi, è possibile omettere l’ispezione clinica qualora una partita venga spostata dallo stabilimento di acquacoltura entro quattro settimane dalla data in cui è stata completata l’ultima ispezione clinica, purché il controllo della documentazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sia effettuato nelle 72 ore precedenti il movimento della partita e tale controllo indichi che:

    a)

    dall’ultima ispezione clinica non è stato effettuato alcun movimento di specie elencate verso lo stabilimento di acquacoltura; e

    b)

    nello stabilimento di acquacoltura non si sospetta la presenza di malattie elencate o di malattie emergenti.

    3.   Il veterinario ufficiale, dopo aver completato i controlli, le ispezioni e, se del caso, gli esami di cui al paragrafo 1, rilascia un certificato sanitario relativo alla partita di animali di acquacoltura o di uova nelle 72 ore precedenti la partenza della partita dallo stabilimento di origine.

    4.   Il certificato sanitario di cui all’articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data in cui è stato rilasciato dal veterinario ufficiale.

    In deroga al primo comma, in caso di trasporto degli animali di acquacoltura via mare o per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

    Articolo 16

    Deroghe a determinate prescrizioni relative agli esami clinici e alla certificazione prima dei movimenti

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 3, il periodo entro il quale il veterinario ufficiale effettua l’ispezione clinica e, se del caso, l’esame clinico e rilascia un certificato sanitario relativo agli animali di acquacoltura delle specie elencate diversi da quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 2, può essere esteso dalle 72 ore ai sette giorni precedenti la partenza dallo stabilimento di acquacoltura di origine, alle seguenti condizioni:

    a)

    dallo stesso stabilimento di acquacoltura di origine allo stesso stabilimento di acquacoltura di destinazione sono effettuati più movimenti della stessa specie di animali di acquacoltura e tali movimenti avvengono a un intervallo non superiore a sette giorni l’uno dall’altro;

    b)

    viene realizzato un controllo della documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione prima del movimento di ciascuna partita, e un’ispezione clinica e, se necessario, un esame clinico vengono effettuati nelle 72 ore precedenti il primo movimento e successivamente almeno ogni sette giorni fino all’ultimo movimento di cui alla lettera a);

    c)

    ogni partita è completamente tracciabile.

    2.   Il veterinario ufficiale rilascia un certificato sanitario come previsto all’articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 per ciascuna partita spostata nei sette giorni che intercorrono tra le ispezioni cliniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    dall’ultima ispezione clinica non è stato effettuato alcun movimento di specie elencate verso lo stabilimento di acquacoltura; e

    b)

    nello stabilimento di acquacoltura non si sospetta la presenza di malattie elencate o di malattie emergenti.

    Sezione 4

    Norme dettagliate relative alla notifica dei movimenti di animali acquatici

    Articolo 17

    Previa notifica dei movimenti verso un altro Stato membro di animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria C

    Gli operatori di stabilimenti che attuano un programma di sorveglianza di una malattia specifica di categoria C conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/691 e che spostano animali di acquacoltura in un altro stabilimento di acquacoltura che attua un programma di sorveglianza per la stessa malattia di categoria C in un altro Stato membro notificano in anticipo all’autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti previsti.

    Articolo 18

    Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro

    Gli operatori che sono tenuti a notificare all’autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti di partite di animali acquatici verso un altro Stato membro, conformemente all’articolo 219 del regolamento (UE) 2016/429, forniscono a tale autorità competente le informazioni su tali partite indicate:

    a)

    all’allegato II, parte A, punti 1 e 3, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui alla lettera c) del presente articolo, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

    b)

    all’allegato II, parte A, punti 2 e 3, per quanto riguarda gli animali acquatici selvatici destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

    c)

    all’allegato II, parte B, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura di cui all’articolo 17, destinati ad essere spostati in un altro Stato membro.

    Articolo 19

    Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro

    1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine che è tenuta a notificare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di partite di animali acquatici verso un altro Stato membro, conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, fornisce a tale autorità competente le informazioni su tali partite indicate:

    a)

    all’allegato II, parte A, punti 1 e 3, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui all’articolo 18, lettera c), destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

    b)

    all’allegato II, parte A, punti 2 e 3, per quanto riguarda gli animali acquatici selvatici destinati a essere spostati in un altro Stato membro.

    2.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti degli animali di acquacoltura di cui all’articolo 17, conferma la partecipazione dello stabilimento di acquacoltura al programma di sorveglianza di cui a detto articolo e fornisce le informazioni di cui all’allegato II, parte B.

    Articolo 20

    Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES

    In caso di indisponibilità di TRACES, l’autorità competente dello Stato membro di origine degli animali acquatici destinati ad essere spostati in un altro Stato membro osserva i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

    Articolo 21

    Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti

    Gli Stati membri designano regioni dei rispettivi territori per la gestione delle notifiche dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro di cui agli articoli 17, 18 e 19.

    Nel designare tali regioni, gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    ogni parte dei rispettivi territori rientri almeno in una regione designata;

    b)

    ogni regione designata ricada sotto la responsabilità di un’autorità competente designata per la certificazione sanitaria in tale regione designata;

    c)

    l’autorità competente responsabile per la regione designata abbia accesso a TRACES;

    d)

    il personale dell’autorità competente responsabile per la regione designata possieda capacità e conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione specifica, o abbia acquisito un’esperienza pratica equivalente, nell’utilizzo di TRACES per l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

    PARTE III

    PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI

    Articolo 22

    Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione

    1.   In caso di movimenti a fini di ulteriore trasformazione, gli operatori spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, delle specie elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, solo se tali prodotti provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni dalle malattie in questione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, non sono tenuti a rispettare il disposto di tale paragrafo i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate diversi dagli animali di acquacoltura vivi:

    a)

    pesci destinati al consumo umano, macellati ed eviscerati prima di essere spostati;

    b)

    prodotti di origine animale destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.

    Articolo 23

    Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone

    Gli operatori spostano in un altro Stato membro, zona o compartimento prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, provenienti da stabilimenti e zone soggetti alle misure di emergenza per le malattie elencate ed emergenti di cui all’articolo 222, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, o alle restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 222, paragrafo 2, lettera b), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i movimenti sono autorizzati dall’autorità competente del luogo di destinazione; e

    b)

    i prodotti di origine animale in questione soddisfano le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione di cui alla lettera a).

    Articolo 24

    Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi

    Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento, che devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, soddisfino le seguenti prescrizioni:

    a)

    la tracciabilità delle partite durante il trasporto è garantita;

    b)

    le partite sono identificate mediante un’etichetta leggibile figurante in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità, o mediante una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare e l’etichetta o il manifesto di carico recano le informazioni necessarie per collegare la partita al certificato sanitario.

    Articolo 25

    Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 22

    Il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, contiene, per i prodotti di cui all’articolo 22 del presente regolamento, oltre alle informazioni di cui all’articolo 224 di tale regolamento, i seguenti elementi:

    a)

    le informazioni generali di cui all’allegato III, punto 1;

    b)

    informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati i prodotti di origine animale conformemente all’allegato III, punto 2;

    c)

    un attestato firmato dal veterinario ufficiale che certifichi che i prodotti di origine animale ottenuti dagli animali di acquacoltura in questione soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

    Articolo 26

    Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 23

    Il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 224 di tale regolamento, i seguenti elementi:

    a)

    le informazioni generali di cui all’allegato III, punto 1;

    b)

    informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati i prodotti di origine animale conformemente all’allegato III, punto 2;

    c)

    un attestato firmato dal veterinario ufficiale, di cui all’allegato III, punto 3, che certifichi il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 23, lettera b).

    Articolo 27

    Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri

    Gli operatori, nelle notifiche dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 225, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, forniscono all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all’allegato III del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.

    Articolo 28

    Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri

    L’autorità competente dello Stato membro di origine che notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all’articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, fornisce le informazioni di cui all’allegato III del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.

    Articolo 29

    Procedure di emergenza

    In caso di indisponibilità di TRACES, l’autorità competente dello Stato membro di origine dei prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati ad essere spostati in un altro Stato membro, osserva i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

    PARTE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 30

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

    (4)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

    (6)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).


    ALLEGATO I

    Specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e condizioni alle quali tali specie sono considerate vettrici ai fini dei movimenti

    Elenco di malattie

    Specie vettrici

    Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Necrosi ematopoietica epizootica

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della necrosi ematopoietica epizootica in qualsiasi condizione.

    Setticemia emorragica virale

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della setticemia emorragica virale quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Necrosi ematopoietica infettiva

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della necrosi ematopoietica infettiva quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)

    Non sono elencate specie vettrici dell’infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)

     

    Infezione da Mikrocytos mackini

    Non sono elencate specie vettrici dell’infezione da Mikrocytos mackini

     

    Infezione da Perkinsus marinus

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da Perkinsus marinus quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da Bonamia ostreae

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da Bonamia ostreae quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da Bonamia exitiosa

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da Bonamia exitiosa quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da Marteilia refringens

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da Marteilia refringens quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da virus della sindrome di Taura

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da virus della sindrome di Taura quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da virus della malattia della testa gialla

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da virus della malattia della testa gialla quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

    Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome)

    Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

    Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell’infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome) quando provengono:

    a)

    da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

    b)

    dall’ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.


    ALLEGATO II

    A.   Informazioni che devono essere incluse nel certificato sanitario o nella notifica per gli animali acquatici

    1.

    Il certificato sanitario o la notifica per gli animali di acquacoltura contengono almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

    b)

    il nome e l’indirizzo dello stabilimento di origine, e

    i)

    se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

    ii)

    se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    c)

    il nome e l’indirizzo dello stabilimento di destinazione, e

    i)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

    ii)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    iii)

    se il luogo di destinazione è un habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati;

    d)

    il nome e l’indirizzo del trasportatore;

    e)

    il nome scientifico della specie e il numero, il volume o il peso degli animali di acquacoltura, in funzione della fase del ciclo di vita;

    f)

    la data, l’ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita;

    g)

    se pertinente, la conferma dell’accordo dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

    2.

    Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di animali acquatici selvatici contengono almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

    b)

    il luogo in cui gli animali sono stati catturati e caricati ai fini della spedizione;

    c)

    il luogo di destinazione, e

    i)

    se il luogo di destinazione è un habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati; o

    ii)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    d)

    il nome e l’indirizzo del trasportatore;

    e)

    il nome scientifico della specie e il numero, il volume o il peso degli animali acquatici selvatici, in funzione della fase del ciclo di vita;

    f)

    la data, l’ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita;

    g)

    se pertinente, la conferma dell’accordo dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

    3.

    Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di animali acquatici contengono informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali acquatici e precisano uno dei seguenti scopi:

    a)

    ulteriore detenzione;

    b)

    rilascio in natura;

    c)

    stabulazione;

    d)

    quarantena;

    e)

    scopo ornamentale;

    f)

    esche;

    g)

    distruzione o macellazione se provengono da un’area sottoposta a misure di controllo delle malattie;

    h)

    macellazione e ulteriore trasformazione;

    i)

    consumo umano;

    j)

    centri di depurazione;

    k)

    centri di spedizione;

    l)

    scopi di ricerca;

    m)

    altro (specificare).

    B.   Informazioni che devono essere incluse nell’autodichiarazione per gli animali di acquacoltura spostati in un altro Stato membro

    1.

    L’autodichiarazione per gli animali di acquacoltura, compresi gli animali di acquacoltura destinati al consumo umano, contiene almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

    b)

    il nome e l’indirizzo dello stabilimento di origine, e

    i)

    se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

    ii)

    se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    c)

    il nome e l’indirizzo dello stabilimento di destinazione, e

    i)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

    ii)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    d)

    il nome e l’indirizzo del trasportatore;

    e)

    la specie e il numero, il volume o il peso degli animali di acquacoltura, in funzione della fase del ciclo di vita;

    f)

    la data alla quale è stato prelevato l’ultimo campione conformemente all’allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e i risultati delle prove effettuate su tale campione, se gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento di un altro Stato membro che attua un programma di sorveglianza di una o più malattie determinate di categoria C;

    g)

    la data e l’ora di spedizione della partita.

    2.

    L’autodichiarazione relativa ai movimenti di animali di acquacoltura, compresi gli animali di acquacoltura destinati al consumo umano, contiene informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura e precisa uno dei seguenti scopi:

    a)

    ulteriore detenzione;

    b)

    rilascio in natura;

    c)

    stabulazione;

    d)

    quarantena;

    e)

    scopo ornamentale;

    f)

    macellazione e ulteriore trasformazione;

    g)

    consumo umano;

    h)

    centri di depurazione;

    i)

    centri di spedizione;

    j)

    scopi di ricerca;

    k)

    altro (specificare).


    ALLEGATO III

    Informazioni che devono essere incluse nel certificato sanitario o nella notifica per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi

    1.   

    Il certificato sanitario o la notifica per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi contengono almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e l’indirizzo dello speditore e del destinatario;

    b)

    il nome e l’indirizzo dello stabilimento o del luogo di origine, e

    i)

    se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

    ii)

    se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    c)

    il nome e l’indirizzo dello stabilimento o del luogo di destinazione, e

    i)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

    ii)

    se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

    d)

    il nome scientifico della specie cui appartengono gli animali di acquacoltura da cui sono stati ottenuti i prodotti di origine animale e il numero, il volume o il peso dei prodotti di origine animale, a seconda dei casi;

    e)

    la data, l’ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita.

    2.   

    Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi contengono informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati i prodotti e precisano uno dei seguenti scopi:

    a)

    consumo umano diretto;

    b)

    trasformazione presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;

    c)

    altro (specificare).

    3.   

    L’attestato che deve figurare nel certificato sanitario per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni, è il seguente:

    «Prodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite nell’autorizzazione [xxx, compreso il titolo e la data di pubblicazione dell’atto giuridico pertinente] per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per [inserire il nome della malattia pertinente] in [inserire l’indicazione della zona di origine soggetta a restrizioni].»


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