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Document 32004D0009

    2004/9/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 3 del 7.1.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/9(1)/oj

    32004D0009

    2004/9/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/2004 pag. 0034 - 0035


    Decisione della Commissione

    del 5 novembre 2003

    che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/9/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE(1) e 2001/528/CE(2), che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

    (2) Nelle risoluzioni del 5 febbraio e del 21 novembre 2002, il Parlamento europeo ha appoggiato l'approccio a quattro livelli proposto nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari e ha richiesto l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori bancario e assicurativo, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio alle riforme atte a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

    (3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad attuare tali accordi nei settori bancario e assicurativo e delle pensioni aziendali o professionali e ad istituire al più presto nuovi comitati dotati di poteri consultivi relativamente a tali settori.

    (4) La direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni(3), ha creato un comitato cui è affidato il compito di consigliare la Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di normative nel settore assicurativo.

    (5) La Commissione ha proposto una direttiva che modifica, inter alia, la direttiva 91/675/CEE, la prima direttiva, modificata, 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita(4), la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita(5), e la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), al fine di abrogare le funzioni di consultazione del comitato delle assicurazioni.

    (6) Un tale emendamento rende necessaria la corrispondente e simultanea istituzione di un nuovo comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione in materia di elaborazione di normative comunitarie nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, in appresso denominato "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali".

    (7) Perché ciò sia garantito, la presente decisione deve entrare in vigore solo nel momento stesso in cui entri in vigore la direttiva che abroga le funzioni puramente consultive del comitato delle assicurazioni.

    (8) Il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali deve essere competente per l'esame di tutte le questioni riguardanti l'esecuzione delle disposizioni comunitarie relative ai settori dell'assicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e, in particolare, deve consigliare la Commissione nell'ambito di nuove proposte legislative in detti settori, che la Commissione stessa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, il Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali non deve prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché le disposizioni derivanti da accordi collettivi di lavoro,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito un comitato consultivo in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali nella Comunità, denominato "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" (in appresso "il comitato").

    Articolo 2

    1. Il comitato deve consigliare la Commissione, su richiesta della stessa, sulle questioni politiche riguardanti l'assicurazione, la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali nonché sulle proposte della Commissione in materia. Il comitato deve esaminare tutte le questioni riguardanti l'esecuzione delle disposizioni comunitarie relative ai settori dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali ed in particolare le direttive concernenti detti settori.

    2. Il comitato non deve esaminare problemi specifici riguardanti singole imprese di assicurazione o di riassicurazione o singoli enti pensionistici aziendali o professionali.

    3. Il comitato non deve prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi professionali e, in particolare, l'iscrizione obbligatoria nonché i risultati dei contratti collettivi di lavoro.

    Articolo 3

    1. Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione(7), partecipa alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

    3. La Commissione può invitare alle riunioni esperti e osservatori.

    4. Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.

    5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 4

    Il comitato si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione, quando reputi che la situazione lo richieda, può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno stesso in cui entra in vigore la direttiva che modifica le funzioni puramente consultive del comitato delle assicurazioni.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

    (2) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

    (3) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

    (4) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

    (5) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

    (6) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

    (7) Cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

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