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Document 31976L0768
Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
GU L 262 del 27.9.1976, p. 169–200
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrogato da 32009R1223
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0169 - 0200
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0145
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0206
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0206
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0198
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 76/768/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo (1) , visto il parere del Comitato economico e sociale (2) , considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio ; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione ; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo ; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche ; considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione , l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici ; considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali ; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali ; che tale distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici , la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi , sia ai fini perseguiti con il loro impiego ; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie ; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione , mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti , inalati , iniettati o innestati nel corpo umano ; considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V ; considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso ; che è necessario , in particolare , tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione ; considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi , in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche , sono misure di applicazione di carattere tecnico , e che per semplificare ed accelerare la procedura e opportuno affidare alla Commissione , a determinate condizioni precisate nella presente direttiva , il compito di adottarle ; considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia ; che , per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione , in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici ; considerando che è necessario elaborare , in base a ricerche scientifiche e tecniche , proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti , le tinture per capelli , i conservanti ed i filtri ultravioletti , tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti ; considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio , pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati , potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica ; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano ( epidermide , sistema pilifero e capelli , unghie , labbra , organi genitali esterni ) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli , profumarli , proteggerli per mantenerli in buono stato , modificarne l'aspetto o correggere gli odori corporei . 2 . Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I . 3 . Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V , nonché i prodotti cosmetici contenenti coloranti diversi da quelli citati agli allegati III e IV e che non sono destinati a venire in contatto con le mucose . Riguardo a tali prodotti , gli Stati membri possono adottare tutte le disposizioni che ritengono utili . Articolo 2 I prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono poter causare danni alla salute umana se applicati in normali condizioni di uso . Articolo 3 Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . Articolo 4 Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2 , gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono : a ) sostanze di cui all'allegato II ; b ) sostanze elencate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate ; c ) coloranti diversi da quelli elencati nella parte seconda dell'allegato III , se detti prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni ; d ) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato III utilizzati oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate se detti prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni . Articolo 5 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono : a ) sostanze elencate nella prima parte dell'allegato IV , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate ; b ) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate , se questi prodotti sono destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi , sulle labbra , nella cavità orale o sugli organi genitali esterni ; c ) coloranti elencati nella terza parte dell'allegato IV , se tali prodotti sono destinati a non venire in contatto con le mucose o ad avere solo un breve contatto con la pelle . Alla scadenza del termine di tre anni , tali sostanze e coloranti saranno : - o definitivamente ammessi ; - o definitivamente vietati ( allegato II ) ; - o mantenuti per un nuovo periodo di tre anni nell'allegato IV ; - o soppressi da tutti gli allegati della presente direttiva . Articolo 6 1 . Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi , recipienti o etichette portanto le seguenti indicazioni , in caratteri indelebili facilmente leggibili e visibili : a ) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno della Comunità . Tali indicazioni possono essere abbreviate , purché l'abbreviazione permetta , in linea di massima , di identificare l'impresa . Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità , gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese d'origine ; b ) il contenuto nominale al momento della confezione ; c ) la data di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni ; d ) le precauzioni particolari per l'uso , soprattutto quelle riportate nella colonna « modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta » degli allegati III e IV che debbono figurare sul recipiente ; in caso di impossibilità pratica , queste indicazioni devono figurare sull'imballaggio esterno o sull'unito foglio di istruzioni ; in tal caso sulla parte esterna del recipiente dovrà figurare una indicazione abbreviata che rinvii alle indicazioni sopra citate ; e ) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l'identificazione della fabbricazione ; tuttavia in casi di impossibilità pratica dovuta alle dimensioni ridotte degli articoli cosmetici , tale menzione deve figurare obbligatoriamente soltanto sull'imballaggio esterno degli stessi articoli . 2 . Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché nell'etichettatura , nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici , i testi , le denominazioni , i marchi , le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono . Articolo 7 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati , rifiutare , vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . 2 . Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6 , paragrafo 1 , lettere b ) , c ) e d ) , vengano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali . 3 . Inoltre , per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato , ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti , le quali garantiranno che queste informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento . Articolo 8 1 . Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10 : - i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici , - i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri . 2 . Secondo la stessa procedura vengono fissate le modifiche necessarie per adeguare l'allegato II al progresso tecnico . Articolo 9 1 . È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno . Articolo 10 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate , quando sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione . Articolo 11 Fatto salvo l'articolo 5 , al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14 , paragrafo 1 , per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri , la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e techniche , presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite . Articolo 12 1 . Se uno Stato membro costata , in base ad una motivazione dettagliata , che un prodotto cosmetico , quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva , può mettere in pericolo la salute , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione . 2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso . 3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio , secondo la procedura prevista all'articolo 10 ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti . Articolo 13 Ogni atto individuale , adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici , deve essere motivato circostanziatamente . Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti della legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati . Articolo 14 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Tuttavia gli Stati membri , possono autorizzare sul loro territorio , per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva , l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva . 3 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M. van der STOEL (1) GU n. C 40 dell'8 . 4 . 1974 , pag. 71 . (2) GU n. C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag. 16 . ALLEGATO I ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI - Creme , emulsioni , lozioni , gel e oli per la pelle ( mani , piedi , viso , ecc. ) - Maschere di bellezza ( ad esclusione dei prodotti per il peeling ) - Fondotinta ( liquidi , paste , ciprie ) - Cipria per il trucco , talco per il dopobagno e per l'igiene corporale , ecc. - Saponi di bellezza , saponi deodoranti , ecc. - Profumi , acque da toletta ed acqua di Colonia - Preparazioni per bagni e docce ( sali , schiume , oli , gel , ecc. ) - Prodotti per la depilazione - Deodoranti ed antisudoriferi - Prodotti per la cura dei capelli : - tinture per capelli e decoloranti - prodotti per l'ondulazione , la stiratura e il fissaggio - prodotti per la messa in piega - prodotti per pulire i capelli ( lozioni , polveri , shampoo ) - prodotti per mantenere i capelli in forma ( lozioni , creme , oli ) - prodotti per l'acconciatura dei capelli ( lozioni , lacche , brillantine ) - Prodotti per la rasatura ( saponi , schiume , lozioni , ecc. ) - Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi - Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra - Prodotti per la cura dei denti e della bocca - Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse - Prodotti per cure intime esterne - Prodotti solari - Prodotti abbronzanti senza sole - Prodotti per schiarire la pelle - Prodotti antirughe ALLEGATO II ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO É VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI 1 . Acetilammino-2-cloro-5 benzossazolo 2 . ss-acetossietil trimetilammonio idrossido ( Acetilcolina ) e suoi sali 3 . Deanoli aceglumas (*) 4 . Spironolactonum (*) 5 . Acido [ (idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil ] acetico ( 3,3' , 5-triiodo-tiroacetico acido ) e suoi sali 6 . Methotrexatum (*) 7 . Acidum aminocaproicum (*) e suoi sali 8 . Cinchophenum (*) , suoi sali , derivati e sali dei suoi derivati 9 . Acidum thyropropicum (*) e suoi sali 10 . Acido tricloracetico 11 . Aconitum napellus L. ( foglie , radici e preparati ) 12 . Aconitina ( alcaloide principale dell'Aconitum napellus L. ) e suoi sali 13 . Adonis vernalis L. e suoi preparati 14 . Epinephrinum (*) 15 . Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali 16 . Alcoli acetilenici , loro esteri , loro eteri ossidi e loro sali 17 . Isoprenalinum (*) 18 . Allile , isotiocianato d' 19 . Alloclamidum (*) e suoi sali 20 . Nalorphinum (*) , suoi sali e suoi eteri ossidi 21 . Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale : tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali , riportato nella risoluzione A.P. ( 69 ) 2 del Consiglio d'Europa , rilasciate dietro prescrizione medica 22 . Amminobenzene , suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati ( Anilina ) 23 . Betoxycainum (*) e suoi sali 24 . Zoxazolaminum (*) 25 . Procainamidum (*) , suoi sali e suoi derivati 26 . Amminodifenile , di-(Benzidina) 27 . Tuaminoheptanum (*) , suoi isomeri e suoi sali 28 . Octodrinum (*) e suoi sali 29 . Ammino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali 30 . Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali 31 . Ammino-4 salicilico , acido e suoi sali 32 . Amminotoluene , suoi isomeri , loro sali e loro derivati alogenati e solfonati 33 . Amminoxileni , loro isomeri , loro sali e loro derivati alogenati e solfonati 34 . Imperatorine ( metil-3' buteno-2' xilossi ) 9 osso-7 furo ( 3,2 g ) cromo 35 . Ammi maius L. e suoi preparati 36 . Amilene cloruro ( dicloro-2,3 metil-2 butano ) 37 . Androgena ( sostanze ad attività ) 38 . Antracene ( olio di ) 39 . Antibiotici salvo quelli nominati nell'allegato IV 40 . Antimonio e suoi composti 41 . Apocynum cannabinum L. e suoi preparati 42 . 5 , 6 , 6a , 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [ di , g ] chinolina-10 , 11-diol . ( Apomorfina ) e suoi sali 43 . Arsenico e suoi composti 44 . Atropa belladonna L. e suoi preparati 45 . Atropina , suoi sali e suoi derivati 46 . Bario ( sali di ) salvo il solfato di bario , le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell'allegato III ( parte seconda ) e nell'allegato IV ( parte seconda e parte terza ) recanti il simbolo Ba 47 . Benzene 48 . Benzimidazolone 49 . Benzo izepina e dibenzoazepina , suoi sali e derivati 50 . 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali ( Amilocaina ) 51 . Benzoil-trimetil-Ossipiperidina ( Benzamina ) e suoi sali 52 . Isocarboxazidum (*) 53 . Bendroflumethiazidum (*) e suoi derivati 54 . Glucinio e suoi composti 55 . Bromo elementare 56 . Bretylii tosilas (*) 57 . Carbromalum (*) 58 . Bromisovalum (*) 59 . Brompheniraminum (*) e suoi sali 60 . Benzilonii brominum (*) 61 . Tetrylammonii bromidum (*) 62 . Brucina 63 . Tetracainum (*) e suoi sali 64 . Mofebutazonum (*) 65 . Tolbutamidum (*) 66 . Carbutamidum (*) 67 . Phenylbutazonum (*) 68 . Cadmio e suoi composti 69 . Cantaris vesicatoria 70 . Cantaridina 71 . Phenprobamatum (*) 72 . Carbazolo ( derivati nitrati del ) 73 . Carbonio ( solfuro di ) 74 . Catalase 75 . Cefelina e suoi sali 76 . Chenopodium ambrosioides L. ( essenza ) 77 . Cloralio idrato 78 . Cloro elementare 79 . Chlorpropramidum (*) 80 . Diphenoxylatum (*) 81 . Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene ( Crizoidina , cloridrato e citrato ) 82 . Chlorzoxazonum (*) 83 . Clorodimetilammino metil pirimidina ( Crimidina ) 84 . Chlorprothixenum (*) e suoi sali 85 . Clofenanidum (*) 86 . Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido suoi sali ( Mustina N-ossido ) 87 . Chlormethinum (*) e suoi sali 88 . Cyclophosphamidum (*) e suoi sali 89 . Mannomustinum (*) e suoi sali 90 . Butanilicainum (*) e suoi sali 91 . Chlormezanonum (*) 92 . Triparanolum (*) 93 . [ ( Cloro-4 fenil-2 ) acetil-2 diosso-1,3 indane ] ( Clorofacinone ) 94 . Chlorphenoxaminum (*) 95 . Phenaglycodolum (*) 96 . Cloruro di etile 97 . Sali di cromo , acido cromico e suoi sali 98 . Claviceps purpurea Tul. , suoi alcaloidi e preparati 99 . Conium maculatum L. ( frutti , polvere , preparati ) 100 . Glycyclamidum (*) 101 . Cobalto ( benzene sulfonato di ) 102 . Colchicina , suoi sali e suoi derivati 103 . Colchicoside e suoi derivati 104 . Colchicum autumnale L. e suoi preparati 105 . Convallatossina 106 . Anamirta Cocculus L. ( frutti ) 107 . Croton tiglium L. ( olio ) 108 . N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea 109 . Curaro e curarine 110 . Curarizzanti di sintesi 111 . Cianidrico ( acido ) e suoi sali 112 . Cieloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali 113 . Cyclomenolum (*) e suoi sali 114 . Natrii hexacyclonas (*) 115 . Hexapropymatum (*) 116 . Dextropropoxyphenum (*) 117 . 0,0'-diacetil N-allil normorfina 118 . Pipazetatum (*) e suoi sali 119 . (a , ss-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina 120 . bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano ( sali di ) ( per es. : Pentamethonii bromidum (*) ) 121 . Azamethonii bromidum (*) 122 . Cyclarbamatum (*) 123 . Clofenotanum (*) 124 . bis(trietilammonio)-1,6 esano ( sali di ) ( per es. : Hexamethonii bromidum (*) 125 . Dicloroetano ( Cloruri di etilene ) 126 . Dicloroetilene ( Cloruri di acetileno ) 127 . Lysergidum (*) e suoi sali 128 . Dietilamminoetil (fenil-4' idrossi-3' benzoato)-2 e suoi sali 129 . Ciachocainum (*) e suoi sali 130 . Dietilammino-3 propil cinnamato 131 . Dietilnitro-4 fenil tiofosfato 132 . N , N'-bis ( 2-dietilamminoetil ) ossamido bis ( 2-clorobenzile ) ( sali di ) ( per es. : Ambenonii chloridum (*) ) 133 . Methyprylonum (*) e suoi sali 134 . Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale 135 . (Diidrossi-2 , 6 metil-4 aza-4 esil)-7 teofillina ( Xantinolo ) 136 . Dioxethedrinum (*) e suoi sali 137 . Piprocurarii iodidum (*) 138 . Propyphenazonum (*) 139 . Tetrabenazinum (*) e suoi sali 140 . Captodiamum (*) 141 . Mefechlorazinum (*) e suoi sali 142 . Dimetilammina 143 . (Dimetilammino)-1 [(dimatilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali 144 . Methapyrilenum (*) e suoi sali 145 . Metamfepramonum (*) e suoi sali 146 . Amitriptylinum (*) e suoi sali 147 . Metforminum (*) e suoi sali 148 . Isosorbidi dinitras (*) 149 . Dinitrile malonico 150 . Dinitrile succinico 151 . Dinitrofenoli isomeri 152 . Inproquonum (*) 153 . Dimevamidum (*) e suoi sali 154 . Diphenylpyralinum (*) e suoi sali 155 . Sulfinpyrazonum (*) 156 . N-(4-Ammino-4-osso-3,3-difenil-butil)-N,N- diisopropil-N-metil-ammonio ( sali di ) ( per es. : isopropanidi iodidum (*) ) 157 . Benactyzinum (*) 158 . Benzatropinum (*) e suoi sali 159 . Cyclizinum (*) e suoi sali 160 . Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 161 . Probenecidum (*) 162 . Disulfiramum (*) 163 . Emetina , suoi sali e suoi derivati 164 . Efedrina e suoi sali 165 . Oxanamidum (*) e suoi derivati 166 . Eserina o fisostigmina e suoi sali 167 . Esteri dell'acido p-amminobenzoico ( con gruppo ammino libero ) , salvo quello citato nell'allegato IV ( parte prima ) 168 . Esteri della colina e della metilcolina e loro sali 169 . Caramiphenum (*) e suoi sali 170 . Estere dietilfosforico del para nitrofenolo 171 . Metethoheptazinum (*) e suoi sali 172 . Oxypheneridinum (*) e suoi sali 173 . Ethoheptazinum (*) e suoi sali 174 . Metheptazinum (*) e suoi sali 175 . Methylphenidatum (*) e suoi sali 176 . Doxylaminum (*) e suoi sali 177 . Tolboxanum (*) 178 . Monobenzonum (*) 179 . Parethoxycainum (*) e suoi sali 180 . Fenozolonum (*) 181 . Glutethimidum (*) e suoi sali 182 . Etilene ( ossido di ) 183 . Bemegridum (*) e suoi sali 184 . Valnoctamidum (*) 185 . Haloperidolum (*) 186 . Paramethazonum (*) 187 . Fluanisonum (*) 188 . Trifluperidolum (*) 189 . Fluoresonum (*) 190 . Fluorouracilum (*) 191 . Fluoridrico ( acido ) , suoi sali , suoi composti complessi e gli idrofluoruri salvo quelli nominati nell'allegato IV ( parte prima ) 192 . Furfuriltrimetilammonio ( sali di ) ( per es. : Furtrethonii iodidum (*) ) 193 . Galantaminum (*) 194 . Gestagena ( sostanze ad attività ) , ad eccezione di quelle riprese nominativamente nell'allegato V 195 . Esacloro 1,2,3,4,5,6 cicloesano ( o HCH ) 196 . Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo , endodimetilene-1,4 ; 8,5 naftalene ( Endrina ) 197 . Esacloroetano 198 . Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene ( Isodrina ) 199 . Idrastina , idrastinina e loro sali 200 . Idrazidi e loro sali 201 . Idrazina , suoi derivati e loro sali 202 . Octamoxinum (*) e suoi sali 203 . Warfarinum (*) e suoi sali 204 . Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido 205 . Methocarbomolum (*) 206 . Propatylnitratum (*) 207 . Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3-il)-1,1 metiltio-3 propano 208 . Fenadiazolum (*) 209 . Nitroxolinum (*) e suoi sali 210 . Iosciamina , suoi sali e suoi derivati 211 . Hyoscyamus niger L. , ( foglie , semi , polveri e preparati ) 212 . Pemolinum (*) e suoi sali 213 . Iodio elementare 214 . bis-(trimetilammonio)-1,10 decano ( sali di ) ( per es. : Decamethonii bromidum (*) ) 215 . Ipéca Uragoga ipécacuanha Baill , e specie vicine ( radici e loro preparati ) 216 . N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea ( Apronalide ) 217 . Santonina 218 . Lobelia inflata L. e preparati 219 . Lobelinum (*) e suoi sali 220 . Acido barbiturico , suoi derivati e loro sali 221 . Mercurio e suoi composti ad accezione di quelli nominati all'allegato IV e all'allegato V 222 . Mescalina e suoi sali 223 . Poliacetaldeide ( Metaldeide ) 224 . (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali 225 . Coumetarolum (*) 226 . Dextromethorphanum (*) e suoi sali 227 . Metilammino-2 eptano e suoi sali 228 . Isometheptenum (*) e suoi sali 229 . Mecamylaminum (*) 230 . Guaifenesinum (*) 231 . Dicoumarolum (*) 232 . Phenmetrazinum (*) , suoi derivati e suoi sali 233 . Thiamazolum (*) 234 . ( Metil-2' metossi-2' fenil-4' ) diidropirano-3 , 4 cumarina ( ciclocumarolo ) 235 . Carisoprodolum (*) 236 . Meprobamatum (*) 237 . Tefazolinum (*) e suoi sali 238 . Arecolina 239 . Poldini Metilsulfas (*) 240 . Hydroxyzinum (*) 241 . Naftolo ss. 242 . Naftilammine a e ¿ e loro sali 243 . a Naftil-3-idrossi-4-cumarina 244 . Naphazolinuni (*) e suoi sali 245 . Neostigmina e suoi sali ( per es. : Neostigmini bromidum (*) ) 246 . Nicotina e suoi sali 247 . Nitriti di amile 248 . Nitriti metallici , salvo nitrito di sodio 249 . Nitrobenzene 250 . Nitrocresoli e loro sali alcalini 251 . Nitrofurantoinum (*) 252 . Furazolidonum (*) 253 . Nitroglicerina 254 . Acenocoumarolum (*) 255 . Nitroferricianuri alcalini ( Nitroprussiati ) 256 . Nitrostilbeni , omologhi e loro derivati 257 . Noradrenalina e suoi sali 258 . Noscapinum (*) e suoi sali 259 . Guanethidinum (*) e suoi sali 260 . Estrogena ( sostanze ad attività ) , salvo quelle nominate all'allegato V 261 . Oleandrina 262 . Chlortalidonum (*) 263 . Pelletierina e suoi sali 264 . Pentacloroetano 265 . Pentaerithrityli tetranitras (*) 266 . Petrichloralum (*) 267 . Octamylaminum (*) e suoi sali 268 . Fenolo e suoi sali alcalini , tranne le èccezioni previste all'allegato III 269 . Phenacemidum (*) 270 . Difencloxazinum (*) 271 . Fenil-2 indanedione-1,3 ( Fenindione ) 272 . Ethylphenacemidum (*) 273 . Phenprocoumonum (*) 274 . Fenyramidolum (*) 275 . Triamterenum (*) e suoi sali 276 . Pirofostato di tetraetile 277 . Tricresilfosfato 278 . Psilocybinum (*) 279 . Fosforo e fosfuri metallici 280 . Thalidomidum (*) e suoi sali 281 . Physostigma Venenosum Balf. 282 . Picrotossina 283 . Pilocarpina e suoi sali 284 . a -piperidil ( -2 ) benzil acetato forma L. treolevogiro ( Levofacetoperano ) e suoi sali 285 . Pipradrolum (*) e suoi sali 286 . Azacylonolum (*) e suoi sali 287 . Phetamiverinum (*) 288 . Butopiprinum (*) e suoi sali 289 . Piombo ( composti , salvo quello nominato nell'allegato V ) 290 . Conina 291 . Prunus laurocerasus L. ( acqua distillata di lauroceraso ) 292 . Metyraponum (*) 293 . Sostanze radioattive (2) 294 . Juniperus sabina L. ( foglie , oli essenziali e preparati ) 295 . Scopolamina , suoi sali e suoi derivati 296 . Sali di oro 297 . Selenio e suoi composti 298 . Solanum nigrum L. e suoi preparati 299 . Sparteina e suoi sali 300 . Glucocorticoidi 301 . Datura stramonium L. e suoi preparati 302 . Strofantine , loro genine ( Strofantidina ) e rispettivi derivati 303 . Strofanto ( specie ) e loro preparati 304 . Stricnina e suoi sali 305 . Strychnos ( specie ) e loro preparati 306 . Stupefacenti : ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961 307 . Sulfonammidi ( para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto ) e loro sali 308 . Sultiamum (*) 309 . Neodimio e suoi sali 310 . Thiotepum (*) 311 . Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati 312 . Tellurio e suoi composti 313 . Xylometazolinum (*) e suoi sali 314 . Tetracloroetilene 315 . Tetracloruro di carbonio 316 . Tetrafosfato di esaetile 317 . Tallio e suoi composti 318 . Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss 319 . Ethionamidum (*) 320 . Phenothiazinum (*) e suoi composti 321 . Tiurea e suoi derivati , salvo quelli nominati nell'allegato IV ( parte prima ) 322 . Mephenesinum (*) e suoi esteri 323 . Vaccini , tossine o sieri riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( GU n. L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag. 13 ) 324 . Tranylcyprominum (*) e suoi sali 325 . Tricloronitrometano 326 . Tribomo-etanolo ( alcole tribromo-etilico ) 327 . Trichlormethinum (*) e suoi sali 328 . Tretaminum (*) 329 . Gallamini triethiodidum (*) 330 . Urginea Scilla Stern e suoi preparati 331 . Veratrina e suoi sali 332 . Schoenocaulon officinale Lind , suoi semi e suoi preparati 333 . Veratrum album L. rizomi e preparati 334 . Cloruro di vinile monomero 335 . Ergocalciferolum (*) + Cholecalciferolo ( vitamina D2 + D3 ) 336 . Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini 337 . Yohimbina e suoi sali 338 . Dimethili sulfoxidum (*) 339 . Diphenhydraminum (*) e suoi sali 340 . p-butil terz.-fenol 341 . p-butil terz.-pinocatecol 342 . Dihydrotachysterolum (*) 343 . Diossano ( 1,4 dietilene diossido ) 344 . Morfolina e suoi sali 345 . Piretro album L. e suoi preparati 346 . Maleato di pirianisamina 347 . Tripelennaminum (*) 348 . Tetraclorosalicilanilidi 349 . Diclorosalicilanilidi 350 . Tetrabromosalicilanilidi 351 . Dibromosalicilanilidi ( per es. : Metabromsalanum (*) e Dibromsalanum (*) ) 352 . Bithionolum (*) 353 . Monosulfuri tiouramici 354 . Disulfuri tiouramici 355 . Dimetileformamide 356 . Acetone benzilidene 357 . Benzoati di coniferile , salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate 358 . Furocumarine ( per es. : Trioxysalenum (*) e metossi-8 psoralene ) , salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate 359 . Oli di semi di Laurus nobilis L. 360 . Olio di Sassafras officinale Nees contenente safrolo 361 . Iodotimolo . (1) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazioni conformi al « computer printout 1975 , International Nonproprietary Names ( INN ) for pharmaceutical products , Lists 1-33 of proposed INN » , pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità , Ginevra , agosto 1975 . (2) La presenza di sostanze radioattive naturali e di sostanze radioattive provenienti dalle contaminazioni artificiali ambientali è ammessa purché le sostanze radioattive non siano arrichite per la fabbricazione di prodotti cosmetici e che la loro concentrazione rispetti le disposizioni delle direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( GU n. 11 del 20 . 2 . 1959 , pag. 221/59 ) . ALLEGATO III PARTE PRIMA Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici , salvo in determinati limiti e condizioni Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * * a * b * c * d * e * f * 1 * Acido borico * a ) Talchi * a ) 5 % * a ) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni * a ) Da non usare nella cura dei neonati * * * b ) Prodotti per la cura della bocca * b ) 0,5 % * * * * * c ) Altri prodotti * c ) 3 % * * * 2 * Acido tioglicolico , suoi sali ed esteri * a ) Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli : * * * * * * - uso privato * a ) - 8 % pronto per l'uso pH * 9,5 * * * * * - uso professionale * - 11 % pronto per l'uso pH * 9,5 * * * * * b ) Depilatori * b ) 5 % pH * 12,65 * * * * * c ) Altri prodotti per il tratamento dei capelli , destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione * c ) 2 % percentuali calcolate in acido tioglicolico * * * 3 * Acido ossalico , suoi esteri e suoi sali alcalini * Prodotti per i capelli * 5 % * * Riservato ai parrucchieri * 4 * Chlorobutanolum (*) * Conservante * 0,5% * Vietato negli aerosol * Contiene clorobutanolo * 5 * Ammoniaca * * 6 % calcolato in NH * * * Superiore al 2 % : contiene ammoniaca * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * * a * b * c * d * e * f * 6 * Tosylchloramidum natricum (*) * * 0,2 % * * * 7 * Clorati di metalli alcalini * a ) Dentifrici * a ) 5 % * * * * * b ) Altri usi * b ) 3 % * * * 8 * Cloruro di metilene * * 35 % ( in caso di miscela con 1 , 1 , 1 , tricloroetano , la concentrazione totale non può superare il 35 % ) * Contenuto massimo di impurità : 0,2 % * Per i preparati in generatore aerosol : non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente * 9 * Diamminobenzeni ( orto , meta ) , loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali nonché derivati del paradiamminobenzene sostituiti all'azoto (1) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 6 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . * * * * * * Contiene diamminobenzeni . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia * 10 * Diamminotolueni , loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 10 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . * * * * * * Contiene diamminotolueni . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * * a * b * c * d * e * f * 11 * Diamminofenoli (2) * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 10 % calcolato in base libera * * Può dare una reazione allergica . Si consiglia una prova preliminare di sensibilità . * * * * * * Contiene diamminofenoli . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia * 12 * Dichlorophenum (*) * * 0,5 % massimo * * Contiene diclorofene * 13 * Acqua ossigenata * Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli * 40 volumi , ossia 12 % di H2O3 * * Contiene × di % H2O3 * 14 * Formaldeide * a ) Preparati per indurire le unghie * a ) 5 % calcolato in aldeide formica * * a ) Proteggere le pipite con una sostanza grassa . Contiene x % di formaldeide * * * b ) Uso come conservante * b ) 0,2 % calcolato in aldeide formica * b ) Vietato come conservante nei generatori aerosol e nei prodotti per la cura della bocca * b ) Contiene formaldeide * * * c ) Per la cura della bocca * c ) 0,1 % calcolato in aldeide formica * * * 15 * Hexachlorophenum (*) * Conservante * 0,1 % * Vietato nei prodotti per la cura dei bambini e nei prodotti destinati all'igiene intima * Da non usare nella cura dei neonati . * * * * * * Contiene esaclorofene * 16 * Idrochinone (3) * * 2 % * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . * * * * * * Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente . * * * * * * Contiene idrochinone * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * * a * b * c * d * e * f * 17 * Potassa caustica o soda caustica * a ) Prodotto solvente delle pipite delle unghie * a ) 5 % in peso (4) * * a ) Evitare il contatto con gli occhi . Pericolo di cecità . Da tenere lontano dai bambini * * * b ) Prodotto per la stiratura dei capelli * b ) 2 % in peso (4) * * b ) Evitare il contatto con gli occhi . Pericolo di cecità . Da tenere lontano dai bambini * * * c ) Altri usi come neutralizzante * c ) sino a pH 11 * * * 18 * Lanolina * * * * Contiene lanolina * 19 * a-Naftolo * Tintura per i capelli * 0,5 % * * Contiene a-Naftolo * 20 * Nitrito di sodio * Unicamente come anticorrosivo * 0,2 % * Da non usare con le amine secondarie * * 21 * Nitrometano * Unicamente come anticorrosivo * 0,3 % * * * 22 * Fenolo * Saponi e preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * 1 % * * Contiene fenolo * 23 * Acido picrico * Unicamente come anticorrosivo * 1 % * * Contiene acido picrico * 24 * Pirogallo (5) * Unicamente come tintura per capelli * 5 % * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente . Contiene pirogallo * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e prescrizioni * * a * b * c * d * e * f * 25 * Chinino e suoi sali * a ) Preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * a ) 0,5 % calcolato in chinino-base * * * * * b ) Lozioni per capelli * b ) 0,2 % calcolato in chinino-base * * * 26 * Resorcina (6) * a ) Tintura per capelli * a ) 5 % * * a ) Può causare una reazione allergica . * * * * * * Contiene resorcina . * * * * * * Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione . * * * * * * Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia . * * * * * * Se il prodotto viene a contatto con gli occhi , sciacquarli immediatamente * * * b ) Lozioni per capelli * b ) 0,5 % * * b ) Può causare una reazione allergica . * * * * * * Contiene resorcina * * c ) Preparati per lavare i capelli ( shampoo ) * c ) 0,5 % * * c ) Può causare una reazione allergica . * * * * * * Contiene resorcina . * * * * * * Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * 27 * Solfuri di ammonio , alcalini e alcalino-terrosi * * 2 % in paste * * * * * * 20 % per i monosolfuri in soluzione acquosa senza additivo * * * 28 * Zinco ( cloruro e solfato ) * * 1 % calcolato in zinco * * * 29 * Zinco solfofenato * a ) Astringente * a ) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra * * a ) Evitare il contatto con gli occhi * * * b ) Deodorante * b ) 6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra * * b ) Non vaporizzare negli occhi * (1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità . (2) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità . (3) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2 . (4) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio . (5) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2 . (6) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato non sia superiore a 2 . PARTE SECONDA ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE (1) (2) (3) a ) Rossi Numero d'ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni (4) * Restrizioni * * * * Campo d'applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza (4) * 1 * 12 085 * * * 3 % * * 2 * 12 150 * * * * * 3 * 12 490 * * * * * 4 * 14 720 * E 122 * * * E 122 * 5 * 14 815 * E 125 * * * E 125 * 6 * 15 525 * * * * * 7 * 15 580 * * * * * 8 * 15 585 * * r * * * 9 * 15 630 * * * 3 % * * * 15 630 Ba * * * * * * 15 630 Sr * * * * * 10 * 15 850 * E 180 * * * E 180 * 11 * 15 865 * * * * * * 15 865 Sr * * * * * 12 * 15 880 * * * * * 13 * 16 185 * E 123 * * * E 123 * 14 * 16 255 * E 124 * * * E 124 * 15 * 16 290 * E 126 * * * E 126 * 16 * 45 170 * * * * * * 45 170 Ba * * r * * * 17 * 45 370 * * * * Tenore massimo dell'1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina * 18 * 45 380 * * * * idem * 19 * 45 405 * * r * * idem * 20 * 45 410 * * * * idem * (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo . (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante ( la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con le mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ) oppure la concentrazione massima autorizzata . (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all'allegato V . (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive . Numero d'ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni * Restrizioni * * * * Campo d'applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza * 21 * 45 425 * * * * Tenore massimo dell'1 % in fluoresceina e del 3 % in monoidofluoresceina * 22 * 45 430 * E 127 * * * E 127 idem * 23 * 58 000 * * * * * 24 * 73 360 * * * * * 25 * 75 470 * E 120 * * * E 120 * 26 * 77 015 * E 420 * * * E 420 * 27 * 77 491 * E 172 * * * E 172 * 28 * * E 163 * * * E 163 * 29 * * E 162 * * * E 162 * b ) Arancioni e gialli 1 * 10 316 * * r * * * 2 * 11 920 * * * * * 3 * 12 075 * * * * * 4 * 13 015 * E 105 * * * E 105 * 5 * 14 270 * E 103 * * * E 103 * 6 * 15 510 * * r * * * 7 * 15 980 * E 111 * * * E 111 * 8 * 15 985 * E 110 * * * E 110 * 9 * 19 140 * E 102 * * * E 102 * 10 * 45 350 * * * 6 % * * 11 * 47 005 * E 104 * * * E 104 * 12 * 75 100 * * * * * 13 * 75 120 * E 160 b * * * E 160 b * 14 * 75 125 * E 160 d * * * E 160 d * Numero d'ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni * Restrizioni * * * * Campo d'applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza * 15 * 75 130 * E 160 a * * * E 160 a * 16 * 75 135 * E 161 d * * * E 161 d * 17 * 75 300 * E 100 * * * E 100 * 18 * 77 489 * E 172 * * * E 172 * 19 * 77 492 * E 172 * * * E 172 * 20 * 40 820 * E 160 e * * * E 160 e * 21 * 40 825 * E 160 f * * * E 160 f * 22 * * E 101 * * * E 101 * 23 * 45 395 * * * Quando viene usato per i rossetti per le labbra , il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell'1 % * * 24 * * E 160 c * * * E 160 c * c ) Verdi e blu 1 * 42 051 * E 131 * * * E 131 * 2 * 42 053 * * * * * 3 * 42 090 * * * * * 4 * 44 090 * * * * * 5 * 61 565 * * * * * 6 * 61 570 * * * * * 7 * 69 825 * * * * * 8 * 73 000 * * * * * 9 * 73 015 * E 132 * * * E 132 * 10 * 74 260 * * r * * * 11 * 75 810 * E 140 * * * E 140 * 12 * * E 141 * * * E 141 * 13 * 77 007 * * * * * 14 * 77 346 * * * * * 15 * 77 510 * * * * Esente da ioni di cianuro * 16 * 69 800 * E 130 * * * E 130 * d ) Violetti , bruni , neri e blanchi Numero d'ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni * Restrizioni * * * * Campo d'applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza * 1 * 28 440 * E 151 * * * E 151 * 2 * 42 640 * * * * * 3 * 60 725 * * * * * 4 * 73 385 * * * * * 5 * 77 000 * E 173 * * * E 173 * 6 * 77 002 * * * * * 7 * 77 004 * * * * * 8 * 77 005 * * * * * 9 * 77 120 * * * * * 10 * 77 220 * E 170 * * * E 170 * 11 * 77 231 * * * * * 12 * 77 266 * Parte di E 153 * * * E 153 * 13 * 77 267 * Parte di E 153 * * * E 153 * 14 * 77 400 * * * * * 15 * 77 480 * E 175 * * * E 175 * 16 * 77 499 * E 172 * * * E 172 * 17 * 77 713 * * * * * 18 * 77 742 * * * * * 19 * 77 745 * * * * * 20 * 77 820 * E 174 * * * E 174 * 21 * 77 891 * E 171 Biossido di titanio ( e sue miscele con mica ) * * * E 171 * 22 * 77 947 * * * * * 23 * 75 170 * Guanina o essenza di Oriente * * * * 24 ( Bianco 9 ) Stearati di alluminio , di zinco , di magnesio e di calcio * * * * * * 25 * * E 150 Caramello * * * E 150 * ALLEGATO IV PARTE PRIMA ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e restrizioni * * a * b * c * d * e * f * 1 * Alcole metilico * Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico * 5 % calcolata in % degli alcoli etilico e isopropilico * * * 2 * Thiomersalum (*) * Unicamente come conservante del belletto per gli occhi * 0,007 % calcolata come Hg. In caso di miscuglio con altri composti mercurici autorizzati dalla presente direttiva , la concentrazione massima in Hg resta stabilita a 0,007 % * Contiene etilmercuritiosalicilato * 3 * Composti fenilmercurici * idem * idem * * Contiene composti fenilmercurici * 4 * Cloroformio * Dentifrici * 4 % * * * 5 * Estere monoglicerico dell'acido para-aminobenzoico * * 5 % * * Contiene monogliceride para-aminobenzoico * 6 * Idrossi-8-chinolina e suo solfato * * 0,3 % in base * Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole . Neppure nei talchi per neonati * Da non usare per i neonati * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e restrizioni * * a * b * c * d * e * f * 7 * Monofluorofosfato di ammonio * Prodotti per l'igiene della bocca * 0,15 % calcolata in F. In caso di miscuglio con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato , la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % * * Contiene monofluorofosfati di ammonio * 8 * Monofluorofosfato di sodio * idem * 0,15 % idem * * Contiene monofluorofosfato di sodio * 9 * Monofluorofosfato di potassio * idem * 0,15 % idem * * Contiene monofluorofosfato di potassio * 10 * Monofluorofosfato di calcio * idem * 0,15 % idem * * Contiene monofluorofosfato di calcio * 11 * Fluoruro di calcio * idem * 0,15 % idem * * Contiene fluoruro di calcio * 12 * Fluoruro di sodio * idem * 0,15 % idem * * Contiene fluoruro di sodio * 13 * Fluoruro di potassio * idem * 0,15 % idem * * Contiene fluoruro di potassio * 14 * Fluoruro di ammonio * idem * 0,15 % idem * * Contiene fluoruro di ammonio * 15 * Fluoruro di alluminio * idem * 0,15 % idem * * Contiene fluoruro di alluminio * 16 * Fluoruro stannoso * idem * 0,15 % idem * * Contiene fluoruro stannoso * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e restrizioni * * a * b * c * d * e * f * 17 * Idrofluoruro di cetilammina ( idrofluoruro di esadecilammina ) * idem * 0,15 % idem * * Contiene idrofluoruro di cetilammina * 18 * Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina * idem * 0,15 % idem * * Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil- ottadecilammina * 19 * Diidrofluoruro di N , N' , N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina * idem * 0,15 % idem * * Contiene diidrofluoruro di N , N' , N'-tri(poliossietilene)-N-esadecil- propilenediammina * 20 * Idrofluoruro di ottadecilammina * idem * 0,15 % idem * * Contiene idrofluoruro di ottadecilammina * 21 * Silicofluoruro di sodio * idem * 0,15 % idem * * Contiene silicofluoruro di sodio * 22 * Silicofluoruro di potassio * idem * 0,15 % idem * * Contiene silicofluoruro di potassio * 23 * Silicofluoruro di ammonio * idem * 0,15 % idem * * Contiene solicofluoruro di ammonio * 24 * Silicofluoruro di magnesio * idem * 0,15 % idem * * Contiene silicofluoruro di magnesio * 25 * Safrol * * 100 ppm * * * 26 * Bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina * Preparazioni per la cura dei capelli * a ) fino al 2 % * a ) Vietato nei generatori aerosol * a ) Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina * * * * b ) dal 2 % all'8 % * b ) idem * b ) - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * * * * * * - Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina * Numero d'ordine * Sostanze * Restrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta * * * Campo di applicazione e/o uso * Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito * Altre limitazioni e restrizioni * * a * b * c * d * e * f * 27 * Bis (idrossimetil)-1,3 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * * * * * * - Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tiurea * 28 * Idrossimetil-1 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * * * * * * - Contiene idrossimetil-1 tiurea * 29 * Idrossimetil-1 tione-2 imidazolidina * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * * * * * * - Contiene idrossimetil-1 tione-2 imidazolidina * 30 * Morfolino-metil-1 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * * * * * * - Contiene morfolinometil-1 tiurea * 31 * Bis (morfolinometil)-1,3 tiurea * idem * 6 % * idem * - Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione * * * * * * - Contiene bis (morfolinometil)-1,3 tiurea * 32 * 1,1,1 , tricloroetano ( metilcloroformio ) * Per generatori aerosol * 35 % * * Non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente * * * * In caso di miscela con il cloruro di metilene , la concentrazione totale non può superare il 35 % * * * 33 * Tribromosalicilanilide ( per esempio tribromsalanum (*) * Sapone * 1 % * * Contiene tribromosalicilanilide * PARTE SECONDA ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI IL CUI USO È AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE MUCOSE SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (1) (2) (3) a ) Rossi Numero d'ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni (4) * Restrizioni * * * * Campo d'applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza (4) * 1 * 12 120 * * * * * 2 * 12 350 * * * * * 3* 12 385 * * * * * 4 * 14 700 * * r * * * 5 * 15 500 * * L'uso di sali di bario è vietato nei rossetti per le labbra * * * * 15 500 Ba * * * * * 6 * 15 585 Ba * * * * * 7 * 15 620 * * * * * 8 * 15 800 * * * * * 9 * 16 035 * * * * * 10 * 26 100 * * * * * 11 * 27 290 * * * * * 12 * 45 160 * * * * * 13 * 75 480 * * * * * 14 * 75 580 * * * * * b ) Arancioni e gialli 1 * 18 965 * * * * * 2 * 45 340 * * * * * 3 * 47 000 * * r * * * (1) Questi coloranti possono essere utilizzati anche nei prodotti cosmetici che vengono in contatto con altre parti del corpo . (2) Per certi coloranti sono previste delle restrizioni che possono riguardare il campo di applicazione del colorante ( la lettera « r » nella colonna « restrizioni » sotto « campo di applicazione » significa che è vietato l'uso del colorante nella preparazione dei prodotti cosmetici che possono venire a contatto con la mucose dell'occhio e in particolare dei prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi ) oppure la concentrazione massima autorizzata . (3) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all'allegato V . (4) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive . c ) Verdi e blu Numero d'ordine * Numero color index * Numero del colorante secondo le direttive CEE del 1962 relative ai coloranti nei prodotti alimentari o altre informazioni * Restrizioni * * * * Campo d'applicazione * Concentrazione massima autorizzata * Grado di purezza * 1 * 42 040 * * * * * 2 * 42 140 * * * * * 3 * 42 170 * * * * * 4 * 42 735 * * * * * 5 * 44 040 * * * * * 6 * 44 045 * * * * * 7 * 59 040 * * * * * 8 * 61 554 * * * * * 9 * 62 085 * * * * * 10 * 77 288 * * * * Esente da ioni cromato * 11 * 77 289 * * * * idem * 12 * 77 520 * * * * * 13 * 74 160 * * * * * d ) Violetti , bruni , neri e bianchi 1 * 20 170 * * * * * 2 * 27 755 * E 152 * * * E 152 * 3 * 42 580 * * * * * 4 * 45 190 * * * * * 5 * 77 019 * * * * * 6 * 77 163 * Ossicloruro di bismuto ( e sue miscele con mica ) * * * * 7 * 77 265 * * * * * 8 * 77 718 * * * * * PARTE TERZA A . ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE Rossi 12310 , 12335 , 12420 , 12430 , 12440 , 16140 , 16155 , 16250 , 17200 , 18000 , 18050 , 18055 , 18065 , 26105 , 45100 , 50240 , E 121 Arancioni e gialli 11680 , 11710 , 13065 , 15575 , 16230 , 18690 , 18736 , 18745 , 19120 , 19130 , 21230 , 71105 Blu e verdi 10006 , 10020 , 42045 , 42050 , 42080 , 42755 , 44025 , 62095 , 62550 , 63000 , 71255 , 74100 , 74220 , 74350 , blu di bromotimolo , verde di bromocresolo , n-dibutilammino-1,4 antrachinone Violetti , bruni , neri , bianchi 12010 , 12196 , 12480 , 16580 , 27905 , 42555 , 42571 , 43625 , 46500 , 51319 , 61710 , 61800 , sali di sodio dell'acido diammino 2-4 azobenzenesulforico e 5 relativi coloranti ( Brown FK ) , porpora di bromocresolo B . ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE Rossi 11210 , 12090 , 12155 , 12170 , 12315 , 12370 , 12459 , 12460 , 13020 , 14895 , 14905 , 16045 , 16180 , 18125 , 18130 , 24790 , 27300 , 27306 , 28160 , 45220 , 60505 , 60710 , 62015 , 73300 Gialli e arancioni 11720 , 11725 , 11730 , 11765 , 11850 , 11855 , 11860 , 11870 , 12055 , 12140 , 12700 , 12740 , 12770 , 12790 , 13900 , 14600 , 15970 , 15975 , 18820 , 18900 , 19555 , 21090 , 21096 , 21100 , 21108 , 21110 , 21115 , 22910 , 25135 , 25220 , 26090 , 29020 , 40215 , 40640 , 41000 , 45376 , 47035 , 48040 , 48055 , 56205 , 4-(3-Clorofenilazoto)-3-idrossi-2-acido naftoico-0-anisidine ( pigmento arancio 4 ) , -3- ossipirene-5,8,10-trisolfonato di soda Blu e verdi 10025 , 26360 , 42052 , 42085 , 42095 , 42100 , 50315 , 50320 , 50400 , 50405 , 51175 , 52015 , 52020 , 52030 , 61505 , 61585 , 62045 , 62100 , 62105 , 62125 , 62130 , 62500 , 62560 , 63010 , 64500 , 74180 Violetti , bruni , neri , bianchi 12145 , 14805 , 15685 , 17580 , 20285 , 20470 , 21010 , 25410 , 30045 , 30235 , 40625 , 42510 , 42520 , 42525 , 42535 , 42650 , 48013 , 57020 , 60730 , 61100 , 61105 , 61705 , 62030 , 63165 , 63615 . ALLEGATO V ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1 . Acetato di piombo ( uso limitato ai prodotti per i capelli ) 2 . Esaclorofene ( per tutti gli usi , escluso l'uso di cui all'allegato III , parte prima ) 3 . Ormoni a ) - estrone - estradiolo e suoi esteri - estriolo e suoi esteri b ) - progesterone - etisteronum (*) 4 . Paradiamminobenzene e suoi sali 5 . Stronzio e suoi sali , esclusi quelli dei coloranti di cui all'allegato III , parte seconda , e all'allegato IV , parte seconda e parte terza 6 . Zirconio e suoi derivati 7 . Thiomersalum (*) e i composti fenilmercurici ( per gli usi come conservante dei preparati per lavare i capelli ( shampoo ) concentrati e delle creme contenenti emulsionanti non ionici che rendono gli altri conservanti inefficaci e alla concentrazione massima di 0,003 % espressa in Hg ) 8 . Lidocainum (*) 9 . Tyrothricinum (*)