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Document 31979L1070

    Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette

    GU L 331 del 27.12.1979, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrog. impl. da 32011L0016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1070/oj

    31979L1070

    Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 27/12/1979 pag. 0008 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0082
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0109
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0082
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0114
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0114


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 6 dicembre 1979

    che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

    ( 79/1070/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che la pratica della frode e dell ' evasione fiscale conduce a perdite di bilancio e all ' inosservanza del principio della giustizia fiscale e arreca danno ad una sana concorrenza , pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ;

    considerando che per lottare più efficacemente contro tali pratiche è necessario rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali all ' interno della Comunità , conformemente a principi e regole comuni ;

    considerando che il 19 dicembre 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ( 3 ) ; che è opportuno estendere tale reciproca assistenza al settore delle imposte indirette , allo scopo di assicurare che esse vengano correttamente accertate e riscosse ;

    considerando che l ' estensione della reciproca assistenza si presenta come una necessità particolarmente impellente per quanto attiene all ' imposta sul valore aggiunto , a causa del suo carattere d ' imposta generale sul consumo e della sua funzione nel sistema delle risorse proprie della Comunità ;

    considerando che le disposizioni della direttiva 77/799/CEE sono valide anche sul piano dell ' imposta sul valore aggiunto , fatte salve alcune modifiche e integrazioni ; che è pertanto sufficiente estendere il campo d ' applicazione di detta direttiva ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue :

    1 . Il titolo è sostituito dal testo seguente :

    « Direttiva del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , relativa alla reciproca assistenza delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell ' imposta sul valore aggiunto » .

    2 . All ' articolo 1 :

    a ) il paragrafo 1 è modificato come segue :

    « 1 . Le competenti autorità degli Stati membri scambiano , conformemente alla presente direttiva , ogni informazione atta permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonchù delle imposte sul valore aggiunto . » ;

    b ) il testo del paragrafo 5 concernente il Regno Unito è sostituito dal testo seguente :

    « nel Regno Unito :

    - The Commissioners of Customs and Excise o un loro rappresentante autorizzato per le informazioni richieste unicamente in merito all ' imposta sul valore aggiunto ,

    - The Commissioners of Inland Revenue o un loro rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni » .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981 .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 6 dicembre 1979

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L . PRETI

    ( 1 ) GU n . C 182 del 31 . 7 . 1978 , pag . 46

    ( 2 ) GU n . C 283 del 27 . 11 . 1978 , pag . 28 .

    ( 3 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 15 .

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