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Document 32014R0512

Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo

GU L 150 del 20.5.2014, p. 72–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32021R0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/512/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/72


REGOLAMENTO (UE) N. 512/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Risulta dal combinato disposto dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che l’Agenzia del GNSS europeo (l’«Agenzia») deve provvedere all’accreditamento di sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (i «sistemi») e, a tal fine, avvia e verifica l’attuazione delle procedure di sicurezza e l’esecuzione degli audit di sicurezza.

(2)

I sistemi sono definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013. Si tratta di sistemi complessi e la loro creazione e il loro funzionamento coinvolgono numerose parti interessate aventi ruoli diversi. In tale contesto, è fondamentale che le informazioni classificate UE siano trattate e protette da tutte le parti interessate coinvolte nell’attuazione dei programmi Galileo e EGNOS (i «programmi») conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabilite nelle norme di sicurezza della Commissione e del Consiglio per le informazioni classificate UE e che l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1285/2013, che garantisce un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate UE, si applichi, se del caso, a tutte le parti interessate coinvolte nell’attuazione dei programmi.

(3)

Le parti interessate che partecipano al processo di accreditamento di sicurezza e ne sono influenzate sono gli Stati membri, la Commissione, le Agenzie pertinenti dell’Unione, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e le parti coinvolte nell’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio (5).

(4)

Viste la specificità e la complessità dei sistemi, le diverse entità coinvolte nella loro attuazione e la varietà di utenti potenziali, l’accreditamento di sicurezza dovrebbe essere agevolato da adeguate consultazioni con tutte le parti interessate, quali le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi che gestiscono reti collegate al sistema istituito nell’ambito del programma Galileo per la fornitura del servizio pubblico regolamentato (PRS), le altre autorità competenti degli Stati membri, l’ESA, o, se stabilito da un accordo internazionale, i paesi terzi che ospitano stazioni terrestri dei sistemi.

(5)

Per consentire l’appropriata esecuzione dei compiti relativi all’accreditamento di sicurezza, è fondamentale che la Commissione fornisca tutte le informazioni necessarie al loro svolgimento. Occorre inoltre che le attività di accreditamento di sicurezza siano coordinate con le azioni degli organismi responsabili della gestione dei programmi conformemente al regolamento (UE) n. 1285/2013 e delle altre entità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.

(6)

L’approccio alla valutazione e alla gestione dei rischi da applicarsi dovrebbe seguire le migliori prassi. Esso dovrebbe includere l’applicazione di misure di sicurezza conformemente al concetto di difesa in profondità e dovrebbe tenere conto della probabilità del verificarsi di un rischio o di un evento paventato. Dovrebbe inoltre essere proporzionato, appropriato ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del costo di attuazione delle misure di attenuazione dei rischi rispetto al conseguente vantaggio in termini di sicurezza. La difesa in profondità mira a rafforzare la sicurezza dei sistemi attuando misure di sicurezza tecniche e non tecniche organizzate come fasi multiple di difesa.

(7)

Lo sviluppo, comprese pertinenti attività di ricerca associate, e la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza PRS, costituiscono attività particolarmente sensibili. È pertanto fondamentale istituire procedure per l’autorizzazione dei fabbricanti di ricevitori PRS e di moduli di sicurezza PRS.

(8)

Inoltre, dato il numero potenzialmente elevato di reti e di attrezzature connesse al sistema istituito nell’ambito del programma Galileo, in particolare ai fini dell’utilizzo PRS, i principi dell’accreditamento di sicurezza di tali reti e attrezzature dovrebbero essere definiti nella strategia di accreditamento di sicurezza al fine di garantire l’omogeneità di tale accreditamento senza sovrapporsi alla competenza delle entità nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza. L’applicazione di tali principi permetterebbe una gestione coerente dei rischi e ridurrebbe la necessità di aumentare tutte le azioni di attenuazione a livello del sistema, il che avrebbe un impatto negativo sui costi, sul calendario, sui risultati e sulla fornitura dei servizi.

(9)

I prodotti e le misure che proteggono dalle radiazioni elettromagnetiche (per esempio dall’intercettazione elettromagnetica) e i prodotti crittografici utilizzati per garantire la sicurezza dei sistemi dovrebbero essere valutati e approvati dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza del paese in cui è stabilita l’impresa che fabbrica tali prodotti. In relazione ai prodotti crittografici, tale valutazione e approvazione dovrebbe essere integrata conformemente ai principi stabiliti ai punti da 26 a 30 dell’allegato IV della decisione 2013/488/UE del Consiglio (6). L’autorità responsabile dell’accreditamento di sicurezza dei sistemi dovrebbe avallare la scelta di tali prodotti e misure approvati, tenendo conto dei requisiti globali in materia di sicurezza dei sistemi.

(10)

Il regolamento (UE) n. 912/2010, in particolare il capo III, definisce le condizioni nelle quali l’Agenzia svolge il proprio compito relativo all’accreditamento di sicurezza dei sistemi. In linea di principio, esso prevede, in particolare, che le decisioni di accreditamento di sicurezza siano prese in modo indipendente dalla Commissione e dalle entità responsabili dell’attuazione dei programmi e che l’autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi costituisca pertanto, all’interno dell’Agenzia, un organismo autonomo che prende le proprie decisioni in modo indipendente.

(11)

In applicazione di tale principio, il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (il «consiglio di accreditamento di sicurezza») il quale, insieme al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, costituisce uno dei tre organi dell’Agenzia. Il consiglio di accreditamento di sicurezza esegue i compiti affidati all’Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ed è abilitato a prendere a nome dell’Agenzia le decisioni relative all’accreditamento di sicurezza. Esso dovrebbe adottare il proprio regolamento interno e nominare il proprio presidente.

(12)

Poiché la Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 1285/2013, deve provvedere alla sicurezza dei programmi, compresa la sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento, le attività del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbero limitarsi alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi e lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della Commissione. Ciò si dovrebbe applicare in particolare in relazione ai compiti e alle responsabilità della Commissione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e dell’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), compresa l’adozione di qualsiasi documento relativo alla sicurezza mediante un atto delegato, un atto di esecuzione o in altro modo conformemente a tali articoli. Fatti salvi tali compiti e responsabilità della Commissione, alla luce della sua particolare esperienza, il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe tuttavia, nell’ambito delle sue competenze, avere facoltà di consigliare la Commissione in merito alla stesura dei progetti di testo degli atti di cui a tali articoli.

(13)

È opportuno inoltre assicurare che le attività concernenti l’accreditamento di sicurezza siano svolte fatte salve le competenze e le prerogative nazionali degli Stati membri per quanto riguarda l’accreditamento di sicurezza.

(14)

In relazione alla sicurezza i termini «audit» e «prove» possono includere valutazioni, ispezioni, verifiche, audit e prove di sicurezza.

(15)

Per poter svolgere le sue attività in modo efficiente ed efficace, il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe poter istituire opportuni organi subordinati che agiscano dietro sue istruzioni. In particolare, dovrebbe istituire un gruppo che lo assista nell’elaborazione delle sue decisioni.

(16)

Dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti degli Stati membri sotto la supervisione del consiglio di accreditamento di sicurezza per svolgere i compiti dell’autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) relativi alla gestione del materiale crittografico dell’UE. Tale gruppo dovrebbe essere istituito su base temporanea per garantire la continuità della gestione degli aspetti relativi alla sicurezza delle comunicazioni durante la fase costitutiva del programma Galileo. A lungo termine, dovrebbe essere applicata una soluzione sostenibile per svolgere tali compiti operativi allorché il sistema istituito nell’ambito del programma Galileo sarà pienamente operativo.

(17)

Il regolamento (UE) n. 1285/2013 definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020, conferendo alla Commissione la responsabilità generale dei programmi. Amplia inoltre la portata delle missioni attribuite all’Agenzia e stabilisce in particolare che l’Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi e nella massimizzazione dei relativi vantaggi socioeconomici.

(18)

In tale nuovo contesto, è fondamentale garantire che il consiglio di accreditamento di sicurezza possa svolgere i compiti affidatigli in totale indipendenza, segnatamente dagli altri organi e dalle altre attività dell’Agenzia, ed evitare qualsiasi conflitto di interesse. Diventa in tal modo cruciale operare una separazione più marcata, all’interno dell’Agenzia, tra le attività legate all’accreditamento di sicurezza e le altre, quali la gestione del centro di monitoraggio della sicurezza di Galileo, il contributo alla commercializzazione dei sistemi e tutte le attività che la Commissione può assegnare all’Agenzia tramite accordi di delega, in particolare quelle legate al funzionamento dei sistemi. A tal fine, il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell’Agenzia sotto il suo controllo dovrebbero svolgere i propri compiti in modo da assicurare la loro autonomia ed indipendenza rispetto alle altre attività dell’Agenzia. È opportuno introdurre in seno all’Agenzia, entro il 1o gennaio 2014, una separazione strutturale tangibile ed efficace tra le sue diverse attività. Le norme interne dell’Agenzia relative al personale dovrebbero inoltre garantire l’autonomia e l’indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell’Agenzia.

(19)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 912/2010 con l’obiettivo precipuo di accrescere l’autonomia e i poteri del consiglio di accreditamento di sicurezza e del suo presidente nonché di allineare ampiamente tale autonomia e tali poteri su quelli rispettivamente del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell’Agenzia, stabilendo al contempo un obbligo di cooperazione tra i diversi organi dell’Agenzia.

(20)

Nel nominare i membri dei consigli, nonché i relativi presidenti e vicepresidenti, si dovrebbe tenere conto, ove appropriato, dell’importanza di una rappresentanza di genere equilibrata. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle pertinenti competenze manageriali, amministrative e di bilancio.

(21)

È opportuno che sia il consiglio di accreditamento di sicurezza, piuttosto che il consiglio di amministrazione, ad elaborare e approvare tale parte dei programmi di lavoro dell’Agenzia riguardante le attività operative legate all’accreditamento di sicurezza dei sistemi, nonché quella parte della relazione annuale che concerne le attività e le prospettive dell’Agenzia relativa alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi. Esso dovrebbe trasmetterle in tempo utile al consiglio di amministrazione, in modo che quest’ultimo possa integrarle nel programma di lavoro e nella relazione annuale dell’Agenzia. È inoltre opportuno che il consiglio di accreditamento eserciti l’autorità disciplinare sul suo presidente.

(22)

È auspicabile affidare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, nell’ambito delle attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo paragonabile a quello esercitato dal direttore esecutivo nell’ambito delle altre attività dell’Agenzia. In tal modo, oltre alla funzione di rappresentare l’Agenzia, già prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010, il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la direzione del consiglio omonimo e garantire l’attuazione di tale parte dei programmi di lavoro dell’Agenzia legata all’accreditamento. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe inoltre, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, poter presentare una relazione sull’esecuzione dei compiti del consiglio di accreditamento di sicurezza e rendere una dichiarazione dinanzi ad essi.

(23)

Dovrebbero essere previste procedure appropriate nel caso in cui il consiglio di amministrazione non approvi i programmi di lavoro dell’Agenzia, al fine di assicurare che, il processo di accreditamento di sicurezza non ne sia pregiudicato e possa essere svolto senza discontinuità.

(24)

Tenuto conto della partecipazione di taluni paesi terzi e della possibile partecipazione di organizzazioni internazionali ai programmi, anche in materia di sicurezza, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità che rappresentanti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi, in particolare la Svizzera, con la quale dovrebbe essere concluso un accordo di cooperazione (8), possano partecipare, in via eccezionale e a determinate condizioni, ai lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza. Tali condizioni dovrebbero essere specificate in un accordo internazionale, conformemente all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), da concludere con l’Unione, tenuto conto delle questioni di sicurezza e, in particolare, della protezione delle informazioni classificate UE. L’Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia e i protocolli 31 e 37 dell’accordo SEE forniscono già un quadro per la partecipazione della Norvegia (9). Considerata la sua particolare esperienza, dovrebbe poter essere possibile consultare il consiglio di accreditamento di sicurezza, nell’ambito delle sue competenze, prima o durante la negoziazione di tali accordi internazionali.

(25)

È inoltre opportuno allineare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell’approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l’esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione di tale regolamento, la prevenzione e la gestione dei conflitti d’interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate. Il processo di adozione del programma di lavoro pluriennale dovrebbe essere svolto in piena conformità dei principi di leale cooperazione e tenendo conto dei vincoli temporali relativi a detto programma di lavoro.

(26)

Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, è fondamentale che l’Agenzia acquisisca e mantenga una reputazione di imparzialità, di integrità nonché elevati standard professionali. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell’Agenzia in quanto organismo al servizio dell’Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni del personale dell’Agenzia, di eventuali esperti nazionali distaccati od osservatori, o di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di accreditamento di sicurezza, che entrino, o possano entrare in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Di conseguenza, occorre che il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza adottino norme esaurienti in materia di conflitti di interesse applicabili all’intera Agenzia. Tali norme dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 15 del 2012 elaborata su richiesta del Parlamento europeo nonché della necessità di evitare conflitti di interesse tra i membri del consiglio di amministrazione e quelli del consiglio di accreditamento di sicurezza.

(27)

Per assicurare il funzionamento trasparente dell’Agenzia, il suo regolamento interno dovrebbe essere pubblicato. Tuttavia, in via eccezionale, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati. Per assicurare il corretto funzionamento dei programmi, i programmi di lavoro pluriennali e annuali dovrebbero essere i più dettagliati possibili. Di conseguenza, potrebbero contenere materiale sensibile dal punto di vista della sicurezza o delle relazioni contrattuali. Sarebbe pertanto opportuno pubblicare solo una sintesi di detti documenti. Nell’interesse della trasparenza, tali sintesi dovrebbero ciò nondimeno essere le più complete possibili.

(28)

È inoltre opportuno sottolineare che i programmi di lavoro dell’Agenzia dovrebbero essere istituiti in base a un processo di gestione dei risultati, compresi gli indicatori di risultato, per una valutazione efficace ed efficiente dei risultati raggiunti.

(29)

I programmi di lavoro dell’Agenzia dovrebbero contenere anche una programmazione delle risorse, comprese le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività, e tenere conto del fatto che le spese legate al nuovo fabbisogno in termini di personale dell’Agenzia dovrebbero essere in parte compensate da un’appropriata riduzione nella tabella dell’organico della Commissione durante il medesimo periodo, ossia dal 2014 al 2020.

(30)

Fatta salva la decisione politica sulle sedi delle agenzie dell’Unione, l’opportunità di una distribuzione geografica e gli obiettivi stabiliti dagli Stati membri relativamente alla sede delle nuove agenzie, contenuti nelle conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, e richiamati nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2008, nel processo decisionale relativo alla scelta della sede degli uffici locali dell’Agenzia si dovrebbe tenere conto di criteri oggettivi. Tali criteri comprendono l’accessibilità degli uffici, l’esistenza di infrastrutture di istruzione appropriate per i figli dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati, l’accesso al mercato del lavoro, al regime di previdenza sociale e all’assistenza sanitaria per le famiglie dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati, nonché i costi di attuazione e le spese di funzionamento.

(31)

Gli Stati ospitanti dovrebbero fornire, secondo disposizioni specifiche, le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell’Agenzia, come le strutture scolastiche e i servizi di trasporto.

(32)

Con la decisione 2010/803/UE (10), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deciso che l’Agenzia avrà sede a Praga. L’accordo sulla sede tra la Repubblica ceca e l’Agenzia è stato concluso il 16 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 9 agosto 2012. Si ritiene che l’accordo sulla sede e le altre disposizioni specifiche soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 912/2010.

(33)

Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati con provvedimenti adeguati durante l’intero ciclo della spesa, in particolare prevenendo e individuando irregolarità, effettuando indagini, recuperando fondi perduti, indebitamente versati o erroneamente gestiti e applicando eventuali sanzioni.

(34)

Dal momento che l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede la possibilità per gli Stati membri di destinare fondi supplementari al finanziamento di taluni elementi dei programmi, è opportuno permettere all’Agenzia di aggiudicare appalti pubblici congiuntamente con gli Stati membri allorché ciò si riveli necessario per l’adempimento delle sue missioni.

(35)

L’Agenzia dovrebbe applicare le norme della Commissione in materia di sicurezza delle informazioni classificate dell’Unione. Essa dovrebbe altresì avere la facoltà di stabilire disposizioni per il trattamento di informazioni sensibili non classificate. Tali norme si dovrebbero applicare esclusivamente al trattamento di dette informazioni da parte dell’Agenzia. Per informazioni sensibili non classificate si intendono le informazioni o il materiale che l’Agenzia dovrebbe proteggere in virtù di obblighi giuridici previsti dai trattati e/o a causa della loro sensibilità. Si tratta, tra l’altro, di informazioni o materiale coperti dal segreto professionale, di cui all’articolo 339 TFUE, informazioni relative a questioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ovvero di informazioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(36)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 912/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 912/2010 è così modificato:

1)

gli articoli da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Compiti

I compiti dell’Agenzia sono enunciati all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 3

Organi

1.   Gli organi dell’Agenzia sono:

a)

il consiglio di amministrazione,

b)

il direttore esecutivo,

c)

il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (il “consiglio di accreditamento di sicurezza”).

2.   Gli organi dell’Agenzia svolgono i loro compiti, quali definiti rispettivamente dagli articoli 6, 8 e 11.

3.   Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo, e il consiglio di accreditamento di sicurezza e il suo presidente, collaborano al fine di assicurare il funzionamento dell’Agenzia e il coordinamento dei suoi organi secondo modalità fissate dalle regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti.

Articolo 4

Status giuridico, uffici locali

1.   L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.   L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legge. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Agenzia a norma dell’articolo 23.

4.   La scelta relativa all’ubicazione di tali uffici è effettuata sulla base di criteri obiettivi definiti al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia stessa.

Le disposizioni relative all’insediamento e al funzionamento dell’Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, nonché al personale dell’Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l’Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

5.   Gli Stati membri di accoglienza e i paesi terzi di accoglienza forniscono, secondo le modalità specifiche di cui al paragrafo 4, le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell’Agenzia.

6.   Fatto salvo l’articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera f), l’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1.   È istituito un consiglio di amministrazione per eseguire i compiti elencati nell’articolo 6.

2.   Il consiglio di amministrazione si compone di:

a)

un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro,

b)

quattro rappresentanti nominati dalla Commissione,

c)

un rappresentante senza diritto di voto, nominato dal Parlamento europeo.

I membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza sono nominati in base al loro livello di esperienza e di competenza pertinente.

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile una volta. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Il presidente o il vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, un rappresentante dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di seguito “AR”) e un rappresentante dell’Agenzia spaziale europea (di seguito “ESA”) sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’articolo 23, paragrafo 1 e sono conformi con il regolamento interno del consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta, e ogni mandato termina quando tali persone cessano di far parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.

5.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Di norma, il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, a meno che il presidente non decida altrimenti.

Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatto salvo il regolamento interno.

L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

6.   Salvo che il presente regolamento disponga diversamente, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

Per l’elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, di cui al paragrafo 4, nonché per l’adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

7.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. Le decisioni basate sull’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b) e sull’articolo 6, paragrafo 5, ad eccezione delle questioni contemplate dal capo III, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia svolga i compiti affidatile nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III.

2.   Il consiglio di amministrazione espleta inoltre i seguenti compiti:

a)

adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo a detto programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l’Agenzia;

b)

adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

c)

esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell’articolo 13, paragrafi 5, 6, 10 e 11, e dell’articolo 14, paragrafo 5;

d)

vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1285/2013;

e)

adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), a norma dell’articolo 21 del presente regolamento;

f)

approva le disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, previa consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza sulle disposizioni di tali accordi concernenti l’accreditamento di sicurezza;

g)

adotta le procedure tecniche necessarie per svolgere i suoi compiti;

h)

adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

i)

provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all’articolo 26 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

j)

è consultato dal direttore esecutivo riguardo agli accordi di delega di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1285/2013 previamente alla loro firma;

k)

approva, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, gli accordi operativi tra l’Agenzia e l’ESA di cui all’articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1285/2013;

l)

approva, in base a una proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode;

m)

approva, se del caso, sulla base delle proposte del direttore esecutivo, le strutture organizzative dell’Agenzia.

n)

adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.   Nei confronti del personale dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell’autorità investita del potere di nomina e dell’autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione, conferiti rispettivamente dallo statuto dei funzionari dell’Unione (*3) (“Statuto”) e dal regime applicabile agli altri agenti (“poteri dell’autorità investita del potere di nomina”).

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità alla procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i relativi poteri dell’autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all’esercizio di delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, quando si verifichino circostanze eccezionali, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest’ultimo, ed esercitare esso stesso tali competenze o delegarle ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma, tuttavia, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l’assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al capo III, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità della procedura di cui all’articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l’assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale coinvolto nelle attività di cui al capo III e i provvedimenti disciplinari da adottare nei suoi confronti, il consiglio di amministrazione consulta previamente il consiglio di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all’Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali coinvolti nelle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III e tiene in debito conto le sue osservazioni.

4.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell’articolo 15 ter, paragrafi 3 e 4.

5.   Il consiglio di amministrazione esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all’operato di quest’ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell’Agenzia, tranne le attività intraprese conformemente al capo III.

Articolo 7

Direttore esecutivo

L’Agenzia è gestita dal suo direttore esecutivo, che esercita le proprie funzioni sotto la direzione del consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti conformemente agli articoli 11 e 11 bis rispettivamente al consiglio di accreditamento di sicurezza e al suo presidente.

Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Articolo 8

Compiti del direttore esecutivo

Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

a)

rappresenta l’Agenzia, salvo per le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto ai capi II e III e firma gli accordi di cui all’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera j) del presente regolamento;

b)

elabora gli accordi operativi tra l’Agenzia e l’ESA, di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1285/2013 e li trasmette al consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera k) del presente regolamento e li firma dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione;

c)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;

d)

attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

e)

provvede a preparare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell’Agenzia e a presentarli al consiglio di amministrazione per l’approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b);

f)

provvede ad attuare i programmi di lavoro annuali e pluriennali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b);

g)

elabora una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, che integra, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera d);

h)

prepara la relazione annuale sulle attività e prospettive dell’Agenzia, a eccezione della sezione elaborata e approvata dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), riguardo alle attività di cui al capo III e la sottopone al consiglio di amministrazione per l’approvazione;

i)

adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia ai sensi del presente regolamento;

j)

elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’articolo 13 ed esegue il bilancio a norma dell’articolo 14;

k)

provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio (*4) e di adempiere al suo ruolo di cui all’articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

l)

garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo alla sicurezza, tra gli organi dell’Agenzia di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;

m)

comunica alla Commissione il parere dell’Agenzia su eventuali specifiche tecniche e operative necessarie ad attuare le evoluzioni dei sistemi di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1285/2013, compresa la definizione di procedure di accettazione e riesame, ed attività di ricerca a sostegno di tali evoluzioni;

n)

elabora, in stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III del presente regolamento, le strutture organizzative dell’Agenzia e le sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;

o)

esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati in applicazione dello stesso;

p)

adotta, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri o in paesi terzi, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3;

q)

provvede affinché il consiglio di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all’articolo 11, paragrafo 11, e il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;

r)

elabora un piano d’azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all’articolo 26, tranne per la sezione del piano d’azione riguardante le attività di cui al capo III, e dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati che è anche trasmessa al consiglio di amministrazione per conoscenza;

s)

adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione:

i)

applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;

ii)

allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive;

t)

elabora una strategia antifrode per l’Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l’analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)."

(*3)  Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1)."

(*4)  Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno conseguenze per la sicurezza dell’Unione europea (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30)."

(*5)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).»;"

2)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Programmi di lavoro e relazione annuale

1.   Il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l’Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. Tale programma definisce la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, le tappe principali, i risultati previsti e gli indicatori di risultato e la programmazione delle risorse, comprese le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell’esito delle valutazioni e degli audit di cui all’articolo 26 del presente regolamento. Il programma multiannuale comprende a titolo informativo anche una descrizione del trasferimento di compiti conferito dalla Commissione all’Agenzia, compresi i compiti di gestione del programma di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1285/2013.

2.   Il programma di lavoro annuale previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è basato sul programma di lavoro pluriennale. Stabilisce le azioni che l’Agenzia deve realizzare nel corso dell’anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. Il programma comprende obiettivi dettagliati e i risultati previsti, insieme agli indicatori di risultato. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente e i cambiamenti negli indicatori di risultato e dei loro valori obiettivo. Nel programma sono anche indicate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, dalla Commissione all’Agenzia, come d’obbligo mediante accordo di delega a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1285/2013.

3.   Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro annuale e pluriennale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e pubblica una sintesi degli stessi.

4.   La relazione annuale di cui all’articolo 8, lettera h), del presente regolamento include informazioni concernenti:

a)

l’attuazione dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, anche riguardo agli indicatori di risultato;

b)

l’esecuzione del bilancio e la tabella dell’organico;

c)

la gestione e i sistemi di controllo interni dell’Agenzia e i progressi raggiunti nell’attuazione dei sistemi e delle tecniche di gestione di cui all’articolo 11, lettera e) del regolamento (UE) n. 1285/2013;

d)

le eventuali misure per migliorare le prestazioni ambientali dell’Agenzia;

e)

le conclusioni degli audit interni ed esterni e il seguito dato alle raccomandazioni di audit e alle raccomandazioni sul discarico;

f)

la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo.

Una sintesi della relazione annuale è resa pubblica.»;

3)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1285/2013, ogniqualvolta la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/552/PESC»;

4)

gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Principi generali

Le attività di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS europei di cui al presente capo sono eseguite in conformità ai principi seguenti:

a)

le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;

b)

si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso;

c)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza dei sistemi GNSS europei nonché l’impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell’obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza dei sistemi;

d)

le decisioni di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

e)

ogni sforzo è compiuto per consultare tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza;

f)

le attività di accreditamento di sicurezza sono eseguite da tutte le parti interessate secondo una strategia di accreditamento di sicurezza fatto salvo il ruolo della Commissione europea definito nel regolamento (UE) n. 1285/2013;

g)

le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell’apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità nazionale di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;

h)

un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza per i sistemi GNSS europei, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e ai fini del buon funzionamento dei programmi nonché l’applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dalle parti interessate dei programmi;

i)

le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dagli altri organi responsabili dell’attuazione dei programmi e della fornitura del servizio, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia;

j)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza;

k)

le informazioni classificate UE sono trattate e protette da tutte le parti interessate coinvolte nell’attuazione dei programmi conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza rispettivamente applicabili al Consiglio e alla Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 11

Consiglio di accreditamento di sicurezza

1.   È istituito un consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (il “consiglio di accreditamento di sicurezza”) per eseguire i compiti indicati nel presente articolo.

2.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i propri compiti fatti salvi i compiti assegnati alla Commissione dal regolamento (UE) n. 1285/2013, in particolare per quanto riguarda questioni di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all’accreditamento di sicurezza.

3.   In merito all’accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei, il consiglio di accreditamento di sicurezza, in qualità di autorità di accreditamento di sicurezza, è responsabile di:

a)

definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisce:

i)

la portata delle attività necessarie per realizzare e mantenere l’accreditamento dei sistemi GNSS europei e le loro potenziali interconnessioni con altri sistemi;

ii)

un processo di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS europei con un grado di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni per l’approvazione; tale processo è svolto conformemente ai requisiti pertinenti, in particolare quelli indicati nell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013;

iii)

il ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo di accreditamento;

iv)

un calendario di accreditamento conforme alle fasi dei programmi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l’evoluzione;

v)

i principi di accreditamento di sicurezza per le reti collegate ai sistemi e le attrezzature PRS collegate ai sistemi istituiti dal programma Galileo da realizzare da parte degli organismi nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza;

b)

adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei lanci di satelliti, l’autorizzazione a rendere operativi i sistemi nelle diverse configurazioni e per i vari servizi fino a comprendere il segnale nello spazio e l’autorizzazione a rendere operative le stazioni terrestri. Per quanto riguarda le reti e le attrezzature PRS collegate al sistema istituito dal programma Galileo, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta solo decisioni sull’autorizzazione degli organi a sviluppare e fabbricare dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza PRS, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e dei rischi di sicurezza globali;

c)

esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e dell’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all’accreditamento di sicurezza;

d)

fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l’elaborazione di progetti di testo di atti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e all’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla fissazione delle procedure operative di sicurezza (SecOp), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

e)

esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata secondo il processo di monitoraggio di cui all’articolo 10, lettera h), tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e all’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/EU; cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;

f)

controllare l’attuazione di misure di sicurezza in relazione all’accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza, conformemente all’articolo 12, lettera b) del presente regolamento;

g)

avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggono dall’intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici e approvati, utilizzati per garantire la sicurezza dei sistemi GNSS europei;

h)

approvare o, ove del caso, partecipare all’approvazione comune, unitamente agli organismi competenti per le questioni di sicurezza, dell’interconnessione dei sistemi GNSS europei con gli altri sistemi;

i)

concordare con lo Stato membro interessato un modello per il controllo dell’accesso di cui all’articolo 12, lettera c);

j)

in base alle relazioni sui rischi di cui al paragrafo 11 del presente articolo, informare la Commissione della sua valutazione del rischio e fornirle consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi residui per una determinata decisione di accreditamento di sicurezza;

k)

su richiesta specifica del Consiglio, assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio nell’attuazione dell’azione comune 2004/552/PESC;

l)

effettuare le consultazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

4.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge inoltre i seguenti compiti:

a)

prepara e approva tale parte del programma di lavoro pluriennale prevista dall’articolo 8 bis, paragrafo 1, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel programma di lavoro pluriennale;

b)

prepara e approva tale parte del programma di lavoro annuale prevista dall’articolo 8 bis, paragrafo 2, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel programma di lavoro annuale;

c)

prepara e approva tale parte della relazione annuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera h), relativa alle attività e prospettive dell’Agenzia di cui al presente capo nonché alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nella relazione annuale;

d)

adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

5.   La Commissione tiene costantemente informato il consiglio di accreditamento di sicurezza sull’impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto svolgimento dei programmi e dell’attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il consiglio di accreditamento di sicurezza prende atto di tali pareri della Commissione.

6.   Le decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

7.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell’alto rappresentante. Gli Stati membri, la Commissione e l’AR si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di accreditamento di sicurezza. Il mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell’ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’articolo 23, paragrafo 1 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza.

8.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza elegge un presidente ed un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

Il mandato del presidente e del vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Il mandato dell’uno o dell’altro cessa allorché il presidente o il vicepresidente perde la qualità di membro del consiglio di accreditamento di sicurezza.

9.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza dispone di tutte le risorse umane e materiali necessarie all’esecuzione delle funzioni consistenti nel fornire un opportuno sostegno amministrativo, e a consentirgli di svolgere, insieme agli organi di cui al paragrafo 11, i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell’avvio e nel monitoraggio dell’attuazione delle procedure di sicurezza e nell’esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell’organizzazione di riunioni. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l’espletamento dei suoi compiti e di cui sia in possesso l’Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all’articolo 10, lettera i).

10.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell’Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l’autonomia e l’indipendenza dalle altre attività dell’Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi, conformemente agli obiettivi del programma. A tal fine, all’interno dell’Agenzia vi è un’effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività oggetto del presente capo e il resto del personale dell’Agenzia. Il consiglio di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovato alcun rimedio all’interno dell’Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti in causa. In base all’esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l’Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

11.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la continuità necessaria delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di eseguire analisi e prove di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività del gruppo.

12.   Fatti salvi la competenza degli Stati membri e il compito dell’Agenzia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1285/2013, durante la fase costitutiva del programma Galileo viene istituito un gruppo di esperti degli Stati membri, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza, per svolgere i compiti dell’autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) relativi alla gestione del materiale crittografico dell’UE in particolare per quanto riguarda:

i)

la gestione delle chiavi elettroniche di volo e delle altre chiavi necessarie al funzionamento del sistema istituito nell’ambito del programma Galileo;

ii)

la verifica dell’istituzione e dell’applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, l’archiviazione e la distribuzione delle chiavi del PRS.

13.   Se un consenso in conformità dei principi generali di cui all’articolo 10 del presente regolamento non può essere raggiunto, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta decisioni con una votazione a maggioranza, come previsto dall’articolo 16 del trattato sull’Unione europea e fatto salvo l’articolo 9 del presente regolamento. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza firma, a nome del consiglio di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.

14.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio sull’impatto dell’adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto svolgimento dei programmi. La Commissione, se ritiene che una decisione adottata dal consiglio di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi, calendario o risultati, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

15.   Tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero essere espressi entro un mese, la Commissione può adottare misure adeguate a norma del regolamento (UE) n. 1285/2013.

16.   Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato dell’evoluzione dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza.

17.   Il calendario dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza rispetta il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1285/2013»;

5)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Compiti del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza

1.   Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i seguenti compiti:

a)

gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida del consiglio di accreditamento di sicurezza;

b)

attua quella parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell’Agenzia di cui al presente capo, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza;

c)

collabora con il direttore esecutivo e lo aiuta ad elaborare il progetto di tabella dell’organico di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e le strutture organizzative dell’Agenzia;

d)

prepara la sezione della relazione sui progressi realizzati di cui all’articolo 8, lettera g) riguardo alle attività operative di cui al presente capo e la trasmette al consiglio di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo in tempo utile per l’integrazione nella relazione sui progressi realizzati;

e)

prepara la sezione della relazione annuale e del piano d’azione di cui rispettivamente alle lettere h) e r) dell’articolo 8, riguardo alle attività operative di cui al presente capo e le trasmette in tempo utile al direttore esecutivo;

f)

rappresenta l’Agenzia per le attività e le decisioni di cui al presente capo;

g)

esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia coinvolto nelle attività di cui al presente capo, i poteri previsti dall’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati in applicazione del quarto comma dell’articolo 6, paragrafo 3.

2.   Per le attività di cui al presente capo, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale»;

6)

all’articolo 12, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accreditamento di sicurezza, di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto il loro controllo, di accedere alle informazioni classificate e alle zone e/o siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all’articolo 10, lettera h). Tali prove e audit vengono effettuati conformemente ai seguenti principi:

i)

si sottolinea l’importanza della sicurezza e della gestione efficiente del rischio presso le entità ispezionate;

ii)

si raccomandano contromisure per attenuare l’impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate»;

7)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, un progetto di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell’Agenzia. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell’organico»;

b)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

6.   Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell’organico e del programma di lavoro annuale provvisorio, alla Commissione nonché ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l’Unione ha concluso accordi ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1»;

8)

all’articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N; ad eccezione della parte dell’esecuzione del bilancio che rientra tra i compiti affidati, se necessario, all’Agenzia in forza dell’articolo 14, paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1285/2013, per la quale si applica la procedura di cui agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

9)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IV bis

RISORSE UMANE

Articolo 15 bis

Personale

1.   Al personale impiegato dall’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di detto statuto e detto regime.

2.   Il personale dell’Agenzia è composto da agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

3.   Le regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l’autonomia e l’indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell’Agenzia, conformemente all’articolo 10, lettera i).

Articolo 15 ter

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all’esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il candidato prescelto dal consiglio di accreditamento di sicurezza può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Per la conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione dei risultati del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide dell’Agenzia.

Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni.

Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può successivamente partecipare ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle competenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

4.   Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente al programma di lavoro annuale e pluriennale. Tale scambio di vedute non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza contemplate dal capo III.

Articolo 15 quater

Esperti nazionali distaccati

L’Agenzia può altresì ricorrere ad esperti nazionali. Tali esperti possiedono nulla osta di sicurezza adeguati al livello di classificazione delle informazioni che trattano. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale»;

10)

gli articoli 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

Prevenzione antifrode

1.   Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all’Agenzia senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). A tale scopo l’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (*8) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell’Agenzia e agli esperti nazionali distaccati, avvalendosi del modello di decisione allegato a tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di controllare i beneficiari dei crediti dell’Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell’Unione attraverso l’Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

3.   Nel quadro delle sovvenzioni finanziate o dei contratti conclusi dall’Agenzia, l’OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*9), al fine di lottare contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione.

4.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione stipulati dall’Agenzia con i paesi terzi od organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni di sovvenzione conclusi dall’Agenzia con terzi e qualsiasi decisione di finanziamento presa dall’Agenzia prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possano procedere a controlli e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 17

Privilegi e immunità

All’Agenzia e al suo personale, di cui all’articolo 15 bis, si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(*7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1)."

(*8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15."

(*9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2)»;"

11)

l’articolo 18 è soppresso.

12)

gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 22

Norme di sicurezza relative alla protezione delle informazioni sensibili o classificate

1.   L’Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell’Unione.

2.   L’Agenzia può stabilire, nel suo regolamento interno, disposizioni per il trattamento di informazioni sensibili non classificate aventi come oggetto, tra l’altro, lo scambio, il trattamento e l’archiviazione delle stesse.

Articolo 22 bis

Conflitti di interesse

1.   I membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell’entrata in servizio e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate.

2.   Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

3.   Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.

Articolo 23

Partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali

1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tale partecipazione, e le relative condizioni, sono definite in un accordo tra l’Unione e il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni pratiche per la partecipazione di paesi terzi o organizzazioni internazionali ai lavori dell’Agenzia, comprese gli accordi sulla loro partecipazione alle iniziative intraprese dall’Agenzia, sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 23 bis

Aggiudicazione di appalti pubblici in comune con gli Stati membri

Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia è autorizzata ad aggiudicare appalti pubblici in comune con gli Stati membri, secondo le modalità previste dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione. (*10)

(*10)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1)»;"

13)

L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Revisione, valutazione e audit

1.   Entro il 31 dicembre 2016, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede ad una valutazione dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni, la sua efficacia, il suo buon funzionamento, i suoi metodi di lavoro, le sue esigenze e l’utilizzo delle risorse che le sono attribuite. Tale valutazione comprende in particolare l’esame di un’eventuale modifica dell’ambito di applicazione o della natura dei compiti dell’Agenzia e delle relative implicazioni finanziarie. Prende in considerazione l’applicazione della politica dell’Agenzia in materia di conflitto di interessi e riflette inoltre le eventuali circostanze che possano aver pregiudicato l’autonomia e l’indipendenza del consiglio di accreditamento di sicurezza.

2.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia la relazione di valutazione e le proprie conclusioni. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

3.   Una valutazione su due comprende un esame del bilancio dell’Agenzia alla luce dei suoi obiettivi e dei suoi compiti. Se la Commissione ritiene che il mantenimento dell’Agenzia non è più giustificato rispetto agli obiettivi e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre, se del caso, l’abrogazione del presente regolamento.

4.   Su richiesta del consiglio di amministrazione o della Commissione, possono essere svolti audit esterni sui risultati dell’Agenzia».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347del 20.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

(5)  Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30).

(6)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(7)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

(8)  GU L 15 del 20.1.2014, pag. 1.

(9)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

(10)  Decisione 2010/803/UE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri del 10 dicembre 2010 relativa alla sede dell’Agenzia del GNSS europeo (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 15).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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