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Document 32020R0213

    Regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    ST/5517/2020/INIT

    GU L 45 del 18.2.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/213/oj

    18.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 45/1


    REGOLAMENTO(UE) 2020/213 DEL CONSIGLIO

    del 17 febbraio 2020

    che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 314/2004 (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

    (2)

    Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/215, che modifica il titolo della decisione 2011/101/PESC e sospende le misure restrittive nei confronti di una persona.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    "Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe";

    2)

    l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

    (3)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4

    Persone

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    3.

    Chiwenga, Constantine

    4.

    Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

    5.

    Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

    6.

    Mugabe, Grace

    »

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