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Document 32019R1292
Council Implementing Regulation (EU) 2019/1292 of 31 July 2019 implementing Article 21(2) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/10964/2019/INIT
GU L 204 del 2.8.2019, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
2.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1292 DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2019
che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
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(2) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento. |
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(3) |
Le voci relative a due persone dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
ALLEGATO
Nell'allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2) del regolamento (UE) 2016/44, le voci 1 (relativa a ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) e 14 (relativa a AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) sono soppresse dall'elenco di cui alla sezione A (Persone) e le voci rimanenti sono rinumerate di conseguenza.