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Document 31999D0228

1999/228/CE: Decisione della Commissione del 5 marzo 1999 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati provenienti da talune zone dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(1999) 496] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 83 del 27.3.1999, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/228/oj

31999D0228

1999/228/CE: Decisione della Commissione del 5 marzo 1999 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati provenienti da talune zone dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(1999) 496] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0077 - 0079


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1999 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati provenienti da talune zone dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(1999) 496] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/228/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 98/622/CE della Commissione (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che con la decisione 92/160/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 97/685/CE (5), la Commissione ha fissato la regionalizzazione di taluni paesi terzi ai fini delle importazioni di equidi;

considerando che le decisioni della Commissione 92/260/CEE (6), 93/195/CEE (7) e 93/197/CEE (8), tutte modificate da ultimo dalla decisione 98/594/CE (9) hanno stabilito le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione sanitaria necessarie per l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati;

considerando che una missione comunitaria della Commissione effettuata in Arabia Saudita ha permesso di constatare che la situazione zoosanitaria in tale paese sembra essere tenuta sotto controllo in modo soddisfacente da parte dei servizi veterinari e che il movimento di equidi da talune parti del territorio verso il resto del paese sembra in particolare essere controllato in maniera efficiente;

considerando che le autorità veterinarie dell'Arabia Saudita si sono impegnate per iscritto a notificare entro 24 ore a mezzo telex, telegramma o fax alla Commissione e agli Stati membri la comparsa di una delle malattie infettive contaggiose degli equidi elencate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, la cui notifica è obbligatoria nel paese nonché, entro un termine adeguato, qualunque modifica delle norme applicabili alle importazioni di equidi o alla loro vaccinazione;

considerando che un'analisi serologica effettuata nell'intero territorio dell'Arabia Saudita ha permesso di considerare il paese esente da almeno sei mesi dalla morva e dalla durina, che inoltre non sono mai comparse l'encefalomielite equina venezuelana né la stomatite vescicolosa, mentre l'esame serologico ha permesso di accertare la presenza di arterite virale equina;

considerando che tenendo conto dei risultati della suddetta indagine, alcune parti dell'Arabia Saudita sono risultate esenti dalla peste equina per più di due anni e che la vaccinazione contro questa malattia è stata ufficialmente vietata e non è stata effettuata nel paese negli ultimi dodici mesi; che tuttavia alcune parti dell'Arabia Saudita non possono essere considerate esenti da tale malattia;

considerando che le competenti autorità dell'Arabia Saudita hanno comunicato alla Commissione l'approvazione ufficiale di un centro di quarantena protetto dagli insetti nei pressi di Riad e hanno fornito un elenco delle firme di ufficiali veterinari abilitati a firmare i certificati internazionali di esportazione;

considerando che tenendo conto della situazione sanitaria di talune parti del territorio dell'Arabia Saudita, appare opportuno regionalizzare il paese in modo da permettere l'importazione di cavalli registrati nella Comunità esclusivamente dalle parti del territorio di tale paese esenti da malattie;

considerando che le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria del paese terzo in esame; che la presente decisione si riferisce esclusivamente ai cavalli registrati;

considerando che per motivi di chiarezza per gli emendamenti all'elenco dei paesi terzi è opportuno utilizzare il codice del paese ISO;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, alla «colonna speciale per gli equidi» è aggiunta la seguente riga rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO relativo al paese:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 92/160/CEE è aggiunto il seguente testo:

«Arabia Saudita

l'intero territorio escluse le zone di protezione e sorveglianza stabilite conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE, così definite:

1. Zona di protezione

1.1. Provincia di Jizan

- l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash Shuqaiq e la strada n. 5 e a nord della strada n. 10

1.2. Provincia di Asir

- la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club equestri delle basi aeree e militari

- la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt attraverso Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub con il confine con la provincia di Najran

- la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Utfah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia Najran)

1.3. Provincia di Najran

- la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riad a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah

- la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen

2. Zona di sorveglianza

2.1. Provincia di Jizan

- la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah e a nord della strada n. 10

2.2. Provincia di Asir

- i club ippici delle basi militari e aeree

- la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo Muhayil sulla strada n. 211

- la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord

- la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riad.

- la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran

2.3. Provincia di Najran

- la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.».

Articolo 3

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo E di cui all'allegato I è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (1) (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (1) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia (1) (TR)».

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, E, è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per la missione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, provenienti dagli Emirati arabi uniti, dal Bahrein, dall'Algeria, dall'Egitto (1), da Israele, dalla Giordania, dal Kuwait, dal Libano, dalla Libia, dal Marocco, da Malta, da Maurizio, da Oman, dal Qatar, dall'Arabia Saudita (1), dalla Siria, dalla Tunisia e dalla Turchia (1)».

Articolo 4

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo E dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (1) (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (1) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia (1) (TR)».

2) L'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario riportato nell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti, Bahrein, Algeria, Egitto (1), Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Malta, Maurizio, Oman, Qatar, Arabia Saudita (1), Siria, Tunisia, Turchia (1)».

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi di cui al gruppo E dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (2) (AE), Bahrein (2) (BH), Algeria (DZ), Egitto (1) (2) (EG), Israele (IL), Giordania (2) (JO), Kuwait (2) (KW), Libano (2) (LB), Libia (2) (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (2) (OM), Qatar (2) (QA), Arabia Saudita (1) (2) (SA), Siria (2) (SY), Tunisia (TN)».

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, E, è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Egitto (1), Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita (1) e Siria, nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Marocco, Malta, Maurizio o Tunisia».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU L 296 del 5. 11. 1998, pag. 16.

(4) GU L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(5) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 54.

(6) GU L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(7) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(8) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(9) GU L 286 del 23. 10. 1998, pag. 53.

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