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Document 32020R0213
Council Regulation (EU) 2020/213 of 17 February 2020 amending Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
ST/5517/2020/INIT
GU L 45 del 18.2.2020, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/1 |
REGOLAMENTO(UE) 2020/213 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
(2) |
Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/215, che modifica il titolo della decisione 2011/101/PESC e sospende le misure restrittive nei confronti di una persona. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe"; |
2) |
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4
Persone
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
3. |
Chiwenga, Constantine |
4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
6. |
Mugabe, Grace |