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Document 32008R1183
Commission Regulation (EC) No 1183/2008 of 28 November 2008 amending Regulation (EC) No 1019/2002 on marketing standards for olive oil
Regolamento (CE) n. 1183/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
Regolamento (CE) n. 1183/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
GU L 319 del 29.11.2008, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogato da 32012R0029
29.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/51 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) prevede un regime di indicazioni facoltative per gli oli di oliva. A norma dell'articolo 5, lettera c), di tale regolamento, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini possono figurare sull'etichetta solo se basate sui risultati di un metodo di analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (3). In conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, tale disposizione si deve applicare a decorrere dal 30 novembre 2008. |
(2) |
I lavori avviati dal consiglio oleicolo internazionale (COI) sulla ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli di oliva vergini si sono conclusi nel novembre 2007. Per adeguare la normativa comunitaria al metodo riveduto del COI occorre modificare l'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002. Tale adeguamento fa parte della modifica di varie norme di etichettatura dell'olio di oliva, la cui entrata in vigore è prevista per il 1o luglio 2009. Sarebbe inopportuno, soprattutto per gli operatori che dovranno adeguare l'etichettatura dei propri prodotti, applicare le attuali disposizioni dell'articolo 5, lettera c), solo per il periodo dal 30 novembre 2008 al 30 giugno 2009. |
(3) |
Occorre perciò rinviare la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 al 1o luglio 2009. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1019/2002. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.
(3) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.