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Document 32019R1757

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1757 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7634

GU L 270 del 24.10.2019, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1757/oj

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1757 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (4), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch’esso redatto conformemente alla medesima direttiva.

(3)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch’esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell’allegato D, capitolo I, della medesima direttiva.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (5) stabilisce tra l’altro l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dai quali è autorizzato l’ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(7)

Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 


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