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Document 32019R0500
Regulation (EU) 2019/500 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom from the Union (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
PE/62/2019/REV/1
GU L 85I del 27.3.2019, p. 35–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 85/35 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/500 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
(2) |
In mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione, le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004 (2) e (CE) n. 987/2009 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dal 30 marzo 2019. |
(3) |
Di conseguenza le persone che, in quanto cittadini dell'Unione, hanno legittimamente esercitato il diritto alla libera circolazione o il diritto alla libertà di stabilimento sanciti dagli articoli 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, nonché i loro familiari e superstiti, non possono più invocare le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale per quanto riguarda i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti e avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati prima della data del recesso e che hanno coinvolto il Regno Unito. Saranno interessati anche gli apolidi e i rifugiati che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovino o si siano trovati in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti. |
(4) |
Per conseguire l'obiettivo di salvaguardare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare i principi dell'Unione concernenti la parità di trattamento, l'assimilazione e la totalizzazione stabiliti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché le norme di tali regolamenti che sono necessarie per attuare tali principi in relazione alle persone rientranti nell'ambito d'applicazione «ratione personae», ai fatti o agli avvenimenti verificatisi e ai periodi maturati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione. |
(5) |
Il presente regolamento non incide sulle convenzioni e sugli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per l'Unione o per gli Stati membri di adottare misure concernenti la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni con le istituzioni competenti del Regno Unito al fine di dare effetto ai principi del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento fa salva ogni competenza dell'Unione o degli Stati membri a concludere convenzioni e accordi in materia di sicurezza sociale con paesi terzi o con il Regno Unito che riguardino il periodo successivo alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito. |
(6) |
Il presente regolamento non si applica ai diritti che sono stati acquisiti o che erano in fase di acquisizione conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro durante il periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento. Una buona cooperazione è necessaria per tutelare e difendere tali diritti. È importante garantire che le persone interessate possano fruire di informazioni adeguate e tempestive. |
(7) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire conseguire l'applicazione uniforme unilaterale dei principi di sicurezza sociale della parità di trattamento, dell'assimilazione e della totalizzazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del coordinamento della loro risposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(8) |
Dal momento che, in mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito dal 30 marzo 2019, e vista la necessità di garantire la certezza del diritto, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. |
(9) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Articolo 2
Ambito d'applicazione «ratione personae»
Il presente regolamento si applica alle seguenti persone:
a) |
ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti; |
b) |
ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti. |
Articolo 3
Ambito d'applicazione «ratione materiae»
Il presente regolamento si applica a tutti i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 4
Parità di trattamento
Il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento per quanto riguarda ogni situazione verificatasi anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Assimilazione e totalizzazione
1. Il principio dell'assimilazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda prestazioni o redditi acquisiti e fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
2. Il principio della totalizzazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
3. Si applicano tutte le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 necessarie per dare effetto ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 6
Relazioni con altri strumenti di coordinamento
1. Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009.
2. Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che siano conclusi successivamente alla data in cui, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e che si riferiscano al periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento, a condizione che tali convenzioni e accordi diano effetto ai principi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, applichino le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento si basino sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004 e siano in linea con lo spirito di tale regolamento.
Articolo 7
Relazione
Un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione verte, in particolare, sui problemi pratici per le persone interessate, compresi quelli derivanti dalla mancanza di continuità nel coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).