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Document 32008F0909

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

GU L 327 del 5.12.2008, p. 27–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/909/oj

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/27


DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (1), pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l’estensione dell’applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16).

(3)

Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea (2) prevede che gli Stati membri completino il programma di misure, specie per quanto attiene all’esecuzione delle condanne definitive a una pena detentiva.

(4)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l’esecuzione della parte residua della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e solo previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale di tale convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell’interessato indipendentemente dal suo consenso, non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell’esecuzione di una pena o una misura.

(5)

I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d’Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest’ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena irrogata.

(6)

La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e applicata in modo da consentire il rispetto dei principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza.

(7)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), contiene una disposizione discrezionale che consente la trasmissione della sentenza e del certificato, per esempio, allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), oppure allo Stato membro in cui la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni e in cui manterrà un diritto di soggiorno permanente.

(8)

Nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione è soggetta a consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e al consenso dell’autorità competente dello Stato di esecuzione. Le autorità competenti dovrebbero tener conto di elementi quali, per esempio, la durata del soggiorno o altri legami con lo Stato di esecuzione. Nei casi in cui la persona condannata possa essere trasferita in uno Stato membro o in un paese terzo ai sensi della legislazione nazionale o di strumenti internazionali, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero valutare, consultandosi, se l’esecuzione nello Stato di esecuzione contribuisca maggiormente all’obiettivo del reinserimento sociale rispetto all’esecuzione nel paese terzo.

(9)

L’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle persona condannata. Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo.

(10)

L’opinione della persona condannata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, può essere utile principalmente nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4. Il termine «soprattutto» è volto a ricomprendere anche i casi in cui l’opinione della persona condannata conterrebbe informazioni che potrebbero essere pertinenti in relazione ai motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 3, non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale.

(11)

La Polonia necessita di maggior tempo rispetto agli altri Stati membri per far fronte alle conseguenze pratiche e materiali del trasferimento di cittadini polacchi condannati in altri Stati membri, soprattutto considerato l’aumento della mobilità dei cittadini polacchi all’interno dell’Unione. Per tale motivo, dovrebbe essere prevista una deroga temporanea di portata limitata per un periodo massimo di cinque anni.

(12)

La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (3). Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

(13)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all’origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all’orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(14)

La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(15)

La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dall’articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(16)

La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità della normativa comunitaria applicabile, ivi comprese, in particolare, la direttiva 2003/86/CE del Consiglio (4), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (5) e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(17)

Laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata «vive», si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali.

(18)

Nell’applicare l’articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe essere possibile trasmettere una sentenza o una copia autenticata della medesima e un certificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ad esempio la posta elettronica o il telefax, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità.

(19)

Nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), lo Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di adattare la pena in conformità della presente decisione quadro prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena che comporta una misura diversa dalla detenzione.

(20)

I motivi di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l’autorità competente abbia applicato la misura che comporta la privazione della libertà personale diversa dalla pena detentiva in conseguenza di un reato.

(21)

Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto del suo scopo. Qualsiasi decisione relativa all’applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero applicare il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 2, in modo che, come regola generale, l’iter della decisione definitiva, procedura di ricorso compresa, si concluda entro novanta giorni.

(23)

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2, la regola della specialità si applichi soltanto qualora la persona sia stata trasferita nello Stato di esecuzione. Non dovrebbe essere pertanto applicabile laddove la persona non sia stata trasferita nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona sia fuggita verso lo Stato di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«sentenza»: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b)

«pena»: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c)

«Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

d)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

Articolo 2

Determinazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, in forza della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 3

Finalità e ambito di applicazione

1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

2.   La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

3.   La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l’esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (7), e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (8).

4.   La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ED ESECUZIONE DELLE PENE

Articolo 4

Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro

1.   A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

a)

lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o

b)

lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o

c)

qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

2.   La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

3.   Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.

4.   Durante tale consultazione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società.

Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato. L’autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato.

5.   Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

6.   Nell’applicare la presente decisione quadro gli Stati membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c).

7.   All’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio che, nei confronti di altri Stati membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessario il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c), per la trasmissione della sentenza e del certificato:

a)

se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente; e/o

b)

se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Nei casi di cui alla lettera a), per diritto di soggiorno permanente si intende che la persona interessata:

gode di un diritto di soggiorno permanente nel rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi degli articoli 18, 40, 44 e 52 del trattato che istituisce la Comunità europea, o

possiede un permesso di soggiorno valido, in qualità di soggiornante permanente o di lungo periodo, per il rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi dell’articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardo agli Stati membri cui si applica tale normativa comunitaria, o in conformità della legislazione nazionale, riguardo agli Stati membri cui non si applica.

Articolo 5

Trasmissione della sentenza e del certificato

1.   La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

2.   Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

3.   Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

4.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall’azione comune 98/428/GAI del Consiglio (9), al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.

5.   L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato, qualora non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all’esecuzione, trasmette d’ufficio la sentenza corredata del certificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione e ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 6

Opinione e notifica della persona condannata

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

2.   Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa:

a)

allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive;

b)

allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza;

c)

allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione.

3.   In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell’età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

L’opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo, l’opinione della persona condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 4. Se la persona condannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione.

4.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard per la notifica che figura nell’allegato II. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona condannata di conseguenza.

5.   Il paragrafo 2, lettera a), non si applica alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011. La Polonia può notificare in qualsiasi momento al segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà più di tale deroga.

Articolo 7

Doppia incriminabilità

1.   I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena irrogata:

partecipazione a un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (10),

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furto organizzato o a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket e estorsione,

contraffazione e pirateria di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

violenza sessuale,

incendio doloso,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio.

2.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all’elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4.   Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2.   Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3.   Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4.   La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata.

Articolo 9

Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:

a)

il certificato di cui all’articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;

b)

i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatti;

c)

l’esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

d)

in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

e)

la pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

f)

la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un’immunità che rende impossibile l’esecuzione della pena;

g)

la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;

h)

alla data di ricezione della sentenza da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

i)

la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata, tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, della data e del luogo del procedimento sfociato nella sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato ad un’autorità competente di non opporsi al procedimento;

j)

prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lo Stato di esecuzione chiede, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato di emissione rifiuta, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera g), che la persona interessata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale nello Stato di esecuzione per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento e diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento;

k)

la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l’articolo 8, paragrafo 3, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario;

l)

la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all’interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2.   Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera l), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, a titolo eccezionale e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l), l’autorità competente nello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l’autorità competente nello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Articolo 10

Riconoscimento ed esecuzione parziali

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l’autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l’esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da loro stabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.

Articolo 11

Rinvio del riconoscimento della sentenza

Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all’articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, fino a una ragionevole scadenza fissata dallo Stato di esecuzione affinché il certificato sia completato o corretto.

Articolo 12

Decisione in merito all’esecuzione della pena e termini

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché di eventuali decisioni di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.   A meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell’articolo 11 o dell’articolo 23, paragrafo 3, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena è presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.

3.   Se, in casi eccezionali, per l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il periodo di cui al paragrafo 2, tale autorità informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

Articolo 13

Ritiro del certificato

Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena.

Articolo 14

Arresto provvisorio

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest’ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione e prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio, in attesa di una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in virtù della presente norma.

Articolo 15

Trasferimento delle persone condannate

1.   Qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona condannata è trasferita nello Stato di esecuzione a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena.

2.   Se il trasferimento della persona condannata entro il termine di cui al paragrafo 1 è impedito da circostanze impreviste, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L’autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

Articolo 16

Transito

1.   Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all’articolo 4 corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.

2.   Quando riceve una richiesta di autorizzare il transito, lo Stato membro al quale è richiesto il transito informa lo Stato di emissione se non può garantire che la persona condannata non sarà perseguita o, tranne nei casi previsti dal paragrafo 1, detenuta o altrimenti soggetta a misure restrittive della libertà personale nel suo territorio per reati commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di emissione. In tal caso lo Stato di emissione può ritirare la richiesta.

3.   Lo Stato membro al quale è richiesto il transito rende nota la sua decisione, che è presa in via prioritaria entro e non oltre una settimana dal ricevimento della richiesta, con la medesima procedura. Tale decisione può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione allo Stato membro di transito, qualora detta traduzione sia richiesta a norma del paragrafo 1.

4.   Lo Stato membro al quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.

5.   In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 72 ore.

Articolo 17

Legislazione applicabile all’esecuzione

1.   L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l’autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.

4.   Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento.

Articolo 18

Specialità

1.   Una persona trasferita nello Stato di esecuzione in virtù della presente decisione quadro, fatto salvo il paragrafo 2, non è perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale;

c)

il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona condannata sia passibile di una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà personale, in particolare una sanzione pecuniaria o una misura sostitutiva della medesima, anche se la sanzione o misura sostitutiva può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona condannata abbia acconsentito al trasferimento;

f)

qualora, dopo essere stata trasferita, la persona condannata abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità riguardo a specifici reati anteriori al suo trasferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all’assistenza legale;

g)

per i casi diversi da quelli menzionati alle lettere da a) ad f), qualora lo Stato di emissione dia il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

3.   La richiesta di consenso è presentata all’autorità competente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI nonché di una traduzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della stessa. Il consenso è accordato qualora vi sia un obbligo di consegna della persona ai sensi della suddetta decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro, lo Stato di esecuzione fornisce le garanzie ivi previste.

Articolo 19

Amnistia, grazia, revisione della sentenza

1.   L’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2.   Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro.

Articolo 20

Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione

1.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della pena non appena informata della decisione o della misura di cui al paragrafo 1 dall’autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 21

Informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire

L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a)

della trasmissione della sentenza e del certificato all’autorità competente responsabile dell’esecuzione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5;

b)

dell’impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest’ultimo non è tenuto ad eseguire la pena;

c)

della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, unitamente alla data della decisione;

d)

dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena a norma dell’articolo 9, corredata di una motivazione;

e)

dell’eventuale decisione di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;

f)

dell’eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, corredata di una motivazione;

g)

delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;

h)

dell’evasione della persona condannata;

i)

dell’esecuzione della pena non appena conclusa.

Articolo 22

Conseguenze del trasferimento della persona condannata

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non procede all’esecuzione della pena una volta che l’esecuzione della medesima sia iniziata nello Stato di esecuzione.

2.   Lo Stato di emissione riacquista il diritto di procedere all’esecuzione della pena non appena informato dallo Stato di esecuzione della mancata esecuzione parziale della pena ai sensi dell’articolo 21, lettera h).

Articolo 23

Lingue

1.   Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, non è richiesta la traduzione della sentenza.

3.   Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, indicare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che in qualità di Stato di esecuzione può, immediatamente dopo il ricevimento della sentenza e del certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena, chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea. Tale richiesta è preceduta, se necessario, da una consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire le parti essenziali della sentenza da tradurre.

La decisione sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione o, qualora lo Stato di esecuzione decida di tradurre la sentenza a proprie spese, fino all’ottenimento della traduzione.

Articolo 24

Spese

Le spese risultanti dall’applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese legate al trasferimento della persona condannata nello Stato di esecuzione e di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 25

Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo

Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Relazioni con altri accordi e intese

1.   Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all’articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,

la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970,

il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

2.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 27 novembre 2008, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

3.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente al 5 dicembre 2008, nella misura in cui essi consentano di approfondire e di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

4.   Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 5 marzo 2009, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

Articolo 27

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 28

Disposizione transitoria

1.   Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2.   Tuttavia, al momento dell’adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 29

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 5 dicembre 2011.

2.   Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3.   Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le notifiche o dichiarazioni formulate a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 23, paragrafi 1 o 3.

4.   Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea, uno Stato membro che abbia ripetutamente incontrato difficoltà nell’applicazione dell’articolo 25 della presente decisione quadro, non risolte mediante consultazioni bilaterali, ne informa il Consiglio e la Commissione. La Commissione, in base a tali informazioni e a qualsiasi altra informazione in suo possesso, redige una relazione, corredata delle iniziative che ritiene opportune, per risolvere tali difficoltà.

5.   Entro il 5 dicembre 2013, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute, corredata delle iniziative che ritiene opportune. Il Consiglio, in base alle relazioni della Commissione e alle eventuali iniziative, riesamina in particolare l’articolo 25 per considerare se si debba sostituire con disposizioni più specifiche.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(4)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(5)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(6)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(7)  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

(9)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(10)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

NOTIFICA ALLA PERSONA CONDANNATA

Con la presente Le viene notificata la decisione del … (autorità competente dello Stato di emissione) di trasmettere la sentenza del … (autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione) in data … (data della sentenza) … (numero di riferimento; se disponibile) a … (Stato di esecuzione) ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena ivi irrogata in conformità della legislazione nazionale che recepisce la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione di … (Stato di esecuzione). Le autorità di detto Stato saranno competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

L’autorità competente di … (Stato di esecuzione) deve dedurre dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena. L’autorità competente di … (Stato di esecuzione) può adattare la pena solo se essa è incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura. La pena adottata non deve aggravare per natura o durata la pena pronunciata in … (Stato di emissione).


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