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Document 32020O1553

Indirizzo(UE)2020/1553della Banca centrale europea del 14 ottobre 2020 che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)

GU L 354 del 26.10.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1553/oj

26.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 354/24


INDIRIZZO(UE)2020/1553DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2020

che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e 5.2., e gli articoli 5.2, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione della qualità dei conti finanziari trimestrali dell’area dell’euro per settore istituzionale è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche (Statistics Quality Framework) della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.

(2)

Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità dei conti finanziari trimestrali al Consiglio direttivo. Per consentire l’analisi della qualità, la prima segnalazione ai sensi del presente indirizzo dovrebbe essere presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno 2023.

(3)

Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno conferire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare tali relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale il prima possibile.

(4)

In linea con il quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della BCE, è opportuno che talune informazioni contenute in tali relazioni siano rese disponibili al pubblico.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/24) (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:

1.

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.

Il comitato esecutivo della BCE presenta al Consiglio direttivo della BCE una relazione biennale sulla qualità dei conti finanziari trimestrali. Tale relazione è presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno dell’anno successivo a ciascun relativo biennio. La prima relazione biennale è presentata entro il 30 giugno 2023.»;

2.

all’articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.

La relazione di cui al paragrafo 2 comprende come minimo quanto segue:

a)

la copertura dei dati;

b)

il grado di conformità di tali dati alle relative definizioni; e

c)

l’ampiezza delle revisioni.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.

A seguito della trasmissione della relazione al Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 2, il Comitato esecutivo ha la facoltà di rendere tale relazione, o parte di essa, accessibile al pubblico.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.

Qualora rilevi gravi criticità relative alla qualità dei dati, il Comitato esecutivo ha la facoltà di presentare al Consiglio direttivo relazioni supplementari, se necessario.».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2021. Tuttavia, esse si conformano all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente indirizzo a partire dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).


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