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Document 32006L0028

    Direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 65 del 7.3.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 216–218 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/28/oj

    7.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/27


    DIRETTIVA 2006/28/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 marzo 2006

    che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (2), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari a norma della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.

    (2)

    Per migliorare la sicurezza dei veicoli, sviluppando l'uso di tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli, la Commissione ha armonizzato con la decisione 2004/545/CE dell'8 luglio 2004 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (3) e con la decisione 2005/50/CE del 17 gennaio il 2005 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, l'uso delle due bande di frequenza dello spettro radio (4).

    (3)

    In conformità con la decisione 2005/50/CE, l’utilizzo di apparecchiature radio a corto raggio da 24 GHz è limitata nel tempo e gli Stati membri hanno istituito un sistema di controllo che verifichi il numero di veicoli dotati di apparecchiature radar a corto raggio nella banda 24 GHz immatricolati nel loro territorio.

    (4)

    La direttiva 72/245/CEE, modificata dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione (5), fornisce agli Stati membri i mezzi adeguati per effettuare tale controllo. La direttiva 70/156/CEE è stata modificata di conseguenza dalla suddetta direttiva.

    (5)

    È ora evidente che le modalità per fornire dati relativi alle apparecchiature radar a corto raggio nella banda da 24 GHz possono essere semplificate, di conseguenza non è necessario richiedere dati relativi all’utilizzo delle apparecchiature radar a corto raggio nella banda da 79 GHz per motivi di controllo nel certificato di conformità (CoC) oltre alle informazioni relative alle apparecchiature da 24 GHz, dal momento che la banda da 79 GHz non interferisce con altre applicazioni e il suo uso non è limitato. È necessario quindi modificare i requisiti relativi all’uso dell’apparecchiatura radar a corto raggio da 24 GHz ed eliminare i requisiti relativi all’utilizzo dell’apparecchiatura radar a corto raggio da 79 GHz nella direttiva 72/245/CEE. La presente direttiva non altera la validità dell’omologazione dei veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

    (6)

    Solo i servizi tecnici emettono omologazioni secondo il modello di cui all’allegato III C della direttiva 72/245/CEE. Nessun’altra autorità o amministrazione è coinvolta nella procedura. Quindi l’ulteriore timbro dell’attestazione ora richiesto è superfluo e sarà eliminato.

    (7)

    La direttiva 72/245/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (8)

    Le modifiche alla direttiva 72/245/CEE si riflettono sulla direttiva 70/156/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE.

    (9)

    I provvedimenti messi in atto dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, espresso nell’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifica della direttiva 72/245/CEE

    La direttiva 72/245/CEE è così modificata:

    1)

    All’allegato I, il punto 2.1.14 è soppresso.

    2)

    L'allegato II A è modificato come segue:

    a)

    il punto 12.7.1 è sostituito dal seguente:

    «12.7.1.

    veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

    b)

    il punto 12.7.2 è soppresso;

    3)

    L'appendice dell'allegato III A è modificata nel modo seguente.

    a)

    il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente:

    «1.3.1.

    veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

    b)

    il punto 1.3.2 è soppresso.

    4)

    All’allegato III C, le parole «Timbro dell'amministrazione» compresa la casella sono soppresse.

    Articolo 2

    Modifica della direttiva 70/156/CEE

    La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

    1)

    L'allegato I è così modificato:

    a)

    il punto 12.7.1 è sostituito dal seguente:

    «12.7.1.

    veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

    b)

    il punto 12.7.2 è soppresso.

    2)

    All'allegato III, parte I, la sezione A è modificata nel modo seguente:

    a)

    il punto 12.7.1 è sostituito dal seguente:

    «12.7.1.

    veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

    b)

    il punto 12.7.2 è soppresso.

    3)

    Nell’allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del certificato di conformità (COC) inserire le seguenti modifiche:

    a)

    la voce 50 è sostituita da quanto segue con l’inserimento di una nota:

    «50.

    Osservazioni (6)

    b)

    i punti 50.1, 50.2 e 50.3 sono soppressi.

    Articolo 3

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2006.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

    (2)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2005/83/CE (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 32).

    (3)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

    (4)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

    (5)  GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12.

    (6)  Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: “Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz” »;


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