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Document 22018X0517(01)

    Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

    GU L 122 del 17.5.2018, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 122/1


    Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

    Le seguenti parti dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017, saranno applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia dal 1o giugno 2018 in virtù dell'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo (2), nella misura in cui riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

    a)

    titolo I;

    b)

    titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;

    c)

    titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15;

    d)

    titolo V:

    i)

    capo 1, a eccezione dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a);

    ii)

    capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettere f) e g);

    iii)

    capo 3, a eccezione dell'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e); e

    iv)

    capi 7, 10, 14 e 21;

    e)

    titolo VI, a eccezione dell'articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l'articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti;

    f)

    titolo VII;

    g)

    titolo VIII, a eccezione dell'articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; e

    h)

    gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all'Euratom relativi all'infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.


    (1)  GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

    (2)  GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1.


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