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Document 32019D1774
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1774 of 23 October 2019 amending Annex I to Decision 2012/137/EU as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the list of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of semen of domestic animals of the porcine species (notified under document C(2019) 7644) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1774 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 7644] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1774 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 7644] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7644
GU L 270 del 24.10.2019, p. 120–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
GU L 270 del 24.10.2019, p. 121–123
(SK)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404
24.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 270/120 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1774 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2019
che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina
[notificata con il numero C(2019) 7644]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso"). |
(2) |
La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, rispetterà le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/137/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti di essi, di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali domestici della specie suina. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE. |
(6) |
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.
Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(2) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).
ALLEGATO
Nella tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la riga seguente:
"GB |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" |
|