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Document 31979L1072
Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December 1979 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country
Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese
Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese
GU L 331 del 27.12.1979, p. 11–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008L0009
Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 27/12/1979 pag. 0011 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0084
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0116
++++ OTTAVA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1979 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell ' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all ' interno del paese ( 79/1072/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ' affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( base imponibile uniforme ) ( 1 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione ( 2 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) , considerando che ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 77/388/CEE il Consiglio adotta le modalità comunitarie di applicazione in materia di rimborso dell ' imposta sul valore aggiunto previsto dal paragrafo 3 di detto articolo , a favore dei soggetti passivi non residenti all ' interno del paese ; considerando che occorre evitare che un soggetto passivo residente all ' interno di uno Stato membro sia gravato in via definitiva dell ' imposta che gli è stata fatturata in un altro Stato membro per cessioni di beni o prestazioni di servizi o che è stata versata per importazioni in questo altro Stato membro , e si trovi così assoggettato ad una doppia imposizione ; considerando che è opportuno por fine alle divergenze fra le disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri che sono talvolta all ' origine di deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza ; considerando che una regolamentazione comunitaria in materia costituisce un progresso verso la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni e dei servizi , e contribuisce pertanto a completare il processo di integrazione economica ; considerando che tale regolamentazione non deve far sì che si oggetti passivi siano sottoposti ad un trattamento diverso a seconda dello Stato membro in cui risiedono ; considerando che occorre evitare talune forme di frode o di evasione fiscale ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 77/388/CEE , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità ; che è opportuno tuttavia evitare che questi soggetti passivi beneficino di rimborsi a condizioni più favorevoli di quelle previste per i soggetti passivi comunitari ; considerando che in una prima fase è opportuno limitarsi all ' adozione delle modalità comunitarie di applicazione contenute nella presente direttiva ; che queste modalità prevedono , in particolare , che le decisioni concernenti le domande di rimborso debbano essere notificate entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione e che i rimborsi debbano essere effettuati entro il medesimo termine ; che durante il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per l ' applicazione di queste modalità è opportuno autorizzare la Repubblica italiana a notificare le decisioni che i suoi servizi competenti debbono adottare per quanto riguarda le domande presentate dai soggetti passivi non residenti all ' interno del suo territorio e a effettuare i relativi rimborsi entro il termine di nove mesi , per permettere a tale Stato membro di riorganizzare il sistema attualmente praticato , ai fini dell ' applicazione del regime comunitario ; considerando che modalità ulteriori dovranno essere adottate dal Consiglio per completare questo regime comunitario ; che fino all ' entrata in vigore di queste ultime modalità , gli Stati membri rimborsano l ' imposta che viene applicata sulle operazioni che non rientrano nella presente direttiva secondo le modalità che adottano conformemente all ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 77/388/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , si considera soggetto passivo non residente all ' interno del paese il soggetto passivo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 77/388/CEE che , nel corso del periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase , non ha fissato in tale paese nù la sede della propria attività economica nù costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni nù , in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile , il suo domicilio o la sua residenza abituale e che , nel corso del medesimo periodo , non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi che si consideri localizzata in tale paese , ad eccezione : a ) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie , esentate ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ' articolo 15 o dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , B , C , e D della direttiva 77/388/CEE , b ) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l ' imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva 77/388/CEE . Articolo 2 Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente all ' interno del paese , ma residente in un altro Stato membro , alle condizioni stabilite in appresso , l ' imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all ' interno del paese da altri soggetti passivi , o applicata all ' importazione di beni nel paese , nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all ' articolo 17 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all ' articolo 1 , lettera b ) . Articolo 3 Per beneficiare del rimborso , ogni soggetti passivo di cui all ' articolo 2 che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all ' interno del paese , deve : a ) inoltrare presso il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , una domanda conforme al modello di cui all ' allegato A alla quale saranno allegati gli originali delle fatture o dei documenti d ' importazione . Gli Stati membri mettono a disposizione dei richiedenti una nota esplicativa che deve contenere in tutti i casi gli elementi informativi minimi riportati nell ' allegato C ; b ) comprovare , mediante attestazione rilasciata dall ' amministrazione dello Stato in cui è residente , che egli è assoggettato all ' imposta sul valore aggiunto in tale Stato . Tuttavia , quando il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , è già in possesso di tale documento giustificativo , il soggetto passivo non è più tenuto a fornire un altro per un anno , a decorrere dalla data del rilascio della prima attestazione da parte dell ' amministrazione dello Stato in cui egli è residente . Gli Stati membri non rilasciano alcuna attestazione ai soggetti passivi che beneficiano di una franchigia dell ' imposta ai sensi dell ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 77/388/CEE ; c ) certificare con dichiarazione scritta di non aver effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all ' interno del paese , durante il periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase ; d ) impegnarsi a restituire qualsiasi somma indebitamente riscossa . Articolo 4 Per beneficiare del rimborso , ogni soggetto passivo di cui all ' articolo 2 che non effettuato all ' interno del paese alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nel paese , diversa dalle prestazioni contemplate dall ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , deve a ) adempiere gli obblighi di cui all ' articolo 3 , lettere a ) , b ) e d ) ; b ) certificare con dichiarazione scritta di non avere effettuato , durante il periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase , alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nel paese , diversa dalle prestazioni di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) . Articolo 5 Ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell ' imposta è determinato conformemente all ' articolo 17 della direttiva 77/388/CEE , quale si applica nello Stato membro del rimborso . La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell ' articolo 15 , punto 2 , della direttiva 77/388/CEE . Articolo 6 Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi di cui all ' articolo 2 , oltre agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 , alcun altro obbligo oltre a quello di fornire , in casi particolari , le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso . Articolo 7 1 . La domanda di rimborso di cui agli articoli 3 e 4 deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati , o ad importazioni effettuate , in un periodo non inferiore a tre mesi nù superiore a un anno civile . La domanda può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore a tre mesi qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno civile . Le domande possono riguardare anche fatture o documenti di importazione che non sono stati oggetto di domande precedenti e relativi ad operazioni effettuate nel corso dell ' anno civile in questione . La domanda deve essere presentata al servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , entre i sei mesi successivi allo scadere dell ' anno civile nel corso del quale l ' imposta è divenuta esigibile . Se la domanda si riferisce ad un periodo inferiore a un anno civile , ma uguale o superiore a tre mesi , non può riguardare un importo inferiore all ' equivalente di 200 unità di conto europee in moneta nazionale ; le domande che si riferiscono ad un periodo di un anno civile o al saldo di un anno civile non possono riguardare un importo inferiore all ' equivalente di 25 unità di conto europee in moneta nazionale . 2 . L ' unità di conto europea usata è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 5 ) , determinata alla data del 1° gennaio dell ' anno al quale si riferisce il periodo di cui al paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare fino al 10 % , per eccesso o per difetto , gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale . 3 . Il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , vista ogni fattura o documento di importazione affinchù non possano essere riutilizzati per un ' altra domanda e li restituisce entro un mese . 4 . Le decisioni concernenti le domande di rimborso devono essere notificate , entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione , al servizio competente di cui al paragrafo 3 , delle domande corredate di tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva per l ' istruzione della domanda . Il rimborso deve essere effettuato prima della scadenza del termine di cui sopra , su domanda del richiedente , nello Stato membro del rimborso o nello Stato di residenza . In quest ' ultimo caso , le spese bancarie di spedizione sono a carico del richiedente . Le decisioni di rifiuto devono essere motivate . Possono essere oggetto di un ricorso dinnanzi agli organi competenti dello Stato membro interessato , nelle forme e nei termini previsti per i reclami relativi ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi residenti in tale Stato . 5 . Qualora un rimborso sia stato ottenuto fraudolentemente o in altra maniera irregolare , il servizio competente di cui al paragrafo 3 procede direttamente all ' azione di recupero delle somme indebitamente riscosse e delle eventuali pene pecuniarie secondo la procedura applicabile nello Stato membro interessato , fatte salve le disposizioni relative alla reciproca assistenza in materia di recupero dell ' imposta sul valore aggiunto . Nel caso di una domanda fraudolenta cui non si può , conformemente alla legislazione nazionale , applicare una pena pecuniaria , lo Stato membro interessato può rifiutare , per un periodo massimo di due anni dalla data di presentazione della domanda fraudolenta , ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in causa . Nel caso di una domanda fraudolenta cui una pena pecuniaria sia stata comminata ma non sia stata pagata , lo Stato membro interessato può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in causa finchù la pena pecuniaria non sia stata pagata . Articolo 8 Per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità , ciascuno Stato membro ha la facoltà di escluderli dal rimborso o di subordinare il rimborso a condizioni particolari . Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicare ai soggetti passivi della Comunità . Articolo 9 Gli Stati membri comunicano , con mezzi adeguati , quale è il servizio competente a ricevere le domande di cui all ' articolo 3 , lettera a ) e all ' articolo 4 , lettera a ) . Le attestazioni di cui all ' articolo 3 , lettera b ) e all ' articolo 4 , lettera a ) , concernenti la qualità di soggetto passivo , devono essere conformi ai modelli che figurano nell ' allegato B . Articolo 10 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1981 . La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative all ' imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuate dopo tale data . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritti interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 11 In deroga all ' articolo 7 , paragrafo 4 , la Repubblica italiana può , fino al 1° gennaio 1982 , portare il termine menzionato in questo paragrafo da sei a nove mesi . Articolo 12 Previa consultazione degli Stati membri , la Commissione presenta al Consiglio , entro tre anni dalla data di cui all ' articolo 10 , una relazione sull ' applicazione della presente direttiva , in particolare degli articoli 3 , 4 e 7 . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 6 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente L . PRETI ( 1 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . C 26 dell ' 1 . 2 . 1978 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . C 39 del 12 . 2 . 1979 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 51 . ( 5 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 . ALLEGATO A Formularie : vedi G.U . ALLEGATO B MODELLO ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO ( Servizio competente e indirizzo ) si certifica che ( Cognome e nome o denominazione commerciale ) ( Natura dell ' attività ) ( Indirizzo dell ' impresa ) è soggetto all ' imposta sul valore aggiunto con il seguente numero di registrazione ( 1 ) ( Data ) Visto e timbro del servizio ( Firma , nome e qualifica ) ( 1 ) Se il richiedente non possiede il numero di registrazione IVA , il servizio competente deve indicarne il motivo . ALLEGATO C Elenco degli elementi informativi minimi da riportare nella nota esplicativa A . La domanda deve essere compilata su un formulario stampato in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee ; il formulario deve però essere riempito in una delle lingue del paese di rimborso . B . La domanda deve essere compilata in stampatello e deve essere presentata , entro il 30 giugno dell ' anno successivo a quello cui si riferisce la domanda , al servizio competente dello Stato destinatario della domanda ( vedi D ) . C . Se noto al richiedente , deve essere indicato il numero di registrazione IVA nel paese di rimborso . D . La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti , rispettivamente : - per il Belgio : - per la Danimarca : - per la Francia : - per la Germania : - per l ' Irlanda : - per l ' Italia : - per il Lussemburgo : - per i Paesi Bassi : - per il Regno Unito : E . La domanda deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati o ad importazioni effettuate in un periodo non inferiore a un trimestre nù superiore a un anno civile . La domanda può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore ad un trimestre qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno civile . La domanda può riguardare anche fatture non oggetto di domande precedenti e relative ad operazioni effettuate nel corso dell ' anno civile in questione . F . Il richiedente deve indicare , nella casella 9 a ) del formulario , la natura delle attività per le quali ha acquistato i beni e servizi cui si riferisce la domanda di rimborso dell ' imposta ( ad esempio : partecipazione all ' esposizione internazionale di ... a ... dal ... al ... ; stand n . ... ; o trasporto internazionale di merci da ... a ... in data ... ) . G . La domanda deve essere accompagnata da un attestato rilasciato dall ' amministrazione dello Stato membro nel quale risiede il richiedente ed in cui si attesta la qualità di soggetto passivo dell ' imposta sul valore aggiunto in tale Stato . Tuttavia quando il servizio di cui sub D è già in possesso di un attestato , il richiedente non deve più fornirne uno nuovo durante il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio del primo attestato . H . La domanda deve essere accompagnata dagli originali delle fatture o dei documenti d ' importazione comprovanti gli importi dell ' imposta sul valore aggiunto sostenuti dal richiedente . I . Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non può tuttavia comportare , per il 19 .. , un importo globale dell ' imposta sul valore aggiunto inferiore a FB/Flux * DM * £ * Fl * Dkr * FF * Lit * £ Irl * se il periodo cui essa si riferisce è inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi oppure a FB/Flux * DM * £ * Fl * Dkr * FF * Lit * £ Irl * se il periodo cui essa si riferisce è di un anno civile o inferiore a tre mesi . J . Le prestazioni di trasporto esonerate sono quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni , in particolare - a determinare condizioni - i trasporti connessi con il transito , l ' esportazione o l ' importazione di beni . K . I rimborsi ottenuti irregolarmente sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso . L . L ' ammissione del paese che effettua il rimborso si riserva la facoltà di rimborsare sotto forma di assegno o di vaglia inviato al richiedente