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Document 32019R1761
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1761 of 23 October 2019 amending Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the Union of consignments of poultry and poultry products (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7646
GU L 270 del 24.10.2019, p. 72–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
24.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 270/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1761 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2019
che modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, punti 1 e 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (3), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per l’introduzione nell’Unione di partite dei prodotti in questione continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, autorizzati a introdurre nell’Unione partite dei prodotti in questione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
a) |
dopo la voce relativa alla Cina, sono inserite le righe seguenti: |
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella |
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Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura |
Data di apertura |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
GB-0 |
L’intero paese |
SPF |
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BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
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A |
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WGM |
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EP, E, POU, RAT |
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GG-Guernsey |
GG-0 |
L’intero paese |
BPP, LT20 |
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A» |
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