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Document 32018D0600

Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

GU L 101 del 20.4.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/600/oj

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20.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/3


DECISIONE (UE) 2018/600 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda in vista dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (l'«accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 23 settembre 2015.

(2)

Lo scopo dell'accordo è di stabilire la base giuridica di un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.

(3)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio

La presidente

G. MATEČNÁ


(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


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