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Document 31979L1072

    Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese

    GU L 331 del 27.12.1979, p. 11–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008L0009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1072/oj

    31979L1072

    Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 27/12/1979 pag. 0011 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0084
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0111
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0084
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0116
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0116


    ++++

    OTTAVA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 6 dicembre 1979

    in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    - Modalità per il rimborso dell ' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all ' interno del paese

    ( 79/1072/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ' affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( base imponibile uniforme ) ( 1 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

    considerando che ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 77/388/CEE il Consiglio adotta le modalità comunitarie di applicazione in materia di rimborso dell ' imposta sul valore aggiunto previsto dal paragrafo 3 di detto articolo , a favore dei soggetti passivi non residenti all ' interno del paese ;

    considerando che occorre evitare che un soggetto passivo residente all ' interno di uno Stato membro sia gravato in via definitiva dell ' imposta che gli è stata fatturata in un altro Stato membro per cessioni di beni o prestazioni di servizi o che è stata versata per importazioni in questo altro Stato membro , e si trovi così assoggettato ad una doppia imposizione ;

    considerando che è opportuno por fine alle divergenze fra le disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri che sono talvolta all ' origine di deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza ;

    considerando che una regolamentazione comunitaria in materia costituisce un progresso verso la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni e dei servizi , e contribuisce pertanto a completare il processo di integrazione economica ;

    considerando che tale regolamentazione non deve far sì che si oggetti passivi siano sottoposti ad un trattamento diverso a seconda dello Stato membro in cui risiedono ;

    considerando che occorre evitare talune forme di frode o di evasione fiscale ;

    considerando che , ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 77/388/CEE , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità ; che è opportuno tuttavia evitare che questi soggetti passivi beneficino di rimborsi a condizioni più favorevoli di quelle previste per i soggetti passivi comunitari ;

    considerando che in una prima fase è opportuno limitarsi all ' adozione delle modalità comunitarie di applicazione contenute nella presente direttiva ; che queste modalità prevedono , in particolare , che le decisioni concernenti le domande di rimborso debbano essere notificate entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione e che i rimborsi debbano essere effettuati entro il medesimo termine ; che durante il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per l ' applicazione di queste modalità è opportuno autorizzare la Repubblica italiana a notificare le decisioni che i suoi servizi competenti debbono adottare per quanto riguarda le domande presentate dai soggetti passivi non residenti all ' interno del suo territorio e a effettuare i relativi rimborsi entro il termine di nove mesi , per permettere a tale Stato membro di riorganizzare il sistema attualmente praticato , ai fini dell ' applicazione del regime comunitario ;

    considerando che modalità ulteriori dovranno essere adottate dal Consiglio per completare questo regime comunitario ; che fino all ' entrata in vigore di queste ultime modalità , gli Stati membri rimborsano l ' imposta che viene applicata sulle operazioni che non rientrano nella presente direttiva secondo le modalità che adottano conformemente all ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 77/388/CEE ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , si considera soggetto passivo non residente all ' interno del paese il soggetto passivo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 77/388/CEE che , nel corso del periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase , non ha fissato in tale paese nù la sede della propria attività economica nù costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni nù , in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile , il suo domicilio o la sua residenza abituale e che , nel corso del medesimo periodo , non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi che si consideri localizzata in tale paese , ad eccezione :

    a ) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie , esentate ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ' articolo 15 o dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , B , C , e D della direttiva 77/388/CEE ,

    b ) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l ' imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva 77/388/CEE .

    Articolo 2

    Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente all ' interno del paese , ma residente in un altro Stato membro , alle condizioni stabilite in appresso , l ' imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all ' interno del paese da altri soggetti passivi , o applicata all ' importazione di beni nel paese , nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all ' articolo 17 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all ' articolo 1 , lettera b ) .

    Articolo 3

    Per beneficiare del rimborso , ogni soggetti passivo di cui all ' articolo 2 che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all ' interno del paese , deve :

    a ) inoltrare presso il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , una domanda conforme al modello di cui all ' allegato A alla quale saranno allegati gli originali delle fatture o dei documenti d ' importazione . Gli Stati membri mettono a disposizione dei richiedenti una nota esplicativa che deve contenere in tutti i casi gli elementi informativi minimi riportati nell ' allegato C ;

    b ) comprovare , mediante attestazione rilasciata dall ' amministrazione dello Stato in cui è residente , che egli è assoggettato all ' imposta sul valore aggiunto in tale Stato . Tuttavia , quando il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , è già in possesso di tale documento giustificativo , il soggetto passivo non è più tenuto a fornire un altro per un anno , a decorrere dalla data del rilascio della prima attestazione da parte dell ' amministrazione dello Stato in cui egli è residente . Gli Stati membri non rilasciano alcuna attestazione ai soggetti passivi che beneficiano di una franchigia dell ' imposta ai sensi dell ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 77/388/CEE ;

    c ) certificare con dichiarazione scritta di non aver effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all ' interno del paese , durante il periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase ;

    d ) impegnarsi a restituire qualsiasi somma indebitamente riscossa .

    Articolo 4

    Per beneficiare del rimborso , ogni soggetto passivo di cui all ' articolo 2 che non effettuato all ' interno del paese alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nel paese , diversa dalle prestazioni contemplate dall ' articolo 1 , lettere a ) e b ) , deve

    a ) adempiere gli obblighi di cui all ' articolo 3 , lettere a ) , b ) e d ) ;

    b ) certificare con dichiarazione scritta di non avere effettuato , durante il periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase , alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nel paese , diversa dalle prestazioni di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e b ) .

    Articolo 5

    Ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell ' imposta è determinato conformemente all ' articolo 17 della direttiva 77/388/CEE , quale si applica nello Stato membro del rimborso .

    La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell ' articolo 15 , punto 2 , della direttiva 77/388/CEE .

    Articolo 6

    Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi di cui all ' articolo 2 , oltre agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 , alcun altro obbligo oltre a quello di fornire , in casi particolari , le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso .

    Articolo 7

    1 . La domanda di rimborso di cui agli articoli 3 e 4 deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati , o ad importazioni effettuate , in un periodo non inferiore a tre mesi nù superiore a un anno civile . La domanda può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore a tre mesi qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno civile . Le domande possono riguardare anche fatture o documenti di importazione che non sono stati oggetto di domande precedenti e relativi ad operazioni effettuate nel corso dell ' anno civile in questione . La domanda deve essere presentata al servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , entre i sei mesi successivi allo scadere dell ' anno civile nel corso del quale l ' imposta è divenuta esigibile .

    Se la domanda si riferisce ad un periodo inferiore a un anno civile , ma uguale o superiore a tre mesi , non può riguardare un importo inferiore all ' equivalente di 200 unità di conto europee in moneta nazionale ; le domande che si riferiscono ad un periodo di un anno civile o al saldo di un anno civile non possono riguardare un importo inferiore all ' equivalente di 25 unità di conto europee in moneta nazionale .

    2 . L ' unità di conto europea usata è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 5 ) , determinata alla data del 1° gennaio dell ' anno al quale si riferisce il periodo di cui al paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare fino al 10 % , per eccesso o per difetto , gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale .

    3 . Il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , vista ogni fattura o documento di importazione affinchù non possano essere riutilizzati per un ' altra domanda e li restituisce entro un mese .

    4 . Le decisioni concernenti le domande di rimborso devono essere notificate , entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione , al servizio competente di cui al paragrafo 3 , delle domande corredate di tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva per l ' istruzione della domanda . Il rimborso deve essere effettuato prima della scadenza del termine di cui sopra , su domanda del richiedente , nello Stato membro del rimborso o nello Stato di residenza . In quest ' ultimo caso , le spese bancarie di spedizione sono a carico del richiedente .

    Le decisioni di rifiuto devono essere motivate . Possono essere oggetto di un ricorso dinnanzi agli organi competenti dello Stato membro interessato , nelle forme e nei termini previsti per i reclami relativi ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi residenti in tale Stato .

    5 . Qualora un rimborso sia stato ottenuto fraudolentemente o in altra maniera irregolare , il servizio competente di cui al paragrafo 3 procede direttamente all ' azione di recupero delle somme indebitamente riscosse e delle eventuali pene pecuniarie secondo la procedura applicabile nello Stato membro interessato , fatte salve le disposizioni relative alla reciproca assistenza in materia di recupero dell ' imposta sul valore aggiunto .

    Nel caso di una domanda fraudolenta cui non si può , conformemente alla legislazione nazionale , applicare una pena pecuniaria , lo Stato membro interessato può rifiutare , per un periodo massimo di due anni dalla data di presentazione della domanda fraudolenta , ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in causa . Nel caso di una domanda fraudolenta cui una pena pecuniaria sia stata comminata ma non sia stata pagata , lo Stato membro interessato può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in causa finchù la pena pecuniaria non sia stata pagata .

    Articolo 8

    Per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità , ciascuno Stato membro ha la facoltà di escluderli dal rimborso o di subordinare il rimborso a condizioni particolari .

    Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicare ai soggetti passivi della Comunità .

    Articolo 9

    Gli Stati membri comunicano , con mezzi adeguati , quale è il servizio competente a ricevere le domande di cui all ' articolo 3 , lettera a ) e all ' articolo 4 , lettera a ) .

    Le attestazioni di cui all ' articolo 3 , lettera b ) e all ' articolo 4 , lettera a ) , concernenti la qualità di soggetto passivo , devono essere conformi ai modelli che figurano nell ' allegato B .

    Articolo 10

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1981 . La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative all ' imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuate dopo tale data .

    Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritti interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    Articolo 11

    In deroga all ' articolo 7 , paragrafo 4 , la Repubblica italiana può , fino al 1° gennaio 1982 , portare il termine menzionato in questo paragrafo da sei a nove mesi .

    Articolo 12

    Previa consultazione degli Stati membri , la Commissione presenta al Consiglio , entro tre anni dalla data di cui all ' articolo 10 , una relazione sull ' applicazione della presente direttiva , in particolare degli articoli 3 , 4 e 7 .

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 6 dicembre 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L . PRETI

    ( 1 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . C 26 dell ' 1 . 2 . 1978 , pag . 5 .

    ( 3 ) GU n . C 39 del 12 . 2 . 1979 , pag . 14 .

    ( 4 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 51 .

    ( 5 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

    ALLEGATO A

    Formularie : vedi G.U .

    ALLEGATO B

    MODELLO

    ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO

    ( Servizio competente e indirizzo )

    si certifica che

    ( Cognome e nome o denominazione commerciale )

    ( Natura dell ' attività )

    ( Indirizzo dell ' impresa )

    è soggetto all ' imposta sul valore aggiunto con il seguente numero di registrazione ( 1 )

    ( Data )

    Visto e

    timbro del

    servizio

    ( Firma , nome e qualifica )

    ( 1 ) Se il richiedente non possiede il numero di registrazione IVA , il servizio competente deve indicarne il motivo .

    ALLEGATO C

    Elenco degli elementi informativi minimi da riportare nella nota esplicativa

    A . La domanda deve essere compilata su un formulario stampato in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee ; il formulario deve però essere riempito in una delle lingue del paese di rimborso .

    B . La domanda deve essere compilata in stampatello e deve essere presentata , entro il 30 giugno dell ' anno successivo a quello cui si riferisce la domanda , al servizio competente dello Stato destinatario della domanda ( vedi D ) .

    C . Se noto al richiedente , deve essere indicato il numero di registrazione IVA nel paese di rimborso .

    D . La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti , rispettivamente :

    - per il Belgio :

    - per la Danimarca :

    - per la Francia :

    - per la Germania :

    - per l ' Irlanda :

    - per l ' Italia :

    - per il Lussemburgo :

    - per i Paesi Bassi :

    - per il Regno Unito :

    E . La domanda deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati o ad importazioni effettuate in un periodo non inferiore a un trimestre nù superiore a un anno civile . La domanda può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore ad un trimestre qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno civile . La domanda può riguardare anche fatture non oggetto di domande precedenti e relative ad operazioni effettuate nel corso dell ' anno civile in questione .

    F . Il richiedente deve indicare , nella casella 9 a ) del formulario , la natura delle attività per le quali ha acquistato i beni e servizi cui si riferisce la domanda di rimborso dell ' imposta ( ad esempio : partecipazione all ' esposizione internazionale di ... a ... dal ... al ... ; stand n . ... ; o trasporto internazionale di merci da ... a ... in data ... ) .

    G . La domanda deve essere accompagnata da un attestato rilasciato dall ' amministrazione dello Stato membro nel quale risiede il richiedente ed in cui si attesta la qualità di soggetto passivo dell ' imposta sul valore aggiunto in tale Stato . Tuttavia quando il servizio di cui sub D è già in possesso di un attestato , il richiedente non deve più fornirne uno nuovo durante il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio del primo attestato .

    H . La domanda deve essere accompagnata dagli originali delle fatture o dei documenti d ' importazione comprovanti gli importi dell ' imposta sul valore aggiunto sostenuti dal richiedente .

    I . Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non può tuttavia comportare , per il 19 .. , un importo globale dell ' imposta sul valore aggiunto inferiore a

    FB/Flux * DM * £ * Fl *

    Dkr * FF * Lit * £ Irl *

    se il periodo cui essa si riferisce è inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi oppure a

    FB/Flux * DM * £ * Fl *

    Dkr * FF * Lit * £ Irl *

    se il periodo cui essa si riferisce è di un anno civile o inferiore a tre mesi .

    J . Le prestazioni di trasporto esonerate sono quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni , in particolare - a determinare condizioni - i trasporti connessi con il transito , l ' esportazione o l ' importazione di beni .

    K . I rimborsi ottenuti irregolarmente sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso .

    L . L ' ammissione del paese che effettua il rimborso si riserva la facoltà di rimborsare sotto forma di assegno o di vaglia inviato al richiedente

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