This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31972R0922
Regulation (EEC) No 922/72 of the Council of 2 May 1972 laying down general rules for granting aid in respect of silkworms for the 1972/73 rearing year
Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta
Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta
GU L 106 del 5.5.1972, p. 1–1
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(II) pag. 393 - 394
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308
Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 05/05/1972 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0377
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0393
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
++++ ( 1 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 922/72 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1972 che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE . visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che l'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 prevede la concessione di un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ; considerando che , al fine di semplificare l'applicazione del regime di aiuto , è opportuno limitare in ogni Stato membro la concessione dell'aiuto stesso ai bachi da seta allevati sul territorio di questo Stato ; considerando che , per garantire il buon funzionamento di tale regime , è opportuno definire i beneficiari dell'aiuto e precisare talune condizioni di concessione di quest'ultimo ; considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo amministrativo inteso a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ; considerando che al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detto regime è opportuno precisare le modalità di calcolo dell'aiuto ; considerando che è opportuno limitare la validita del presente regolamento a un periodo sufficiente per apprezzarne l'efficacia , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali definite negli articoli seguenti s'applicano alla concessione dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità , previsto dall'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 . Articolo 2 1 . Su richiesta presentata dal bachicoltore ogni Stato membro concede l'aiuto per i bachi da seta allevati sul proprio territorio . 2 . Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano ottenuto i telaini da un organismo riconoscluto è che , dopo aver portato a termine l'allevamento . abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto . 3 . L'allevamento dei bachi da seta si considera portato a termine quando i telaini utilizzati abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli , da determinarsi . Articolo 3 Gli Stati membri produttori istituiscono un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione . Articolo 4 L'importo dell'aiuto è calcolato per telaino . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1972 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN