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Document 32007D0025

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità [notificata con il numero C(2006) 6958] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 8 del 13.1.2007, pp. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, pp. 53–58 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32021R1938

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/oj

13.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito di un’epidemia di influenza aviaria nel Sud-est asiatico nel 2004, causata da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (2). La decisione 2005/759/CE vige fino al 31 dicembre 2006.

(2)

Focolai di influenza aviaria causati dal ceppo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 vengono tuttora regolarmente riscontrati in alcuni paesi membri dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), anche non colpiti in precedenza. La malattia dunque non è ancora estinta. Continuano a verificarsi inoltre casi di infezione umana, anche letali, dovuti a stretti contatti con uccelli infetti in vari paesi del mondo.

(3)

In seguito a una richiesta della Commissione, il Comitato sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell’AESA ha adottato nella sua seduta del 26/27 ottobre 2006 un Parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nella Comunità di volatili diversi dal pollame. Il parere rileva i rischi dovuti alla diffusione di malattie virali come l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, veicolate dall’importazione di uccelli diversi dal pollame, e individua possibili strumenti e opzioni in grado di ridurre i rischi noti per la salute degli animali, conseguenti all’importazione di tali uccelli. Il parere sottolinea anche la difficoltà di distinguere con certezza tra uccelli «catturati allo stato selvatico» e uccelli «allevati in cattività», dato che ai vari tipi di uccelli si possono applicare più metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi.

(4)

Queste conclusioni possono valere anche per i movimenti di uccelli da compagnia provenienti da paesi terzi. Per poter effettuare una netta distinzione tra volatili in cattività, uccelli catturati allo stato selvatico per importazione commerciale e uccelli da compagnia, il movimento degli uccelli da compagnia vivi deve continuare a sottostare a condizioni rigorose, senza distinzione di paese d’origine, in modo da garantire lo status dei volatili e impedire la diffusione delle suddette malattie virali. È perciò opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2007 l’applicazione della misura stabilita dalla decisione 2005/759/CE.

(5)

Fin dalla sua entrata in vigore, la decisione 2005/759/CE è stato modificata più volte. Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 2005/759/CE e sostituirla con la presente decisione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1.   Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se tali uccelli:

a)

provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; oppure

b)

provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi:

i)

prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), o

ii)

dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4 della decisione 2000/666/CE della Commissione (4), o

iii)

negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l’influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure

iv)

prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l’antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.1.14 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.

2.   Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II.

3.   Al certificato veterinario sarà allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato III.

Articolo 2

Controlli veterinari

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell’identità da parte delle autorità competenti ai punti d’ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

2.   Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

3.   Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d’ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

4.   Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica il terzo comma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 3

La presente decisione non si applica all’introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Croazia, isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La decisione 2005/759/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1467/2006/CE della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 3).

(2)   GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/522/CE (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 28).

(3)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/463/CE della Commissione (GU L 183 del 5.7.2006, pag. 20).

(4)   GU L 278 del 31.10.2006, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).


ALLEGATO I

PARTE A

Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

PARTE B

Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Africa,

Americhe,

Asia, Estremo Oriente e Oceania,

Europa,

Medio Oriente.


ALLEGATO II

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

ALLEGATO III

Dichiarazione del proprietario degli uccelli da compagnia o del suo rappresentante

Il sottoscritto, proprietario (1)/rappresentante del proprietario (1) dichiara che:

1)

I volatili saranno accompagnati durante il movimento da una persona appositamente responsabile.

2)

Gli animali non sono destinati a fini commerciali.

3)

Durante il periodo tra l’ispezione veterinaria prima del movimento e l’effettiva partenza i volatili rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

4)

Gli animali sono stati sottoposti a isolamento di 30 giorni prima del viaggio senza entrare in contatto con altri volatili non coperti dal presente certificato (1).

5)

Il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all’introduzione presso la stazione di quarantena di … , come indicato al punto I.12. del certificato (1).

… …

Data e luogo Firma


(1)  Depennare la menzione non pertinente.


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