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Document 32011R1141

Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 293 del 11.11.2011, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1141/oj

11.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1141/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4 e l’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato di detto regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento citato, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2.

(3)

In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2), che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile, prevede disposizioni generali relative ai metodi di screening dei passeggeri, secondo quanto disposto nella parte A del suo allegato.

(4)

Gli scanner di sicurezza rappresentano un metodo efficace per lo screening dei passeggeri. Sarebbe pertanto opportuno autorizzarne l’impiego presso gli aeroporti dell’UE aggiungendoli all’elenco dei metodi di screening consentiti.

(5)

La Commissione ha chiesto al suo comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) di valutare gli effetti che gli scanner di sicurezza ad emissione di radiazioni ionizzanti possono avere sulla salute umana. Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), e la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (4), in questa fase, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini, all’elenco dei metodi consentiti di screening dei passeggeri ai fini della sicurezza dell’aviazione civile sono aggiunti soltanto gli scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti.

(6)

È opportuno che l’impiego degli scanner di sicurezza sia soggetto a disposizioni di attuazione specifiche che consentano l’impiego di questo metodo di screening, da solo o in combinazione con altri, come strumento primario o secondario e a determinate condizioni, stabilite per garantire la tutela dei diritti fondamentali. Dette disposizioni di attuazione sono adottate separatamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

(7)

Stabilendo condizioni operative specifiche sull’impiego degli scanner di sicurezza e offrendo ai passeggeri la possibilità di sottoporsi a metodi di screening alternativi, il presente regolamento, insieme alle disposizioni di attuazione specifiche adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del bambino, il diritto alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(8)

La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con l’industria e con gli Stati membri per garantire che negli aeroporti dell’Unione europea siano installati al più presto possibile soltanto gli scanner di sicurezza basati sul rilevamento automatico degli oggetti pericolosi, in modo che per analizzare le immagini non sia più necessaria la presenza di un esaminatore umano.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(3)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(4)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Nella parte A, paragrafo 1, primo capoverso, dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è aggiunta la lettera seguente:

«f)

scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti».


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