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Document 32019L1831
Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC (Text with EEA relevance)
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7542
GU L 279 del 31.10.2019, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/31 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1831 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha il diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comprende anche la protezione contro l’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. |
(2) |
La Commissione ha chiaramente sottolineato l’esigenza di continuare a migliorare la protezione dei lavoratori contro l’esposizione alle sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti» (3). |
(3) |
In attuazione della direttiva 98/24/CE, la Commissione è tenuta a proporre obiettivi dell’Unione europea (UE) sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell’UE, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose. |
(4) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l’adozione di misure secondo la procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (4). |
(5) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/24/CE stabilisce che la Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili. |
(6) |
Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito con decisione 2014/113/UE della Commissione (5). |
(7) |
A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato. |
(8) |
I valori limite indicativi di esposizione professionale sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE. |
(9) |
Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di 15 minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata. |
(10) |
Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’UE un valore limite indicativo di esposizione professionale gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell’UE e va determinata la natura del valore limite nazionale in base alla normativa e alla prassi nazionali. |
(11) |
I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose. |
(12) |
Conformemente all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, lo SCOEL ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti alle 10 voci di cui all’allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale. Analogamente, per tutti gli agenti chimici di cui sopra ha raccomandato di stabilire valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione di lunga durata per tutti gli agenti chimici figuranti nell’allegato della presente direttiva. |
(13) |
Per alcuni di tali agenti chimici, vale a dire anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile, lo SCOEL ha raccomandato anche di stabilire valori limite di esposizione di breve durata. |
(14) |
Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti alle voci di cui all’allegato della presente direttiva, lo SCOEL ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene. È pertanto opportuno, oltre a stabilire valori limite indicativi di esposizione professionale, inserire nell’allegato della presente direttiva notazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle. |
(15) |
Uno degli agenti chimici, il 2-fenilpropano (cumene), figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione (6). Lo SCOEL ha raccomandato di stabilire un nuovo valore limite indicativo di esposizione professionale per tale sostanza. È pertanto opportuno inserire nell’allegato della presente direttiva un valore limite riveduto per il 2-fenilpropano (cumene) e sopprimere la voce corrispondente dall’allegato della direttiva 2000/39/CE. |
(16) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(17) |
Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificato trasmettere tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le misure nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto interno valori limite nazionali di esposizione professionale e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale. |
(18) |
Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE e ha formulato i propri pareri il 6 dicembre 2017 e il 31 maggio 2018. Il comitato ha riconosciuto le difficoltà esistenti per quanto riguarda la disponibilità di metodologie di misurazione utilizzabili per dimostrare la conformità ai valori limite proposti per il tricloruro di fosforile e l’alcool isoamilico, e la necessità di adoperarsi per garantire la disponibilità di tecniche adeguate entro la fine del periodo di recepimento. |
(19) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito a norma dell’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.
Articolo 3
Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(2) Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
(3) Comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», COM(2017) 12 final, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2709
(4) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(5) Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).
(6) Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).
ALLEGATO
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
DENOMINAZIONE DELL’AGENTE CHIMICO |
VALORI LIMITE |
Notazione (3) |
|||
8 ore (4) |
Breve termine (5) |
||||||
mg/m3 (6) |
ppm (7) |
mg/m3 (6) |
Ppm (7) |
||||
200-539-3 |
62-53-3 |
Anilina (8) |
7,74 |
2 |
19,35 |
5 |
Pelle |
200-817-4 |
74-87-3 |
Clorometano |
42 |
20 |
— |
— |
— |
200-875-0 |
75-50-3 |
Trimetilammina |
4,9 |
2 |
12,5 |
5 |
— |
202-704-5 |
98-82-8 |
2- fenilpropano (cumene) (8) |
50 |
10 |
250 |
50 |
Pelle |
203-300-1 |
105-46-4 |
Acetato di sec-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
203-403-1 |
106-49-0 |
4-amminotoluene |
4,46 |
1 |
8,92 |
2 |
Pelle |
203-745-1 |
110-19-0 |
Acetato di isobutile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
204-633-5 |
123-51-3 |
Alcool isoamilico |
18 |
5 |
37 |
10 |
— |
204-658-1 |
123-86-4 |
Acetato di n-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
233-046-7 |
10025-87-3 |
Tricloruro di fosforile |
0,064 |
0,01 |
0,12 |
0,02 |
— |
(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione europea.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).