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Document 32019R1292

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST/10964/2019/INIT

GU L 204 del 2.8.2019, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1292/oj

2.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1292 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2019

che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento.

(3)

Le voci relative a due persone dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)   GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2) del regolamento (UE) 2016/44, le voci 1 (relativa a ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) e 14 (relativa a AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) sono soppresse dall'elenco di cui alla sezione A (Persone) e le voci rimanenti sono rinumerate di conseguenza.


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