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Document 32019D0870
Council Decision (CFSP) 2019/870 of 27 May 2019 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione (PESC) 2019/870 del Consiglio, del 27 maggio 2019, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione (PESC) 2019/870 del Consiglio, del 27 maggio 2019, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
ST/8858/2019/INIT
GU L 140 del 28.5.2019, p. 90–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/90 |
DECISIONE (PESC) 2019/870 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2019
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. HURDUC
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come segue:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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3) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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4) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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5) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
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6) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
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7) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
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8) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
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