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Document 32020R2209

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/9557

    GU L 438 del 28.12.2020, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0405

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2209/oj

    28.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 438/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2209 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2020

    che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l’identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell’Unione esclusivamente dai paesi terzi o regioni che figurano in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) istituisce gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in particolare di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, di altri prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache preparate conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (3)

    Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2019/625 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino negli elenchi di cui agli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti negli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

    (5)

    Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

    (4)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le voci seguenti:

    «GB

    Regno Unito (*)

     

    GG

    Guernsey

     

    b)

    dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le voci seguenti:

    «IM

    Isola di Man

     

    JE

    Jersey»

     

    2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la voce seguente:

    «GB

    Regno Unito (*)

     

    b)

    dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la voce seguente:

    «GG

    Guernsey»

     

    c)

    dopo la voce relativa a Israele, è inserita la voce seguente:

    «IM

    Isola di Man»

     

    d)

    dopo la voce relativa all’Iran, è inserita la voce seguente:

    «JE

    Jersey»

     

    3)

    l’allegato III è così modificato:

    a)

    dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la voce seguente:

    «GB

    Regno Unito (*)

     

    b)

    dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la voce seguente:

    «GG

    Guernsey»

     

    c)

    dopo la voce relativa a Israele, è inserita la voce seguente:

    «IM

    Isola di Man»

     

    d)

    dopo la voce relativa all’Iran, è inserita la voce seguente:

    «JE

    Jersey»

     



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