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Document 32000R1673

    Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

    GU L 193 del 29.7.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1673/oj

    32000R1673

    Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0016 - 0022


    Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio

    del 27 luglio 2000

    relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    visto il parere del Comitato delle regioni(4),

    considerando quanto segue:

    (1) Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'istituzione di una politica agricola comune. Tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

    (2) La politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi del trattato. Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, oltre alle disposizioni relative ai pagamenti per superficie previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(5), occorre prevedere misure relative al mercato interno, che comprendano aiuti ai primi trasformatori delle paglie di lino e di canapa o agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto.

    (3) Per garantire un'effettiva trasformazione delle paglie di lino e di canapa, occorre subordinare la concessione dell'aiuto a determinate condizioni, in particolare un riconoscimento dei primi trasformatori e l'obbligo di un contratto di acquisto della paglia da parte dei trasformatori stessi. Analogamente, onde prevenire possibili abusi, l'aiuto alla trasformazione è concesso solo in funzione della trasformazione delle paglie oppure dell'utilizzo delle fibre sul mercato nel caso in cui l'agricoltore faccia trasformare le paglie per proprio conto.

    (4) Al fine di evitare una destinazione scorretta dei fondi comunitari, occorre escludere dall'aiuto i primi trasformatori o gli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per approfittare in tal modo di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno destinato alla trasformazione della paglia.

    (5) Tenuto conto delle specificità inerenti, da un lato, al mercato delle fibre lunghe di lino e, d'altro lato, a quello delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa, occorre differenziare l'aiuto in funzione di ciascuna delle due categorie di fibre ottenute. Onde assicurare un livello totale di sostegno che consenta l'esistenza della produzione tradizionale di fibre lunghe di lino in condizioni simili a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 4 luglio 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(6), occorre aumentare progressivamente l'importo dell'aiuto concesso in modo da tener conto della riduzione graduale del sostegno per ettaro concesso al produttore in base al regolamento (CE) n. 1251/1999 e della soppressione, a termine, dell'aiuto per le fibre corte di lino. Per quanto riguarda le fibre corte di lino e le fibre di canapa, occorre concedere un aiuto di entità tale da consentire, per un certo periodo, un reciproco adeguamento dei nuovi prodotti ottenuti e dei potenziali mercati che si aprono. Al fine di incoraggiare solo la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di qualità, occorre prevedere una percentuale massima di impurità e di canapuli o capecchi nonché misure transitorie per consentire all'industria di trasformazione di adeguarsi a questa esigenza.

    (6) Onde tenere conto della situazione particolare del lino tradizionale in alcune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è necessario concedere al primo trasformatore delle paglie, per le superfici interessate, un aiuto complementare transitorio.

    (7) Al fine di evitare aumenti fraudolenti dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto, è necessario che gli Stati membri fissino il massimale dell'aiuto stesso in funzione delle superfici la cui paglia ha formato oggetto di contratti o di un impegno alla trasformazione.

    (8) Per limitare le spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, occorre creare un meccanismo stabilizzatore per ogni tipo di fibra ottenuto, a seconda che si tratti di fibre lunghe di lino, da una parte, o di fibre corte di lino e fibre di canapa, dall'altra. Per favorire un livello ragionevole di produzioni interessate in ognuno degli Stati membri, è necessario fissare un quantitativo massimo garantito per ogni categoria di fibra e ripartire tali quantitativi tra gli Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Tuttavia, i quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa sono limitati a un periodo tale da consentire che i nuovi prodotti ottenuti si adeguino al mercato. I quantitativi nazionali garantiti si applicano all'aiuto alla trasformazione e non riguardano il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999. I quantitativi nazionali garantiti sono fissati in particolare tenendo conto delle superfici medie più recenti di lino tessile e canapa, eventualmente adeguate in funzione della loro percentuale realmente produttiva, nonché delle relative rese medie in fibre. Per gli Stati membri la cui produzione attuale è scarsa, occorre prevedere un quantitativo comune da ripartire in occasione di ogni campagna onde consentire un adeguamento allo sviluppo della loro produzione.

    (9) Per consentire a ogni Stato membro di effettuare adeguamenti tra i quantitativi di fibre ottenuti, occorre prevedere condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti ad esso attribuiti. Tale trasferimento è eseguito in funzione di un coefficiente che garantisca l'equivalenza dal punto di vista del bilancio.

    (10) Gli Stati membri produttori devono adottare le disposizioni necessarie per garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto. Inoltre, a causa dei tempi necessari per la trasformazione di tutta la paglia prodotta nella campagna di commercializzazione, è istituito, in quanto misura di controllo, un sistema di anticipi sull'aiuto.

    (11) Tutte le misure relative al regime di scambi con i paesi terzi devono consentire di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa e alla riscossione di qualsiasi imposta alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, tale meccanismo potrebbe tuttavia non operare adeguatamente. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di agricoltura(7).

    (12) Affinché l'organizzazione comune del mercato della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina deve essere soggetta ad un regime di controllo che preveda un sistema di riconoscimento degli importatori interessati.

    (13) Nel corso dell'evoluzione dei mercati del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, gli Stati membri e la Commissione devono comunicarsi le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

    (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).

    (15) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(9).

    (16) L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, definita nel regolamento (CEE) n. 1308/70, è stata oggetto di numerose modifiche, ma non corrisponde più ai profondi cambiamenti subiti dal settore. In tali circostanze, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1308/70 e il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa(10). Il regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioniquadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa(11), il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa(12), il regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa(13), e il regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa(14), che si basano sui regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71, sono abrogati e sostituiti dalle nuove disposizioni previste dal presente regolamento.

    (17) Il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 1308/70 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per affrontare questa eventualità, la Commissione deve poter adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione dev'essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici.

    (18) Tenuto conto della data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere misure particolari per la campagna 2000/2001. A tal fine, è necessario che il regime in vigore durante la campagna 1999/2000 resti applicabile fino al 30 giugno 2001. Gli importi dell'aiuto devono tuttavia essere fissati dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, non appena sia disponibile una stima affidabile delle superfici interessate e l'importo del finanziamento delle misure a favore dell'utilizzo delle filacce di lino è fissato a 0.

    (19) Al fine di valutare gli effetti delle nuove misure, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni concernenti, da una parte, nel 2003 i quantitativi nazionali garantiti e i tassi massimi di impurità e di canapuli o capecchi delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa e, dall'altra, nel 2005 l'impatto sui produttori e sui mercati degli aiuti alla trasformazione e dell'aiuto complementare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi. Essa disciplina i prodotti seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

    a) "agricoltore": l'agricoltore quale definito all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(15);

    b) "primo trasformatore riconosciuto": la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino e di canapa.

    3. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

    TITOLO I

    Mercato interno

    Articolo 2

    1. È istituito un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre.

    L'aiuto è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

    Tuttavia:

    a) nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l'agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell'interessato ad effettuare personalmente la trasformazione;

    b) nel caso in cui l'agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l'aiuto è concesso all'agricoltore.

    2. Non sarà versato alcun aiuto a favore di primi trasformatori riconosciuti o degli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per ottenere in tal modo un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime.

    3. L'importo dell'aiuto alla trasformazione, per tonnellata di fibre, è il seguente:

    a) per le fibre lunghe di lino:

    - 100 EUR per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

    - 160 EUR per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006,

    - 200 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007;

    b) per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi: 90 EUR per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2005/2006.

    Tuttavia, per le campagne da 2001/2002 a 2003/2004 lo Stato membro può, in funzione degli sbocchi tradizionali, decidere di concedere parimenti l'aiuto:

    - per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7, 5 % e il 15 %,

    - per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

    In questi casi, lo Stato membro accorda aiuto per un quantitativo che equivale, al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.

    4. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell'aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o dell'impegno di cui al paragrafo 1.

    I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all'articolo 3.

    5. Su domanda del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull'aiuto in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.

    Articolo 3

    1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 75250 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:

    - 13800 tonnellate per il Belgio,

    - 300 tonnellate per la Germania,

    - 50 tonnellate per la Spagna,

    - 55800 tonnellate per la Francia,

    - 4800 tonnellate per i Paesi Bassi,

    - 150 tonnellate per l'Austria,

    - 50 tonnellate per il Portogallo,

    - 200 tonnellate per la Finlandia,

    - 50 tonnellate per la Svezia,

    - 50 tonnellate per il Regno Unito.

    2. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 135900 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:

    a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

    - 10350 tonnellate per il Belgio,

    - 12800 tonnellate per la Germania,

    - 20000 tonnellate per la Spagna,

    - 61350 tonnellate per la Francia,

    - 5550 tonnellate per i Paesi Bassi,

    - 2500 tonnellate per l'Austria,

    - 1750 tonnellate per il Portogallo,

    - 2250 tonnellate per la Finlandia,

    - 2250 tonnellate per la Svezia,

    - 12100 tonnellate per il Regno Unito;

    b) di 5000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per ciascuna campagna di commercializzazione, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    I quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, eventualmente ridotti a norma del paragrafo 5 del presente articolo, non sono più applicabili a decorrere dalla campagna 2006/2007.

    3. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia viene raccolta. L'aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.

    4. Gli Stati membri che lo desiderano possono trasferire tra loro, un'unica volta ed entro il 30 giugno 2001, una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, se del caso adeguati a norma del paragrafo 5. In tal caso, essi notificano il trasferimento alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    5. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 2 o viceversa.

    I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati in funzione di un'equivalenza di una tonnellata di fibra lunga di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

    Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo e del paragrafo 4.

    Articolo 4

    Fino alla campagna di cormmercializzazione 2005/2006, per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte in allegato e la cui produzione di paglia è oggetto

    - del contratto di compravendita o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché

    - di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe,

    è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto.

    L'importo dell'aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.

    TITOLO II

    Scambi con i paesi terzi

    Articolo 5

    1. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di agricoltura.

    2. Le importazioni di canapa in provenienza da paesi terzi sono subordinate al rilascio di un certificato, alle seguenti condizioni:

    - la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999,

    - le sementi destinate alla semina di varietà di canapa, di cui al codice NC 12079910, devono essere scortate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999,

    - i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 12079991, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

    L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al primo e secondo trattino è soggetta a un sistema controllo che consenta di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

    Articolo 6

    Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

    - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

    - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

    Articolo 7

    1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure appropriate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o la minaccia di perturbazione.

    Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono adottare misure cautelative.

    2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.

    3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata sottoposta.

    4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

    TITOLO III

    Disposizioni generali

    Articolo 8

    Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Articolo 9

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In particolare, possono essere stabilite:

    - le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori,

    - le condizioni da rispettare, per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, da parte dei primi trasformatori riconosciuti,

    - le condizioni da rispettare, nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), da parte degli agricoltori,

    - i criteri da rispettare, da un lato, per le fibre lunghe di lino e, dall'altro, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa,

    - le modalità di calcolo dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma,

    - le condizioni per la concessione dell'aiuto e dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia,

    - le condizioni da rispettare per la determinazione dei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 4,

    - la ripartizione del quantitativo di 5000 tonnellate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

    - le condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti di cui all'articolo 3, paragrafo 5,

    - le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare di cui all'articolo 4.

    Le misure possono inoltre riguardare qualsiasi misura di controllo necessaria per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi ed altre irregolarità.

    Articolo 10

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali (in seguito denominato "comitato").

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il comitato può prendere in esame ogni questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 11

    Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

    TITOLO IV

    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 12

    1. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dell'aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità sono fissati, entro il 31 ottobre 2000, secondo la procedura di cui dall'articolo 10, paragrafo 2.

    Questi importi sono determinati applicando agli importi in vigore per la campagna 1999/2000 un coefficiente pari al rapporto tra:

    - la spesa media per ettaro corrispondente a 88 milioni di EUR per l'insieme delle superfici risultanti dalle dichiarazioni di coltivazione e

    - la spesa media di 721 EUR per ettaro stimata per la campagna 1999/2000.

    Gli importi dell'aiuto per la campagna 2000/2001 non possono tuttavia superare quelli fissati per la campagna 1999/2000.

    2. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'importo da trattenere sull'aiuto per il lino destinato al finanziamento di misure a favore dell'utilizzo delle filacce di lino è fissato a 0 EUR per ettaro.

    3. La campagna di commercializzazione 2000/2001 termina il 30 giugno 2001.

    Articolo 13

    I regolamenti (CEE) n. 1308/70, (CEE) n. 619/71, (CEE) n. 620/71, (CEE) n. 1172/71, (CEE) n. 1430/82 e (CEE) n. 2059/84 sono abrogati a decorrere dal 1o luglio 2001.

    Articolo 14

    La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

    - le misure necessarie per agevolare la transizione dalle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 a quelle definite dal presente regolamento,

    - le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 15

    1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte, in merito alle tendenze della produzione nei vari Stati membri e all'impatto della riforma dell'organizzazione comune del mercato sugli sbocchi e la vitalità economica del settore. Essa tratterà parimenti il livello del tasso massimo di impurità e di canapuli o capecchi applicabile alle fibre corte di lino e alle fibre di canapa.

    La relazione servirà, se del caso, da base per una nuova ripartizione ed eventualmente per un aumento dei quantitativi nazionali garantiti. La Commissione terrà conto in particolare del livello di produzione, della capacità di trasformazione e degli sbocchi sul mercato.

    2. Nel 2005 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte.

    La relazione conterrà una valutazione dell'impatto dell'aiuto alla trasformazione in particolare sui seguenti aspetti:

    - situazione dei produttori per quanto concerne le superfici coltivate e i prezzi ottenuti,

    - tendenze dei mercati delle fibre tessili e sviluppo di nuovi prodotti,

    - industria di trasformazione.

    La relazione preciserà, tenuto conto della produzione alternativa, se l'industria è in grado di funzionare secondo gli orientamenti definiti. Essa tratterà parimenti la possibilità di perpetuare oltre la campagna 2005/2006 l'aiuto alla trasformazione per tonnellata di fibre corte di lino e di fibre di canapa e l'aiuto complementare per ettaro coltivato a lino di cui all'articolo 4.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Gli articoli da 1 a 11 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

    I regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. Védrine

    (1) GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 19.

    (2) Parere espresso il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 3.

    (4) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7).

    (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    (8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (10) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 19 del 4.7.1998, pag. 7).

    (11) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 713/95 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 16).

    (12) GU L 123 del 5.6.1971, pag. 7.

    (13) GU L 162 del 12.6.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

    (14) GU L 191 del 19.7.1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94.

    (15) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

    ALLEGATO

    ZONE AMMISSIBILI ALL'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4

    ZONA I

    1. Il territorio dei Paesi Bassi.

    2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

    ZONA II

    1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.

    2. Le seguenti zone francesi:

    - il dipartimento del Nord,

    - gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,

    - gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell'Aisne,

    - l'arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.

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