Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 05/05/1972 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0377
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0393
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
++++ ( 1 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 922/72 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1972 che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE . visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che l'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 prevede la concessione di un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ; considerando che , al fine di semplificare l'applicazione del regime di aiuto , è opportuno limitare in ogni Stato membro la concessione dell'aiuto stesso ai bachi da seta allevati sul territorio di questo Stato ; considerando che , per garantire il buon funzionamento di tale regime , è opportuno definire i beneficiari dell'aiuto e precisare talune condizioni di concessione di quest'ultimo ; considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo amministrativo inteso a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ; considerando che al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detto regime è opportuno precisare le modalità di calcolo dell'aiuto ; considerando che è opportuno limitare la validita del presente regolamento a un periodo sufficiente per apprezzarne l'efficacia , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali definite negli articoli seguenti s'applicano alla concessione dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità , previsto dall'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 . Articolo 2 1 . Su richiesta presentata dal bachicoltore ogni Stato membro concede l'aiuto per i bachi da seta allevati sul proprio territorio . 2 . Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano ottenuto i telaini da un organismo riconoscluto è che , dopo aver portato a termine l'allevamento . abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto . 3 . L'allevamento dei bachi da seta si considera portato a termine quando i telaini utilizzati abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli , da determinarsi . Articolo 3 Gli Stati membri produttori istituiscono un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione . Articolo 4 L'importo dell'aiuto è calcolato per telaino . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1972 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN