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Document 32007R0754

    Regolamento CE n. 754/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

    GU L 172 del 30.6.2007, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/754/oj

    30.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/26


    REGOLAMENTO CE N. 754/2007 DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 2007

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l'articolo 8,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio (3) fissa le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2007.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1941/2006 prevede che i giorni aggiuntivi di divieto assegnati dagli Stati membri in alcune sottodivisioni del Mar Baltico siano divisi in periodi di almeno cinque giorni. Tuttavia la suddetta disposizione non dovrebbe applicarsi nel caso in cui i giorni aggiuntivi di divieto siano contigui a uno dei periodi di divieto fissati dal regolamento, sempreché la durata complessiva del periodo di chiusura sia pari o superiore a cinque giorni. È opportuno chiarire retroattivamente l'assegnazione dei giorni aggiuntivi di divieto.

    (3)

    È opportuno chiarire le disposizioni relative ai porti designati.

    (4)

    I palangari derivanti dovrebbero essere esclusi dai tipi di attrezzi interessati dalle limitazioni dello sforzo di pesca quando questo tipo di attrezzo non è utilizzato per pescare il merluzzo bianco.

    (5)

    Poiché si ritiene necessario mantenere il riferimento alla sottodivisione 27 per quanto riguarda le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico in considerazione dell'entità minima delle catture di merluzzo bianco in tale sottodivisione, il riferimento a tale sottodivisione dovrebbe essere soppresso.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio (4) stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

    (7)

    È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

    (8)

    È opportuno rettificare taluni contingenti relativi a talune specie e le rispettive note in calce che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio (5) stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

    (10)

    È opportuno chiarire talune disposizioni speciali relative agli sbarchi e ai trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC.

    (11)

    È opportuno precisare il titolo dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 e la designazione di alcune zone al fine di garantire la corretta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

    (12)

    I limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono fissati sulla scorta del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e conformemente al punto 8 dell'allegato II D del regolamento (CE) n. 41/2007. Il cicerello è uno stock del Mar del Nord condiviso con la Norvegia ma attualmente non gestito congiuntamente. I limiti di cattura finali sono conformi al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni sulla pesca con la Norvegia del 22 maggio 2007.

    (13)

    È opportuno limitare le condizioni che si applicano ai contingenti di catture accessorie di razze a quantitativi superiori a 200 kg di tali specie.

    (14)

    Il periodo di riferimento relativo alla quantificazione dello sforzo di pesca attuato dalle flotte beneficiarie dell'assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca è indicato in modo errato e dovrebbe essere rettificato.

    (15)

    Le coordinate che indicano la zona relativa alle misure tecniche nel Mare d'Irlanda di cui all'allegato III non sono indicate in modo corretto e dovrebbero essere rettificate.

    (16)

    Nella sua terza riunione annuale svoltasi dall'11 al 15 dicembre 2006, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha adottato, tra l'altro, una serie di misure per la protezione delle risorse tonniere ed altre misure intese a regolamentare la pesca del pesce spada in alcune zone. È opportuno che tali misure siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

    (17)

    Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Tale accordo prevede un aumento del numero di licenze della Comunità da 77 a 93. È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario.

    (18)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1941/2006

    Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1941/2006 sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

    La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

    Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 51, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di ogni nave da pesca o il suo rappresentante che detenga a bordo pesce di cui all'articolo 49 e che intenda entrare in un porto per effettuare uno sbarco o un trasbordo deve comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di tale porto almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.»;

    2)

    l'articolo 52 è modificato come segue:

    a)

    il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o trasbordo o, qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo o gli Stati di bandiera della nave cedente hanno confermato inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che:»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le autorità competenti dello Stato di approdo notificano sollecitamente la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV con la parte C debitamente compilata alla Commissione e al Segretario della NEAFC, qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona della convenzione NEAFC.»;

    3)

    l'articolo 53, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi da navi da pesca di paesi terzi, di cui all'articolo 49, avvenuti ogni anno nei loro porti.»;

    4)

    gli allegati I A, II A, III e IV del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tuttavia, l'articolo 1, per quanto riguarda le modifiche figuranti nell'allegato I, punti 1 e 2, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GABRIEL


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

    (3)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).

    (4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007.

    (5)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 1941/2006 sono modificati come segue:

    1)

    Nell'allegato I:

    a)

    è soppressa la nota 1 tra le voci relative alla specie merluzzo bianco nella sottodivisione 25-32 (acque CE) e alla specie merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 (acque CE);

    b)

    è soppressa l'appendice 1 dell'allegato I.

    2)

    l'allegato II è modificato come segue:

    a)

    il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

    «1.1.

    La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi, esclusi i palangari derivanti, è vietata:

    a)

    dal 1o al 7 gennaio, dal 31 marzo al 1o maggio e 31 dicembre nelle sottodivisioni 22-24; e

    b)

    dal 1o al 7 gennaio, dal 5 al 10 aprile, dal 1o luglio al 31 agosto e 31 dicembre nelle sottodivisioni 25-26.»;

    b)

    il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

    «1.2.

    Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi, esclusi i palangari derivanti, sia altresì vietata:

    a)

    per 77 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo di cui al punto 1.1, lettera a); e

    b)

    per 67 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-26, escluso il periodo di cui al punto 1.1, lettera b).

    Gli Stati membri dividono i giorni di cui alle lettere a) e b) in periodi di almeno 5 giorni, a meno che tali giorni non si aggiungano, rispettivamente, ai periodi di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1, escluso il 31 dicembre.»;

    c)

    è aggiunto il seguente punto:

    «1.3.

    Qualora la pesca sia effettuata con palangari derivanti nei periodi e nei giorni di cui ai punti 1.1 e 1.2, non è consentito detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.»

    3)

    Il punto 2.7.1 dell'allegato III è sostituito dal seguente:

    «2.7.1.

    Se uno Stato membro dispone di porti designati per lo sbarco di merluzzo bianco, i pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente in questi porti designati.»


    ALLEGATO II

    La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata come segue:

    1)

    La voce relativa alla specie berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Berici

    Beryx spp.

    Zona

    :

    III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

    Anno

    2007

    2008

     

    Spagna

    74

    74

     

    Francia

    20

    20

     

    Irlanda

    10

    10

     

    Portogallo

    214

    214

     

    Regno Unito

    10

    10

     

    CE

    328

    328»

     

    2)

    La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIbcd è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    IIIa e IIIbcd (Acque comunitarie)

    Anno

    2007

    2008

     

    Danimarca

    1 002

    946

     

    Germania

    6

    5

     

    Svezia

    52

    49

     

    CE

    1 060

    1 000»

     

    3)

    La voce relativa alla specie granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VIII, IX, X, XII e XIV e nelle acque della zona V (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

    Anno

    2007

    2008

     

    Germania

    40

    40

     

    Spagna

    4 391

    4 391

     

    Francia

    202

    202

     

    Irlanda

    9

    9

     

    Regno Unito

    18

    18

     

    Lettonia

    71

    71

     

    Lituania

    9

    9

     

    Polonia

    1 374

    1 374

     

    CE

    6 114

    6 114»

     

    4)

    La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

    Anno

    2007

    2008

     

    Spagna

    4

    3

     

    Francia

    23

    15

     

    Irlanda

    6

    4

     

    Portogallo

    7

    5

     

    Regno Unito

    4

    3

     

    CE

    44

    30»

     

    5)

    La voce relativa alla specie molva azzurra nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VI e VII è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) (2)

    Anno

    2007

    2008

     

    Germania

    26

    21

     

    Estonia

    4

    3

     

    Spagna

    83

    67

     

    Francia

    1 898

    1 518

     

    Irlanda

    7

    6

     

    Lithuania

    2

    1

     

    Polonia

    1

    1

     

    Regno Unito

    482

    386

     

    Altri1 (1)

    7

    6

     

    CE

    2 510

    2 009

     

    6)

    La voce relativa alla specie occhialone nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

    Anno

    2007

    2008

     

    Spagna (3)

    10

    10

     

    Portogallo (3)

    1 116

    1 116

     

    Regno Unito (3)

    10

    10

     

    CE (3)

    1 136

    1 136

     


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)  Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Tutti i pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco per quanto riguarda gli sbarchi superiori a 5 tonnellate di molva azzurra e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni bordata di pesca.»

    (3)  Fino al 10 % dei contingenti per il 2008 può essere catturato nel dicembre 2007.»


    ALLEGATO III

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue:

    1)

    l'allegato IA è così modificato

    a)

    Il titolo è sostituito dal seguente:

    b)

    La voce relativa alla specie cicerelli nella zona CIEM IIIa; acque CE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Cicerelli

    Ammodytidae

    Zona

    :

    IIIa; acque CE delle zone IIa e IV (1)

    SAN/2A3A4.

    Danimarca

    144 324 (2)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    3 155 (3)

    Tutti gli Stati membri

    5 521 (4)  (5)

    CE

    153 000 (6)

    Norvegia

    20 000 (7)

    TAC

    Non pertinente (8)

    c)

    La voce relativa alla specie aringa nella zona CIEM IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Aringa (9)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque comunitarie e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    HER/04A., HER/04B.

    Danimarca

    50 349

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    34 118

    Francia

    19 232

    Paesi Bassi

    47 190

    Svezia

    3 470

    Regno Unito

    50 279

    CE

    204 638

    Norvegia

    50 000 (10)

    TAC

    341 063

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)

    CE

    50 000»

    d)

    La voce relativa alla specie aringa nelle zone CIEM Vb e VIb e nelle acque comunitarie della zona CIEM VIaN è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (11)

    HER/5B6ANB.

    Germania

    3 727

    TAC precauzionale.

    Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    705

    Irlanda

    5 036

    Paesi Bassi

    3 727

    Regno Unito

    20 145

    CE

    33 340

    Isole Færøer

    660 (12)

    TAC

    34 000

    e)

    La voce relativa alla specie eglefino nelle zone CIEM VIb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

    HAD/6B1214

    Belgio

    10

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    12

    Francia

    509

    Irlanda

    363

    Regno Unito

    3 721

    CE

    4 615

    TAC

    4 615»

    f)

    La voce relativa alla specie Razze nelle acque CE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Razze

    Rajidae

    Zona

    :

    Acque CE delle zone IIa e IV

    SRX/2AC4-C

    Belgio

    369 (13)

    TAC precauzionale.

    Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    14 (13)

    Germania

    18 (13)

    Francia

    58 (13)

    Paesi Bassi

    314 (13)

    Regno Unito

    1 417 (13)

    CE

    2 190 (13)

    TAC

    2 190

    2)

    L'allegato IIA è così modificato:

    a)

    il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

    «10.1.

    Un numero supplementare di giorni in cui il peschereccio può essere presente nell'area allorquando trasporta a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 4.1 può essere assegnato agli Stati membri dalla Commissione sulla base di cessazioni permanenti di attività di pesca iniziate il 1o gennaio 2002. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 misurato in chilowatt-giorni dei pescherecci ritirati che utilizzavano gli attrezzi in questione nell'area pertinente sarà diviso per lo sforzo messo in atto da tutti i pescherecci che utilizzavano detti attrezzi durante il 2001. Il numero supplementare di giorni è poi calcolato moltiplicando la proporzione così ottenuta per il numero di giorni inizialmente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non è di applicazione se un peschereccio è stato sostituito in conformità con il punto 5.2 o se si è già ricorso al ritiro in anni precedenti per ottenere giorni supplementari in mare.»

    b)

    Il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

    «11.4.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, sei giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).»

    c)

    Il punto 11.5 è sostituito dal seguente:

    «11.5.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, dodici giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, tranne gli attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).»

    3)

    L'allegato III è così modificato:

    a)

    il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

    «8.1.

    Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2007, è proibito utilizzare reti a strascico, sciabiche o simili attrezzi trainati, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o reti fisse simili o qualsiasi altro attrezzo da pesca che comporti ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

    dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, e

    dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti,

    il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord, a 54° 30′ N

    54° 30′ N, 4° 50′ O

    53° 15′ N, 4° 50′ O

    il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15′ N.»

    b)

    Il punto 9.4 è sostituito dal seguente:

    «9.4.

    In deroga al punto 9.3, è consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

    a)

    Le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 2,5 km e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure

    b)

    Le reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete non dovrà superare 10 km di lunghezza. La lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 72 ore.

    Tuttavia, questa deroga non si applica nella zona di regolamentazione della NEAFC.»

    c)

    Il punto 21 è sostituito dal seguente:

    «21.   Pacifico centro-occidentale

    21.1.

    Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (“la zona della convenzione”) si limiti allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

    21.2.

    Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e tonno albacora.

    21.3.

    I piani di gestione di cui al punto 21.2 vanno presentati alla Commissione entro il 15 ottobre 2007. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione, sulla base dei piani suddetti, presenta un piano di gestione comunitario al segretariato della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).

    21.4.

    Possono praticare la pesca del pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione al massimo 14 navi comunitarie. La partecipazione della Comunità è limitata alle imbarcazioni battenti bandiera della Spagna.»

    4)

    L'allegato IV è così modificato:

    a)

    La parte I è sostituita dalla seguente:

    «PARTE I

    Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di licenze

    Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    93

    DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

    69

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    80

    FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

    50

    Sgombro, a sud di 62° 00′ N, pesca con ciancioli

    11

    DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

    non pertinente

    Sgombro, a sud di 62° 00′ N, pesca al traino

    19

    non pertinente

    Sgombro, a nord di 62° 00′ N, pesca con ciancioli

    11 (15)

    DK: 11

    non pertinente

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Acque delle Isole Færøer

    Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e ad est di 6° 30′ O

    8 (16)

     

    4

     

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

     

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N N e ad ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O.

    70

    DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

    20 (18)

     

    Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

    70

     

    22 (18)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

    36

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

    20

    Pesca con palangari

    10

    UK: 10

    6

    Pesca dello sgombro

    12

    DK: 12

    12

    Pesca dell'aringa a nord di 62° N

    21

    DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

    21

    b)

    La parte II è sostituita dalla seguente:

    «PARTE II

    Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di licenze

    Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    20

    Isole Færøer

    Sgombro, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30′ N)

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    21

    21

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N); cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

    15

    15

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, II, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela

    Lutiani (19) (acque della Guiana francese)

    41

    pm

    Squali (acque della Guiana francese)

    4

    pm


    (1)  Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair Isle e Foula.

    (2)  Di cui non più di 125 459 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 18 865 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.

    (3)  Di cui non più di 2 742 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 413 t restanti possono essere pescate esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.

    (4)  Di cui non più di 4 799 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 722 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa; gli Stati membri diversi dalla Svezia possono pescare esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.

    (5)  Eccetto Danimarca e Regno Unito.

    (6)  Di cui non più di 133 000 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 20 000 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.

    (7)  Da prelevare nella zona CIEM IV.

    (8)  Non più di 170 000 t possono essere pescate nelle zone CIEM IIa e IV in conformità del verbale concordato con la Norvegia il 22 maggio 2007.»

    (9)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.

    (10)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)

    CE

    50 000»

    (11)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.

    (12)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.»

    (13)  Contingente di catture accessorie. Quando più di 200 kg di queste specie sono catturate in un periodo continuo di 24 ore, queste specie non comprendono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo.»

    (14)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

    (15)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00′ N.

    (16)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.

    (17)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

    (18)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.»

    (19)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

    Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve accompagnare la domanda di licenza.

    Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»


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