Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1774

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1774 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 7644] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7644

GU L 270 del 24.10.2019, p. 120–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
GU L 270 del 24.10.2019, p. 121–123 (SK)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1774/oj

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/120


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1774 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2019) 7644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, rispetterà le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/137/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti di essi, di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali domestici della specie suina.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"

 


Top