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Document 32017R1456
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1456 of 10 August 2017 amending Council Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
C/2017/5703
GU L 208 del 11.8.2017, pp. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1456 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2017
che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2), in particolare l'articolo 20, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione. |
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(2) |
Il 2 agosto 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto la Lynn S all'elenco delle navi soggette a misure restrittive. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44. |
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(3) |
Poiché la Lynn S è la seconda nave inserita nell'allegato V, è opportuno numerare le voci del corrispondente elenco. |
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(4) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è così modificato:
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1. |
la voce: « Nome: CAPRICORN Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania. Informazioni supplementari Al 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.» è sostituita dalla seguente: «1. Nome: CAPRICORN Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio 2017 al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania. Informazioni supplementari IMO: 8900878. Il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.»; |
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2. |
è aggiunta la voce seguente: «2. Nome: Lynn S Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 2 agosto 2017 al 2 novembre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine Informazioni supplementari IMO: 8706349. Il 26 luglio 2017 la nave si trovava in acque internazionali a circa 50 miglia nautiche a sudest di Cipro.». |