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Document 32004R0585
Commission Regulation (EC) No 585/2004 of 26 March 2004 amending Regulation (EC) No 282/2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 91 del 30.3.2004, p. 17–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2130
Regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 30/03/2004 pag. 0017 - 0020
Regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione del 26 marzo 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Poiché l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità(2), non enuncia con sufficiente chiarezza le disposizioni transitorie nei confronti dei posti d'ispezione frontalieri tra gli Stati membri attuali e i nuovi Stati membri da sopprimersi al momento dell'adesione, è opportuno riformulare tale articolo per eliminare ogni ambiguità. (2) Poiché il documento veterinario comune di entrata del regolamento (CE) n. 282/2004 non è preciso quanto alle dichiarazioni del responsabile del carico di cui alla casella 25 e del veterinario ufficiale di cui alla casella 42, è opportuno riformulare il documento. (3) Per chiarire tutti questi punti appare indispensabile modificare conformemente il regolamento (CE) n. 282/2004. (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 282/2004 è così modificato: 1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 Fino al 1o maggio 2004 il presente regolamento non si applica ai posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato II, destinati ad essere soppressi con l'adesione dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia." 2) Il modello di documento veterinario comune di entrata di cui all'allegato I è sostituito da quello di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1). (2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2004091IT.001901.TIF"> >PIC FILE= "L_2004091IT.002001.TIF">