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Document 32005L0031

    Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 110 del 30.4.2005, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 210–216 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/31/oj

    30.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/36


    DIRETTIVA 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2005

    che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (2) è una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La direttiva riguarda l’eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, secondo la loro destinazione, con i prodotti alimentari.

    (2)

    L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che le misure specifiche devono prescrivere una dichiarazione scritta attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti.

    (3)

    Tale obbligo non è stato ancora previsto nella direttiva 84/500/CEE. Esso deve essere stabilito per tutti gli oggetti di ceramica che siano destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, in modo che tali oggetti siano chiaramente distinti da quelli decorativi.

    (4)

    Le autorità competenti nazionali devono avere accesso a tutti i documenti attestanti che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Di conseguenza, il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire, su richiesta, le informazioni riguardanti le analisi effettuate.

    (5)

    La direttiva 84/500/CEE stabilisce un determinato metodo per l’analisi del piombo e del cadmio. In questo campo si sono registrati progressi tecnologici e il metodo analitico definito nella direttiva è soltanto uno dei vari metodi possibili. La presente direttiva deve recepire i progressi tecnologici e fissare un insieme di criteri di efficienza cui i metodi analitici devono conformarsi, tenendo conto della direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (3).

    (6)

    In base al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale costituito dalla libera circolazione degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, è necessario e opportuno fissare norme per la corretta applicazione della direttiva 84/500/CEE. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all’articolo 5, terzo comma, del trattato.

    (7)

    La direttiva 84/500/CEE deve essere modificata di conseguenza.

    (8)

    Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 84/500/CEE è modificata nel modo seguente:

    1)

    È inserito il seguente articolo 2 bis:

    «Articolo 2 bis

    1.   Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva.

    2.   Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all’articolo 2. Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove.

    2)

    L’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente direttiva.

    3)

    È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo è contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni in modo da:

    a)

    permettere gli scambi commerciali e l’utilizzazione di oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2006;

    b)

    vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2007.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    (2)  GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.

    (3)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).

    (4)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO II

    METODI DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DI PIOMBO E DI CADMIO

    1.   Obiettivo e campo di applicazione

    Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.

    2.   Principio

    La determinazione della cessione specifica di piombo e/o di cadmio è effettuata attraverso un metodo di analisi strumentale che soddisfa i criteri di efficienza di cui al punto 4.

    3.   Reagenti

    Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.

    Per acqua s’intende sempre acqua distillata o acqua di qualità equivalente.

    3.1.   Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa

    Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all’acqua e completare a 1 000 ml.

    3.2.   Soluzioni madre

    Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1 000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nella soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1.

    4.   Criteri di efficienza del metodo di analisi strumentale

    4.1.

    Il limite di rilevamento del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

    0,1 mg/l per il piombo,

    0,01 mg/l per il cadmio.

    Il limite di rilevamento è definito come la concentrazione dell’elemento nella soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1, che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell’apparecchio.

    4.2.

    Il limite di quantificazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

    0,2 mg/l per il piombo,

    0,02 mg/l per il cadmio.

    4.3.

    Recupero. Il recupero di piombo e di cadmio aggiunto alla soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1, deve situarsi tra l’80 % e il 120 % della quantità addizionata.

    4.4.

    Specificità. Il metodo di analisi strumentale utilizzato dev’essere esente da interferenze matriciali o spettrali.

    5.   Metodo

    5.1.   Preparazione del campione

    Il campione dev’essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

    Lavare il campione in una soluzione contenente un detergente liquido di tipo domestico a una temperatura di circa 40 °C. Sciacquare il campione anzitutto in acqua corrente e successivamente in acqua distillata o di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova.

    5.2.   Determinazione del piombo e/o del cadmio

    Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell’allegato I.

    Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell’oggetto studiato.

    Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.

    Effettuare le determinazioni di piombo e/o cadmio in condizioni adeguate.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

    La dichiarazione scritta di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni:

    1)

    identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità;

    2)

    identità dell’oggetto;

    3)

    data della dichiarazione;

    4)

    attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente i prodotti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.»


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