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Document 32021R1165
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/5149
GU L 253 del 16.7.2021, p. 13–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2023
16.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 253/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2021
che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9, e l’articolo 39, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. La Commissione ha già valutato l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica sulla base degli obiettivi e principi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2). I prodotti e le sostanze selezionati sono stati successivamente autorizzati in condizioni specifiche dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3) ed elencati in alcuni allegati di tale regolamento. Gli obiettivi e i principi previsti dal regolamento (UE) 2018/848 sono simili a quelli del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché è necessario garantire la continuità della produzione biologica, è opportuno includere tali prodotti e sostanze negli elenchi ristretti da redigere sulla base del regolamento (UE) 2018/848. |
(2) |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli su taluni prodotti e sostanze, ai fini dell’autorizzazione e dell’inserimento negli elenchi da redigere in conformità di tale regolamento. |
(3) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, taluni prodotti e sostanze autorizzati possono essere utilizzati per proteggere i vegetali. A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigere l’elenco di tali sostanze attive. |
(4) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.9.3, parte II, punto 1.9.1.2, lettera b), punto 1.9.2.2, lettera d), punto 1.9.3.2, lettera b), e punto1.9.5.2, lettera a), e parte III, punto 2.2.2, lettera c), punto 2.3.2 e punto 3.1.5.3, quarto paragrafo, secondo trattino, del regolamento (UE) 2018/848, taluni concimi, ammendanti e nutrienti possono essere utilizzati per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare concimi, ammendanti e nutrienti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. |
(5) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera i), e punto1.5.2.3, parte III, punto 3.1.3.1, lettera d), e parte V, punto 2.3 del regolamento (UE) 2018/848, è possibile utilizzare per l’alimentazione animale talune materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, nonché gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2018/848 e redigerne gli elenchi. |
(6) |
Inoltre alcune materie prime per mangimi non biologiche sono direttamente autorizzate in conformità del regolamento (UE) 2018/848. Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno elencare tali materie prime insieme alle materie prime autorizzate dal presente regolamento, facendo riferimento alle specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2018/848. |
(7) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.11, parte II, punti 1.5.1.6 e 1.5.1.7 e punto 1.9.4.4, lettera c), parte III, punto 3.1.4.1, lettera f), parte IV, punto 2.2.3, parte V, punto 2.4, parte VII, punto 1.4, nonché all’allegato III, punti 4.2 e 7.5, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto taluni prodotti e sostanze possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare prodotti per la pulizia e la disinfezione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne gli elenchi. |
(8) |
Taluni prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alla produzione animale, nonché alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine sono valutati ed elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008. I prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale e degli impianti di trasformazione e magazzinaggio finora sono stati valutati e autorizzati soltanto dagli Stati membri. Prima di autorizzare tali prodotti nella produzione biologica, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, effettui una valutazione a livello di Unione. Tale valutazione dovrebbe comprendere la revisione di tutti i prodotti e le sostanze autorizzati per la pulizia e la disinfezione. |
(9) |
Per garantire la continuità della produzione biologica è opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 2023, i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, nonché quelli autorizzati a livello di Stato membro, in modo da consentire la definizione degli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848. Tali prodotti tuttavia devono soddisfare i pertinenti requisiti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i criteri biologici di cui al capo II e all’articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848. |
(10) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. |
(11) |
Gli additivi alimentari e gli ausiliari di fabbricazione alimentari utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati sono elencati rispettivamente nell’allegato VIII, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 889/2008. Tuttavia, a seconda dell’uso e della funzione a cui sono destinati nel prodotto finale, alcuni di questi prodotti possono essere classificati come additivi e non come coadiuvanti tecnologici. Tale classificazione necessita di un’analisi specifica ed esaustiva di tali prodotti nella produzione di alimenti biologici trasformati. Tale analisi si dovrebbe effettuare su tutti i prodotti elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008. Tale processo richiederà tempo e non potrà essere completato prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza i prodotti attualmente elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008 saranno elencati come coadiuvanti tecnologici nel presente regolamento, finché non sia stata effettuata un’analisi specifica ed esaustiva. |
(12) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, taluni ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare tali ingredienti agricoli non bi0ologici conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. I fascicoli di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati che sono stati trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati valutati in seno al comitato per la produzione biologica. I prodotti e le sostanze selezionati, conformi agli obiettivi e ai principi stabiliti dal regolamento (UE) 2018/848, dovrebbero essere inclusi nell’elenco ristretto che il presente regolamento dovrà definire, se necessario in condizioni specifiche. |
(13) |
Allo scopo di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adattarsi al nuovo elenco ristretto di ingredienti agricoli non biologici autorizzati e, in particolare, per individuare una fonte di ingredienti agricoli che siano stati prodotti in conformità del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno che l’elenco di ingredienti agricoli non biologici, autorizzati per l’utilizzo nella trasformazione di alimenti biologici dal presente regolamento, si applichi a partire dal 1o gennaio 2024. |
(14) |
Data la composizione di taluni ingredienti agricoli non biologici, alcuni loro utilizzi negli alimenti biologici trasformati possono corrispondere a utilizzi come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici alimentari o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848. Tali utilizzi richiedono un’autorizzazione specifica ai sensi dell’allegato II, parte IV, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, e non dovrebbero essere consentiti tramite l’autorizzazione di ingredienti agricoli non biologici. |
(15) |
In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte VII, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. |
(16) |
In conformità dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 di tale regolamento per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare tali prodotti e sostanze e redigerne l’elenco. |
(17) |
L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 conferisce alla Commissione il potere di concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nei paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’articolo 24, paragrafo 7, di tale regolamento specifica le modalità per avviare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire in relazione alle regioni ultraperiferiche dell’Unione. La procedura da seguire per le autorizzazioni relative a paesi terzi non è però specificata nei dettagli nel regolamento (UE) 2018/848. È pertanto opportuno stabilire tale procedura nel presente regolamento, in linea con la procedura da seguire per l’autorizzazione di prodotti e sostanze da utilizzare nella produzione biologica nell’Unione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Poiché tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo rinnovabile di due anni, allo scopo di evitare confusione con prodotti e sostanze autorizzati senza limiti di tempo, è opportuno elencare i prodotti e le sostanze pertinenti in un apposito allegato. |
(18) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 889/2008. Dal momento però che gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1o gennaio 2024, l’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. In tale contesto è opportuno specificare che i prodotti elencati in tale allegato, che non sono autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, non possono essere utilizzati come biocidi. Inoltre l’elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati, definito dal presente regolamento, si applicherà soltanto a partire dal 1o gennaio 2024. È pertanto opportuno prevedere che gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008, possano essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte. |
(19) |
Il certificato da rilasciare agli operatori da parte delle autorità competenti oppure, ove del caso, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, potrà essere rilasciato a partire dal 1o gennaio 2022. Non sarà però fornito a tutti gli operatori interessati in tale data. Per garantire la continuità della produzione biologica e in deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, i documenti giustificativi, rilasciati agli operatori da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, dovrebbero rimanere validi fino alla fine del periodo di validità. Poiché tuttavia, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all’anno, e ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, di tale regolamento il rilascio del certificato si basa sui risultati di tale verifica, la validità non dovrebbe estendersi oltre il 31 dicembre 2022. |
(20) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 18 del presente regolamento, le disposizioni relative agli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione e all’elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2024. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sostanze attive in prodotti fitosanitari
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:
a) |
siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
b) |
siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e |
c) |
siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8). |
Articolo 2
Concimi, ammendanti e nutrienti
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 3
Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 4
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 5
Prodotti per la pulizia e la disinfezione
1. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
2. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
3. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
4. In attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 6
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 7
Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.
Articolo 8
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 9
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino
Ai fini dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (16) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 10
Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi
1. Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo si assicurano che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
2. La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.
3. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:
a) |
tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata; |
b) |
il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e |
c) |
l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). |
Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.
4. Alla scadenza del periodo di due anni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.
Articolo 11
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è abrogato.
Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.
2. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.
3. I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Tuttavia, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 7 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(7) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
(15) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(16) Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).
(17) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
ALLEGATO I
Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848
Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nell’ultima colonna delle tabelle seguenti.
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l’uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.
Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare tramite l’impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Ai fini del presente allegato, le sostanze attive si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito.
1. Sostanze di base
Le sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione (3) e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.
Altre sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella seguente. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella seguente.
Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.
Numero e parte dell’allegato (4) |
CAS |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
1C |
|
Equisetum arvense L.* |
|
2C |
9012-76-4 |
Chitosano cloridrato* |
ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) |
3C |
57-50-1 |
Saccarosio* |
|
4C |
1305-62-0 |
Idrossido di calcio |
|
5C |
90132-02-8 |
Aceto* |
|
6C |
8002-43-5 |
Lecitine* |
|
7C |
- |
Salix spp. cortex* |
|
8C |
57-48-7 |
Fruttosio* |
|
9C |
144-55-8 |
Idrogenocarbonato di sodio |
|
10C |
92129-90-3 |
Siero di latte* |
|
11C |
7783-28-0 |
Fosfato diammonico |
solo in trappole |
12C |
8001-21-6 |
Olio di girasole* |
|
14C |
84012-40-8 90131-83-2 |
Urtica spp. (estratto di Urtica dioica) (estratto di Urtica urens)* |
|
15C |
7722-84-1 |
Perossido di idrogeno |
|
16C |
7647-14-5 |
Cloruro di sodio |
|
17C |
8029-31-0 |
Birra* |
|
18C |
- |
Polvere di semi di senape* |
|
20C |
8002-72-0 |
Olio di cipolla* |
|
21C |
52-89-1 |
L-cisteina (E 920) |
|
22C |
8049-98-7 |
Latte vaccino* |
|
23C |
- |
Estratto di bulbo di Allium cepa* L. |
|
|
|
Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti* |
|
2. Sostanze attive a basso rischio
Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato. Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.
Numero e parte dell’allegato (6) |
CAS |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
2D |
|
COS-OGA |
|
3D |
|
Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi |
non provenienti da OGM |
5D |
10045-86-6 |
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)] |
|
12D |
9008-22-4 |
Laminarin |
l’alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 |
3. Microrganismi
Tutti i microrganismi elencati nell’allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti
Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella tabella seguente possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella seguente.
Numero e parte dell’allegato (7) |
CAS |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
139 A |
131929-60-7 131929-63-0 |
Spinosad |
|
225 A |
124-38-9 |
Biossido di carbonio |
|
227 A |
74-85-1 |
Etilene |
soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell’ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta |
230 A |
i.a. 67701-09-1 |
Acidi grassi |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
231 A |
8008-99-9 |
Estratto di aglio (Allium sativum) |
|
234 A |
N. CAS non attribuito N. CIPAC 901 |
Proteine idrolizzate tranne la gelatina |
|
244 A |
298-14-6 |
Idrogenocarbonato di potassio |
|
249 A |
98999-15-6 |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora |
|
255 A e altri |
|
Feromoni e altri semiochimici |
solo in trappole e distributori automatici |
220 A |
1332-58-7 |
Silicato di alluminio (caolino) |
|
236 A |
61790-53-2 |
Kieselgur (terra diatomacea) |
|
247 A |
14808-60-7 7637-86-9 |
Sabbia di quarzo |
|
343 A |
11141-17-6 84696-25-3 |
Azadiractina (estratto di margosa) |
estratto dai semi dell’albero del neem (Azadirachta indica) |
240 A |
8000-29-1 |
Olio di citronella |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
241 A |
84961-50-2 |
Olio di chiodi di garofano |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
242 A |
8002-13-9 |
Olio di colza |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
243 A |
8008-79-5 |
Olio di menta verde |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
56 A |
8028-48-6 5989-27-5 |
Olio di arancio |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
228 A |
68647-73-4 |
Olio di Melaleuca alternifolia |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
246 A |
8003-34-7 |
Piretrine estratte da vegetali |
|
292 A |
7704-34-9 |
Zolfo |
|
294 A 295 A |
64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5 |
Oli di paraffina |
|
345 A |
1344-81-6 |
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) |
|
44B |
9050-36-6 |
Maltodestrina |
|
45B |
97-53-0 |
Eugenolo |
|
46B |
106-24-1 |
Geraniolo |
|
47B |
89-83-8 |
Timolo |
|
10E |
20427-59-2 |
Idrossido di rame |
in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni |
10E |
1332-65-6 1332-40-7 |
Ossicloruro di rame |
|
10E |
1317-39-1 |
Ossido di rame |
|
10E |
8011-63-0 |
Poltiglia bordolese |
|
10E |
12527-76-3 |
Solfato di rame tribasico |
|
40 A |
52918-63-5 |
Deltametrina |
solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata |
5E |
91465-08-6 |
Lambda-cialotrina |
solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata |
(1) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(3) Reperibili nella banca dati sui pesticidi: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
(4) Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.
(5) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(6) Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.
(7) Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.
ALLEGATO II
Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848
I concimi, gli ammendanti e i nutrienti (1) elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:
— |
alle pertinenti normative nazionali e dell’Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e |
— |
alla normativa dell’Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI. |
Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.
Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.
Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate |
Descrizione, condizioni e limiti specifici |
||||||||||||||||||||||||||||
Letame |
prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
Letame essiccato e pollina disidratata |
proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato |
proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
Effluenti di allevamento liquidi |
uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata |
prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas solo rifiuti domestici vegetali e animali solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
||||||||||||||||||||||||||||
Torba |
impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |
||||||||||||||||||||||||||||
Residui di fungaie |
la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato |
||||||||||||||||||||||||||||
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti |
ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Guano |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata |
prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
||||||||||||||||||||||||||||
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato |
i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009) proibito se proveniente da allevamenti industriali i processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della coltura |
||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione |
ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |
||||||||||||||||||||||||||||
Proteine idrolizzate di origine vegetale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Alghe e prodotti a base di alghe |
se ottenuti direttamente mediante:
solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 |
||||||||||||||||||||||||||||
Segatura e trucioli di legno |
legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
||||||||||||||||||||||||||||
Cortecce compostate |
legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
||||||||||||||||||||||||||||
Cenere di legno |
proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
||||||||||||||||||||||||||||
Fosfato naturale tenero |
prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):
finezza di macinazione:
fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Fosfato alluminocalcico |
prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):
finezza di macinazione:
fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5) |
||||||||||||||||||||||||||||
Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas) |
prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):
oppure 10 % P2O5 fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell’acido citrico al 2 % finezza di macinazione:
dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Sale grezzo di potassio |
prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):
|
||||||||||||||||||||||||||||
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio |
prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |
||||||||||||||||||||||||||||
Borlande ed estratti di borlande |
escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |
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Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica |
solo di origine naturale |
||||||||||||||||||||||||||||
Gusci di molluschi |
soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 |
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Gusci d’uovo |
proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
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Carbonato di calcio e di magnesio |
solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare |
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Solfato di magnesio (kieserite) |
solo di origine naturale |
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Soluzione di cloruro di calcio |
solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio |
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Solfato di calcio (gesso) |
prodotto d’origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d’idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso):
calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale finezza di macinazione:
dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici |
sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero |
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Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione |
sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
||||||||||||||||||||||||||||
Zolfo elementare |
fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Concimi inorganici a base di microelementi |
fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2003/2003; dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro di sodio |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Farina di rocce, argille e minerali argillosi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) |
solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive |
||||||||||||||||||||||||||||
Acidi umici e fulvici |
solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua |
||||||||||||||||||||||||||||
Xilitolo |
solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite) |
||||||||||||||||||||||||||||
Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) |
ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 |
||||||||||||||||||||||||||||
Sedimento ricco di materie organiche (2) formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel) |
solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante |
solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all’allegato I fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
(1) Comprendenti in particolare tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.
(2) Qui l’aggettivo «organico» si riferisce alla chimica organica e non all’agricoltura biologica.
ALLEGATO III
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi
PARTE A
materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848
(1) MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE
Numero nel catalogo dei mangimi (1) |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
11.1.1 |
Carbonato di calcio |
|
11.1.2 |
Conchiglie marine calcaree |
|
11.1.4 |
Maërl |
|
11.1.5 |
Litotamnio |
|
11.1.13 |
Gluconato di calcio |
|
11.2.1 |
Ossido di magnesio |
|
11.2.4 |
Solfato di magnesio anidro |
|
11.2.6 |
Cloruro di magnesio |
|
11.2.7 |
Carbonato di magnesio |
|
11.3.1 |
Fosfato dicalcico |
|
11.3.3 |
Fosfato monocalcico |
|
11.3.5 |
Fosfato di calcio e di magnesio |
|
11.3.8 |
Fosfato di magnesio |
|
11.3.10 |
Fosfato monosodico |
|
11.3.16 |
Fosfato di calcio e di sodio |
|
11.3.17 |
Fosfato monoammonico (Diidrogenoortofosfato di ammonio) |
solo per l’acquacoltura |
11.4.1 |
Cloruro di sodio |
|
11.4.2 |
Bicarbonato di sodio |
|
11.4.4 |
Carbonato di sodio |
|
11.4.6 |
Solfato di sodio |
|
11.5.1 |
Cloruro di potassio |
|
(2) ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI
Numero nel catalogo dei mangimi (2) |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
||||||||||
10 |
Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici |
a condizione che siano ottenuti da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 a condizione che siano prodotti o preparati senza solventi ottenuti per sintesi chimica il loro impiego è autorizzato soltanto per animali non erbivori l’impiego di idrolizzati proteici di pesce è autorizzato soltanto per giovani animali non erbivori |
||||||||||
10 |
Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei |
per animali di acquacoltura carnivori da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, o ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati e non destinati al consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 |
||||||||||
10 |
Farina di pesce e olio di pesce |
nella fase di ingrasso, per pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 soltanto qualora i mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi non siano disponibili in quantità sufficiente, al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce per la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) e al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce per la razione alimentare del pangasio (Pangasius spp.), conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/848 |
||||||||||
ex 12.1.5 |
Lieviti |
lievito ottenuto da Saccharomyces cerevisiae oppure Saccharomyces carlsbergensis, inattivato con la conseguente assenza di microrganismi vivi se non disponibile di origine biologica |
||||||||||
ex 12.1.12 |
Prodotti del lievito |
prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergensis, inattivato con la conseguente assenza di microrganismi vivi e contenenti parti di lievito se non disponibile di origine biologica |
||||||||||
|
Colesterolo |
prodotto ottenuto da lanolina mediante saponificazione, separazioni e cristallizzazione, da molluschi o altre fonti per assicurare le esigenze nutritive quantitative dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai se non disponibile di origine biologica |
||||||||||
|
Erbe aromatiche |
in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:
|
||||||||||
|
Melassa |
in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:
|
||||||||||
|
Fitoplancton e zooplancton |
soltanto nell’allevamento larvale di novellame biologico |
||||||||||
|
specifici composti proteici |
in conformità del punto 1.9.3.1, lettera c), e del punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:
|
||||||||||
|
Spezie |
in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:
|
PARTE B
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell’alimentazione animale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848
Gli additivi per mangimi elencati in questa parte devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Le condizioni specifiche qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(1) ADDITIVI TECNOLOGICI
a) Conservanti
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
E 200 |
Acido sorbico |
|
E 236 |
Acido formico |
|
E 237 |
Formiato di sodio |
|
E 260 |
Acido acetico |
|
E 270 |
Acido lattico |
|
E 280 |
Acido propionico |
|
E 330 |
Acido citrico |
|
b) Antiossidanti
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
1b306(i) |
Estratti di tocoferolo da oli vegetali |
|
1b306(ii) |
Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo |
|
c) Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
1c322, 1c322i |
Lecitine |
soltanto se ottenute da materie prime biologiche impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura |
d) Agenti leganti e antiagglomeranti
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
E 412 |
Gomma di guar |
|
E 535 |
Ferrocianuro di sodio |
tenore massimo: 20 mg/kg NaCl calcolato come anione ferrocianuro |
E 551b |
Silice colloidale |
|
E 551c |
Kieselgur (terra diatomacea, purificata) |
|
1m558i |
Bentonite |
|
E 559 |
Argille caolinitiche esenti da amianto |
|
E 560 |
Miscele naturali di steatite e clorite |
|
E 561 |
Vermiculite |
|
E 562 |
Sepiolite |
|
E 566 |
Natrolite-fonolite |
|
1g568 |
Clinoptilolite di origine sedimentaria |
|
E 599 |
Perlite |
|
e) Additivi per insilati
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
1k |
Enzimi, microrganismi |
autorizzati soltanto per assicurare una fermentazione adeguata |
1k236 |
Acido formico |
|
1k237 |
Formiato di sodio |
|
1k280 |
Acido propionico |
|
1k281 |
Propionato di sodio |
(2) ADDITIVI ORGANOLETTICI
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
ex2a |
Astaxantina |
soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche in mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina |
ex2b |
Sostanze aromatizzanti |
solo estratti di prodotti agricoli, tra cui l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.) |
(3) ADDITIVI NUTRIZIONALI
a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
||||
ex3a |
Vitamine e provitamine |
derivate da prodotti agricoli se non sono disponibili quelle derivate da prodotti agricoli:
|
||||
3a920 |
Betaina anidra |
solo per gli animali monogastrici prodotti di origine biologica; se non è disponibile, di origine naturale |
b) Composti di oligoelementi
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
3b101 |
Carbonato di ferro (II) (siderite) |
|
3b103 |
Solfato di ferro (II) monoidrato |
|
3b104 |
Solfato di ferro (II) eptaidrato |
|
3b201 |
Ioduro di potassio |
|
3b202 |
Iodato di calcio, anidro |
|
3b203 |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti |
|
3b301 |
Acetato di cobalto (II) tetraidrato |
|
3b302 |
Carbonato di cobalto (II) |
|
3b303 |
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato |
|
3b304 |
Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti |
|
3b305 |
Solfato di cobalto (II) eptaidrato |
|
3b402 |
Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato |
|
3b404 |
Ossido di rame (II) |
|
3b405 |
Solfato di rame (II) pentaidrato |
|
3b409 |
Ossicloruro di rame |
|
3b502 |
Ossido di manganese (II) |
|
3b503 |
Solfato manganoso, monoidrato |
|
3b603 |
Ossido di zinco |
|
3b604 |
Solfato di zinco eptaidrato |
|
3b605 |
Solfato di zinco monoidrato |
|
3b609 |
Octaidrossicloruro di zinco monoidrato |
|
3b701 |
Molibdato di disodio diidrato |
|
3b801 |
Selenito di sodio |
|
3b802 3b803 |
Selenito di sodio in granuli rivestiti Selenato di sodio |
|
3b810 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato |
|
3b811 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato |
|
3b812 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato |
|
3b813 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inattivato |
|
3b817 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato |
|
c) Aminoacidi, loro sali e analoghi
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
3c3.5.1 e 3c352 |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
prodotta tramite fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1.3.3, del regolamento (UE) 2018/848 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci |
(4) ADDITIVI ZOOTECNICI
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
4a, 4b, 4c e 4d |
Enzimi e microrganismi |
|
(1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).
(2) A norma del regolamento (UE) n. 68/2013.
ALLEGATO IV
Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848
PARTE A
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale
PARTE B
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola
PARTE C
Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio
PARTE D
Prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento
I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:
— |
soda caustica; |
— |
potassa caustica; |
— |
acido ossalico; |
— |
essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita; |
— |
acido nitrico; |
— |
acido fosforico; |
— |
carbonato di sodio; |
— |
solfato di rame; |
— |
permanganato di potassio; |
— |
panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale; |
— |
acido umico; |
— |
acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico. |
ALLEGATO V
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime
PARTE A
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848
SEZIONE A1 — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI
I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.
Le condizioni specifiche e le restrizioni qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.
Codice |
Nome |
Prodotto alimentare biologico cui può essere aggiunto |
Condizioni e limiti specifici |
E 153 |
Carbone vegetale |
crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere formaggio Morbier |
|
E 160b(i)* |
Bissina di annatto |
formaggio Red Leicester formaggio Double Gloucester Cheddar formaggio Mimolette |
|
E 160b(ii)* |
Norbissina di annatto |
formaggio Red Leicester formaggio Double Gloucester Cheddar formaggio Mimolette |
|
E 170 |
Carbonato di calcio |
prodotti di origine vegetale e animale |
escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti |
E 220 |
Anidride solforosa |
vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri |
100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
E 223 |
Metabisolfito di sodio |
crostacei |
|
E 224 |
Metabisolfito di potassio |
vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri |
100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
E250 |
Nitrito di sodio |
prodotti a base di carne |
uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E252 tenore massimo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg |
E252 |
Nitrato di potassio |
prodotti a base di carne |
uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E250 tenore massimo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg |
E 270 |
Acido lattico |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 290 |
Biossido di carbonio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 296 |
Acido malico |
prodotti di originale vegetale |
|
E 300 |
Acido ascorbico |
prodotti di originale vegetale prodotti a base di carne |
|
E 301 |
Ascorbato di sodio |
prodotti a base di carne |
può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti |
E 306* |
Estratto ricco in tocoferolo |
prodotti di origine vegetale e animale |
antiossidante |
E 322* |
Lecitine |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari |
solo da produzione biologica |
E 325 |
Lattato di sodio |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
|
E 330 |
Acido citrico |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 331 |
Citrati di sodio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 333 |
Citrati di calcio |
prodotti di originale vegetale |
|
E 334 |
Acido tartarico (L(+)-) |
prodotti di originale vegetale idromele |
|
E 335 |
Tartrati di sodio |
prodotti di originale vegetale |
|
E 336 |
Tartrati di potassio |
prodotti di originale vegetale |
|
E 341(i) |
Fosfato monocalcico |
farina fermentante |
agente lievitante |
E 392* |
Estratti di rosmarino |
prodotti di origine vegetale e animale |
solo da produzione biologica |
E 400 |
Acido alginico |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari |
|
E 401 |
Alginato di sodio |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari salsicce a base di carne |
|
E 402 |
Alginato di potassio |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari |
|
E 406 |
Agar-agar |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
|
E 407 |
Carragenina |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari |
|
E 410* |
Farina di semi di carrube |
prodotti di origine vegetale e animale |
solo da produzione biologica |
E 412* |
Gomma di guar |
prodotti di origine vegetale e animale |
solo da produzione biologica |
E 414* |
Gomma arabica |
prodotti di origine vegetale e animale |
solo da produzione biologica |
E 415 |
Gomma di xantano |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 417 |
Gomma di tara |
prodotti di origine vegetale e animale |
addensante solo da produzione biologica |
E 418 |
Gomma di gellano |
prodotti di origine vegetale e animale |
solo la forma ad alto tasso di acile solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2023 |
E 422 |
Glicerolo |
estratti vegetali aromi |
solo di origine vegetale solvente ed eccipiente in estratti vegetali e aromi agente umidificante per capsule di gelatina pellicola di rivestimento di compresse solo da produzione biologica |
E 440(i)* |
Pectina |
prodotti di originale vegetale prodotti lattiero-caseari |
|
E 460 |
Cellulosa |
gelatina |
|
E 464 |
Idrossipropil-metilcellulosa |
prodotti di origine vegetale e animale |
Materiale da incapsulamento per capsule |
E 500 |
Carbonati di sodio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 501 |
Carbonati di potassio |
prodotti di originale vegetale |
|
E 503 |
Carbonati di ammonio |
prodotti di originale vegetale |
|
E 504 |
Carbonati di magnesio |
prodotti di originale vegetale |
|
E 509 |
Cloruro di calcio |
prodotti lattiero-caseari |
coagulante |
E 516 |
Solfato di calcio |
prodotti di originale vegetale |
eccipiente |
E 524 |
Idrossido di sodio |
«Laugengebäck» aromi |
trattamento superficiale correttore di acidità |
E 551 |
Biossido di silicio |
erbe e spezie in polvere essiccate, aromi propoli |
|
E 553b |
Talco |
salsicce a base di carne |
trattamento superficiale |
E 901 |
Cera d’api |
prodotti dolciari |
agente di rivestimento solo da produzione biologica |
E 903 |
Cera di carnauba |
prodotti dolciari agrumi |
agente di rivestimento metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi, conformemente alla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione (1) solo da produzione biologica |
E 938 |
Argon |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 939 |
Elio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 941 |
Azoto |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 948 |
Ossigeno |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 968 |
Eritritolo |
prodotti di origine vegetale e animale |
soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico |
SEZIONE A2 — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI
Le condizioni specifiche e le restrizioni qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
Nome |
Autorizzato soltanto per la trasformazione dei seguenti prodotti alimentari biologici |
Condizioni e limiti specifici |
Acqua |
prodotti di origine vegetale e animale |
acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio (2) |
Cloruro di calcio |
prodotti di originale vegetale salsicce a base di carne |
coagulante |
Carbonato di calcio |
prodotti di originale vegetale |
|
Idrossido di calcio |
prodotti di originale vegetale |
|
Solfato di calcio |
prodotti di originale vegetale |
coagulante |
Cloruro di magnesio (o nigari) |
prodotti di originale vegetale |
coagulante |
Carbonato di potassio |
uva |
essiccante |
Carbonato di sodio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
Acido lattico |
formaggi |
regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia |
(L+) Acido lattico da fermentazione |
estratti di proteine vegetali |
|
Acido citrico |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
Idrossido di s odio |
zucchero olio di origine vegetale escluso l’olio di oliva estratti di proteine vegetali |
|
Acido solforico |
gelatina zucchero |
|
Estratto di luppolo |
zucchero |
solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica |
Estratto di colofonia di pino |
zucchero |
solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica |
Acido cloridrico |
gelatina formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |
produzione di gelatina conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi |
Idrossido d’ammonio |
gelatina |
produzione di gelatina a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 |
Perossido di idrogeno |
gelatina |
produzione di gelatina a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 |
Biossido di carbonio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
Azoto |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
Etanolo |
prodotti di origine vegetale e animale |
solvente |
Acido tannico |
prodotti di originale vegetale |
ausiliare di filtrazione |
Albumina d’uovo |
prodotti di originale vegetale |
|
Caseina |
prodotti di originale vegetale |
|
Gelatina |
prodotti di originale vegetale |
|
Colla di pesce |
prodotti di originale vegetale |
|
Oli vegetali |
prodotti di origine vegetale e animale |
lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni soltanto se ottenuti da produzione biologica |
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale |
prodotti di originale vegetale |
|
Carbone attivato (CAS-7440-44-0) |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
Talco |
prodotti di originale vegetale |
nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b |
Bentonite |
prodotti di originale vegetale idromele |
collante per idromele |
Cellulosa |
prodotti di originale vegetale gelatina |
|
Terra diatomacea |
prodotti di originale vegetale gelatina |
|
Perlite |
prodotti di originale vegetale gelatina |
|
Gusci di nocciole |
prodotti di originale vegetale |
|
Farina di riso |
prodotti di originale vegetale |
|
Cera d’api |
prodotti di originale vegetale |
distaccante solo da produzione biologica |
Cera di carnauba |
prodotti di originale vegetale |
distaccante solo da produzione biologica |
Acido acetico/aceto |
prodotti di originale vegetale pesce |
solo da produzione biologica da fermentazione naturale |
Tiamina cloridrato |
vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele |
|
Fosfato diammonico |
vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele |
|
Fibre di legno |
prodotti di origine vegetale e animale |
l’origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi) |
PARTE B
Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
Alga arame (Eisenia bicyclis), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga. |
|
Alga hijiki (Hizikia fusiforme), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati tale alga. |
|
Corteccia dell’albero pau d’arco Handroanthus impetiginosus («lapacho») |
soltanto per uso in miscele di tè o kombucha |
Budella |
da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale |
Gelatina |
da fonti diverse da quella suina |
Polvere/liquido minerale di latte |
soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio |
Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione |
solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 solo qualora non siano disponibili nell’acquacoltura biologica |
PARTE C
Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848
Nome |
Lievito primario |
Produzione/preparazione/formulazione del lievito |
Condizioni e limiti specifici |
Cloruro di calcio |
X |
|
|
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
Acido citrico |
X |
|
per regolare il pH nella produzione di lievito |
Acido lattico |
X |
|
per regolare il pH nella produzione di lievito |
Azoto |
X |
X |
|
Ossigeno |
X |
X |
|
Fecola di patate |
X |
X |
per la filtrazione solo da produzione biologica |
Carbonato di sodio |
X |
X |
per regolare il pH |
Oli vegetali |
X |
X |
lubrificante, distaccante o antischiumogeno solo da produzione biologica |
PARTE D
Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848
Nome |
Numeri di identificazione |
Riferimenti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934 |
Condizioni e limiti specifici |
Aria |
|
Parte A, tabella 1, punti 1 e 8 |
|
Ossigeno gassoso |
E 948 CAS 17778- 80-2 |
Parte A, tabella 1, punto 1 Parte A, tabella 2, punto 8.4 |
|
Argon |
E 938 CAS 7440-37-1 |
Parte A, tabella 1, punto 4 Parte A, tabella 2, punto 8.1 |
non può essere utilizzato per il gorgogliamento |
Azoto |
E 941 CAS 7727-37-9 |
Parte A, tabella 1, punti 4, 7 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.2 |
|
Biossido di carbonio |
E 290 CAS 124-38-9 |
Parte A, tabella 1, punti 4 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.3 |
|
Pezzi di legno di quercia |
|
Parte A, tabella 1, punto 11 |
|
Acido tartarico (L(+)-) |
E 334 CAS 87-69-4 |
Parte A, tabella 2, punto 1.1 |
|
Acido lattico |
E 270 |
Parte A, tabella 2, punto 1.3 |
|
Tartrato di potassio L(+) |
E 336 (ii) CAS 921- 53-9 |
Parte A, tabella 2, punto 1.4 |
|
Bicarbonato di potassio |
E 501 (ii) CAS 298-14-6 |
Parte A, tabella 2, punto 1.5 |
|
Carbonato di calcio |
E 170 CAS 471-34-1 |
Parte A, tabella 2, punto 1.6 |
|
Solfato di calcio |
E 516 |
Parte A, tabella 2, punto 1.8 |
|
Anidride solforosa |
E 220 CAS 7446-09-5 |
Parte A, tabella 2, punto 2.1 |
il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l |
Bisolfito di potassio |
E 228 CAS 7773-03-7 |
Parte A, tabella 2, punto 2.2 |
|
Metabisolfito di potassio |
E 224 CAS 16731-55-8 |
Parte A, tabella 2, punto 2.3 |
|
Acido L-ascorbico |
E 300 |
Parte A, tabella 2, punto 2.6 |
|
Carbone per uso enologico |
|
Parte A, tabella 2, punto 3.1 |
|
Idrogenofosfato di diammonio |
E 342/CAS 7783-28-0 |
Parte A, tabella 2, punto 4.2 |
|
Cloridrato di tiamina |
CAS 67-03-8 |
Parte A, tabella 2, punto 4.5 |
|
Autolisati di lievito |
|
Parte A, tabella 2, punto 4.6 |
|
Scorze di lieviti |
|
Parte A, tabella 2, punto 4.7 |
|
Lieviti inattivati |
|
Parte A, tabella 2, punto 4.8 Parte A, tabella 2, punto 10.5 Parte A, tabella 2, punto 11.5 |
|
Gelatina alimentare |
CAS 9000-70-8 |
Parte A, tabella 2, punto 5.1 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Proteina di frumento |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.2 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Proteina di piselli |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.3 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Proteina di patate |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.4 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Colla di pesce |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.5 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Caseina |
CAS 9005-43-0 |
Parte A, tabella 2, punto 5.6 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Caseinati di potassio |
CAS 68131-54-4 |
Parte A, tabella 2, punto 5.7 |
|
Albumina d’uovo |
CAS 9006-59-1 |
Parte A, tabella 2, punto 5.8 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Bentonite |
E 558 |
Parte A, tabella 2, punto 5.9 |
|
Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale) |
E 551 |
Parte A, tabella 2, punto 5.10 |
|
Tannini |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.12 Parte A, tabella 2, punto 6.4 |
ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili |
Chitosano derivato da Aspergillus niger |
CAS 9012-76-4 |
Parte A, tabella 2, punto 5.13 Parte A, tabella 2, punto 10.3 |
|
Estratti proteici di lieviti |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.15 |
ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili |
Alginato di potassio |
E 402/CAS 9005-36-1 |
Parte A, tabella 2, punto 5.18 |
|
Tartrato acido di potassio |
E336(i)/CAS 868-14-4 |
Parte A, tabella 2, punto 6.1 |
|
Acido citrico |
E 330 |
Parte A, tabella 2, punto 6.3 |
|
Acido metatartarico |
E 353 |
Parte A, tabella 2, punto 6.7 |
|
Gomma arabica |
E 414/CAS 9000-01-5 |
Parte A, tabella 2, punto 6.8 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
Mannoproteine di lieviti |
|
Parte A, tabella 2, punto 6.10 |
|
Pectina liasi |
CE 4.2.2.10 |
Parte A, tabella 2, punto 7.2 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
Pectina metilesterasi |
CE 3.1.1.11 |
Parte A, tabella 2, punto 7.3 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
Poligalatturonasi |
CE 3.2.1.15 |
Parte A, tabella 2, punto 7.4 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
Emicellulasi |
CE 3.2.1.78 |
Parte A, tabella 2, punto 7.5 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
Cellulasi |
CE 3.2.1.4 |
Parte A, tabella 2, punto 7.6 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
Lieviti per vinificazione |
|
Parte A, tabella 2, punto 9.1 |
per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili |
Batteri acido-lattici |
|
Parte A, tabella 2, punto 9.2 |
|
Citrato di rame |
CAS 866-82-0 |
Parte A, tabella 2, punto 10.2 |
|
Resina di pino di Aleppo |
|
Parte A, tabella 2, punto 11.1 |
|
Fecce fresche |
|
Parte A, tabella 2, punto 11.2 |
solo da produzione biologica |
(1) Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).
(2) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(3) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
ALLEGATO VI
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione biologica in talune zone di paesi terzi a norma dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848